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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/09/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2211/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2211/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOETI Parte_1 C.F._1
PAOLA
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
C.F.: ) Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, anche in via incidentale ed istruttoria, per tutte le ragioni specificate in premessa, così provvedere:
In via principale:
-Accertare e dichiarare che il sig. è creditore nei confronti della signora della Parte_1 CP_1 somma di euro 47.256,74 e, per l'effetto, condannare a pagare al sig. la somma CP_1 Parte_1 di euro 36.683,38 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- Accertare e dichiarare che il sig. da aprile 2017 versa i ratei di rimborso del prestito contratto con Parte_1
Part per l'acquisto degli immobili oggetto della divisione e, per l'effetto condannare, la signora Controparte_2
pagina 1 di 5 al rimborso in favore del sig. della somma di euro 20.989,80, pari alla metà delle rate sino Parte_3 Parte_1 ad ora versate dall'attore, oltre alla metà dei ratei che matureranno dal febbraio 2023 al momento della divisione;
-Ordinare ai sensi dell'art. 1111 c.c. lo scioglimento della comunione degli immobili censiti al Catasto dei Fabbricati del Comune di Parma come segue: Sezione 4, foglio 44, mappali 620 sub 20, Piazza Don Giuseppe Diana n.3 p.
s1,2, scala B, z.c. 4 cat. A/2, cl. 3, vani 4, R.C.392,51, 620 sub 72, Pizza Don Giuseppe Diana p. s1, zc 4, cat. C/6, l. 6, mq 15 con attribuzione, come previsto dall'art. 1115 c.c. di una quota maggiore al sig. Parte_1
in considerazione del credito da quest'ultimo vantato nei confronti della comproprietaria;
[...] CP_1
-Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA al 4%, IVA se ed in quanto dovuta”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il sig. conveniva innanzi all'intestato Tribunale la sig.ra unita- Parte_1 CP_1 mente alla creditrice ipotecaria al fine di ottenere la divisione di un appartamento Controparte_2 per civile abitazione con relative pertinenze sito in Parma, Piazza Don Giuseppe Diana n. 3, acqui- stato in comproprietà al 50% nel corso della convivenza more uxorio instaurata con la convenuta, ol- tre che la condanna della stessa convenuta al rimborso pro quota delle spese sostenute per la cosa comune.
Non si costituivano in giudizio le parti convenute, di cui veniva dichiarata la contumacia nel corso dell'udienza del 18/01/2023.
La causa è stata istruita mediante CTU volta alla descrizione degli immobili, all'accertamento della loro comoda divisibilità, alla determinazione del valore di mercato e alla verifica della sussistenza dei requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentono la commerciabilità.
A seguito del deposito della CTU, ritualmente notificata nei confronti del comproprietario contu- mace, l'attore ha insistito nella domanda di divisione precisando le conclusioni come in epigrafe.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
2. Oggetto della comunione è il diritto di proprietà su di un appartamento per civile abitazione con annessi locali ad uso cantina ed autorimessa, in comproprietà tra le parti nella misura della metà ciascuna, immobili identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Parma come segue:
• foglio 44 particella 620 subalterno 20, zona censuaria 4 categoria A/2 classe 3 consistenza 4 vani, superficie catastale totale m2 75 (superficie catastale totale escluse aree scoperte m2 73),
pagina 2 di 5 rendita catastale € 392,51 (particelle corrispondenti al Catasto Terreni del Comune di Parma al foglio 44, particella 620);
• foglio 44 particella 620 subalterno 72, zona censuaria 4 categoria C/6 classe 6 consistenza m2
15, superficie catastale totale m2 18, rendita catastale € 57,33.
In ordine all'estensione dei beni, alle loro caratteristiche e alla provenienza del diritto di proprietà a favore delle parti in causa va integralmente richiamata la consulenza tecnica d'ufficio depositata il
28/02/2024 dal CTU geom. le cui conclusioni vengono fatte proprie da questo Persona_1
Giudice in quanto congruamente motivate e basate su di un adeguato esame dei luoghi, della situa- zione urbanistica e catastale e delle risultanze acquisite al giudizio.
Non si ritengono, peraltro, ostative alla divisione, alla luce dei noti principi sanciti dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 25021/2019, le difformità urbanistiche riscontrate sugli immobili di cui si dà conto a pag. 27 della relazione del CTU, in quanto relative ad interventi (la realizzazione della zona cottura lungo la parete sud/est del soggiorno e non all'interno del locale cucina, diversamente da quanto previsto negli elaborati grafici autorizzativi) che non risultano incidere sulla riferibilità dei beni ai titoli abilitativi emessi per la loro realizzazione, di cui è stata accertata la sussistenza dal- lo stesso CTU.
Risulta d'altra parte condivisibile, alla luce delle valutazioni operate dal CTU sulla base del titolo di acquisto, la stima del valore commerciale degli immobili, quantificato nella relazione finale in €
195.349,11.
Tanto premesso, deve darsi atto della non comoda divisibilità del compendio oggetto di causa, considerate le caratteristiche oggettive dell'immobile destinato ad abitazione e l'impossibilità di fra- zionamento in modo da creare porzioni funzionali autonome.
Trova pertanto applicazione l'art. 720 c.c. a mente del quale “se nell'eredità vi sono immobili non como- damente divisibili (…) e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto”.
Poiché l'attore non ha chiesto l'attribuzione a suo favore degli immobili e la convenuta ha omesso di costituirsi e prendere posizione sul punto, accolta con la presente sentenza non definitiva la do- manda di scioglimento della comunione rispetto alla quale non è rinvenibile alcun impedimento, va disposta la vendita dell'immobile, ai sensi dell'art. 569 c.p.c., come previsto dall'art. 788 c.p.c., ven-
pagina 3 di 5 dita che dovrà avere luogo secondo le disposizioni date con separata ordinanza, emessa conte- stualmente alla presente sentenza non definitiva, con un prezzo base per le offerte corrispondente alla stima del CTU sopra richiamata.
3. Quanto alla domanda dell'attore volta ad ottenere il rimborso di spese sostenute per la cosa co- mune, o comunque relative a debiti gravanti pro quota su entrambi i comproprietari, la stessa, alla luce della documentazione versata in atti, risulta fondata con riferimento ai seguenti importi:
- € 4.000,00 che risultano esser stati versati dall'attore per il pagamento delle spese notarili rela- tive all'acquisto dell'immobile (doc. 6 fasc. attore);
- € 3.841,90 relativi al pagamento da parte dell'attore delle spese condominiali per l'immobile in comunione (doc. 9 fasc. attore);
- € 14.727,90 relativi all'estinzione anticipata da parte dell'attore di un finanziamento cointesta- to contratto con la convenuta (doc. 10-11);
- € 58.075,00 relative alle 95 rate del mutuo ipotecario Unicredit rimborsate dall'attore da aprile
2017 a fine febbraio 2025 (doc. 15-20 fasc. attore).
Non trovano, invece, giustificazione le pretese vantate dall'attore in relazione alle seguenti voci:
- € 3.657,18 per spese extra capitolato per lavori eseguiti sull'immobile, fondate esclusivamen- te su di un prospetto riassuntivo (doc. 7 fasc. attore) dei lavori che non consente di ravvisa- re l'effettivo pagamento dei relativi importi da parte dell'attore;
- € 7.392,72 per l'acquisto dell'arredamento dell'appartamento (doc. 8 fasc. attore) di cui l'attore, se del caso, rimane proprietario esclusivo.
Ne segue che la convenuta deve essere condannata in questa sede al pagamento per CP_1 la quota del 50% ad essa riferibile dei soli esborsi sopra indicati pari ad € 80.644,80 (€ 4.000,00 + €
3841,90 + € 14.727,90 + € 58.075,00), per un importo dalla stessa dovuto pari ad € 40.322,40, oltre interessi al saggio legale dal dovuto sino al saldo.
4. Il regolamento delle spese di lite e di CTU viene rinviato alla pronuncia di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dispone lo scioglimento della comunione, per le quote di 1/2 rispetto al diritto di proprietà su- gli immobili posti in Parma, descritti e censiti come da CTU del geom. richia- Persona_1 mata in parte motiva;
pagina 4 di 5 2. dichiara la non comoda divisibilità degli immobili di cui al punto che precede e ne dispone la vendita ai sensi degli artt. 720, 788 e 569 c.p.c., rimettendo la causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
3. condanna al rimborso nei confronti di dell'importo comples- CP_1 Parte_1
sivo di € 40.322,40 per le ragioni indicate in parte motiva, oltre interessi al saggio legale dal do- vuto sino al saldo;
4. riserva la decisione sulle spese di lite e CTU alla sentenza definitiva.
Parma, 24/09/2025
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2211/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOETI Parte_1 C.F._1
PAOLA
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
C.F.: ) Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, anche in via incidentale ed istruttoria, per tutte le ragioni specificate in premessa, così provvedere:
In via principale:
-Accertare e dichiarare che il sig. è creditore nei confronti della signora della Parte_1 CP_1 somma di euro 47.256,74 e, per l'effetto, condannare a pagare al sig. la somma CP_1 Parte_1 di euro 36.683,38 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- Accertare e dichiarare che il sig. da aprile 2017 versa i ratei di rimborso del prestito contratto con Parte_1
Part per l'acquisto degli immobili oggetto della divisione e, per l'effetto condannare, la signora Controparte_2
pagina 1 di 5 al rimborso in favore del sig. della somma di euro 20.989,80, pari alla metà delle rate sino Parte_3 Parte_1 ad ora versate dall'attore, oltre alla metà dei ratei che matureranno dal febbraio 2023 al momento della divisione;
-Ordinare ai sensi dell'art. 1111 c.c. lo scioglimento della comunione degli immobili censiti al Catasto dei Fabbricati del Comune di Parma come segue: Sezione 4, foglio 44, mappali 620 sub 20, Piazza Don Giuseppe Diana n.3 p.
s1,2, scala B, z.c. 4 cat. A/2, cl. 3, vani 4, R.C.392,51, 620 sub 72, Pizza Don Giuseppe Diana p. s1, zc 4, cat. C/6, l. 6, mq 15 con attribuzione, come previsto dall'art. 1115 c.c. di una quota maggiore al sig. Parte_1
in considerazione del credito da quest'ultimo vantato nei confronti della comproprietaria;
[...] CP_1
-Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA al 4%, IVA se ed in quanto dovuta”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il sig. conveniva innanzi all'intestato Tribunale la sig.ra unita- Parte_1 CP_1 mente alla creditrice ipotecaria al fine di ottenere la divisione di un appartamento Controparte_2 per civile abitazione con relative pertinenze sito in Parma, Piazza Don Giuseppe Diana n. 3, acqui- stato in comproprietà al 50% nel corso della convivenza more uxorio instaurata con la convenuta, ol- tre che la condanna della stessa convenuta al rimborso pro quota delle spese sostenute per la cosa comune.
Non si costituivano in giudizio le parti convenute, di cui veniva dichiarata la contumacia nel corso dell'udienza del 18/01/2023.
La causa è stata istruita mediante CTU volta alla descrizione degli immobili, all'accertamento della loro comoda divisibilità, alla determinazione del valore di mercato e alla verifica della sussistenza dei requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentono la commerciabilità.
A seguito del deposito della CTU, ritualmente notificata nei confronti del comproprietario contu- mace, l'attore ha insistito nella domanda di divisione precisando le conclusioni come in epigrafe.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
2. Oggetto della comunione è il diritto di proprietà su di un appartamento per civile abitazione con annessi locali ad uso cantina ed autorimessa, in comproprietà tra le parti nella misura della metà ciascuna, immobili identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Parma come segue:
• foglio 44 particella 620 subalterno 20, zona censuaria 4 categoria A/2 classe 3 consistenza 4 vani, superficie catastale totale m2 75 (superficie catastale totale escluse aree scoperte m2 73),
pagina 2 di 5 rendita catastale € 392,51 (particelle corrispondenti al Catasto Terreni del Comune di Parma al foglio 44, particella 620);
• foglio 44 particella 620 subalterno 72, zona censuaria 4 categoria C/6 classe 6 consistenza m2
15, superficie catastale totale m2 18, rendita catastale € 57,33.
In ordine all'estensione dei beni, alle loro caratteristiche e alla provenienza del diritto di proprietà a favore delle parti in causa va integralmente richiamata la consulenza tecnica d'ufficio depositata il
28/02/2024 dal CTU geom. le cui conclusioni vengono fatte proprie da questo Persona_1
Giudice in quanto congruamente motivate e basate su di un adeguato esame dei luoghi, della situa- zione urbanistica e catastale e delle risultanze acquisite al giudizio.
Non si ritengono, peraltro, ostative alla divisione, alla luce dei noti principi sanciti dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 25021/2019, le difformità urbanistiche riscontrate sugli immobili di cui si dà conto a pag. 27 della relazione del CTU, in quanto relative ad interventi (la realizzazione della zona cottura lungo la parete sud/est del soggiorno e non all'interno del locale cucina, diversamente da quanto previsto negli elaborati grafici autorizzativi) che non risultano incidere sulla riferibilità dei beni ai titoli abilitativi emessi per la loro realizzazione, di cui è stata accertata la sussistenza dal- lo stesso CTU.
Risulta d'altra parte condivisibile, alla luce delle valutazioni operate dal CTU sulla base del titolo di acquisto, la stima del valore commerciale degli immobili, quantificato nella relazione finale in €
195.349,11.
Tanto premesso, deve darsi atto della non comoda divisibilità del compendio oggetto di causa, considerate le caratteristiche oggettive dell'immobile destinato ad abitazione e l'impossibilità di fra- zionamento in modo da creare porzioni funzionali autonome.
Trova pertanto applicazione l'art. 720 c.c. a mente del quale “se nell'eredità vi sono immobili non como- damente divisibili (…) e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto”.
Poiché l'attore non ha chiesto l'attribuzione a suo favore degli immobili e la convenuta ha omesso di costituirsi e prendere posizione sul punto, accolta con la presente sentenza non definitiva la do- manda di scioglimento della comunione rispetto alla quale non è rinvenibile alcun impedimento, va disposta la vendita dell'immobile, ai sensi dell'art. 569 c.p.c., come previsto dall'art. 788 c.p.c., ven-
pagina 3 di 5 dita che dovrà avere luogo secondo le disposizioni date con separata ordinanza, emessa conte- stualmente alla presente sentenza non definitiva, con un prezzo base per le offerte corrispondente alla stima del CTU sopra richiamata.
3. Quanto alla domanda dell'attore volta ad ottenere il rimborso di spese sostenute per la cosa co- mune, o comunque relative a debiti gravanti pro quota su entrambi i comproprietari, la stessa, alla luce della documentazione versata in atti, risulta fondata con riferimento ai seguenti importi:
- € 4.000,00 che risultano esser stati versati dall'attore per il pagamento delle spese notarili rela- tive all'acquisto dell'immobile (doc. 6 fasc. attore);
- € 3.841,90 relativi al pagamento da parte dell'attore delle spese condominiali per l'immobile in comunione (doc. 9 fasc. attore);
- € 14.727,90 relativi all'estinzione anticipata da parte dell'attore di un finanziamento cointesta- to contratto con la convenuta (doc. 10-11);
- € 58.075,00 relative alle 95 rate del mutuo ipotecario Unicredit rimborsate dall'attore da aprile
2017 a fine febbraio 2025 (doc. 15-20 fasc. attore).
Non trovano, invece, giustificazione le pretese vantate dall'attore in relazione alle seguenti voci:
- € 3.657,18 per spese extra capitolato per lavori eseguiti sull'immobile, fondate esclusivamen- te su di un prospetto riassuntivo (doc. 7 fasc. attore) dei lavori che non consente di ravvisa- re l'effettivo pagamento dei relativi importi da parte dell'attore;
- € 7.392,72 per l'acquisto dell'arredamento dell'appartamento (doc. 8 fasc. attore) di cui l'attore, se del caso, rimane proprietario esclusivo.
Ne segue che la convenuta deve essere condannata in questa sede al pagamento per CP_1 la quota del 50% ad essa riferibile dei soli esborsi sopra indicati pari ad € 80.644,80 (€ 4.000,00 + €
3841,90 + € 14.727,90 + € 58.075,00), per un importo dalla stessa dovuto pari ad € 40.322,40, oltre interessi al saggio legale dal dovuto sino al saldo.
4. Il regolamento delle spese di lite e di CTU viene rinviato alla pronuncia di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dispone lo scioglimento della comunione, per le quote di 1/2 rispetto al diritto di proprietà su- gli immobili posti in Parma, descritti e censiti come da CTU del geom. richia- Persona_1 mata in parte motiva;
pagina 4 di 5 2. dichiara la non comoda divisibilità degli immobili di cui al punto che precede e ne dispone la vendita ai sensi degli artt. 720, 788 e 569 c.p.c., rimettendo la causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
3. condanna al rimborso nei confronti di dell'importo comples- CP_1 Parte_1
sivo di € 40.322,40 per le ragioni indicate in parte motiva, oltre interessi al saggio legale dal do- vuto sino al saldo;
4. riserva la decisione sulle spese di lite e CTU alla sentenza definitiva.
Parma, 24/09/2025
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
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