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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 25/9/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 395 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avvocato Pier Luigi Panici e Carlo
[...]
Guglielmi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Roma via Germanico 172;
, , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
, , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
, , ,
[...] CP_9 Controparte_10 CP_11
, , , Controparte_12 CP_13 CP_14 [...]
, , , CP_15 CP_16 Controparte_17 CP_18
, ,
[...] CP_19 Controparte_20 CP_21
, , , Controparte_22 Controparte_23 CP_24 [...]
, , , , CP_25 Controparte_26 CP_27 CP_28
, , , Controparte_29 CP_30 Controparte_31 [...]
, , , CP_32 CP_33 CP_34 Controparte_35
, , , Controparte_36 CP_37 CP_38 CP_39
, , , ,
[...] CP_40 Controparte_41 CP_42 [...]
, , , , CP_43 CP_44 CP_45 CP_46 CP_47 , , , ,
[...] CP_48 CP_49 CP_50 CP_51
, , , Controparte_52 CP_53 Controparte_54 [...]
, , , Controparte_55 Controparte_56 Controparte_57 [...]
, , , CP_58 Controparte_59 CP_60 [...]
, CP_61 Controparte_62 Controparte_63 CP_64
, , , ,
[...] CP_65 Controparte_66 Controparte_67
, , , Controparte_68 CP_69 Controparte_70 CP_71
, , , ,
[...] Controparte_72 Controparte_73 CP_74
, , , Controparte_75 Controparte_76 CP_77 CP_78
, , , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Pt_15
, , ,
[...] Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , , , Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22
, , Parte_23 Parte_24 Parte_25 [...]
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avvocato Pier Luigi Parte_26
Panici ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma via Germanico 172;
APPELLANTI
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_79 rappresentata e difesa giusta procura in atti, dagli avvocati Marco Marazza, Domenico De Feo e Piermassimo Chirulli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due sito in Roma, via delle Tre Madonne 8
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8323/2024 pubblicata in data 2/8/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli odierni appellanti già dipendenti di premesso di essere stati Controparte_80 illegittimamente esclusi dall'operazione di cessione dell'asset ” perfezionatasi con CP_81 decorrenza 15/10/2021 in favore della cessionaria (d'ora in poi per Controparte_79 Con brevità anche soltanto o avevano agito in giudizio, con separati ricorsi, CP_79 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “ 1) accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la resistente sin dal 15.10.2021 CP_82
(o da epoca successiva ritenuta di giustizia) e con gli effetti tutti di cui all'art. 2112 c.c. e normative di sua attuazione, oltreché della Direttiva UE n. 23/2001; 2) per l'effetto condannare la società al pagamento in favore delle parti ricorrenti CP_79 delle retribuzioni globali di fatto dal 15.10.2021 (o da epoca successiva) a titolo di adempimento ovvero di risarcimento danni, sulla base delle retribuzioni mensili indicate al cap. 27 della parte in fatto del ricorso (o per la diversa somma ritenuta di giustizia).
E comunque: 3) accertare e dichiarare l'obbligo della società resistente di stabilire, per il reclutamento del personale, criteri e modalità di selezione e scelta predeterminati e pubblicizzati aventi carattere di obiettività, imparzialità e trasparenza (ex artt. 97 e 3 Cost. e art. 41 Carta dei
Diritti Fondamentali della Unione Europea) ed il conseguente diritto delle parti ricorrenti ad essere valutate ai fini della assunzione in base a tali criteri;
4) accertata la violazione del predetto obbligo da parte della resistente, condannare la medesima:
a) al risarcimento danni in favore delle parti ricorrenti nella misura equivalente alle retribuzioni mensili o della diversa somma ritenuta di giustizia, dal 15.10.2021;
b) ai danni non patrimoniali, alla professionalità, alla immagine, alla vita di relazione ed alla personalità morale nella misura di € 100.000,00 ciascuno o per la diversa somma da liquidarsi equitativamente.
In ogni caso,
5) accertare e dichiarare la discriminazione nell'accesso al lavoro in violazione degli artt.
25 e 27 D.Lgs. 198/2006 e artt. 1 e 3 D.Lgs. 216/2003;
6) per l'effetto, ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 198/2006 e art. 4 D.Lgs. 216/2003, ordinare alla società resistente la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti con l'immediata assunzione delle parti ricorrenti;
Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutate.
Con espressa riserva di agire in separato giudizio per i danni tutti successivi alla emananda sentenza.
Con vittoria di onorari, spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi, oltre rimborso del contributo unificato.”
Il Tribunale, nella resistenza di Italia Trasporto Aereo s.p.a. - ITA, previa riunione dei ricorsi li rigettava con compensazione delle spese di lite. Avverso tale sentenza i lavoratori presentavano appello fondato su più motivi. Con La società si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
Il giorno antecedente l'udienza di discussione, la difesa degli appellanti ha depositato istanza di sospensione del giudizio “ai sensi dell'art. 295 cpc ed ex art. 23 Statuto della Corte di
Giustizia UE ovvero ex art. 337, co. 2, c.p.c., sino alla definizione del giudizio pregiudiziale
(relativo al giudizio incardinato avanti al Tribunale di Roma sub R.G. n. 36860/2023) pendente innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea a seguito di ordinanza del Tribunale di
Roma – Sezione Lavoro del 16 settembre 2025 ex art. 19, co. 3, TUE ed art. 267 del TFUE”. Successivamente, all'udienza di discussione del 25/9/2025, dopo che la difesa dell'appellata si era opposta alla sospensione e dopo che le parti avevano discusso la causa illustrando le rispettive ragioni, l'appello era deciso come da dispositivo.
Gli odierni ricorrenti avevano agito in giudizio rivendicando il proprio diritto, ai sensi Co dell'art. 2112 c.c., al passaggio alle dipendenze della società , lamentando inoltre il mancato adempimento da parte di tale società dell'obbligo di procedere al reclutamento del personale secondo criteri e modalità di selezione predeterminati e pubblicizzati, con conseguente loro diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Chiedevano inoltre accertarsi e dichiararsi la loro discriminazione dell'accesso al lavoro, in violazione degli artt. 25 e 27 d.lgs. 198/2006 e degli articoli 1 e 3 del d.lgs. 216/2003 con conseguente ordine alla società resistente, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 198/2006 dell'art. 4 del d.lgs. 216/2003 di cessare il comportamento illegittimo rimuovendo gli effetti con loro immediata assunzione.
Il Tribunale rigettava le domande dei lavoratori.
Rigettate le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per errata scelta del rito e di Co inammissibilità dell'azione stante l'attualità del piano di reclutamento del personale , e richiamato l'iter storico normativo relativo ad rigettava la domanda principale dei CP_79 lavoratori attribuendo rilievo assorbente alla impossibilità di configurare come azienda o ramo Co di azienda ex art. 2112 c.c. il settore ceduto ad stante la non ravvisabilità nel compendio ceduto delle necessarie caratteristiche di preesistenza e di autonomia funzionale.
Qualificava, sulla base della documentazione versata in atti, anche con riferimento alla decisione della Commissione Europea del 10/09/2021, l'operazione giuridico-economica intercorsa tra e come vendita separata di beni e non come Controparte_80 CP_79 cessione/trasferimento di azienda, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2112 c.c.
Respingeva anche la domanda finalizzata a fare accertare l'obbligo della società resistente, quale società a totale partecipazione pubblica, a provvedere all'assunzione del personale sulla base di criteri di trasparenza, imparzialità e pubblicità, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 175/2016 rilevando a tale proposito quanto disposto dall'art. 79, comma 5, del d.l. 18/2020 affermando la legittimità di tale deroga normativa anche sotto il profilo costituzionale evidenziando a tale proposito quanto previsto dall'art. 97, comma 4, Cost.
Respingeva anche la domanda di accertamento della affermata discriminazione nell'accesso al lavoro, in violazione degli articoli 25 e 27 d.lgs. 198/2006 e degli articoli 1 e 3 d.lgs. 216/2003.
Gli originari ricorrenti interpongono appello contro questa decisione censurandola, con i primi tre motivi, in sintesi, nella parte in cui, applicando erroneamente i principi di diritto elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e comunque evincibili dal diritto dell'Unione, aveva escluso che l'operazione economica avente ad oggetto l'asset aviation potesse essere qualificata come cessione di ramo di azienda e aveva conseguentemente affermato l'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c., ribadendo la sussistenza di un trasferimento di ramo di azienda , come sarebbe emerso dalle deduzioni in fatto e dallo stesso “contratto di cessione del Ramo di azienda del 14/10/2021”. CP_81
Lamentano in particolare:
1) - violazione dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 112 c.p.c. oltre che degli art. 3, 4 e 6 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione (TFUE) e dell'art. 2112 c.c. 2)- violazione dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 112 c.p.c. oltre che degli art. 3, 4 e 6 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione (TFUE) e dell'art. 2112 c.c.
3)- violazione dell'art. 2112 e 2700 c.c. e erronea od omessa delibazione dei fatti del giudizio.
Con un quarto motivo contestano la gravata sentenza nella parte in cui aveva respinto il capo di domanda volto ad ottenere la declaratoria della illegittimità delle procedure selettive adottate da ai fini dell'assunzione dei lavoratori per violazione dei canoni di imparzialità, CP_79 trasparenza e pubblicità.
Con il quinto motivo contestano la gravata sentenza ove aveva erroneamente escluso la dedotta sussistenza della discriminazione delle ricorrenti donne per violazione del d.lgs 198/2006 e del d.lgs. 216/2003.
Si osserva, preliminarmente, che, così come risulta in atti, gli appellanti Pt_18 [...]
e hanno definito transattivamente in sede protetta, nel corso del presente Pt_7 CP_51 giudizio di appello e a fronte della offerta di assunzione ex novo a tempo indeterminato da parte della società appellata, il presente contenzioso.
Essendo venuta meno la posizione di contrasto tra tali parti e, conseguentemente, la necessità della pronuncia giudiziale, questa Corte non può che dare atto, limitatamente ai predetti lavoratori, della cessazione della materia del contendere, previa riforma della sentenza gravata
Ancora in via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dalla società appellata, di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 434 c.p.c.
L'impugnazione, infatti, da un lato, consente chiaramente l'individuazione dei capi della sentenza che si assumono erronei, delle ragioni di detta erroneità e della diversa soluzione, in fatto e in diritto, che l'appellante assume corretta e, dall'altro, contrasta, nel suo complesso e fatto salvo quanto di seguito si dirà con riferimento a singole contestazioni, la motivazione della sentenza appellata con adeguate argomentazioni astrattamente idonee a contraddirne il fondamento logico giuridico.
Va disattesa, inoltre, l'istanza, avanzata dalla parte appellante, di sospensione del giudizio in attesa dell'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, disposto dal Tribunale di Roma con ordinanza del 16/09/2025 nell'ambito di procedimento analogo al presente giudizio: istanza giustificata dalla considerazione che “i quesiti sottoposti alla Corte di Lussemburgo vanno ad incidere e a dirimere le questioni fondamentali relative al thema decidendum anche del presente giudizio”.
Osserva la Corte sul punto, in primo luogo, che il giudice nazionale non di ultima istanza, quale è nel caso di specie la Corte di appello, non ha, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità confermato anche in epoca recente (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 21635 del 09/10/2006, conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11815 del 05/05/2025), l'obbligo bensì soltanto la facoltà di sospendere, in attesa della pronunzia, il giudizio avanti a lui pendente ed avente ad oggetto una controversia la cui soluzione dipende dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria. Nel caso che occupa, inoltre, non vi è spazio per l'esercizio di tale facoltà: la sentenza della Corte costituzionale n. 99/2025, che, come si dirà compiutamente oltre, ha tenuto conto sia delle norme dell'ordinamento unionale sia degli orientamenti giurisprudenziali della CGUE, omettendo tra l'altro di sollevare qualsivoglia questione pregiudiziale pur trattandosi di giudice di ultima istanza, le plurime pronunce della Corte di cassazione aventi ad oggetto analoghe vicende di cessione di di azienda che hanno coinvolto le società che hanno gestito Parte_27 il servizio pubblico di trasporto aereo (cfr. ex multiis Cass. n. 10414/2020, Cass. n. 19446/2023, Cass. n. 12596/2024), ed i precedenti di merito aventi ad oggetto la medesima vicenda (cessione del lotto c.d. aviation) forniscono alla Corte un quadro normativo ed interpretativo compiuto, chiaro e consolidato, che consente di giungere alla definizione del giudizio senza attendere oltre, attesi l'oggetto della controversia e la data di iscrizione al ruolo.
In definitiva, l'ordinanza del Tribunale di Roma muove da un presupposto interpretativo (quello della natura conservativa della procedura) che la Corte, per tutto quanto si dirà oltre, non condivide e postula l'applicabilità al presente giudizio dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. 4/2004, già ritenuto inapplicabile dalla Corte costituzionale. Muovendo, invece, da un opposto piano esegetico, ossia da quello qui recepito, vengono meno i dubbi di compatibilità con il diritto dell'Unione prospettati dal Tribunale di Roma.
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
Ritiene la Corte che, ai fini della valutazione di infondatezza delle argomentazioni di cui ai primi tre motivi, sia sufficiente richiamare la corposa motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 99/2025, sopravvenuta in corso di causa, assumendo rilievo assorbente - rispetto alle questioni articolate nel gravame - la questione di diritto dell'applicabilità nel caso che occupa dell'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999 alla stregua di quanto affermato dal Giudice delle Leggi nella richiamata pronuncia, che di seguito verrà analiticamente riportata.
La Corte costituzionale, in primo luogo, ha analizzato le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 131 del 2023 nel modo che segue:
a) quanto alla rilevanza della questione: i) il giudice rimettente riferiva di dover decidere sulle domande di alcuni dipendenti di , società in amministrazione straordinaria, che CP_80 hanno chiesto di qualificare la cessione del lotto aviation, operata nell'ambito della procedura Co a favore di , come trasferimento di ramo di azienda, regolato dall'art. 2112 cod. civ., e conseguentemente di accertare e dichiarare la prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria senza soluzione di continuità; ii) ad avviso del giudice a quo, sussisterebbero tutti gli elementi costitutivi della cessione di ramo di azienda: il ramo preesiste alla cessione e il complesso di beni trasferiti è idoneo a consentire l'avvio e la gestione delle attività di volo;
iii) a diverse conclusioni non indurrebbe la decisione della Commissione europea 2021/6665, che esclude la continuità economica tra cedente e cessionaria, poiché tale decisione, adottata ex ante, prima dell'attuazione del piano aziendale sottoposto a valutazione, verte sul distinto profilo della compatibilità con la disciplina europea in tema di aiuti di Stato;
iv) il Tribunale esclude anche l'applicabilità delle deroghe all'art. 2112 c.c., che presuppongono la natura liquidatoria della procedura, poiché, nel caso di specie, tale natura dovrebbe essere esclusa, in quanto la cessione non sarebbe preordinata al miglior soddisfacimento dei creditori;
v) senza la norma interpretativa, troverebbero, dunque, integrale applicazione le garanzie dell'art. 2112 cod. civ. e il rapporto di lavoro dei ricorrenti proseguirebbe, senza discontinuità di sorta, con la società cessionaria del ramo di azienda;
b) quanto alla non manifesta infondatezza della questione: i) la norma in esame, dietro le parvenze dell'interpretazione autentica, si configurerebbe come innovativa, prefiggendosi di condizionare l'esito dei giudizi in corso: tale finalità traspare dalla stessa relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di conversione, che menziona i contrasti della giurisprudenza di merito, insorti con specifico riguardo all'applicabilità delle garanzie di cui Co all'art. 2112 cod. civ. alla cessione di beni da a , e, in particolare, il sopravvenire di CP_80 pronunce favorevoli alla continuità dei rapporti di lavoro con la società cessionaria;
ii) il legislatore avrebbe dunque inteso risolvere specifiche controversie, in difetto di imperative ragioni di interesse generale;
iii) a distanza di «moltissimi anni» dall'entrata in vigore della norma oggetto di interpretazione autentica, la disposizione censurata avrebbe introdotto un riferimento del tutto avulso dalla formulazione originaria, con il richiamo alle decisioni della Commissione europea, che escludono la continuità economica tra cedente e cessionario;
iv) l'incidenza sui giudizi in corso, determinata da mere «ragioni finanziarie di contenimento della spesa pubblica», implicherebbe la lesione di molteplici princìpi e valori costituzionali, ossia «giusto processo, stabilità e certezza dei rapporti giuridici patrimoniali, rispetto delle attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, parità di armi nelle reciproche posizioni del rapporto di lavoro».
La Consulta, quindi, ha riportato il quadro normativo in cui si collocano le censure del giudice a quo, rilevando quanto segue.
Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, che rappresenta una estrinsecazione della libertà dell'imprenditore di adottare le scelte più appropriate nell'organizzazione dei fattori produttivi (art. 41 Cost.) e che, al contempo, impone la tutela dei diritti dei lavoratori (artt. 4 e 35 Cost.), è disciplinato dall'art. 2112 c.c., che appresta un apparato di garanzie e configurando la fattispecie come ipotesi di successione ex lege dell'imprenditore nel rapporto di lavoro (Cass. Sez. L sentenza n. 12919/2017), che soggiace a regole autonome sia rispetto all'ordinaria cessione del contratto (art. 1406 c.c.), governata dal necessario consenso del contraente ceduto, sia rispetto alle regole generalmente applicabili alla successione nei contratti nei casi di cessione d'azienda (art. 2558 c.c.). La richiamata disciplina codicistica interagisce con la normativa del diritto dell'Unione europea, contenuta inizialmente nella direttiva 77/187/CEE del 14/02/1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, e quindi nella direttiva 98/50/CE del 29/06/1998, che modifica la predetta direttiva 77/187/CEE. Da ultimo, la materia è stata organicamente ridefinita dalla direttiva 2001/23/CE del 12/03/2001, che, al fine di tutelare “i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti”, prevede all'art. 3, paragrafo 1, il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento, mentre all'art. 5, paragrafo 1, sancisce l'inapplicabilità di tali garanzie ai trasferimenti di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti, «nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un'autorità pubblica competente)». Dunque, la normativa nazionale e il diritto dell'Unione europea convergono nel delineare uno statuto omogeneo di tutele, fondato sul mantenimento dei diritti del lavoratore in caso di trasferimento dell'azienda e sulla conservazione del posto di lavoro, laddove nel dettato codicistico la tutela del lavoratore è rafforzata dalla responsabilità solidale del cedente e del cessionario per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Le direttive sopra indicate hanno dato impulso all'intervento riformatore del legislatore italiano, che ha istituito procedure di informazione e di consultazione sindacale, per le imprese che occupino più di quindici dipendenti, e ha disciplinato il trasferimento delle aziende in crisi con l'art. 47 legge n. 428/1990, ed ha modificato il quinto comma dell'art. 2112 c.c. con l'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 276/2003. A seguito delle riportate innovazioni, che hanno altresì recepito l'elaborazione della giurisprudenza europea e di legittimità, il trasferimento d'azienda si configura come “qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda”, mentre il trasferimento di ramo di azienda - che rileva in questa sede - è da intendersi quale “trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”, riguarda una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma, che non dev'essere creata ad hoc e in modo artificioso in occasione del trasferimento, e presuppone che il complesso ceduto sia in grado di svolgere al momento dello scorporo, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui già era destinato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.
Le questioni sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale si intersecano, inoltre, con la disciplina del trasferimento delle aziende in crisi e con la sua evoluzione, che prende le mosse dalla necessità di ottemperare alle indicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE, seconda sezione, sentenza 11 giugno 2009, causa C-561/07) che aveva contestato alla Repubblica italiana di aver escluso, con l'art. 47, commi 5 e 6, della legge n. 428 del 1990, l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ. al trasferimento di un'impresa di cui fosse stato accertato lo stato di crisi, affermando che la procedura di accertamento della crisi aziendale non tende «ad un fine analogo a quello perseguito nell'ambito di una procedura di insolvenza quale quella di cui all'art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/23» e neppure si trova «sotto il controllo di un'autorità pubblica competente, come previsto dal medesimo articolo» (punto 39); per contro, l'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, nella versione allora vigente, «priva puramente e semplicemente i lavoratori, in caso di trasferimento di un'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi, delle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23 e non si limita, di conseguenza, ad una modifica delle condizioni di lavoro quale è autorizzata dall'art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23» (punto 45). Il legislatore è intervenuto per porre rimedio alle disarmonie segnalate nella pronuncia citata con l'art. 19-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166, che ha modificato l'art. 47 della legge n. 428 del 1990, inserendo un comma 4-bis, destinato a regolare il trasferimento delle aziende «a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività»: in tali ipotesi, quando sia stato raggiunto «un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo» (così l'alinea di detto comma 4-bis). Quindi, l'art. 46-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ha inserito le lettere b-bis) e b-ter) nell'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990 e ha così aggiunto, rispettivamente, il richiamo al trasferimento riguardante aziende «per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo» e «per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti». Diametralmente opposta è la regola che si evince dal comma 5 dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, parzialmente modificato dall'art. 19-quater, comma 1, lettera b), del d.l. n. 135 del 2009, come convertito, che dispone che non trovano applicazione le garanzie dell'art. 2112 cod. civ., allorché il trasferimento abbia ad oggetto «imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione». Sono fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dall'accordo, il quale «può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante». Dunque, emerge nitida la differente formulazione rispetto alla fattispecie tipizzata dall'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990 e contraddistinta dall'applicazione delle tutele dell'art. 2112 cod. civ.: in quest'àmbito, per contro, il principio ispiratore è l'esclusione di tali tutele per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario (Cass., n. 10414 del 2020).
In definitiva, afferma la Corte costituzionale, il sistema normativo ha la sua pietra angolare nella summa divisio tra procedure liquidatorie e procedure improntate alla continuità dell'attività d'impresa, nozioni che devono essere interpretate in stretta correlazione con il diritto dell'Unione europea e con la giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha contribuito a chiarirne latitudine e portata. Difatti, la Corte di Giustizia ha affermato: - con la sentenza CGUE, sentenza 7 febbraio 1985, causa C-135/83, che la direttiva 77/187/CEE Parte_28 non impone «agli Stati membri l'obbligo di estendere le norme che essa contiene ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti avvenuti nell'ambito di un procedimento fallimentare mirante, sotto il controllo della competente autorità giudiziaria, alla liquidazione dei beni del cedente»; - con la sentenza CGUE, terza sezione, sentenza 3 aprile 2025, causa C-431/23, che una procedura ha come finalità la continuazione Parte_29 dell'attività dell'impresa, quando «mira a salvaguardare l'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente redditizie», e tende, invece, alla liquidazione dei beni dell'impresa, quando «mira a massimizzare la soddisfazione collettiva dei creditori»; - con la sentenza CGUE, terza sezione, sentenza 22 giugno 2017, causa C-126/16, Federatie Nederlandse Vakvereniging e altri, che per quanto le due finalità si possano in concreto sovrapporre, l'obiettivo principale di una procedura che mira al proseguimento dell'attività dell'impresa rimane comunque la salvaguardia dell'impresa interessata;
- con la sentenza CGUE, terza sezione, sentenza 28 aprile 2022, causa C-237/20, Federatie Nederlandse Vakbeweging, che la procedura non cessa di essere liquidatoria, nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività di impresa, se l'obiettivo principale non è la salvaguardia dell'impresa interessata: anche nelle procedure liquidatorie, difatti, l'attività di impresa può essere proseguita al fine di prevenire «il rischio che l'impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento di cui trattasi si svaluti prima che il cessionario rilevi, nell'ambito della procedura fallimentare aperta ai fini della liquidazione dei beni del cedente, una parte del patrimonio e/o delle attività del cedente ritenute redditizie. Tale deroga mira dunque a eliminare il grave rischio di un complessivo deterioramento del valore dell'impresa ceduta o delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera, che sarebbe in contrasto con le finalità del trattato». Dunque, la deroga alla continuità del rapporto di lavoro può trovare giustificazione solo al ricorrere di presupposti tassativi, che trascendono l'interesse meramente individuale dell'impresa insolvente e si raccordano a una procedura, come quella liquidatoria, destinata a bilanciare una pluralità di interessi contrapposti, nell'ambito della vigilanza dell'autorità pubblica competente. Solo in tale ipotesi, al cospetto di interessi generali preminenti e sotto l'egida del controllo dell'autorità pubblica, possono essere sacrificate le garanzie che la legge riconosce al lavoratore.
Il decreto legislativo n. 14/2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) ha ridisegnato la normativa sul trasferimento delle imprese in crisi, introducendo le seguenti innovazioni:
i) la disciplina dell'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990 si applica al trasferimento riguardante aziende «a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso;
b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
c) per le quali è stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività»; si conferma «il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro», che già la giurisprudenza di legittimità aveva individuato come nucleo intangibile di tutela, e si ribadisce che le garanzie dell'art. 2112 cod. civ. trovano applicazione «per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;
ii) viene modificato anche il comma 5 dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, riconoscendo la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario nell'ipotesi del trasferimento di «imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata»: nel corso delle consultazioni sindacali, al fine di salvaguardare l'occupazione, è consentito disporre l'inapplicabilità delle garanzie previste dall'art. 2112, primo, terzo e quarto comma, cod. civ., mediante la conclusione dei contratti collettivi contemplati dal già richiamato art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ed è fatta salva, inoltre, la facoltà di stipulare accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro;
iii) vengono aggiunti i commi 5- bis e 5-ter all'art. 47 della legge n. 428 del 1990, che riservano una regolamentazione autonoma all'amministrazione straordinaria, dapprima accomunata alle altre procedure concorsuali enumerate nel comma 5: il nuovo art. 47, comma 5-ter, nella fattispecie del trasferimento riguardante «imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata», conferma l'inapplicabilità delle tutele dell'art. 2112 cod. civ. ai «lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente», quando nel corso delle consultazioni sindacali sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, mentre restano impregiudicate le eventuali condizioni di miglior favore determinate dall'accordo.
Il decreto legislativo n. 136/2024 (Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14) ha soppresso il richiamo all'amministrazione straordinaria nell'art. 47, comma 4-bis, lettera c), della legge n. 428 del 1990, destinato a regolare la fattispecie della continuazione o della mancata cessazione dell'attività, ed ha introdotto un nuovo art. 47, comma 5-ter, della legge n. 428 del 1990, che statuisce che al trasferimento delle imprese sottoposte all'amministrazione straordinaria si applica «la disciplina speciale di riferimento».
Dunque, osserva il Giudice delle Leggi, anche in queste tappe più recenti della vicenda normativa, trova conferma e si staglia in modo sempre più netto la peculiarità del trasferimento delle imprese nella procedura di amministrazione straordinaria, oggi regolata dal d.lgs. n. 270 del 1999 e volta a contemperare il soddisfacimento dei creditori dell'imprenditore con la salvaguardia del complesso produttivo in crisi e dei posti di lavoro. Tali esigenze sono declinate in termini di ancor più marcata specialità nelle procedure riservate alle imprese di maggiori dimensioni, che impieghino più di cinquecento dipendenti ed eroghino servizi pubblici essenziali o gestiscano almeno uno stabilimento strategico d'interesse nazionale (artt. 1 e 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39). In particolare, per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, l'art. 5, comma 2-ter, del d.l. n. 347 del 2003, come convertito, introdotto dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, riconosce al commissario straordinario (nominato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato d.l. n. 347 del 2003) e al cessionario una specifica facoltà: nel corso delle consultazioni sindacali e una volta che le stesse si siano infruttuosamente svolte, essi possono «concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario». In linea generale, l'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale delle grandi imprese insolventi, con più di duecento dipendenti, e persegue «finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali» (art. 1 del d.lgs. n. 270 del 1999). Essa contempla, anzitutto, una fase giudiziaria, contraddistinta, nelle sue disparate scansioni, dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza (art. 3), dall'avvio della procedura vera e propria al ricorrere di «concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali» (art. 27, comma 1), dall'accertamento del passivo e dalla ripartizione dell'attivo, mentre all'autorità amministrativa spetta la concreta gestione della procedura, affidata a un commissario, che provvede ad attuare le concrete prospettive di detto recupero secondo le alternative delineate dall'art. 27, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 270 del 1999. Tali alternative prevedono, in primo luogo, la «cessione dei complessi aziendali o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi aziendali”)» (art. 27, comma 2, lettera a, modificata dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 2024, n. 28); in secondo luogo, la «ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (“programma di ristrutturazione”)» (art. 27, comma 2, lettera b); in terzo luogo, per le società che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali, «la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi di beni e contratti”)» (art. 27, comma 2, lettera b-bis). Il contenuto del programma è poi definito dall'art. 56 del d.lgs. n. 270 del 1999, che stabilisce che esso deve indicare «a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;
b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa; c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa; d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione; d-bis) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza» (comma 1), ed è poi diversamente modulato a seconda che si privilegi l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali o quello della ristrutturazione, perché nell'un caso, il programma deve indicare anche «le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori» (comma 2), mentre nell'altro dev'essere corredato dall'indicazione di «eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali», dei tempi e delle «modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato» (comma 3).
Tanto premesso, la Corte costituzionale muove ad esaminare l'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999, previsione aggiunta dall'art. 14, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n.
2. La disposizione riguarda le operazioni descritte dai commi 1 e 2 della medesima norma e realizzate «in vista della liquidazione dei beni del cedente», in attuazione dell'art. 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo d.lgs. n. 270 del 1999, e dunque, rispettivamente, di programmi di cessione dei complessi aziendali e, per le aziende esercenti servizi pubblici essenziali, di programmi di cessione dei complessi di beni e contratti. Il legislatore chiarisce che tali operazioni, alle condizioni descritte, «non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile».
Rileva, in primo luogo la Consulta che, come affermato anche dal giudice rimettente, l'art. 56, comma 3-bis si attaglia alla fattispecie controversa, in cui vengono in rilievo operazioni attuate in esecuzione di particolari programmi di cessione, alternativi rispetto ai programmi di ristrutturazione e rispetto alla prosecuzione dell'attività d'impresa: inoltre, tale disciplina presenta innegabili caratteri di specialità rispetto a quella delineata dall'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, nella versione introdotta dal d.l. n. 135 del 2009, in quanto mentre l'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990 s'incardina, in chiave più generale, sulla mancata prosecuzione o sulla cessazione dell'attività d'impresa e ha come tratto qualificante l'accordo sindacale circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'art. 56, comma 3- bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 non subordina l'operatività delle deroghe all'accordo sindacale e concerne una specifica modalità di realizzazione del programma liquidatorio: pur accomunate dalla natura liquidatoria delle procedure, le previsioni coesistono e si integrano e serbano intatto un autonomo spazio applicativo. Dunque, con il Codice dell'Impresa, che ha ridisegnato l'art. 47, non vi è stata una implicita abrogazione dell'art. 56, comma 3 bis, che è stato introdotto nel 2008 allo scopo di far fronte alle peculiari esigenze dell'amministrazione straordinaria: la perdurante vigenza della normativa in esame è confermata dalla stessa disposizione censurata nell'odierno giudizio, che è intervenuta a novellare l'art. 56 del d.lgs. n. 270 del 1999, e dal d.lgs. n. 136 del 2024, che ha eliminato ogni riferimento all'amministrazione straordinaria nel contesto dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990 e ha sancito l'applicabilità della normativa speciale sull'amministrazione straordinaria, che ha uno dei suoi capisaldi nella previsione dell'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999. Consapevole del fatto che, soprattutto nelle procedure di amministrazione straordinaria, la fattispecie dell'azienda inattiva, già disciplinata dall'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, non esaurisce il più ampio spettro delle procedure liquidatorie, il legislatore ha conferito autonomo rilievo alle ipotesi in cui la liquidazione assume forme diverse, anche attraverso la temporanea continuazione dell'attività d'impresa ma sempre in vista della cessione dei complessi aziendali a terzi.
Il giudice a quo, prosegue la Corte costituzionale, ha tuttavia escluso l'applicabilità al caso di specie dell'art. 56, comma 3 bis, poiché ha attribuito carattere conservativo alla procedura che ha condotto alla cessione del lotto aviation ed ha qualificato tale cessione come trasferimento di ramo di azienda, ritenendo che la procedura di amministrazione straordinaria di abbia una «natura solo formalmente liquidatoria», con la conseguenza che alla CP_80 prosecuzione dell'attività d'impresa si affiancherebbe la garanzia della continuità dei rapporti di lavoro. In particolare, afferma il Tribunale che: - la procedura si connota come liquidatoria quando sia volta a «massimizzare la soddisfazione della massa dei creditori», e assume, invece, carattere conservativo quando «miri a salvaguardare l'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente redditizie»; - la finalità liquidatoria, proprio perché si risolve nella «disapplicazione di garanzie importanti per il lavoratore», dovrebbe essere accertata in concreto e non discenderebbe indefettibilmente dal fatto che siano stati adottati – come nel caso di specie – i programmi di cessione di cui all'art. 27, comma 2, lettere a), e b-bis), del d.lgs. n. 270 del 1999; - con specifico riguardo alla procedura di amministrazione straordinaria di
, nel trasferimento dei rami handling e manutenzione, pur correlato ai medesimi CP_80 programmi di cessione in attuazione dei quali si è avuto il trasferimento del compendio aviation, sono state riconosciute le garanzie dell'art. 2112 cod. civ. ed è stata pertanto esclusa la finalità liquidatoria, incompatibile con tali garanzie;
- la cessione del compendio aviation, d'altra parte, è avvenuta per il corrispettivo di un euro, senza che vi sia prova che un simile corrispettivo sia congruo rispetto al reale prezzo di mercato di un complesso aziendale «in piena attività produttiva», depurato di tutte le poste passive, e che un'operazione così congegnata «abbia comunque salvaguardato i creditori da future e più ingenti perdite di valore».
Diversamente, la Corte costituzionale afferma che l'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 rappresenta il paradigma esclusivo di riferimento per la soluzione del caso di specie.
Atteso che è al momento dell'elaborazione dei programmi che si compiono le scelte strategiche, indirizzate al risanamento dell'impresa, anche mediante la cessione di alcuni complessi, oppure alla sua definitiva dismissione, è al contenuto dei piani predisposti dai commissari che occorre avere riguardo per tracciare, in base a criteri predeterminati e oggettivi, la linea di confine tra le procedure con finalità conservativa e quelle con finalità liquidatoria. In primo luogo, il programma di cessione dei complessi di beni e contratti di cui all'art. 27, comma 2, lettera b-bis), del d.lgs. n. 270 del 1999 si caratterizza per un'intrinseca finalità liquidatoria, perseguita sotto il controllo di un'autorità pubblica competente, conformemente a quanto richiesto dall'art. 5 della direttiva 2001/23/CE, ai fini della inoperatività della garanzia del trasferimento dei rapporti di lavoro: in tal caso, il programma predisposto dai commissari è disancorato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa e dalla sua riorganizzazione e tende, in ultima istanza, alla cessione dei complessi aziendali, secondo procedure assoggettate a vincoli stringenti, e non ha come obiettivo il recupero dell'attività del cedente, in vista di un suo ritorno in bonis, ma il trasferimento a terzi di un'attività che l'impresa cedente non è più in grado di esercitare. Dunque, tra la prosecuzione dell'attività d'impresa e la liquidazione intercorre un nesso funzionale inscindibile: la prosecuzione, lungi dal perseguire una finalità di risanamento e di ristrutturazione, è preordinata a salvaguardare il valore produttivo dell'impresa, in vista della sua alienazione. Inoltre, nel caso di specie la finalità liquidatoria si apprezza, in concreto, alla luce della stessa valutazione comparativa del programma del 27 gennaio 2018 e del programma del 10 ottobre 2021, legato a un contesto economico e normativo profondamente mutato e oramai permeato dalla finalità di dismissione dei complessi aziendali: i commissari straordinari, dopo aver acclarato l'impossibilità di attuare un ritorno in bonis del debitore mediante un programma di continuità aziendale calibrato sulla ristrutturazione economico- finanziaria dell'impresa, hanno adottato un programma finalizzato esclusivamente allo spossessamento dell'azienda e alla liquidazione dei beni del cedente, articolato in tre programmi di cessione, riguardanti il perimetro aviation, il ramo handling e il ramo manutenzione;
il programma relativo al perimetro aviation è elaborato ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera b-bis), del d.lgs. n. 270 del 1999, secondo le particolarità di un programma di cessione dei complessi di beni e contratti, riferito a società che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali.
Evidenzia, ancora, la Consulta che la finalità liquidatoria del programma di cessione del lotto aviation trova puntuale e decisiva rispondenza anche nella disciplina, che ha scandito le fasi più recenti della procedura e ha plasmato il contenuto dei programmi adottati dai commissari. E difatti: i) l'art. 79, comma 3, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha autorizzato «la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta», destinata a esercitare l'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e di merci ed ha subordinato l'esercizio delle attività di trasporto aereo alle valutazioni della Commissione europea;
ii) l'art. 79, comma 4, d.l. n. 18/2020 ha demandato a un «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta l'atto costitutivo della società», il compito di definire «l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società»;
iii) l'art. 79, comma 4-bis, ha autorizzato la costituzione della società anche ai fini dell'elaborazione del piano industriale, piano che dev'essere trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di sua competenza e che, alla luce di queste ultime valutazioni, dev'essere integrato e modificato;
iv) con decreto del 9 ottobre 2020, registrato il 30 ottobre 2020 dalla Corte dei conti e dall'Ufficio centrale di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha costituito la società per azioni denominata Italia Trasporto Aereo spa, destinata all'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci (art. 1), ha approvato lo statuto della società (art. 2), ha designato i nove membri del consiglio d'amministrazione (art. 3) e i membri del collegio sindacale (art. 4);
v) nelle more della decisione della Commissione europea, l'art. 11-quater, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, ha autorizzato alla prosecuzione dell'attività d'impresa « Controparte_83
e l' in amministrazione straordinaria»;
[...] Controparte_84
vi) in seguito alla decisione della Commissione europea, l' in amministrazione CP_80 straordinaria e l' in amministrazione straordinaria «provvedono, anche CP_80 CP_84 mediante trattativa privata» a trasferire alla società costituita ai sensi del citato art. 79 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, i «complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo» (art. 11-quater, comma 3); ai commissari straordinari spetta la facoltà di adottare, per ciascun compendio dei beni oggetto di cessione, anche «distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270» e di modificare il programma, con la «cessione a trattativa privata anche di singoli beni, rami d'azienda o parti di essi, perimetrati in coerenza con la decisione della Commissione europea» (art. 11-quater, comma 4); l'art. 11-quater, comma 4, autorizza, inoltre, la cessione diretta alla medesima società costituita ai sensi dell'art. 79 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, «di compendi aziendali del ramo aviation individuati dall'offerta vincolante formulata dalla società in conformità alla decisione della Commissione europea» (terzo periodo), disponendo che, a seguito «della cessione totale o parziale dei compendi aziendali del ramo aviation, gli slot aeroportuali non trasferiti all'acquirente» siano «restituiti al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti individuato ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993» (quarto periodo);
vii) l'art. 11 quater, comma 8, d.l. n. 73/2021 stabilisce che, intervenuta l'integrale cessione dei complessi aziendali nel termine inizialmente previsto o in quello prorogato, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiari con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa: una volta che sia perfezionata l'integrale cessione di tutti i complessi aziendali, è revocata con decreto l'attività d'impresa dell' in amministrazione CP_80 straordinaria e dell' in amministrazione straordinaria e, a far data da tale Controparte_84 revoca, la procedura prosegue con finalità liquidatoria (art. 11-quater, comma 8, secondo periodo), dando così compimento a quel piano di dismissione già delineato nei programmi dei commissari;
quanto ai proventi, «al netto, fino al 31 dicembre 2023, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria», essi «sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea» (art. 11-quater, comma 8, secondo periodo);
viii) analoghe previsioni detta l'art. 31 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85, che reca la rubrica «Completamento dell'attività liquidatoria dell' » e regola, per un verso, gli effetti dell'esecuzione dei programmi di cessione CP_80
(comma 1) e, per altro verso, la prosecuzione dell'amministrazione straordinaria dopo la revoca dell'attività d'impresa dell' (comma 2); CP_80
Co ix) in questo quadro normativo, il 24/08/2021 ha formulato un'offerta vincolante per l'acquisto del lotto aviation e l'offerta è stata accettata dall'amministrazione straordinaria di : le consultazioni sindacali, avviate il 23 agosto 2021 con una comunicazione trasmessa CP_80 Co da ai sindacati e ai ministri competenti, si sono concluse l'8 settembre 2021, con la sottoscrizione di un verbale, in cui le parti hanno dichiarato chiusa, con un mancato accordo, la procedura di informazione e di consultazione di cui all'art. 47 della legge n. 428 del 1990; la Commissione europea, con la già citata decisione 2021/6665, ha affermato che il trasferimento Co degli asset di a non determina continuità economica tra le due società e che CP_80 Co l'apporto di capitale in non configura aiuto di Stato;
i commissari straordinari, il 10 ottobre 2021, hanno sottoposto al Ministero dello sviluppo economico il nuovo programma (Programma 2021), anche con riferimento al perimetro aviation;
x) su una procedura connotata in senso liquidatorio si innesta anche l'art. 12 del decreto- legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 136, che ha approvato misure di sostegno dei lavoratori dipendenti di , società in CP_80 amministrazione straordinaria, e e, al fine di agevolarne la ricollocazione Controparte_84
e il reimpiego, ha prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale, introducendo una prestazione integrativa a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, e ha accordato sgravi contributivi a chi assuma i dipendenti delle società del gruppo . CP_80
Dunque, conclude la Corte costituzionale, il carattere liquidatorio della procedura si evince: a) dall'art. 11 quater d.l. n. 73/2021, che privilegia la dismissione del patrimonio aziendale rispetto alla prospettiva della ristrutturazione dell'impresa; b) dall'art. 31 del d.l. n. 48 del 2023, come convertito, che menziona ex professo il completamento della procedura liquidatoria e conferma che la cessione dei complessi aziendali non scaturisce da un disegno di riorganizzazione e di continuazione dell'attività da parte dell'impresa in amministrazione straordinaria;
c) dalle misure di sostegno, introdotte dal d.l. n. 104 del 2023, come convertito, che sono correlate a una liquidazione, che è all'origine della necessità di ricollocare e reimpiegare i lavoratori, approntando le tutele più incisive.
La Corte costituzionale richiama altresì la preponderante giurisprudenza di merito avente ad oggetto la cessione del lotto c.d. aviation che, pronunciandosi in molteplici occasioni, ha riscontrato in concreto la natura liquidatoria della procedura (ex multiis Corte di appello di Milano, sezione lavoro, sentenze 29 luglio 2024, n. 583 e n. 557, 11 luglio 2024, n. 438 e n. 437, 17 giugno 2024, n. 618, 10 giugno 2024, n. 463, e 15 maggio 2024, n. 426): nella disamina del contenuto dei programmi di cessione anche alla stregua dell'avvicendarsi della disciplina applicabile, i giudici d'appello hanno accertato che la dismissione dei complessi aziendali ha carattere definitivo e non esprime alcun disegno di riorganizzazione e continuazione dell'attività da parte dell'impresa cedente soggetta alla procedura concorsuale.
Osserva, inoltre, la Consulta che i dati desumibili sia dalla normativa astratta che disciplina i programmi di cessione, sia dal concreto contenuto dei programmi stessi, sia dalla regolamentazione che li ha via via definiti, non sono contraddetti da elementi decisivi di segno contrario. Difatti: - il corrispettivo pattuito per la cessione non dev'essere considerato in modo atomistico, ma nel contesto di un più articolato assetto, chiamato a uniformarsi alle indicazioni della Commissione europea;
- l'obiettivo del miglior soddisfacimento dell'interesse dei creditori, disconosciuto dal rimettente, è coessenziale, a ben considerare, a tutte le fasi della procedura, poiché guida dapprima la scelta di fondo tra la prosecuzione e la cessazione dell'attività d'impresa e quindi la concreta attuazione della fase liquidatoria, in un contesto presidiato da controlli e rimedi contro ogni deviazione dallo scopo che la legge indica come prioritario;
- non sono risolutive neppure le diverse condizioni previste per la cessione dei distinti complessi handling e manutenzione, in quanto ciascun programma dev'essere valutato nelle sue irriducibili peculiarità e nelle finalità che di volta in volta lo ispirano;
- il trasferimento d'azienda in crisi non può essere assimilato, per il differente contesto in cui si colloca e per la molteplicità di interessi che coinvolge, al trasferimento di un'impresa in bonis.
Dunque, conclude la Corte costituzionale, l'atteggiarsi del programma di cessione del lotto aviation, unito all'evoluzione della normativa speciale che ne ha regolato le fasi salienti, individua nell'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 il modello esaustivo, cui è chiamata a conformarsi la decisione del caso concreto, e a privare di rilievo determinante la normativa censurata: come hanno rimarcato le Corti di merito nello scrutinare vicende assimilabili a quella oggetto di causa alla luce delle previsioni del d.lgs. n. 270 del 1999 (Corte d'appello di Milano, sezione lavoro, sentenze 11 luglio 2024, n. 475 e n. 437, e 10 giugno 2024, n. 463 e n. 461), l'art. 6 del d.l. n. 131 del 2023, come convertito, non dispiega influenza decisiva sul percorso argomentativo che il giudice è chiamato a compiere per definire il caso di specie. I plurimi elementi finora esaminati contraddicono la supposta natura conservativa della procedura, che rappresenta il fulcro del ragionamento sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza e ha condotto il rimettente a negare l'applicabilità dell'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999: diversamente, la dichiarata natura liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria, oggetto del giudizio principale, attrae la fattispecie nell'àmbito di operatività del citato art. 56, comma 3-bis. Né rileva che il legislatore, con la disposizione censurata, abbia integrato la previsione in esame, affiancando la fattispecie delle cessioni di complessi aziendali, di beni e contratti, effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario, a quella, già regolata e applicabile all'odierno giudizio, delle cessioni poste in essere in esecuzione dei programmi di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b-bis) dell'art. 27, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 270 del 1999.
Le argomentazioni della pronuncia della Corte costituzionale n. 99/2025 sopra riportate esimono il Collegio dalla valutazione di tutti i profili che vengono affrontati dai primi tre motivi di gravame (con particolare riferimento alla dedotta qualificabilità della operazione di cessione contestata, sotto il profilo fattuale, quale cessione di ramo di azienda ex art. 2112 c.c.), da ritenersi assorbiti dall'affermata natura liquidatoria della procedura di Amministrazione straordinaria che ha interessato e dalla conseguente applicabilità, nel caso di Controparte_80 specie, dell'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999: norma che, come sopra diffusamente analizzato, prevede che “Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis) (ossia di programmi di cessione dei complessi aziendali e, per le aziende esercenti servizi pubblici essenziali, di programmi di cessione dei complessi di beni e contratti), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile”.
L'applicazione dei principi di diritto affermati dalla Corte costituzionale alla fattispecie oggetto del giudizio porta quindi alla reiezione dei citati motivi di appello, indipendentemente da ogni ulteriore accertamento in fatto ed in particolare indipendentemente dalla condivisione o meno dell'affermazione della sentenza appellata circa la qualificazione dell'operazione economica in esame quale vendita di singoli beni. Detta operazione economica, ossia in sintesi il trasferimento dall'amministrazione straordinaria di ad del c.d. lotto CP_80 CP_79
, si connota per una finalità ed una natura liquidatoria, tale da rendere in ogni caso CP_81 inapplicabile l'art. 2112 c.c. e le garanzie che esso prevede per i lavoratori interessati.
In ogni caso, va, per inciso, sottolineato che appare esente da qualsivoglia ipotizzabile censura il percorso argomentativo del primo giudice laddove ha qualificato l'operazione Co intervenuta tra e come vendita separata di beni e non anche come CP_80 cessione/trasferimento di ramo di azienda alla stregua del quadro fattuale emerso – e in sentenza analiticamente riportato – dalla decisione della Commissione Europea del 10/09/2021, adottata all'esito del procedimento ex art. 79, comma 4 bis, d.l. n. 18/2020, secondo cui “l'oggetto del Co trasferimento riguarda solo un ambito di beni e di rotte ridotto rispetto a quelli detenuti da
e utilizzati da quest'ultima nell'ambito delle sue attività”. CP_80 La Suprema Corte, difatti, ha già avuto modo di validare (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19446 del 10/07/2023 avente ad oggetto la vicenda della “cessione” Alitalia LAI/CAI s.p.a., conforme Cass. Sezione L, Sentenza n. 12596 del 08/05/2024) la correttezza della pronuncia di merito che aveva escluso la presenza dei requisiti per configurare una cessione di azienda o di ramo ai sensi dell'art. 2112 c.c. fondando il proprio accertamento sulla “assenza di continuità economica tra e la come risultante, tra l'altro, dagli elementi CP_85 Pt_30 specificamente valorizzati nella decisione della Commissione Europea del 12.11.2008 in materia di aiuti di Stato”, affermando che l'analisi atomistica dei singoli elementi indiziari proposta in sede di ricorso non poteva ritenersi “idonea a scalfire la complessiva valutazione eseguita dalla Corte di merito e che si fonda, …, sul richiamo per relationem alla dettagliata ricostruzione della vicenda traslativa tra le due società operata dalla Commissione e dai giudici Europei ed alla valutazione espressa in quella sede nel senso della mancanza di continuità aziendale”.
D'altro canto, la Corte di appello di Roma, nel pronunciarsi in merito alla medesima vicenda (cfr. ex multiis sentenza n. 1430/2018, sentenza n. 3523/2021 e altre), aveva invero sostenuto che la Commissione Europea, con la decisione del 12/11/2008, aveva, nell'analizzare l'operazione posta in essere, risposto “sulla base del quadro specifico inerente la posizione dei Parte lavoratori e cioè che ntendeva assumere solo il personale indispensabile per la propria attività, che non vi sarebbe stato alcun trasferimento automatico di personale, che il personale
non avrebbe potuto vantare alcun diritto all'assunzione e che la Direttiva Cee 2001/23 CP_80 non avrebbe trovato applicazione”: dunque, la Corte ha ritenuto che “le circostanze di fatto evidenziate nella decisione non afferiscono all'intero settore del trasporto aereo, ma solo al trasporto passeggeri, che la nuova compagnia ha acquisito solo una sola parte degli aeromobili e delle bande orarie e non avrebbe rilevato i servizi a terra, e che l'acquisizione di alcuni beni Parte di alcuni beni di da parte di sarebbe avvenuta nel quadro di un proprio piano CP_80 industriale”, evidenziando altresì che “secondo il giudice di legittimità le decisioni della Commissione dell'Unione Europea, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato CE sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell'interesse comunitario, ancorché prive della generalità e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario, anche con specifico riguardo alla materia degli aiuti di Stato e, pertanto, vincolano il giudice nazionale anche nei giudizi pendenti, in quanto “jus superveniens” incidente sul rapporto controverso (Cass. sez.
5- Ord. n. 1325/2018; Cass. S.L. n. 10191/2017 e Cass. n. 15354/2014)”.
Conforta la decisione oggi assunta da questo Collegio anche il consolidato indirizzo giurisprudenziale di merito (cfr. Corte di appello di Milano sentenze nn. 426/2024, 437/2024, 438/2024, 439/2024, 460/2024, 461/2024, 462/2024, 463/2024, 483/2024, 547/2024, 549/2024, 550/2024 e numerose altre) formatosi in ordine alla medesima vicenda traslativa (cessione del lotto aviation) oggetto del presente giudizio, e (per quanto qui di maggiore interesse) alla stregua del quale: a) la continuazione dell'impresa, essendo presupposto necessario dell'amministrazione straordinaria assume una connotazione neutra e, quindi, non può essere invocata al fine di escluderne la natura liquidatoria, tenuto conto che quest'ultima finalità si manifesta nell'affidamento ad altri della continuazione dell'impresa insolvente a seguito del trasferimento degli assets disposto dal programma di cessione;
b) l'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999 non può ritenersi abrogato in seguito alle modifiche apportate all'art. 47 l. 428/1990 dal successivo art. 19-quater d.l. 135/2009 e deve qualificarsi come norma speciale, compatibile sia con la direttiva europea sia con le norme dettate dal medesimo art. 47; c) in relazione alle operazioni di attuazione dei programmi di cessione, previsti dall'art. 27, l'art. 56 esclude perentoriamente, quand'anche si trattasse in concreto di una cessione d'azienda, l'applicazione per i rapporti di lavoro delle garanzie e tutele previste dall'art. 2112 c.c., e ciò al fine di preservare le operazioni attuate in esecuzione di quei programmi di liquidazione da margini di incertezza correlati a possibili contenziosi e contrasti nella sistemazione dei rapporti di lavoro;
d) l'esclusione delle garanzie di cui all'art. 2112 c.c. ad opera dell'art. 56, comma 3 bis, cit. non appare legata alla sussistenza di un preventivo accordo sindacale, fermo restando che, nel caso di specie, la mancanza di un accordo sindacale appare legittimata dalla speciale disciplina dettata nel c.d. decreto “Marzano”, laddove l'art. 5 comma 2 ter dispone che “Nell'ambito delle consultazioni di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 ovvero esaurite le stesse infruttuosamente”, il Commissario ed il cessionario possano concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali e individuare quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario;
e) nella fattispecie in esame, la procedura di amministrazione straordinaria ha avuto una effettiva e preminente finalità liquidatoria, che emerge innanzitutto dall'esame dei 'programmi' predisposti dai Commissari straordinari, dai quali si evince che la procedura, pur essendo stata autorizzata a proseguire temporaneamente l'attività (avendo ad oggetto un servizio pubblico essenziale che, per sua natura, non ammette interruzioni) ha avuto quale scopo principale (non l'esercizio dell'impresa risanata, ma) lo spossessamento definitivo dell'azienda insolvente e la conseguente soddisfazione dei creditori con i proventi della cessione degli asset aziendali: la dismissione dei compendi aziendali è stata prevista, anche ai fini del soddisfacimento del ceto creditorio, in modo definitivo e non in un'ottica di riorganizzazione e continuazione dell'attività da parte dell'impresa cedente soggetta alla procedura concorsuale;
difatti, attraverso la liquidazione, ha inteso passare CP_80 definitivamente al cessionario il compito dell'esercizio dell'attività economica inerente al servizio pubblico essenziale che, in quanto tale, doveva essere preservato, dovendosi evitare la sua definitiva dissoluzione in un'ottica di preminente interesse pubblico nazionale;
f) la disapplicazione nella fattispecie dell'art. 2112 c.c. non appare in contraddizione con il diritto dell'Unione Europea, non essendo in discussione le altre due condizioni, cioè l'esistenza di una procedura concorsuale ed il controllo di una autorità pubblica competente, posto che la continuazione temporanea dell'attività non preclude la connotazione liquidatoria della procedura concorsuale.
Per tutto quanto sin qui esposto, gli anzidetti motivi di gravame, devono essere, pertanto, rigettati.
Non può trovare accoglimento nemmeno il quarto motivo di appello con cui si lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato infondata la domanda subordinata volta ad ottenere la declaratoria della illegittimità delle procedure selettive adottate da ai fini dell'assunzione dei lavoratori per violazione dei canoni di imparzialità, CP_79 trasparenza e pubblicità.
Il Tribunale aveva affermato l'infondatezza delle rivendicazioni fondate sulla violazione degli obblighi della convenuta a stabilire, per il reclutamento del personale, criteri e modalità di selezione predeterminati e pubblicizzati aventi carattere di obiettività, imparzialità e trasparenza, sul presupposto della inapplicabilità nei suoi riguardi dell'art. 19 d.lgs. n. 175/2016 alla stregua di quanto disposto dall'art. 79, comma 5, d.l. n. 18/2020 (ove prevede espressamente l'inapplicabilità dell'intero d.lgs. 175/2016 ad e alle società da CP_79 quest'ultima partecipate o controllate), in legittima applicazione della riserva di legge prevista dall'art. 97, comma 4, Cost. evidenziando a tale proposito il contesto emergenziale pandemico da Covid-19 nel cui ambito era stata emanata la citata normativa derogatoria.
Trattasi di conclusioni che la Corte ritiene meritevoli di conferma.
Deve innanzitutto ribadirsi quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla inapplicabilità nei riguardi di degli obblighi, in materia di reclutamento del personale, CP_79 sanciti dall'art. 19 del d.lgs. 175/2016.
Non vi è dubbio, difatti, che, alla stregua dell'art. 79, comma 5, d.l. n. 18/2020 la società appellata non fosse tenuta allo svolgimento di procedure di assunzione del personale di tipo concorsuale ovvero ad evidenza pubblica.
E non vale dubitare della legittimità costituzionale della predetta disposizione tenuto conto delle deroghe che lo stesso art. 97, comma 4, Cost. consente, deroghe nella specie giustificate dal noto contesto emergenziale pandemico e della necessità di assicurare in detto contesto il servizio pubblico di trasporto aereo.
Non decisivo, inoltre, è il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 860/2023, per cui deve “escludersi che l'art. 79 co.5 D.L. 18/2020, statuendo la non applicabilità del predetto D.Lgs. n. 175/2016, precluda l'operatività anche dell'art. 2 bis D.Lgs. n. 33/2013”, perché quest'ultimo va a regolare una diversa materia (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”), e l'invocato principio è stato affermato in diversa fattispecie (l'esclusione della “sussistenza di un diritto delle società a controllo pubblico alla completa e totale segretezza dei propri atti”). Anzi, il Consiglio di Stato, con la richiamata pronuncia, conferma chiaramente che, in ragione dell'espressa previsione dell'art. 79, comma 5, cit., le norme di cui al d.lgs. n. 175/2016 in materia di reclutamento del personale nel pubblico impiego non si applicano nei riguardi di CP_79
Non può trovare accoglimento nemmeno il quinto motivo di appello relativo alla discriminazione nell'accesso al lavoro delle appellanti donne, in violazione degli artt. 25, 26 d.lgs. n. 198/2006 e degli artt. 1, 3 d.lgs. n. 216/2003.
Il Tribunale nel respingere i profili di contestazione relativi alla discriminazione nell'accesso al lavoro, evidenziava innanzitutto la genericità delle allegazioni degli odierni appellanti ove senza indicare una propria qualità o condizione personale, tale da indurre la società resistente a non valutare la loro candidatura ai fini dell'assunzione si erano “limitati a richiamare le normative previste dal D.Lgs. 198/2006 e dal D.Lgs. 216/2003, oltre che gli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, e a dedurre che la società li avrebbe violati, omettendo immotivatamente di procedere alla loro assunzione”. Evidenziava inoltre come, in particolare in ordine alla lamentata riduzione da parte della resistente, a seguito delle nuove assunzioni, dell'indice di femminilità gli appellanti non avevano specificamente contestato i dati numerici dedotti a tale proposito da CP_79
(significativi, con riferimento all'aprile 2022, dell'incremento rispetto al 31/12/2021, con riferimento al personale con qualifica di assistente di volo, del rapporto percentuale donna- uomo in favore del genere femminile) evidenziando altresì gli ulteriori dati numerici allegati dalla società, in sede di note conclusive, con riferimento al mese di ottobre 2022 (significativi dell'ulteriore incremento percentuale a favore del genere femminile)
Il Tribunale pure rilevando come tali dati numerici non apparissero significativi rapportandosi alla situazione successiva al 31/12/2021, senza operare il raffronto con la precedente proporzione tra assistenti di volo di sesso maschile e femminile in forza alle dipendenze di , evidenziava tuttavia la non significatività delle allegazioni degli CP_80 appellanti.
Rilevava a tale proposito come “Parte ricorrente, dal canto proprio, che in ricorso si era limitata ad indicare le percentuali dell'indice di femminilità, suddivise per fasce di età, senza fornire l'entità numerica della forza lavoro, suddivisa per genere, prima e dopo la cessione dell'asset “ ” di , non ha contestato i dati riportati in memoria di costituzione. CP_81 CP_80 Co Sicché, la deduzione che , con le sue assunzioni, abbia alterato l'indice di femminilità tra gli assistenti di volo resta indimostrata, essendosi unicamente acquisito il dato numerico della proporzione di genere della forza lavoro della società resistente al dicembre 2021 e, successivamente, all'aprile 2022 - di netto favore per il genere femminile - senza confronto con quello preesistente, alle dipendenze di ”. CP_80
Gli odierni appellanti non si confrontano con le motivazioni e gli accertamenti in fatto specificamente posti a fondamento della gravata sentenza limitandosi a ribadire le allegazioni poste a fondamento di tale domanda in primo grado, con particolare riferimento alla riduzione dell'indice di femminilità, senza però confrontarsi idoneamente con quanto affermato tale proposito nella sentenza gravata.
L'appello dovrà quindi essere respinto.
La complessità della vicenda e la particolarità della vicenda sostanziale e processuale, nel contesto della quale è sopravvenuta – nel corso del giudizio di appello – la pronuncia della Corte costituzionale n. 99/2025, inducono a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite anche per il grado di appello.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando: - in parziale riforma della gravata sentenza dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere limitatamente agli appellanti e e la società Pt_18 Parte_7 CP_51 appellata;
- rigetta nel resto l'appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 25.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 25/9/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 395 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
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rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avvocato Pier Luigi Panici e Carlo
[...]
Guglielmi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Roma via Germanico 172;
, , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
, , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
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[...] CP_9 Controparte_10 CP_11
, , , Controparte_12 CP_13 CP_14 [...]
, , , CP_15 CP_16 Controparte_17 CP_18
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[...] CP_19 Controparte_20 CP_21
, , , Controparte_22 Controparte_23 CP_24 [...]
, , , , CP_25 Controparte_26 CP_27 CP_28
, , , Controparte_29 CP_30 Controparte_31 [...]
, , , CP_32 CP_33 CP_34 Controparte_35
, , , Controparte_36 CP_37 CP_38 CP_39
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[...] CP_40 Controparte_41 CP_42 [...]
, , , , CP_43 CP_44 CP_45 CP_46 CP_47 , , , ,
[...] CP_48 CP_49 CP_50 CP_51
, , , Controparte_52 CP_53 Controparte_54 [...]
, , , Controparte_55 Controparte_56 Controparte_57 [...]
, , , CP_58 Controparte_59 CP_60 [...]
, CP_61 Controparte_62 Controparte_63 CP_64
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[...] CP_65 Controparte_66 Controparte_67
, , , Controparte_68 CP_69 Controparte_70 CP_71
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[...] Controparte_72 Controparte_73 CP_74
, , , Controparte_75 Controparte_76 CP_77 CP_78
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[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Pt_15
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[...] Parte_16 Parte_17 Parte_18
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, , Parte_23 Parte_24 Parte_25 [...]
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avvocato Pier Luigi Parte_26
Panici ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma via Germanico 172;
APPELLANTI
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_79 rappresentata e difesa giusta procura in atti, dagli avvocati Marco Marazza, Domenico De Feo e Piermassimo Chirulli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due sito in Roma, via delle Tre Madonne 8
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8323/2024 pubblicata in data 2/8/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli odierni appellanti già dipendenti di premesso di essere stati Controparte_80 illegittimamente esclusi dall'operazione di cessione dell'asset ” perfezionatasi con CP_81 decorrenza 15/10/2021 in favore della cessionaria (d'ora in poi per Controparte_79 Con brevità anche soltanto o avevano agito in giudizio, con separati ricorsi, CP_79 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “ 1) accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la resistente sin dal 15.10.2021 CP_82
(o da epoca successiva ritenuta di giustizia) e con gli effetti tutti di cui all'art. 2112 c.c. e normative di sua attuazione, oltreché della Direttiva UE n. 23/2001; 2) per l'effetto condannare la società al pagamento in favore delle parti ricorrenti CP_79 delle retribuzioni globali di fatto dal 15.10.2021 (o da epoca successiva) a titolo di adempimento ovvero di risarcimento danni, sulla base delle retribuzioni mensili indicate al cap. 27 della parte in fatto del ricorso (o per la diversa somma ritenuta di giustizia).
E comunque: 3) accertare e dichiarare l'obbligo della società resistente di stabilire, per il reclutamento del personale, criteri e modalità di selezione e scelta predeterminati e pubblicizzati aventi carattere di obiettività, imparzialità e trasparenza (ex artt. 97 e 3 Cost. e art. 41 Carta dei
Diritti Fondamentali della Unione Europea) ed il conseguente diritto delle parti ricorrenti ad essere valutate ai fini della assunzione in base a tali criteri;
4) accertata la violazione del predetto obbligo da parte della resistente, condannare la medesima:
a) al risarcimento danni in favore delle parti ricorrenti nella misura equivalente alle retribuzioni mensili o della diversa somma ritenuta di giustizia, dal 15.10.2021;
b) ai danni non patrimoniali, alla professionalità, alla immagine, alla vita di relazione ed alla personalità morale nella misura di € 100.000,00 ciascuno o per la diversa somma da liquidarsi equitativamente.
In ogni caso,
5) accertare e dichiarare la discriminazione nell'accesso al lavoro in violazione degli artt.
25 e 27 D.Lgs. 198/2006 e artt. 1 e 3 D.Lgs. 216/2003;
6) per l'effetto, ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 198/2006 e art. 4 D.Lgs. 216/2003, ordinare alla società resistente la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti con l'immediata assunzione delle parti ricorrenti;
Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutate.
Con espressa riserva di agire in separato giudizio per i danni tutti successivi alla emananda sentenza.
Con vittoria di onorari, spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi, oltre rimborso del contributo unificato.”
Il Tribunale, nella resistenza di Italia Trasporto Aereo s.p.a. - ITA, previa riunione dei ricorsi li rigettava con compensazione delle spese di lite. Avverso tale sentenza i lavoratori presentavano appello fondato su più motivi. Con La società si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
Il giorno antecedente l'udienza di discussione, la difesa degli appellanti ha depositato istanza di sospensione del giudizio “ai sensi dell'art. 295 cpc ed ex art. 23 Statuto della Corte di
Giustizia UE ovvero ex art. 337, co. 2, c.p.c., sino alla definizione del giudizio pregiudiziale
(relativo al giudizio incardinato avanti al Tribunale di Roma sub R.G. n. 36860/2023) pendente innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea a seguito di ordinanza del Tribunale di
Roma – Sezione Lavoro del 16 settembre 2025 ex art. 19, co. 3, TUE ed art. 267 del TFUE”. Successivamente, all'udienza di discussione del 25/9/2025, dopo che la difesa dell'appellata si era opposta alla sospensione e dopo che le parti avevano discusso la causa illustrando le rispettive ragioni, l'appello era deciso come da dispositivo.
Gli odierni ricorrenti avevano agito in giudizio rivendicando il proprio diritto, ai sensi Co dell'art. 2112 c.c., al passaggio alle dipendenze della società , lamentando inoltre il mancato adempimento da parte di tale società dell'obbligo di procedere al reclutamento del personale secondo criteri e modalità di selezione predeterminati e pubblicizzati, con conseguente loro diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Chiedevano inoltre accertarsi e dichiararsi la loro discriminazione dell'accesso al lavoro, in violazione degli artt. 25 e 27 d.lgs. 198/2006 e degli articoli 1 e 3 del d.lgs. 216/2003 con conseguente ordine alla società resistente, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 198/2006 dell'art. 4 del d.lgs. 216/2003 di cessare il comportamento illegittimo rimuovendo gli effetti con loro immediata assunzione.
Il Tribunale rigettava le domande dei lavoratori.
Rigettate le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per errata scelta del rito e di Co inammissibilità dell'azione stante l'attualità del piano di reclutamento del personale , e richiamato l'iter storico normativo relativo ad rigettava la domanda principale dei CP_79 lavoratori attribuendo rilievo assorbente alla impossibilità di configurare come azienda o ramo Co di azienda ex art. 2112 c.c. il settore ceduto ad stante la non ravvisabilità nel compendio ceduto delle necessarie caratteristiche di preesistenza e di autonomia funzionale.
Qualificava, sulla base della documentazione versata in atti, anche con riferimento alla decisione della Commissione Europea del 10/09/2021, l'operazione giuridico-economica intercorsa tra e come vendita separata di beni e non come Controparte_80 CP_79 cessione/trasferimento di azienda, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2112 c.c.
Respingeva anche la domanda finalizzata a fare accertare l'obbligo della società resistente, quale società a totale partecipazione pubblica, a provvedere all'assunzione del personale sulla base di criteri di trasparenza, imparzialità e pubblicità, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 175/2016 rilevando a tale proposito quanto disposto dall'art. 79, comma 5, del d.l. 18/2020 affermando la legittimità di tale deroga normativa anche sotto il profilo costituzionale evidenziando a tale proposito quanto previsto dall'art. 97, comma 4, Cost.
Respingeva anche la domanda di accertamento della affermata discriminazione nell'accesso al lavoro, in violazione degli articoli 25 e 27 d.lgs. 198/2006 e degli articoli 1 e 3 d.lgs. 216/2003.
Gli originari ricorrenti interpongono appello contro questa decisione censurandola, con i primi tre motivi, in sintesi, nella parte in cui, applicando erroneamente i principi di diritto elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e comunque evincibili dal diritto dell'Unione, aveva escluso che l'operazione economica avente ad oggetto l'asset aviation potesse essere qualificata come cessione di ramo di azienda e aveva conseguentemente affermato l'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c., ribadendo la sussistenza di un trasferimento di ramo di azienda , come sarebbe emerso dalle deduzioni in fatto e dallo stesso “contratto di cessione del Ramo di azienda del 14/10/2021”. CP_81
Lamentano in particolare:
1) - violazione dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 112 c.p.c. oltre che degli art. 3, 4 e 6 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione (TFUE) e dell'art. 2112 c.c. 2)- violazione dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 112 c.p.c. oltre che degli art. 3, 4 e 6 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione (TFUE) e dell'art. 2112 c.c.
3)- violazione dell'art. 2112 e 2700 c.c. e erronea od omessa delibazione dei fatti del giudizio.
Con un quarto motivo contestano la gravata sentenza nella parte in cui aveva respinto il capo di domanda volto ad ottenere la declaratoria della illegittimità delle procedure selettive adottate da ai fini dell'assunzione dei lavoratori per violazione dei canoni di imparzialità, CP_79 trasparenza e pubblicità.
Con il quinto motivo contestano la gravata sentenza ove aveva erroneamente escluso la dedotta sussistenza della discriminazione delle ricorrenti donne per violazione del d.lgs 198/2006 e del d.lgs. 216/2003.
Si osserva, preliminarmente, che, così come risulta in atti, gli appellanti Pt_18 [...]
e hanno definito transattivamente in sede protetta, nel corso del presente Pt_7 CP_51 giudizio di appello e a fronte della offerta di assunzione ex novo a tempo indeterminato da parte della società appellata, il presente contenzioso.
Essendo venuta meno la posizione di contrasto tra tali parti e, conseguentemente, la necessità della pronuncia giudiziale, questa Corte non può che dare atto, limitatamente ai predetti lavoratori, della cessazione della materia del contendere, previa riforma della sentenza gravata
Ancora in via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dalla società appellata, di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 434 c.p.c.
L'impugnazione, infatti, da un lato, consente chiaramente l'individuazione dei capi della sentenza che si assumono erronei, delle ragioni di detta erroneità e della diversa soluzione, in fatto e in diritto, che l'appellante assume corretta e, dall'altro, contrasta, nel suo complesso e fatto salvo quanto di seguito si dirà con riferimento a singole contestazioni, la motivazione della sentenza appellata con adeguate argomentazioni astrattamente idonee a contraddirne il fondamento logico giuridico.
Va disattesa, inoltre, l'istanza, avanzata dalla parte appellante, di sospensione del giudizio in attesa dell'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, disposto dal Tribunale di Roma con ordinanza del 16/09/2025 nell'ambito di procedimento analogo al presente giudizio: istanza giustificata dalla considerazione che “i quesiti sottoposti alla Corte di Lussemburgo vanno ad incidere e a dirimere le questioni fondamentali relative al thema decidendum anche del presente giudizio”.
Osserva la Corte sul punto, in primo luogo, che il giudice nazionale non di ultima istanza, quale è nel caso di specie la Corte di appello, non ha, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità confermato anche in epoca recente (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 21635 del 09/10/2006, conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11815 del 05/05/2025), l'obbligo bensì soltanto la facoltà di sospendere, in attesa della pronunzia, il giudizio avanti a lui pendente ed avente ad oggetto una controversia la cui soluzione dipende dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria. Nel caso che occupa, inoltre, non vi è spazio per l'esercizio di tale facoltà: la sentenza della Corte costituzionale n. 99/2025, che, come si dirà compiutamente oltre, ha tenuto conto sia delle norme dell'ordinamento unionale sia degli orientamenti giurisprudenziali della CGUE, omettendo tra l'altro di sollevare qualsivoglia questione pregiudiziale pur trattandosi di giudice di ultima istanza, le plurime pronunce della Corte di cassazione aventi ad oggetto analoghe vicende di cessione di di azienda che hanno coinvolto le società che hanno gestito Parte_27 il servizio pubblico di trasporto aereo (cfr. ex multiis Cass. n. 10414/2020, Cass. n. 19446/2023, Cass. n. 12596/2024), ed i precedenti di merito aventi ad oggetto la medesima vicenda (cessione del lotto c.d. aviation) forniscono alla Corte un quadro normativo ed interpretativo compiuto, chiaro e consolidato, che consente di giungere alla definizione del giudizio senza attendere oltre, attesi l'oggetto della controversia e la data di iscrizione al ruolo.
In definitiva, l'ordinanza del Tribunale di Roma muove da un presupposto interpretativo (quello della natura conservativa della procedura) che la Corte, per tutto quanto si dirà oltre, non condivide e postula l'applicabilità al presente giudizio dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. 4/2004, già ritenuto inapplicabile dalla Corte costituzionale. Muovendo, invece, da un opposto piano esegetico, ossia da quello qui recepito, vengono meno i dubbi di compatibilità con il diritto dell'Unione prospettati dal Tribunale di Roma.
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
Ritiene la Corte che, ai fini della valutazione di infondatezza delle argomentazioni di cui ai primi tre motivi, sia sufficiente richiamare la corposa motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 99/2025, sopravvenuta in corso di causa, assumendo rilievo assorbente - rispetto alle questioni articolate nel gravame - la questione di diritto dell'applicabilità nel caso che occupa dell'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999 alla stregua di quanto affermato dal Giudice delle Leggi nella richiamata pronuncia, che di seguito verrà analiticamente riportata.
La Corte costituzionale, in primo luogo, ha analizzato le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 131 del 2023 nel modo che segue:
a) quanto alla rilevanza della questione: i) il giudice rimettente riferiva di dover decidere sulle domande di alcuni dipendenti di , società in amministrazione straordinaria, che CP_80 hanno chiesto di qualificare la cessione del lotto aviation, operata nell'ambito della procedura Co a favore di , come trasferimento di ramo di azienda, regolato dall'art. 2112 cod. civ., e conseguentemente di accertare e dichiarare la prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria senza soluzione di continuità; ii) ad avviso del giudice a quo, sussisterebbero tutti gli elementi costitutivi della cessione di ramo di azienda: il ramo preesiste alla cessione e il complesso di beni trasferiti è idoneo a consentire l'avvio e la gestione delle attività di volo;
iii) a diverse conclusioni non indurrebbe la decisione della Commissione europea 2021/6665, che esclude la continuità economica tra cedente e cessionaria, poiché tale decisione, adottata ex ante, prima dell'attuazione del piano aziendale sottoposto a valutazione, verte sul distinto profilo della compatibilità con la disciplina europea in tema di aiuti di Stato;
iv) il Tribunale esclude anche l'applicabilità delle deroghe all'art. 2112 c.c., che presuppongono la natura liquidatoria della procedura, poiché, nel caso di specie, tale natura dovrebbe essere esclusa, in quanto la cessione non sarebbe preordinata al miglior soddisfacimento dei creditori;
v) senza la norma interpretativa, troverebbero, dunque, integrale applicazione le garanzie dell'art. 2112 cod. civ. e il rapporto di lavoro dei ricorrenti proseguirebbe, senza discontinuità di sorta, con la società cessionaria del ramo di azienda;
b) quanto alla non manifesta infondatezza della questione: i) la norma in esame, dietro le parvenze dell'interpretazione autentica, si configurerebbe come innovativa, prefiggendosi di condizionare l'esito dei giudizi in corso: tale finalità traspare dalla stessa relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di conversione, che menziona i contrasti della giurisprudenza di merito, insorti con specifico riguardo all'applicabilità delle garanzie di cui Co all'art. 2112 cod. civ. alla cessione di beni da a , e, in particolare, il sopravvenire di CP_80 pronunce favorevoli alla continuità dei rapporti di lavoro con la società cessionaria;
ii) il legislatore avrebbe dunque inteso risolvere specifiche controversie, in difetto di imperative ragioni di interesse generale;
iii) a distanza di «moltissimi anni» dall'entrata in vigore della norma oggetto di interpretazione autentica, la disposizione censurata avrebbe introdotto un riferimento del tutto avulso dalla formulazione originaria, con il richiamo alle decisioni della Commissione europea, che escludono la continuità economica tra cedente e cessionario;
iv) l'incidenza sui giudizi in corso, determinata da mere «ragioni finanziarie di contenimento della spesa pubblica», implicherebbe la lesione di molteplici princìpi e valori costituzionali, ossia «giusto processo, stabilità e certezza dei rapporti giuridici patrimoniali, rispetto delle attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, parità di armi nelle reciproche posizioni del rapporto di lavoro».
La Consulta, quindi, ha riportato il quadro normativo in cui si collocano le censure del giudice a quo, rilevando quanto segue.
Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, che rappresenta una estrinsecazione della libertà dell'imprenditore di adottare le scelte più appropriate nell'organizzazione dei fattori produttivi (art. 41 Cost.) e che, al contempo, impone la tutela dei diritti dei lavoratori (artt. 4 e 35 Cost.), è disciplinato dall'art. 2112 c.c., che appresta un apparato di garanzie e configurando la fattispecie come ipotesi di successione ex lege dell'imprenditore nel rapporto di lavoro (Cass. Sez. L sentenza n. 12919/2017), che soggiace a regole autonome sia rispetto all'ordinaria cessione del contratto (art. 1406 c.c.), governata dal necessario consenso del contraente ceduto, sia rispetto alle regole generalmente applicabili alla successione nei contratti nei casi di cessione d'azienda (art. 2558 c.c.). La richiamata disciplina codicistica interagisce con la normativa del diritto dell'Unione europea, contenuta inizialmente nella direttiva 77/187/CEE del 14/02/1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, e quindi nella direttiva 98/50/CE del 29/06/1998, che modifica la predetta direttiva 77/187/CEE. Da ultimo, la materia è stata organicamente ridefinita dalla direttiva 2001/23/CE del 12/03/2001, che, al fine di tutelare “i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti”, prevede all'art. 3, paragrafo 1, il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento, mentre all'art. 5, paragrafo 1, sancisce l'inapplicabilità di tali garanzie ai trasferimenti di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti, «nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un'autorità pubblica competente)». Dunque, la normativa nazionale e il diritto dell'Unione europea convergono nel delineare uno statuto omogeneo di tutele, fondato sul mantenimento dei diritti del lavoratore in caso di trasferimento dell'azienda e sulla conservazione del posto di lavoro, laddove nel dettato codicistico la tutela del lavoratore è rafforzata dalla responsabilità solidale del cedente e del cessionario per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Le direttive sopra indicate hanno dato impulso all'intervento riformatore del legislatore italiano, che ha istituito procedure di informazione e di consultazione sindacale, per le imprese che occupino più di quindici dipendenti, e ha disciplinato il trasferimento delle aziende in crisi con l'art. 47 legge n. 428/1990, ed ha modificato il quinto comma dell'art. 2112 c.c. con l'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 276/2003. A seguito delle riportate innovazioni, che hanno altresì recepito l'elaborazione della giurisprudenza europea e di legittimità, il trasferimento d'azienda si configura come “qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda”, mentre il trasferimento di ramo di azienda - che rileva in questa sede - è da intendersi quale “trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”, riguarda una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma, che non dev'essere creata ad hoc e in modo artificioso in occasione del trasferimento, e presuppone che il complesso ceduto sia in grado di svolgere al momento dello scorporo, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui già era destinato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.
Le questioni sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale si intersecano, inoltre, con la disciplina del trasferimento delle aziende in crisi e con la sua evoluzione, che prende le mosse dalla necessità di ottemperare alle indicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE, seconda sezione, sentenza 11 giugno 2009, causa C-561/07) che aveva contestato alla Repubblica italiana di aver escluso, con l'art. 47, commi 5 e 6, della legge n. 428 del 1990, l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ. al trasferimento di un'impresa di cui fosse stato accertato lo stato di crisi, affermando che la procedura di accertamento della crisi aziendale non tende «ad un fine analogo a quello perseguito nell'ambito di una procedura di insolvenza quale quella di cui all'art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/23» e neppure si trova «sotto il controllo di un'autorità pubblica competente, come previsto dal medesimo articolo» (punto 39); per contro, l'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, nella versione allora vigente, «priva puramente e semplicemente i lavoratori, in caso di trasferimento di un'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi, delle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23 e non si limita, di conseguenza, ad una modifica delle condizioni di lavoro quale è autorizzata dall'art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23» (punto 45). Il legislatore è intervenuto per porre rimedio alle disarmonie segnalate nella pronuncia citata con l'art. 19-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166, che ha modificato l'art. 47 della legge n. 428 del 1990, inserendo un comma 4-bis, destinato a regolare il trasferimento delle aziende «a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività»: in tali ipotesi, quando sia stato raggiunto «un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo» (così l'alinea di detto comma 4-bis). Quindi, l'art. 46-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ha inserito le lettere b-bis) e b-ter) nell'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990 e ha così aggiunto, rispettivamente, il richiamo al trasferimento riguardante aziende «per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo» e «per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti». Diametralmente opposta è la regola che si evince dal comma 5 dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, parzialmente modificato dall'art. 19-quater, comma 1, lettera b), del d.l. n. 135 del 2009, come convertito, che dispone che non trovano applicazione le garanzie dell'art. 2112 cod. civ., allorché il trasferimento abbia ad oggetto «imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione». Sono fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dall'accordo, il quale «può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante». Dunque, emerge nitida la differente formulazione rispetto alla fattispecie tipizzata dall'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990 e contraddistinta dall'applicazione delle tutele dell'art. 2112 cod. civ.: in quest'àmbito, per contro, il principio ispiratore è l'esclusione di tali tutele per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario (Cass., n. 10414 del 2020).
In definitiva, afferma la Corte costituzionale, il sistema normativo ha la sua pietra angolare nella summa divisio tra procedure liquidatorie e procedure improntate alla continuità dell'attività d'impresa, nozioni che devono essere interpretate in stretta correlazione con il diritto dell'Unione europea e con la giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha contribuito a chiarirne latitudine e portata. Difatti, la Corte di Giustizia ha affermato: - con la sentenza CGUE, sentenza 7 febbraio 1985, causa C-135/83, che la direttiva 77/187/CEE Parte_28 non impone «agli Stati membri l'obbligo di estendere le norme che essa contiene ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti avvenuti nell'ambito di un procedimento fallimentare mirante, sotto il controllo della competente autorità giudiziaria, alla liquidazione dei beni del cedente»; - con la sentenza CGUE, terza sezione, sentenza 3 aprile 2025, causa C-431/23, che una procedura ha come finalità la continuazione Parte_29 dell'attività dell'impresa, quando «mira a salvaguardare l'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente redditizie», e tende, invece, alla liquidazione dei beni dell'impresa, quando «mira a massimizzare la soddisfazione collettiva dei creditori»; - con la sentenza CGUE, terza sezione, sentenza 22 giugno 2017, causa C-126/16, Federatie Nederlandse Vakvereniging e altri, che per quanto le due finalità si possano in concreto sovrapporre, l'obiettivo principale di una procedura che mira al proseguimento dell'attività dell'impresa rimane comunque la salvaguardia dell'impresa interessata;
- con la sentenza CGUE, terza sezione, sentenza 28 aprile 2022, causa C-237/20, Federatie Nederlandse Vakbeweging, che la procedura non cessa di essere liquidatoria, nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività di impresa, se l'obiettivo principale non è la salvaguardia dell'impresa interessata: anche nelle procedure liquidatorie, difatti, l'attività di impresa può essere proseguita al fine di prevenire «il rischio che l'impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento di cui trattasi si svaluti prima che il cessionario rilevi, nell'ambito della procedura fallimentare aperta ai fini della liquidazione dei beni del cedente, una parte del patrimonio e/o delle attività del cedente ritenute redditizie. Tale deroga mira dunque a eliminare il grave rischio di un complessivo deterioramento del valore dell'impresa ceduta o delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera, che sarebbe in contrasto con le finalità del trattato». Dunque, la deroga alla continuità del rapporto di lavoro può trovare giustificazione solo al ricorrere di presupposti tassativi, che trascendono l'interesse meramente individuale dell'impresa insolvente e si raccordano a una procedura, come quella liquidatoria, destinata a bilanciare una pluralità di interessi contrapposti, nell'ambito della vigilanza dell'autorità pubblica competente. Solo in tale ipotesi, al cospetto di interessi generali preminenti e sotto l'egida del controllo dell'autorità pubblica, possono essere sacrificate le garanzie che la legge riconosce al lavoratore.
Il decreto legislativo n. 14/2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) ha ridisegnato la normativa sul trasferimento delle imprese in crisi, introducendo le seguenti innovazioni:
i) la disciplina dell'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990 si applica al trasferimento riguardante aziende «a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso;
b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
c) per le quali è stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività»; si conferma «il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro», che già la giurisprudenza di legittimità aveva individuato come nucleo intangibile di tutela, e si ribadisce che le garanzie dell'art. 2112 cod. civ. trovano applicazione «per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;
ii) viene modificato anche il comma 5 dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, riconoscendo la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario nell'ipotesi del trasferimento di «imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata»: nel corso delle consultazioni sindacali, al fine di salvaguardare l'occupazione, è consentito disporre l'inapplicabilità delle garanzie previste dall'art. 2112, primo, terzo e quarto comma, cod. civ., mediante la conclusione dei contratti collettivi contemplati dal già richiamato art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ed è fatta salva, inoltre, la facoltà di stipulare accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro;
iii) vengono aggiunti i commi 5- bis e 5-ter all'art. 47 della legge n. 428 del 1990, che riservano una regolamentazione autonoma all'amministrazione straordinaria, dapprima accomunata alle altre procedure concorsuali enumerate nel comma 5: il nuovo art. 47, comma 5-ter, nella fattispecie del trasferimento riguardante «imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata», conferma l'inapplicabilità delle tutele dell'art. 2112 cod. civ. ai «lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente», quando nel corso delle consultazioni sindacali sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, mentre restano impregiudicate le eventuali condizioni di miglior favore determinate dall'accordo.
Il decreto legislativo n. 136/2024 (Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14) ha soppresso il richiamo all'amministrazione straordinaria nell'art. 47, comma 4-bis, lettera c), della legge n. 428 del 1990, destinato a regolare la fattispecie della continuazione o della mancata cessazione dell'attività, ed ha introdotto un nuovo art. 47, comma 5-ter, della legge n. 428 del 1990, che statuisce che al trasferimento delle imprese sottoposte all'amministrazione straordinaria si applica «la disciplina speciale di riferimento».
Dunque, osserva il Giudice delle Leggi, anche in queste tappe più recenti della vicenda normativa, trova conferma e si staglia in modo sempre più netto la peculiarità del trasferimento delle imprese nella procedura di amministrazione straordinaria, oggi regolata dal d.lgs. n. 270 del 1999 e volta a contemperare il soddisfacimento dei creditori dell'imprenditore con la salvaguardia del complesso produttivo in crisi e dei posti di lavoro. Tali esigenze sono declinate in termini di ancor più marcata specialità nelle procedure riservate alle imprese di maggiori dimensioni, che impieghino più di cinquecento dipendenti ed eroghino servizi pubblici essenziali o gestiscano almeno uno stabilimento strategico d'interesse nazionale (artt. 1 e 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39). In particolare, per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, l'art. 5, comma 2-ter, del d.l. n. 347 del 2003, come convertito, introdotto dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, riconosce al commissario straordinario (nominato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato d.l. n. 347 del 2003) e al cessionario una specifica facoltà: nel corso delle consultazioni sindacali e una volta che le stesse si siano infruttuosamente svolte, essi possono «concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario». In linea generale, l'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale delle grandi imprese insolventi, con più di duecento dipendenti, e persegue «finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali» (art. 1 del d.lgs. n. 270 del 1999). Essa contempla, anzitutto, una fase giudiziaria, contraddistinta, nelle sue disparate scansioni, dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza (art. 3), dall'avvio della procedura vera e propria al ricorrere di «concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali» (art. 27, comma 1), dall'accertamento del passivo e dalla ripartizione dell'attivo, mentre all'autorità amministrativa spetta la concreta gestione della procedura, affidata a un commissario, che provvede ad attuare le concrete prospettive di detto recupero secondo le alternative delineate dall'art. 27, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 270 del 1999. Tali alternative prevedono, in primo luogo, la «cessione dei complessi aziendali o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi aziendali”)» (art. 27, comma 2, lettera a, modificata dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 2024, n. 28); in secondo luogo, la «ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (“programma di ristrutturazione”)» (art. 27, comma 2, lettera b); in terzo luogo, per le società che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali, «la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi di beni e contratti”)» (art. 27, comma 2, lettera b-bis). Il contenuto del programma è poi definito dall'art. 56 del d.lgs. n. 270 del 1999, che stabilisce che esso deve indicare «a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;
b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa; c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa; d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione; d-bis) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza» (comma 1), ed è poi diversamente modulato a seconda che si privilegi l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali o quello della ristrutturazione, perché nell'un caso, il programma deve indicare anche «le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori» (comma 2), mentre nell'altro dev'essere corredato dall'indicazione di «eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali», dei tempi e delle «modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato» (comma 3).
Tanto premesso, la Corte costituzionale muove ad esaminare l'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999, previsione aggiunta dall'art. 14, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n.
2. La disposizione riguarda le operazioni descritte dai commi 1 e 2 della medesima norma e realizzate «in vista della liquidazione dei beni del cedente», in attuazione dell'art. 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo d.lgs. n. 270 del 1999, e dunque, rispettivamente, di programmi di cessione dei complessi aziendali e, per le aziende esercenti servizi pubblici essenziali, di programmi di cessione dei complessi di beni e contratti. Il legislatore chiarisce che tali operazioni, alle condizioni descritte, «non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile».
Rileva, in primo luogo la Consulta che, come affermato anche dal giudice rimettente, l'art. 56, comma 3-bis si attaglia alla fattispecie controversa, in cui vengono in rilievo operazioni attuate in esecuzione di particolari programmi di cessione, alternativi rispetto ai programmi di ristrutturazione e rispetto alla prosecuzione dell'attività d'impresa: inoltre, tale disciplina presenta innegabili caratteri di specialità rispetto a quella delineata dall'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, nella versione introdotta dal d.l. n. 135 del 2009, in quanto mentre l'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990 s'incardina, in chiave più generale, sulla mancata prosecuzione o sulla cessazione dell'attività d'impresa e ha come tratto qualificante l'accordo sindacale circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'art. 56, comma 3- bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 non subordina l'operatività delle deroghe all'accordo sindacale e concerne una specifica modalità di realizzazione del programma liquidatorio: pur accomunate dalla natura liquidatoria delle procedure, le previsioni coesistono e si integrano e serbano intatto un autonomo spazio applicativo. Dunque, con il Codice dell'Impresa, che ha ridisegnato l'art. 47, non vi è stata una implicita abrogazione dell'art. 56, comma 3 bis, che è stato introdotto nel 2008 allo scopo di far fronte alle peculiari esigenze dell'amministrazione straordinaria: la perdurante vigenza della normativa in esame è confermata dalla stessa disposizione censurata nell'odierno giudizio, che è intervenuta a novellare l'art. 56 del d.lgs. n. 270 del 1999, e dal d.lgs. n. 136 del 2024, che ha eliminato ogni riferimento all'amministrazione straordinaria nel contesto dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990 e ha sancito l'applicabilità della normativa speciale sull'amministrazione straordinaria, che ha uno dei suoi capisaldi nella previsione dell'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999. Consapevole del fatto che, soprattutto nelle procedure di amministrazione straordinaria, la fattispecie dell'azienda inattiva, già disciplinata dall'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, non esaurisce il più ampio spettro delle procedure liquidatorie, il legislatore ha conferito autonomo rilievo alle ipotesi in cui la liquidazione assume forme diverse, anche attraverso la temporanea continuazione dell'attività d'impresa ma sempre in vista della cessione dei complessi aziendali a terzi.
Il giudice a quo, prosegue la Corte costituzionale, ha tuttavia escluso l'applicabilità al caso di specie dell'art. 56, comma 3 bis, poiché ha attribuito carattere conservativo alla procedura che ha condotto alla cessione del lotto aviation ed ha qualificato tale cessione come trasferimento di ramo di azienda, ritenendo che la procedura di amministrazione straordinaria di abbia una «natura solo formalmente liquidatoria», con la conseguenza che alla CP_80 prosecuzione dell'attività d'impresa si affiancherebbe la garanzia della continuità dei rapporti di lavoro. In particolare, afferma il Tribunale che: - la procedura si connota come liquidatoria quando sia volta a «massimizzare la soddisfazione della massa dei creditori», e assume, invece, carattere conservativo quando «miri a salvaguardare l'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente redditizie»; - la finalità liquidatoria, proprio perché si risolve nella «disapplicazione di garanzie importanti per il lavoratore», dovrebbe essere accertata in concreto e non discenderebbe indefettibilmente dal fatto che siano stati adottati – come nel caso di specie – i programmi di cessione di cui all'art. 27, comma 2, lettere a), e b-bis), del d.lgs. n. 270 del 1999; - con specifico riguardo alla procedura di amministrazione straordinaria di
, nel trasferimento dei rami handling e manutenzione, pur correlato ai medesimi CP_80 programmi di cessione in attuazione dei quali si è avuto il trasferimento del compendio aviation, sono state riconosciute le garanzie dell'art. 2112 cod. civ. ed è stata pertanto esclusa la finalità liquidatoria, incompatibile con tali garanzie;
- la cessione del compendio aviation, d'altra parte, è avvenuta per il corrispettivo di un euro, senza che vi sia prova che un simile corrispettivo sia congruo rispetto al reale prezzo di mercato di un complesso aziendale «in piena attività produttiva», depurato di tutte le poste passive, e che un'operazione così congegnata «abbia comunque salvaguardato i creditori da future e più ingenti perdite di valore».
Diversamente, la Corte costituzionale afferma che l'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 rappresenta il paradigma esclusivo di riferimento per la soluzione del caso di specie.
Atteso che è al momento dell'elaborazione dei programmi che si compiono le scelte strategiche, indirizzate al risanamento dell'impresa, anche mediante la cessione di alcuni complessi, oppure alla sua definitiva dismissione, è al contenuto dei piani predisposti dai commissari che occorre avere riguardo per tracciare, in base a criteri predeterminati e oggettivi, la linea di confine tra le procedure con finalità conservativa e quelle con finalità liquidatoria. In primo luogo, il programma di cessione dei complessi di beni e contratti di cui all'art. 27, comma 2, lettera b-bis), del d.lgs. n. 270 del 1999 si caratterizza per un'intrinseca finalità liquidatoria, perseguita sotto il controllo di un'autorità pubblica competente, conformemente a quanto richiesto dall'art. 5 della direttiva 2001/23/CE, ai fini della inoperatività della garanzia del trasferimento dei rapporti di lavoro: in tal caso, il programma predisposto dai commissari è disancorato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa e dalla sua riorganizzazione e tende, in ultima istanza, alla cessione dei complessi aziendali, secondo procedure assoggettate a vincoli stringenti, e non ha come obiettivo il recupero dell'attività del cedente, in vista di un suo ritorno in bonis, ma il trasferimento a terzi di un'attività che l'impresa cedente non è più in grado di esercitare. Dunque, tra la prosecuzione dell'attività d'impresa e la liquidazione intercorre un nesso funzionale inscindibile: la prosecuzione, lungi dal perseguire una finalità di risanamento e di ristrutturazione, è preordinata a salvaguardare il valore produttivo dell'impresa, in vista della sua alienazione. Inoltre, nel caso di specie la finalità liquidatoria si apprezza, in concreto, alla luce della stessa valutazione comparativa del programma del 27 gennaio 2018 e del programma del 10 ottobre 2021, legato a un contesto economico e normativo profondamente mutato e oramai permeato dalla finalità di dismissione dei complessi aziendali: i commissari straordinari, dopo aver acclarato l'impossibilità di attuare un ritorno in bonis del debitore mediante un programma di continuità aziendale calibrato sulla ristrutturazione economico- finanziaria dell'impresa, hanno adottato un programma finalizzato esclusivamente allo spossessamento dell'azienda e alla liquidazione dei beni del cedente, articolato in tre programmi di cessione, riguardanti il perimetro aviation, il ramo handling e il ramo manutenzione;
il programma relativo al perimetro aviation è elaborato ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera b-bis), del d.lgs. n. 270 del 1999, secondo le particolarità di un programma di cessione dei complessi di beni e contratti, riferito a società che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali.
Evidenzia, ancora, la Consulta che la finalità liquidatoria del programma di cessione del lotto aviation trova puntuale e decisiva rispondenza anche nella disciplina, che ha scandito le fasi più recenti della procedura e ha plasmato il contenuto dei programmi adottati dai commissari. E difatti: i) l'art. 79, comma 3, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha autorizzato «la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta», destinata a esercitare l'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e di merci ed ha subordinato l'esercizio delle attività di trasporto aereo alle valutazioni della Commissione europea;
ii) l'art. 79, comma 4, d.l. n. 18/2020 ha demandato a un «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta l'atto costitutivo della società», il compito di definire «l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società»;
iii) l'art. 79, comma 4-bis, ha autorizzato la costituzione della società anche ai fini dell'elaborazione del piano industriale, piano che dev'essere trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di sua competenza e che, alla luce di queste ultime valutazioni, dev'essere integrato e modificato;
iv) con decreto del 9 ottobre 2020, registrato il 30 ottobre 2020 dalla Corte dei conti e dall'Ufficio centrale di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha costituito la società per azioni denominata Italia Trasporto Aereo spa, destinata all'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci (art. 1), ha approvato lo statuto della società (art. 2), ha designato i nove membri del consiglio d'amministrazione (art. 3) e i membri del collegio sindacale (art. 4);
v) nelle more della decisione della Commissione europea, l'art. 11-quater, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, ha autorizzato alla prosecuzione dell'attività d'impresa « Controparte_83
e l' in amministrazione straordinaria»;
[...] Controparte_84
vi) in seguito alla decisione della Commissione europea, l' in amministrazione CP_80 straordinaria e l' in amministrazione straordinaria «provvedono, anche CP_80 CP_84 mediante trattativa privata» a trasferire alla società costituita ai sensi del citato art. 79 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, i «complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo» (art. 11-quater, comma 3); ai commissari straordinari spetta la facoltà di adottare, per ciascun compendio dei beni oggetto di cessione, anche «distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270» e di modificare il programma, con la «cessione a trattativa privata anche di singoli beni, rami d'azienda o parti di essi, perimetrati in coerenza con la decisione della Commissione europea» (art. 11-quater, comma 4); l'art. 11-quater, comma 4, autorizza, inoltre, la cessione diretta alla medesima società costituita ai sensi dell'art. 79 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, «di compendi aziendali del ramo aviation individuati dall'offerta vincolante formulata dalla società in conformità alla decisione della Commissione europea» (terzo periodo), disponendo che, a seguito «della cessione totale o parziale dei compendi aziendali del ramo aviation, gli slot aeroportuali non trasferiti all'acquirente» siano «restituiti al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti individuato ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993» (quarto periodo);
vii) l'art. 11 quater, comma 8, d.l. n. 73/2021 stabilisce che, intervenuta l'integrale cessione dei complessi aziendali nel termine inizialmente previsto o in quello prorogato, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiari con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa: una volta che sia perfezionata l'integrale cessione di tutti i complessi aziendali, è revocata con decreto l'attività d'impresa dell' in amministrazione CP_80 straordinaria e dell' in amministrazione straordinaria e, a far data da tale Controparte_84 revoca, la procedura prosegue con finalità liquidatoria (art. 11-quater, comma 8, secondo periodo), dando così compimento a quel piano di dismissione già delineato nei programmi dei commissari;
quanto ai proventi, «al netto, fino al 31 dicembre 2023, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria», essi «sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea» (art. 11-quater, comma 8, secondo periodo);
viii) analoghe previsioni detta l'art. 31 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85, che reca la rubrica «Completamento dell'attività liquidatoria dell' » e regola, per un verso, gli effetti dell'esecuzione dei programmi di cessione CP_80
(comma 1) e, per altro verso, la prosecuzione dell'amministrazione straordinaria dopo la revoca dell'attività d'impresa dell' (comma 2); CP_80
Co ix) in questo quadro normativo, il 24/08/2021 ha formulato un'offerta vincolante per l'acquisto del lotto aviation e l'offerta è stata accettata dall'amministrazione straordinaria di : le consultazioni sindacali, avviate il 23 agosto 2021 con una comunicazione trasmessa CP_80 Co da ai sindacati e ai ministri competenti, si sono concluse l'8 settembre 2021, con la sottoscrizione di un verbale, in cui le parti hanno dichiarato chiusa, con un mancato accordo, la procedura di informazione e di consultazione di cui all'art. 47 della legge n. 428 del 1990; la Commissione europea, con la già citata decisione 2021/6665, ha affermato che il trasferimento Co degli asset di a non determina continuità economica tra le due società e che CP_80 Co l'apporto di capitale in non configura aiuto di Stato;
i commissari straordinari, il 10 ottobre 2021, hanno sottoposto al Ministero dello sviluppo economico il nuovo programma (Programma 2021), anche con riferimento al perimetro aviation;
x) su una procedura connotata in senso liquidatorio si innesta anche l'art. 12 del decreto- legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 136, che ha approvato misure di sostegno dei lavoratori dipendenti di , società in CP_80 amministrazione straordinaria, e e, al fine di agevolarne la ricollocazione Controparte_84
e il reimpiego, ha prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale, introducendo una prestazione integrativa a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, e ha accordato sgravi contributivi a chi assuma i dipendenti delle società del gruppo . CP_80
Dunque, conclude la Corte costituzionale, il carattere liquidatorio della procedura si evince: a) dall'art. 11 quater d.l. n. 73/2021, che privilegia la dismissione del patrimonio aziendale rispetto alla prospettiva della ristrutturazione dell'impresa; b) dall'art. 31 del d.l. n. 48 del 2023, come convertito, che menziona ex professo il completamento della procedura liquidatoria e conferma che la cessione dei complessi aziendali non scaturisce da un disegno di riorganizzazione e di continuazione dell'attività da parte dell'impresa in amministrazione straordinaria;
c) dalle misure di sostegno, introdotte dal d.l. n. 104 del 2023, come convertito, che sono correlate a una liquidazione, che è all'origine della necessità di ricollocare e reimpiegare i lavoratori, approntando le tutele più incisive.
La Corte costituzionale richiama altresì la preponderante giurisprudenza di merito avente ad oggetto la cessione del lotto c.d. aviation che, pronunciandosi in molteplici occasioni, ha riscontrato in concreto la natura liquidatoria della procedura (ex multiis Corte di appello di Milano, sezione lavoro, sentenze 29 luglio 2024, n. 583 e n. 557, 11 luglio 2024, n. 438 e n. 437, 17 giugno 2024, n. 618, 10 giugno 2024, n. 463, e 15 maggio 2024, n. 426): nella disamina del contenuto dei programmi di cessione anche alla stregua dell'avvicendarsi della disciplina applicabile, i giudici d'appello hanno accertato che la dismissione dei complessi aziendali ha carattere definitivo e non esprime alcun disegno di riorganizzazione e continuazione dell'attività da parte dell'impresa cedente soggetta alla procedura concorsuale.
Osserva, inoltre, la Consulta che i dati desumibili sia dalla normativa astratta che disciplina i programmi di cessione, sia dal concreto contenuto dei programmi stessi, sia dalla regolamentazione che li ha via via definiti, non sono contraddetti da elementi decisivi di segno contrario. Difatti: - il corrispettivo pattuito per la cessione non dev'essere considerato in modo atomistico, ma nel contesto di un più articolato assetto, chiamato a uniformarsi alle indicazioni della Commissione europea;
- l'obiettivo del miglior soddisfacimento dell'interesse dei creditori, disconosciuto dal rimettente, è coessenziale, a ben considerare, a tutte le fasi della procedura, poiché guida dapprima la scelta di fondo tra la prosecuzione e la cessazione dell'attività d'impresa e quindi la concreta attuazione della fase liquidatoria, in un contesto presidiato da controlli e rimedi contro ogni deviazione dallo scopo che la legge indica come prioritario;
- non sono risolutive neppure le diverse condizioni previste per la cessione dei distinti complessi handling e manutenzione, in quanto ciascun programma dev'essere valutato nelle sue irriducibili peculiarità e nelle finalità che di volta in volta lo ispirano;
- il trasferimento d'azienda in crisi non può essere assimilato, per il differente contesto in cui si colloca e per la molteplicità di interessi che coinvolge, al trasferimento di un'impresa in bonis.
Dunque, conclude la Corte costituzionale, l'atteggiarsi del programma di cessione del lotto aviation, unito all'evoluzione della normativa speciale che ne ha regolato le fasi salienti, individua nell'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 il modello esaustivo, cui è chiamata a conformarsi la decisione del caso concreto, e a privare di rilievo determinante la normativa censurata: come hanno rimarcato le Corti di merito nello scrutinare vicende assimilabili a quella oggetto di causa alla luce delle previsioni del d.lgs. n. 270 del 1999 (Corte d'appello di Milano, sezione lavoro, sentenze 11 luglio 2024, n. 475 e n. 437, e 10 giugno 2024, n. 463 e n. 461), l'art. 6 del d.l. n. 131 del 2023, come convertito, non dispiega influenza decisiva sul percorso argomentativo che il giudice è chiamato a compiere per definire il caso di specie. I plurimi elementi finora esaminati contraddicono la supposta natura conservativa della procedura, che rappresenta il fulcro del ragionamento sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza e ha condotto il rimettente a negare l'applicabilità dell'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999: diversamente, la dichiarata natura liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria, oggetto del giudizio principale, attrae la fattispecie nell'àmbito di operatività del citato art. 56, comma 3-bis. Né rileva che il legislatore, con la disposizione censurata, abbia integrato la previsione in esame, affiancando la fattispecie delle cessioni di complessi aziendali, di beni e contratti, effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario, a quella, già regolata e applicabile all'odierno giudizio, delle cessioni poste in essere in esecuzione dei programmi di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b-bis) dell'art. 27, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 270 del 1999.
Le argomentazioni della pronuncia della Corte costituzionale n. 99/2025 sopra riportate esimono il Collegio dalla valutazione di tutti i profili che vengono affrontati dai primi tre motivi di gravame (con particolare riferimento alla dedotta qualificabilità della operazione di cessione contestata, sotto il profilo fattuale, quale cessione di ramo di azienda ex art. 2112 c.c.), da ritenersi assorbiti dall'affermata natura liquidatoria della procedura di Amministrazione straordinaria che ha interessato e dalla conseguente applicabilità, nel caso di Controparte_80 specie, dell'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999: norma che, come sopra diffusamente analizzato, prevede che “Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis) (ossia di programmi di cessione dei complessi aziendali e, per le aziende esercenti servizi pubblici essenziali, di programmi di cessione dei complessi di beni e contratti), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile”.
L'applicazione dei principi di diritto affermati dalla Corte costituzionale alla fattispecie oggetto del giudizio porta quindi alla reiezione dei citati motivi di appello, indipendentemente da ogni ulteriore accertamento in fatto ed in particolare indipendentemente dalla condivisione o meno dell'affermazione della sentenza appellata circa la qualificazione dell'operazione economica in esame quale vendita di singoli beni. Detta operazione economica, ossia in sintesi il trasferimento dall'amministrazione straordinaria di ad del c.d. lotto CP_80 CP_79
, si connota per una finalità ed una natura liquidatoria, tale da rendere in ogni caso CP_81 inapplicabile l'art. 2112 c.c. e le garanzie che esso prevede per i lavoratori interessati.
In ogni caso, va, per inciso, sottolineato che appare esente da qualsivoglia ipotizzabile censura il percorso argomentativo del primo giudice laddove ha qualificato l'operazione Co intervenuta tra e come vendita separata di beni e non anche come CP_80 cessione/trasferimento di ramo di azienda alla stregua del quadro fattuale emerso – e in sentenza analiticamente riportato – dalla decisione della Commissione Europea del 10/09/2021, adottata all'esito del procedimento ex art. 79, comma 4 bis, d.l. n. 18/2020, secondo cui “l'oggetto del Co trasferimento riguarda solo un ambito di beni e di rotte ridotto rispetto a quelli detenuti da
e utilizzati da quest'ultima nell'ambito delle sue attività”. CP_80 La Suprema Corte, difatti, ha già avuto modo di validare (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19446 del 10/07/2023 avente ad oggetto la vicenda della “cessione” Alitalia LAI/CAI s.p.a., conforme Cass. Sezione L, Sentenza n. 12596 del 08/05/2024) la correttezza della pronuncia di merito che aveva escluso la presenza dei requisiti per configurare una cessione di azienda o di ramo ai sensi dell'art. 2112 c.c. fondando il proprio accertamento sulla “assenza di continuità economica tra e la come risultante, tra l'altro, dagli elementi CP_85 Pt_30 specificamente valorizzati nella decisione della Commissione Europea del 12.11.2008 in materia di aiuti di Stato”, affermando che l'analisi atomistica dei singoli elementi indiziari proposta in sede di ricorso non poteva ritenersi “idonea a scalfire la complessiva valutazione eseguita dalla Corte di merito e che si fonda, …, sul richiamo per relationem alla dettagliata ricostruzione della vicenda traslativa tra le due società operata dalla Commissione e dai giudici Europei ed alla valutazione espressa in quella sede nel senso della mancanza di continuità aziendale”.
D'altro canto, la Corte di appello di Roma, nel pronunciarsi in merito alla medesima vicenda (cfr. ex multiis sentenza n. 1430/2018, sentenza n. 3523/2021 e altre), aveva invero sostenuto che la Commissione Europea, con la decisione del 12/11/2008, aveva, nell'analizzare l'operazione posta in essere, risposto “sulla base del quadro specifico inerente la posizione dei Parte lavoratori e cioè che ntendeva assumere solo il personale indispensabile per la propria attività, che non vi sarebbe stato alcun trasferimento automatico di personale, che il personale
non avrebbe potuto vantare alcun diritto all'assunzione e che la Direttiva Cee 2001/23 CP_80 non avrebbe trovato applicazione”: dunque, la Corte ha ritenuto che “le circostanze di fatto evidenziate nella decisione non afferiscono all'intero settore del trasporto aereo, ma solo al trasporto passeggeri, che la nuova compagnia ha acquisito solo una sola parte degli aeromobili e delle bande orarie e non avrebbe rilevato i servizi a terra, e che l'acquisizione di alcuni beni Parte di alcuni beni di da parte di sarebbe avvenuta nel quadro di un proprio piano CP_80 industriale”, evidenziando altresì che “secondo il giudice di legittimità le decisioni della Commissione dell'Unione Europea, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato CE sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell'interesse comunitario, ancorché prive della generalità e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario, anche con specifico riguardo alla materia degli aiuti di Stato e, pertanto, vincolano il giudice nazionale anche nei giudizi pendenti, in quanto “jus superveniens” incidente sul rapporto controverso (Cass. sez.
5- Ord. n. 1325/2018; Cass. S.L. n. 10191/2017 e Cass. n. 15354/2014)”.
Conforta la decisione oggi assunta da questo Collegio anche il consolidato indirizzo giurisprudenziale di merito (cfr. Corte di appello di Milano sentenze nn. 426/2024, 437/2024, 438/2024, 439/2024, 460/2024, 461/2024, 462/2024, 463/2024, 483/2024, 547/2024, 549/2024, 550/2024 e numerose altre) formatosi in ordine alla medesima vicenda traslativa (cessione del lotto aviation) oggetto del presente giudizio, e (per quanto qui di maggiore interesse) alla stregua del quale: a) la continuazione dell'impresa, essendo presupposto necessario dell'amministrazione straordinaria assume una connotazione neutra e, quindi, non può essere invocata al fine di escluderne la natura liquidatoria, tenuto conto che quest'ultima finalità si manifesta nell'affidamento ad altri della continuazione dell'impresa insolvente a seguito del trasferimento degli assets disposto dal programma di cessione;
b) l'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999 non può ritenersi abrogato in seguito alle modifiche apportate all'art. 47 l. 428/1990 dal successivo art. 19-quater d.l. 135/2009 e deve qualificarsi come norma speciale, compatibile sia con la direttiva europea sia con le norme dettate dal medesimo art. 47; c) in relazione alle operazioni di attuazione dei programmi di cessione, previsti dall'art. 27, l'art. 56 esclude perentoriamente, quand'anche si trattasse in concreto di una cessione d'azienda, l'applicazione per i rapporti di lavoro delle garanzie e tutele previste dall'art. 2112 c.c., e ciò al fine di preservare le operazioni attuate in esecuzione di quei programmi di liquidazione da margini di incertezza correlati a possibili contenziosi e contrasti nella sistemazione dei rapporti di lavoro;
d) l'esclusione delle garanzie di cui all'art. 2112 c.c. ad opera dell'art. 56, comma 3 bis, cit. non appare legata alla sussistenza di un preventivo accordo sindacale, fermo restando che, nel caso di specie, la mancanza di un accordo sindacale appare legittimata dalla speciale disciplina dettata nel c.d. decreto “Marzano”, laddove l'art. 5 comma 2 ter dispone che “Nell'ambito delle consultazioni di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 ovvero esaurite le stesse infruttuosamente”, il Commissario ed il cessionario possano concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali e individuare quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario;
e) nella fattispecie in esame, la procedura di amministrazione straordinaria ha avuto una effettiva e preminente finalità liquidatoria, che emerge innanzitutto dall'esame dei 'programmi' predisposti dai Commissari straordinari, dai quali si evince che la procedura, pur essendo stata autorizzata a proseguire temporaneamente l'attività (avendo ad oggetto un servizio pubblico essenziale che, per sua natura, non ammette interruzioni) ha avuto quale scopo principale (non l'esercizio dell'impresa risanata, ma) lo spossessamento definitivo dell'azienda insolvente e la conseguente soddisfazione dei creditori con i proventi della cessione degli asset aziendali: la dismissione dei compendi aziendali è stata prevista, anche ai fini del soddisfacimento del ceto creditorio, in modo definitivo e non in un'ottica di riorganizzazione e continuazione dell'attività da parte dell'impresa cedente soggetta alla procedura concorsuale;
difatti, attraverso la liquidazione, ha inteso passare CP_80 definitivamente al cessionario il compito dell'esercizio dell'attività economica inerente al servizio pubblico essenziale che, in quanto tale, doveva essere preservato, dovendosi evitare la sua definitiva dissoluzione in un'ottica di preminente interesse pubblico nazionale;
f) la disapplicazione nella fattispecie dell'art. 2112 c.c. non appare in contraddizione con il diritto dell'Unione Europea, non essendo in discussione le altre due condizioni, cioè l'esistenza di una procedura concorsuale ed il controllo di una autorità pubblica competente, posto che la continuazione temporanea dell'attività non preclude la connotazione liquidatoria della procedura concorsuale.
Per tutto quanto sin qui esposto, gli anzidetti motivi di gravame, devono essere, pertanto, rigettati.
Non può trovare accoglimento nemmeno il quarto motivo di appello con cui si lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato infondata la domanda subordinata volta ad ottenere la declaratoria della illegittimità delle procedure selettive adottate da ai fini dell'assunzione dei lavoratori per violazione dei canoni di imparzialità, CP_79 trasparenza e pubblicità.
Il Tribunale aveva affermato l'infondatezza delle rivendicazioni fondate sulla violazione degli obblighi della convenuta a stabilire, per il reclutamento del personale, criteri e modalità di selezione predeterminati e pubblicizzati aventi carattere di obiettività, imparzialità e trasparenza, sul presupposto della inapplicabilità nei suoi riguardi dell'art. 19 d.lgs. n. 175/2016 alla stregua di quanto disposto dall'art. 79, comma 5, d.l. n. 18/2020 (ove prevede espressamente l'inapplicabilità dell'intero d.lgs. 175/2016 ad e alle società da CP_79 quest'ultima partecipate o controllate), in legittima applicazione della riserva di legge prevista dall'art. 97, comma 4, Cost. evidenziando a tale proposito il contesto emergenziale pandemico da Covid-19 nel cui ambito era stata emanata la citata normativa derogatoria.
Trattasi di conclusioni che la Corte ritiene meritevoli di conferma.
Deve innanzitutto ribadirsi quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla inapplicabilità nei riguardi di degli obblighi, in materia di reclutamento del personale, CP_79 sanciti dall'art. 19 del d.lgs. 175/2016.
Non vi è dubbio, difatti, che, alla stregua dell'art. 79, comma 5, d.l. n. 18/2020 la società appellata non fosse tenuta allo svolgimento di procedure di assunzione del personale di tipo concorsuale ovvero ad evidenza pubblica.
E non vale dubitare della legittimità costituzionale della predetta disposizione tenuto conto delle deroghe che lo stesso art. 97, comma 4, Cost. consente, deroghe nella specie giustificate dal noto contesto emergenziale pandemico e della necessità di assicurare in detto contesto il servizio pubblico di trasporto aereo.
Non decisivo, inoltre, è il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 860/2023, per cui deve “escludersi che l'art. 79 co.5 D.L. 18/2020, statuendo la non applicabilità del predetto D.Lgs. n. 175/2016, precluda l'operatività anche dell'art. 2 bis D.Lgs. n. 33/2013”, perché quest'ultimo va a regolare una diversa materia (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”), e l'invocato principio è stato affermato in diversa fattispecie (l'esclusione della “sussistenza di un diritto delle società a controllo pubblico alla completa e totale segretezza dei propri atti”). Anzi, il Consiglio di Stato, con la richiamata pronuncia, conferma chiaramente che, in ragione dell'espressa previsione dell'art. 79, comma 5, cit., le norme di cui al d.lgs. n. 175/2016 in materia di reclutamento del personale nel pubblico impiego non si applicano nei riguardi di CP_79
Non può trovare accoglimento nemmeno il quinto motivo di appello relativo alla discriminazione nell'accesso al lavoro delle appellanti donne, in violazione degli artt. 25, 26 d.lgs. n. 198/2006 e degli artt. 1, 3 d.lgs. n. 216/2003.
Il Tribunale nel respingere i profili di contestazione relativi alla discriminazione nell'accesso al lavoro, evidenziava innanzitutto la genericità delle allegazioni degli odierni appellanti ove senza indicare una propria qualità o condizione personale, tale da indurre la società resistente a non valutare la loro candidatura ai fini dell'assunzione si erano “limitati a richiamare le normative previste dal D.Lgs. 198/2006 e dal D.Lgs. 216/2003, oltre che gli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, e a dedurre che la società li avrebbe violati, omettendo immotivatamente di procedere alla loro assunzione”. Evidenziava inoltre come, in particolare in ordine alla lamentata riduzione da parte della resistente, a seguito delle nuove assunzioni, dell'indice di femminilità gli appellanti non avevano specificamente contestato i dati numerici dedotti a tale proposito da CP_79
(significativi, con riferimento all'aprile 2022, dell'incremento rispetto al 31/12/2021, con riferimento al personale con qualifica di assistente di volo, del rapporto percentuale donna- uomo in favore del genere femminile) evidenziando altresì gli ulteriori dati numerici allegati dalla società, in sede di note conclusive, con riferimento al mese di ottobre 2022 (significativi dell'ulteriore incremento percentuale a favore del genere femminile)
Il Tribunale pure rilevando come tali dati numerici non apparissero significativi rapportandosi alla situazione successiva al 31/12/2021, senza operare il raffronto con la precedente proporzione tra assistenti di volo di sesso maschile e femminile in forza alle dipendenze di , evidenziava tuttavia la non significatività delle allegazioni degli CP_80 appellanti.
Rilevava a tale proposito come “Parte ricorrente, dal canto proprio, che in ricorso si era limitata ad indicare le percentuali dell'indice di femminilità, suddivise per fasce di età, senza fornire l'entità numerica della forza lavoro, suddivisa per genere, prima e dopo la cessione dell'asset “ ” di , non ha contestato i dati riportati in memoria di costituzione. CP_81 CP_80 Co Sicché, la deduzione che , con le sue assunzioni, abbia alterato l'indice di femminilità tra gli assistenti di volo resta indimostrata, essendosi unicamente acquisito il dato numerico della proporzione di genere della forza lavoro della società resistente al dicembre 2021 e, successivamente, all'aprile 2022 - di netto favore per il genere femminile - senza confronto con quello preesistente, alle dipendenze di ”. CP_80
Gli odierni appellanti non si confrontano con le motivazioni e gli accertamenti in fatto specificamente posti a fondamento della gravata sentenza limitandosi a ribadire le allegazioni poste a fondamento di tale domanda in primo grado, con particolare riferimento alla riduzione dell'indice di femminilità, senza però confrontarsi idoneamente con quanto affermato tale proposito nella sentenza gravata.
L'appello dovrà quindi essere respinto.
La complessità della vicenda e la particolarità della vicenda sostanziale e processuale, nel contesto della quale è sopravvenuta – nel corso del giudizio di appello – la pronuncia della Corte costituzionale n. 99/2025, inducono a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite anche per il grado di appello.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando: - in parziale riforma della gravata sentenza dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere limitatamente agli appellanti e e la società Pt_18 Parte_7 CP_51 appellata;
- rigetta nel resto l'appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 25.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario