Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1668/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1668/2018
r.g.a.c.
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura a margine dell'atto di citazione di primo grado, dall'Avv. Ilaria Marcel- la Pannone, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via P. Leonardi
Cattolica;
- APPELLANTE -
CONTRO
(GIÀ ) (c.f. e p.i.: CP_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1 procura generale alle liti, dall'avv. Francesco Napolitano, unitamente al quale eletti- vamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Di Nuzzo Francesco alla Via Abate Mini- chini I^ Trav. N 1;
- APPELLATA –
NONCHE'
, Controparte_3
-APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Pomigliano D'Arco n.
1215/2017 in materia di danni da circolazione stradale, pubblicata in data 04 agosto
2017.
CONCLUSIONI: come da note rese dalle parti per l'odierna udienza.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , proprietario del mo- Parte_2
tociclo Beverly 500 tg. CC72222, convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di
1
, e , al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subi-
[...] Controparte_3
ti dal motociclo Beverly a causa del sinistro verificatosi in data 02.04.2013, alle ore
16.30, in Pomigliano D'Arco, allorquando, veniva improvvisamente urtato e danneggia- to dal motociclo Peugeut 125 tg. DX20472 che giungeva da detta via ed ometteva di concedere la dovuta precedenza.
1.1 Resistette alla domanda R.S.A. sun insurance office limited, ora . CP_1
1.2 Rimase, invece, contumace . Controparte_3
1.2 Con sentenza n. 1215/2017 il Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco rigettò la do- manda, ritenendo non provati i danni riportati dal motorino in conseguenza del sinistro per cui è causa.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello , censu- Parte_2
rando la pronuncia di prime cure per erronea valutazione delle prove con cui il giudice di pace era giunto alla decisione di rigetto. Ha, quindi, insistito, per la integrale riforma della sentenza gravata, con condanna dell'appellata al risarcimento dei danni subiti e al- le spese processuali del doppio grado del giudizio, con attribuzione aa procuratori anti- statari.
3. Si è costituita in giudizio (già sun insurance office limited), la qua- CP_1 CP_2 le ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità e l'inammissibilità ai sensi degli artt.
342 e 348 bis c.p.c., con conferma integrale della sentenza di primo grado e conseguen- te condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
4. E' rimasto, invece, contumace;
Controparte_3
5. Acquisito il fascicolo di primo grado la causa è stata rinviata, più volte, per esigenze di ruolo, per la precisazione delle conclusioni. Indi, la causa è stata rinviata alla odierna udienza per decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione
1. Va preliminarmente dato atto che l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., poiché dalla lettura dello stesso si evince chiaramente che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace che ha rigettato la domanda per avere ritenu- to non assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato non ritenendo provata la ri- conducibilità dei danni riportati dal motociclo al sinistro per cui è causa, della quale l'appellante ha evidenziato la scorrettezza sulla scorta di una analitica lettura alternativa
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dell'assetto probatorio in atti (cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
2. Nel merito l'appello è infondato e deve essere respinto e, pertanto, deve considerarsi assorbita l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 c.p.c., come formulata dal- la compagnia.
2.1. Giova, evidenziare che le incongruenze ed erroneità denunciate dall' appellante in merito alla valutazione delle risultanze istruttorie non si rinvengono da parte di questo
Tribunale, che ritiene di evidenziare in contrario la correttezza e la coerenza logico- formale delle argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, dovendosi ricordare che
è al giudice che spetta ex art. 116 c.p.c., in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'atten- dibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti.
Nel caso di specie, la compagnia ha prodotto estratto Sic-Ania, estratto Banca dati Rsa relativo a e perizia stragiudiziale, stilata dal fiduciario della Controparte_3 CP_5
[...]
Da tali documentazioni, emerge che il motociclo attoreo risulta coinvolto in un prece- dente sinistro datato 21.03.2013 (venti giorni antecedenti al sinistro del 2.4.2013), men- tre, il responsabile civile è stato coinvolto in ben 5 sinistri nell'arco di soli 40 giorni tra il mese di marzo e aprile 2013. Quanto, invece, alla perizia (relativa al sinistro del
21/3/2013) le voci di danno combaciano con quelle riconducibili al sinistro per cui è causa ( silenziatore, carenatura anteriore, ant. Parte post., carenatura fianco posteriore sx e carenatura sottosella sx).
Tali risultanze probatorie, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, risultano essere univoche e concordanti nel senso della inattendibilità della ricostruzione del sini- stro offerta da parte attrice.
Invero la Banca Dati IVASS è stata istituita al fine di agevolare la prevenzione e il con- trasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria RC-Auto, ed è regolata dall'art. 135 Codice delle Assicurazioni Private nonché dal regolamento
ISVAP n.31 del 1 giugno 2009. Essa raccoglie i dati relativi ai sinistri in cui sono coin- volti i veicoli a motore immatricolati in Italia e deve essere consultata dalle imprese as- sicuratrici in fase di formulazione dell'offerta, e deve costituire ausilio e/o essere con- sultata dalle autorità giudiziarie e forze dell'ordine.
Sul punto, inoltre, è il caso di ricordare che: “ la valutazione delle risultanze delle prove
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e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprez- zamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (v. Cass. n. 42 del 2009;
Cass. n. 20802 del 2011). In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimo- niali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito: in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpreta- zione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee
a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla for- mazione del proprio convincimento ed è, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre…..” (Cass. n. 21187 del
2019).
Dunque, nonostante la deposizione del teste coincide con la versione attorea, nel mo- mento in cui il motociclo attoreo riporta gli stessi danni relativi ad un precedente sini- stro (senza fornire prova di eventuale riparazione e senza che l'appellante abbia smenti- to o contro dedotto nulla in merito) e alla luce della qualità del responsabile civile quale persona abitualmente coinvolta in incidenti stradali, questi elementi inducono a ritenere il testimone inattendibile, con la conseguenza che non vi è la prova che il fatto storico descritto si sia mai verificato e che i danni riportati dal motociclo Beverly siano ricon- ducibili al sinistro per cui è causa.
Dalle considerazioni finora svolte discende, pertanto, il rigetto dell'appello confermando la sentenza del giudice di primo grado.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.), che deve es- sere condannato a pagare quelle sostenute dalla compagnia assicurativa appellata per la difesa svolta nella presente fase del giudizio, nella misura di cui in dispositivo, determi- nata in [...] parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal suc- cessivo D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro
5.200,00 (così individuato in base al valore della domanda), esclusa la non espletata fa- se istruttoria.
3.1 Nulla, invece, è dovuto per le spese nel rapporto con il responsabile civile non costi- tuitosi.
4. Tenuto conto del rigetto dell'appello, in assenza di uno specifico motivo di impugna-
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zione incidentale, non può essere modificata la statuizione sulle spese processuali di primo grado (cfr. tra le tante Cass. 23340/2020).
4.1. Il rigetto dell'appello e la sua introduzione in epoca successiva al 30.01.2013, costi- tuiscono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n.
115/2002,
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante a rifondere in favore di , in Parte_2 CP_1
persona del legale rappresentante p.t., nella qualità spiegata in atti, le spese del presente grado del giudizio, liquidate in euro 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimbor- so delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
Nola, 3/6/2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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