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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 3192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3192 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 905/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 905/2023 R.G. promossa da
(P. IVA: ), con sede in Caserta alla Via Parte_1 P.IVA_1
Gandhi, in persona del l.r.p.t. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Leonardo Cocco (C.F.: ) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
. (C.F. e P. IVA: ), con sede in San Prisco (CE) al Viale CP_2 Pt_1 P.IVA_2
Europa - Coop. L'Oasi s.n.c., in persona del l.r.p.t.
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2849/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE § 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3217/2017, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su istanza di con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 10.230,78, quale CP_2 Pt_1
importo dovuto per forniture di calcestruzzo e prestazione di servizio autopompa, oltre interessi ex
D. Lgs. 231/2002 dalla domanda al soddisfo e spese di procedura monitoria.
L'opponente eccepiva l'insussistenza del diritto di credito azionato, atteso che l'opposta aveva prodotto esclusivamente le fatture nn. 377/2010, 182, 195 e 217/2011 e l'estratto autentico delle scritture contabili, del tutto insufficienti a provare il credito in difetto dell'allegazione dei documenti attestanti l'esecuzione della prestazione invocata e l'esistenza di un accordo contrattuale tra le parti.
Concludeva, pertanto, per l'accoglimento dell'opposizione, con revoca del monitorio e vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
La società opposta non si costituiva.
In assenza di attività istruttoria, con sentenza n. 2849 pubblicata il 14.7.2022 il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, dichiarata la contumacia dell'opposta, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 3217/2017, dichiarandolo esecutivo.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che l'opponente non aveva contestato né
l'esecuzione delle prestazioni per le quali l'opposta aveva chiesto il pagamento, né la coincidenza del quantum dovuto a titolo di corrispettivo con la somma richiesta in via monitoria, avendo eccepito unicamente il difetto di prova a carico dell'opposta. Conseguentemente, il credito azionato doveva considerarsi non contestato ex art. 115 c.p.c. e non richiedente ulteriore prova e, di conseguenza, l'opposizione andava rigettata.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione chiedendo, in sua Parte_1 riforma, di accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3217/2017, disponendone la revoca per i motivi indicati e le eccezioni e deduzioni formulate nel giudizio di primo grado. Vinte le spese del doppio grado, con attribuzione.
L'appellata non si costituiva in giudizio.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 13.12.2023, la causa veniva rinviata al 15.5.2024 per la precisazione delle conclusioni.
A quest'ultima udienza la Corte dichiarava la nullità della notifica dell'atto di citazione in appello siccome eseguita presso il domicilio eletto nel ricorso ex art. 633 c.p.c., malgrado l'elezione di domicilio contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo abbia il solo effetto di consentire in quel luogo la notificazione di qualsiasi atto fino alla citazione in opposizione (v. Cass. civ., sez. III, ord.
19.10.2021, n. 28939), per cui, poiché l'opposta era stata dichiarata contumace nel giudizio di opposizione, l'atto di citazione in appello andava notificato personalmente nel termine del
30.6.2024.
All'udienza di rinvio del 6.11.2024, avuto riguardo alla circostanza che la notifica era stata eseguita all'Avv. Stefano D'Ammassa, quale amministratore giudiziario dell'appellata, mediante p.e.c. in data 21.5.2024, nonché all'esito negativo della notifica alla legale rappresentante a CP_3
mezzo dell'ufficiale giudiziario in data 10.6.2024, la Corte onerava l'appellante del deposito della visura camerale.
Prodotta la suddetta visura, all'udienza del 13.11.2024 l'appellante precisava le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di un termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
§ 3. Questione preliminare.
L'appello è inammissibile per mancato compimento dell'atto di impulso necessario per la corretta instaurazione del contraddittorio.
L'assunto dell'appellante secondo cui l'impugnazione è stata ritualmente notificata all'Avv. Sergio Falcone, che “si era costituito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 3217/2017 innanzi
al Tribunale di S. Maria C.V., come da atto depositato telematicamente il 16/03/2021” (v. comparsa conclusionale) è smentito per tabulas da quest'ultimo atto, con cui l'Avv. Falcone ha chiesto “di
essere autorizzato a prendere visione ed estrarre copia dei documenti presenti all'interno del
fascicolo informatico di cui al procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere avente n. RG 2247/2018”, e, in ogni caso, dalla sentenza appellata, in cui si è dato atto della contumacia dell'opposta.
La stessa procura allegata all'istanza del 16.3.2021, conferita dall'Avv. Stefano D'Ammassa, quale custode/amministratore giudiziario di e da quale legale CP_2 Pt_1 CP_3
rappresentante della stessa società, non consente di affermare, come pretende l'appellante nella comparsa conclusionale, che sia valida la notifica dell'atto di appello all'Avv. Falcone sul presupposto che la procura lo investiva della rappresentanza e difesa processuale anche con riferimento al giudizio di appello. Invero, una volta notificato l'atto di citazione ex art. 645 c.p.c., o il creditore opposto si costituisce nel giudizio di opposizione, oppure è dichiarato contumace, con l'effetto che non solo la sentenza di primo grado, ma anche tutti gli atti successivi gli devono essere notificati personalmente.
Né è condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui, ad abundantiam, l'atto di citazione è stato ritualmente notificato all'Avv. Stefano D'Ammassa quale amministratore giudiziario, atteso che dalla visura prodotta il legale rappresentante della società è CP_3
Del resto, il sequestro preventivo penale dei beni di una società non rende l'amministratore giudiziario legale rappresentante di quest'ultima e l'amministratore della società resta titolare di tutte le funzioni che non riguardano la gestione del patrimonio (v. Cass civ., sez. VI-I, 4.11.2014, n.
23461).
Orbene, poiché la notifica ad ha avuto esito negativo e l'appellante non si è attivata CP_3
per portarla a buon fine malgrado fosse ancora pendente il termine assegnato dalla Corte per la notifica, l'appello va dichiarato inammissibile, restando di conseguenza precluso l'esame del merito.
§ 4. Le spese di lite.
Stante l'esito del giudizio, le spese processuali restano a carico dell'appellante.
§ 5. Statuizione accessoria.
Stante l'inammissibilità del gravame, va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
228/2012, per il pagamento del doppio contributo unificato da parte dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) nulla per le spese di lite;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 18.6.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 905/2023 R.G. promossa da
(P. IVA: ), con sede in Caserta alla Via Parte_1 P.IVA_1
Gandhi, in persona del l.r.p.t. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Leonardo Cocco (C.F.: ) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
. (C.F. e P. IVA: ), con sede in San Prisco (CE) al Viale CP_2 Pt_1 P.IVA_2
Europa - Coop. L'Oasi s.n.c., in persona del l.r.p.t.
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2849/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE § 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3217/2017, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su istanza di con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 10.230,78, quale CP_2 Pt_1
importo dovuto per forniture di calcestruzzo e prestazione di servizio autopompa, oltre interessi ex
D. Lgs. 231/2002 dalla domanda al soddisfo e spese di procedura monitoria.
L'opponente eccepiva l'insussistenza del diritto di credito azionato, atteso che l'opposta aveva prodotto esclusivamente le fatture nn. 377/2010, 182, 195 e 217/2011 e l'estratto autentico delle scritture contabili, del tutto insufficienti a provare il credito in difetto dell'allegazione dei documenti attestanti l'esecuzione della prestazione invocata e l'esistenza di un accordo contrattuale tra le parti.
Concludeva, pertanto, per l'accoglimento dell'opposizione, con revoca del monitorio e vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
La società opposta non si costituiva.
In assenza di attività istruttoria, con sentenza n. 2849 pubblicata il 14.7.2022 il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, dichiarata la contumacia dell'opposta, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 3217/2017, dichiarandolo esecutivo.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che l'opponente non aveva contestato né
l'esecuzione delle prestazioni per le quali l'opposta aveva chiesto il pagamento, né la coincidenza del quantum dovuto a titolo di corrispettivo con la somma richiesta in via monitoria, avendo eccepito unicamente il difetto di prova a carico dell'opposta. Conseguentemente, il credito azionato doveva considerarsi non contestato ex art. 115 c.p.c. e non richiedente ulteriore prova e, di conseguenza, l'opposizione andava rigettata.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione chiedendo, in sua Parte_1 riforma, di accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3217/2017, disponendone la revoca per i motivi indicati e le eccezioni e deduzioni formulate nel giudizio di primo grado. Vinte le spese del doppio grado, con attribuzione.
L'appellata non si costituiva in giudizio.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 13.12.2023, la causa veniva rinviata al 15.5.2024 per la precisazione delle conclusioni.
A quest'ultima udienza la Corte dichiarava la nullità della notifica dell'atto di citazione in appello siccome eseguita presso il domicilio eletto nel ricorso ex art. 633 c.p.c., malgrado l'elezione di domicilio contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo abbia il solo effetto di consentire in quel luogo la notificazione di qualsiasi atto fino alla citazione in opposizione (v. Cass. civ., sez. III, ord.
19.10.2021, n. 28939), per cui, poiché l'opposta era stata dichiarata contumace nel giudizio di opposizione, l'atto di citazione in appello andava notificato personalmente nel termine del
30.6.2024.
All'udienza di rinvio del 6.11.2024, avuto riguardo alla circostanza che la notifica era stata eseguita all'Avv. Stefano D'Ammassa, quale amministratore giudiziario dell'appellata, mediante p.e.c. in data 21.5.2024, nonché all'esito negativo della notifica alla legale rappresentante a CP_3
mezzo dell'ufficiale giudiziario in data 10.6.2024, la Corte onerava l'appellante del deposito della visura camerale.
Prodotta la suddetta visura, all'udienza del 13.11.2024 l'appellante precisava le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di un termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
§ 3. Questione preliminare.
L'appello è inammissibile per mancato compimento dell'atto di impulso necessario per la corretta instaurazione del contraddittorio.
L'assunto dell'appellante secondo cui l'impugnazione è stata ritualmente notificata all'Avv. Sergio Falcone, che “si era costituito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 3217/2017 innanzi
al Tribunale di S. Maria C.V., come da atto depositato telematicamente il 16/03/2021” (v. comparsa conclusionale) è smentito per tabulas da quest'ultimo atto, con cui l'Avv. Falcone ha chiesto “di
essere autorizzato a prendere visione ed estrarre copia dei documenti presenti all'interno del
fascicolo informatico di cui al procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere avente n. RG 2247/2018”, e, in ogni caso, dalla sentenza appellata, in cui si è dato atto della contumacia dell'opposta.
La stessa procura allegata all'istanza del 16.3.2021, conferita dall'Avv. Stefano D'Ammassa, quale custode/amministratore giudiziario di e da quale legale CP_2 Pt_1 CP_3
rappresentante della stessa società, non consente di affermare, come pretende l'appellante nella comparsa conclusionale, che sia valida la notifica dell'atto di appello all'Avv. Falcone sul presupposto che la procura lo investiva della rappresentanza e difesa processuale anche con riferimento al giudizio di appello. Invero, una volta notificato l'atto di citazione ex art. 645 c.p.c., o il creditore opposto si costituisce nel giudizio di opposizione, oppure è dichiarato contumace, con l'effetto che non solo la sentenza di primo grado, ma anche tutti gli atti successivi gli devono essere notificati personalmente.
Né è condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui, ad abundantiam, l'atto di citazione è stato ritualmente notificato all'Avv. Stefano D'Ammassa quale amministratore giudiziario, atteso che dalla visura prodotta il legale rappresentante della società è CP_3
Del resto, il sequestro preventivo penale dei beni di una società non rende l'amministratore giudiziario legale rappresentante di quest'ultima e l'amministratore della società resta titolare di tutte le funzioni che non riguardano la gestione del patrimonio (v. Cass civ., sez. VI-I, 4.11.2014, n.
23461).
Orbene, poiché la notifica ad ha avuto esito negativo e l'appellante non si è attivata CP_3
per portarla a buon fine malgrado fosse ancora pendente il termine assegnato dalla Corte per la notifica, l'appello va dichiarato inammissibile, restando di conseguenza precluso l'esame del merito.
§ 4. Le spese di lite.
Stante l'esito del giudizio, le spese processuali restano a carico dell'appellante.
§ 5. Statuizione accessoria.
Stante l'inammissibilità del gravame, va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
228/2012, per il pagamento del doppio contributo unificato da parte dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) nulla per le spese di lite;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 18.6.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola