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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 4417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4417 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia in persona del Gop Dott.ssa Maria Pia De Riso
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.95145 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2011 avente ad
OGGETTO: RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
TRA
(C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
[...]
(C.F.: ), (C.F.: C.F._2 Parte_3
) e (C.F.: C.F._3 Parte_4
), tutti elettivamente dom. ti in Ischia alla C.F._4
Via Michele Mazzella 244 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo
Balestrieri, unitamente al loro procuratore Avv. Pietro Siragusa, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti.
Pec: Email_1
attori
CONTRO
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Dr. Attilio CONTE (C.F.: ), elettivamente C.F._5
dom.to in Barano di Ischia alla Piazza San Rocco 26 presso lo studio dell'Avv. Giampaolo Buono, dal quale è rappresentato e difeso giusto procura in atti
Pec: Email_2
convenuto
E
con sede in Milano al Corso Como 17, Controparte_1
(P.IVA: ), in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1
protempore, elettivamente dom.ta in Napoli alla Via Toledo n. 306, presso lo studio dell'Avv. Roberta Padarese, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti pec: Email_3
terza chiamata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
Decisa all'udienza del 17.6.24, sostituita ex art. 127 ter cpc da scambio di note scritte con i termini ex 190 cpc
Motivi di fatto
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Preliminarmente si precisa che il presente giudizio è giunto dinanzi alla sottoscritta Gop estensore all'udienza del 29.5.23, ad istruttoria
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già ultimata e trattenuta in decisione all'udienza del 17.6.25, con i termini ex 190 cpc sulla eccezione di prescrizione dell'azione formulata da parte convenuta. Con ordinanza del 30.10.24 la sottoscritta, esaminata l'eccezione preliminare, ha rimesso la causa sul ruolo per il merito, trattenendo la stessa in decisone con i termini ex art. 190 all'udienza del 27.1.25, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc.
Con atto notificato il 16/03/2011, gli attori citavano in giudizio il
Dottor Attilio Conte, specialista in ginecologia presso l CP_2
di Ischia, al fine di accertare e dichiarare il grave
[...]
inadempimento e la negligenza di quest'ultimo alle obbligazioni assunte con il contratto professionale intercorso con l'attrice nell'arco temporale 1996/1997. Parte_2
Parte attrice contestava al convenuto di essere venuto meno al dovere di informativa nei confronti delle impedendo alla stessa la Pt_2
scelta di ricorrere all'interruzione della gravidanza. Tale circostanza, esponeva la difesa attorea, aveva comportato gravi danni non solo a quest'ultima ma all'intero suo nucleo familiare (marito e figlie) per cui andava riconosciuto il diritto di ciascun attore, per il proprio titolo, al risarcimento dei danni subiti in seguito alla nascita della piccola quantificati nella complessiva somma di Persona_1
€ 1.200.000,00, con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
A sostegno della domanda gli attori esponevano che la Signora
che all'epoca dei fatti di causa era residente in Parte_2
Ischia, rimasta incinta nel mese di settembre del 1996 era stata assistita per tutto il periodo della gravidanza fino al momento del parto, avvenuto in data 21.5.97 con parto cesareo, dal convenuto che
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aveva anche eseguito l'intervento chirurgico presso la struttura
Ospedaliera di CP_2
La piccola , che al momento del parto non mostrava alcuna Per_1
criticità dal punto di vista sanitario, dopo i primi mesi di vita cominciò
a manifestare una serie di patologie che resero necessari una serie di ricoveri presso strutture ospedaliere.
In particolare, precisava la difesa attorea, la piccola veniva ricoverata per episodi febbrili già nel primo mese di vita e al quinto mese di vita
(ottobre 1997) le veniva diagnosticato un ritardo motorio e cataratta congenita dovuta all'infezione da Citomegalovirus contratta durante il periodo fetale. A causa di tale virus la piccola aveva riportato gravi patologie quali 1) microcefalo 2) ipotonia generalizzata del tronco;
3) ritardo dello sviluppo psicomotorio 4) Sindrome di Cockayane.
In seguito la bambina era stata costretta ad una serie di ricoveri
(all'Ospedale Santobono di Napoli, All'Ospedale G. Di Cristina di
Palermo,) fino a quello presso l di Palermo del 16.2.2005, CP_2
dove decedeva in data 21.2.2005 per arresto cardiorespiratorio.
Pertanto, secondo la difesa degli attori, poiché le patologie presentatesi sin dai primi mesi di vita della piccola Per_1
potevano ricondursi all'infezione da CMV , evidenziato negli esami ematici effettuati dalla in data 8.11.1996, su Pt_2
prescrizione del convenuto, quest'ultimo avrebbe dovuto prescrivere alla gestante altri accertamenti e avrebbe dovuto comunicare alla stessa i risultati degli esami effettuati
“tempestivamente nella loro esatta valenza ed incidenza sulla gravidanza in corso ”. Tale attività, secondo la difesa attorea, avrebbe potuto permettere “ai futuri genitori di prendere decisioni
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consapevoli e irrevocabili riguardo alla gravidanza in corso”. Tale mancata opportunità di scelta
(l'interruzione volontaria della gravidanza) aveva, pertanto, comportato per i coniugi la conseguenza di dover Parte_5
affrontare un periodo di sofferenza morale e economica che aveva coinvolto anche le due figlie ( e che avevano Parte_4 Pt_3
dovuto subire la mancanza affettiva dei genitori, occupati a seguire nelle cure la piccola , oltre al dolore per il lutto della Per_1
perdita di quest'ultima. Con lettera di messa in mora del 29.5.2007, gli attori e , mettevano in mora Parte_1 Parte_2
il Convenuto Dottor Conte, richiedendo in via stragiudiziale il risarcimento per danni da mancata chance per nascita indesiderata. Il
Dottor Conte, pur contestando fermamente, non solo ogni addebito a suo carico ma anche il rapporto professionale intercorso con la forniva in ogni caso gli estremi della sua assicurazione, alla Pt_2
quale in ogni caso a mezzo il suo avvocato aveva comunicato la sua posizione. Fallito il tentativo di risarcimento stragiudiziale, veniva adita l'autorità giudiziale e in tale fase, per la prima volta, richiedevano di essere risarcite per la perdita parentale e i disagi subiti anche le sorelle della piccola , e Per_1 Parte_4 Pt_3
Si costituiva il convenuto Dott. Attilio Conte che sin dal primo atto difensivo, come già fatto in fase di richiesta stragiudiziale, negava l'instaurazione di un rapporto professionale privato con la signora disconoscendo di averla seguita durante il periodo Parte_2
di gestazione della piccola , ma di aver solo, quale medico Per_1
dell'Azienda Ospedaliera eseguito il parto cesareo. La difesa di parte convenuta, a conforto di tale tesi, evidenziava che agli atti della
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difesa attorea non era stato prodotto alcun documento (certificazioni, prescrizioni mediche, fatture, ricevute fiscali ecc.) a dimostrazione del rapporto medico- paziente e, quindi, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale.
Eccepiva in ogni caso la prescrizione dell'azione e pur non prestando riconoscenza o acquiescenza alla domanda attorea chiedeva di chiamare in causa la compagnia di Assicurazione con cui CP_1
era assicurato all'epoca dei fatti. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva la compagnia di
Assicurazioni che impugnava la domanda eccependo in via preliminare e di rito ogni vincolo di solidarietà tra la Compagnia e il convenuto principale;
in via preliminare di merito si associava alla sollevata eccezione di prescrizione del diritto. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda perché inammissibile, in via subordinata chiedeva che nel caso di accoglimento della domanda attorea venisse riconosciuto il limite di massimale per la manleva, con vittoria di spese.
Venivano ammessi e svolti l'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto Dott. Attilio Conte, la prova testimoniale articolata da parte attorea, relativamente ad alcuni capi, con ammissione del convenuto alla prova contraria e CTU medica.
Inoltre, il Dott. Polcari, allora giudice titolare del giudizio con ordinanza del 7.8.17, depositata in cancelleria in data 28.08.17, deferiva agli attori e Parte_1 Parte_2
giuramento suppletorio
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Il giudizio, giunto dinanzi alla sottoscritta Gop estensore all'udienza del 29.5.23, venne, in data 17.6.24 trattenuto in decisione, con i termini di legge, sulla eccezione preliminare di prescrizione Con ordinanza del 30.10.24 la sottoscritta, esaminata l'eccezione preliminare rimetteva la causa sul ruolo così motivando: << osservato che il presente giudizio all'udienza del
17.6.24, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc era stato trattenuto in decisione con termini ex 190 cpc sulla preliminare eccezione di prescrizione formulata delle parti convenute per il principio della” ragione più liquida”, secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente
e di più rapido scrutinio , pur se logicamente subordinato senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto;
osservato che dall'attento esame dei documenti di causa è emersa chiaramente , oltre ogni ragionevole dubbio l'avvenuta prescrizione del diritto per le attrici e Parte_3 Parte_4
, mentre per le altre parti attoree e
[...] Parte_2
la decadenza dal diritto ha posto non poche Parte_1
contradizioni alla luce del disconosciuto ( da parte convenuta) del rapporto contrattuale ( medico – paziente) osservato che l'indagine ed una pronuncia sulla sussistenza del rapporto sottostante alle parti del giudizio da parte della sottoscritta gop avrebbe comportato un esame e una pronuncia sul merito, senza la rassegnazione da parte delle parti del giudizio della precisazione delle conclusioni e del deposito di specifiche memorie difensive;
osservato che la valutazione sulle rispettive posizioni, così come emerse, avrebbe imposto distinte pronunzie che avrebbero comportato il deposito di una sentenza per
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alcune e la rimessione della causa sul ruolo per altri per cui ragioni di opportunità, legate all'unicità del giudizio sconsigliano di proseguire per tale strada anche e soprattutto per le conseguenze che sulle parti avrebbero potuto avere singoli giudizi con distinte valutazioni sulla soccombenza >>.
Fatte precisare le conclusioni sul merito il giudizio è stato trattenuto in decisione decisone con i termini ex art. 190 all'udienza del 27.1.25, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc. Le parti hanno depositato memorie conclusionali e di replica
Motivi della decisione
Sulla preliminare eccezione di prescrizione.
Ai fini dell'esame della presente eccezione preliminare è indispensabile distinguere le varie posizioni di parte attorea ed in particolare la posizione dei coniugi Controparte_3
(genitori della piccola da quella delle attrici
[...] Per_1
e (sorelle della piccola Parte_3 Parte_4
). Per_1
Prima di passare all'esame della fattispecie oggetto di controversia, appare opportuno premettere che la presente controversia è sottratta all'applicazione della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli
Bianco), ciò in conformità a quanto affermato dalla Cassazione civile, Sez. III, che con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico- sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale, aderisce all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di merito, affermando il principio di diritto per cui le norme sostanziali contenute nella Legge n. 24/2017, non hanno
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portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore.
Ciò detto, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, in ipotesi di danni riportati a seguito di omessa diagnosi, il titolo della responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria
(nonché al medico operante) è di natura contrattuale, che si origina grazie al contatto che si instaura tra medico e paziente. Come consolidato in giurisprudenza, infatti: "il tratto distintivo della responsabilità contrattuale risiede nella premessa della relazionalità, da cui la responsabilità conseguente alla violazione di un rapporto obbligatorio", sicché il "danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione non richiede la qualifica dell'ingiustizia, che si rinviene nella responsabilità extracontrattuale, perché la rilevanza dell'interesse leso dall'inadempimento non è affidata alla natura di interesse meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico, come avviene per il danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c." (cfr Cass.
SS.UU n. 500/1999), "ma alla corrispondenza dell'interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (arg. ex art. 1174 c.c.)", essendo, dunque, "la fonte contrattuale dell'obbligazione che conferisce rilevanza giuridica all'interesse regolato” (Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28991, Rv. 655828-01).
Relativamente al dies a quo va precisato che la Suprema Corte anche in una recentissima sentenza ha ribadito che, prescrizione per l'azione di risarcimento del danno da malpractice medica, inizia a decorrere dal momento in cui si ha la percezione della malattia, >> (Cfr. Cass 29760/2022), ragion per cui il decorso del tempo ai fini della prescrizione va fatto partire dalla diagnosi in
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cui la patologia di cui è risultata affetta la piccola è stata Per_1
collegata all'infezione contratta in gravidanza dalla madre e quindi ottobre 1997, come indicato da parte attorea, anche se agli atti vi è cartella clinica dell'Ospedale Santobono con dimissioni 8.7.1998.
L'applicabilità o meno del rapporto contrattuale alla fattispecie per cui è causa non è di poca importanza ai fini della prescrizione, poiché il rapporto contrattuale imporrebbe il calcolo della prescrizione ordinaria, mentre la prova dell'insussistenza di tale rapporto farebbe rientrare la fattispecie per cui è causa in una richiesta di danno ex art. 2043 per il quale andrebbe applicata la prescrizione breve dei 5 anni.
Il “dies a quo” ai fini del calcolo della prescrizione da cui partire, seguendo i dettami della Suprema Corte, va indicato nell'ottobre del
1997, periodo in cui la patologia della piccola è stata Per_1
collegata all'infezione contratta dalla madre in gravidanza.
Relativamente alla posizione delle attrici e Parte_3
nessun dubbio sorge relativamente Parte_4
all'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento nei loro confronti, la cui prima richiesta di risarcimento del danno deve farsi risalire al 16.3.2011, data della notifica dell'atto di citazione, quindi ben oltre il decennio, cosa che esclude ogni tipo di indagine anche relativamente all'inquadramento giuridico da dare alla richiesta di risarcimento ( contrattuale o extracontrattuale )
Diversa è invece la posizione dei coniugi e Parte_2
, per i quali risulta depositata in atti la richiesta Parte_1
stragiudiziale del 22.5.2007, da considerarsi valido atto interruttivo della prescrizione.
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Detto ciò, relativamente alla posizione di questi ultimi è ora indispensabile accertare il tipo di rapporto intercorrente tra essi e il convenuto Dott. Attilio Conte, al fine di valutare la tempestività della domanda
Considerato valido, per i principi sopra enunziati il periodo indicato dagli attori (ottobre 1997) alla data del 22.5. 2007, gli stessi avrebbero interrotto la prescrizione li dove provato un rapporto di natura contrattuale tra essi attori e il convenuto Dott. Attilio Conte.
In tema di onere della prova nell'ambito della responsabilità medicale le Sezioni Unite con la storica sentenza 577/2008, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici, hanno enunciato il seguente principio: “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contratto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contratto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato etiologicamente rilevante”.
Dalla attento esame della documentazione versata in atti dagli attori a sostegno della propria domanda risulta che gli stessi hanno depositato una copiosa documentazione medica relativa alla patologia delle piccola , ma nessun documento che Persona_1
comprovi che il convenuto sia stato il ginecologo di fiducia della
Signora e che l'abbia assistita durante la gravidanza non Pt_2
essendo stata depositata neanche una prescrizione per farmaci o
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controlli di routine a firma del convenuto . La difesa attorea a sostegno della contestata imperizia professionale del Dott. Conte ha allegato il referto dell'esame clinico effettuato preso la Semeios snc, ma lo stesso non è supportato da alcuna prescrizione di esame diagnostico a firma o su carta intestata di quest'ultimo. Per cui se pur parte attrice attribuisce al convenuto la responsabilità per imperizia per non aver richiesto ulteriori esami all'esito del referto in questione, non ha provato in alcun modo che lo stesso esame sia stato richiesto proprio dal convenuto, destando non poche perplessità la circostanza che la cura nel conservare referto e fattura non sia stata prestata anche nel conservare la prescrizione relativa a tale indagine.
L'unico dato certo che collega l'attrice al convenuto è la cartella clinica del presidio di Ischia a firma di Controparte_4
quest'ultimo in qualità di primario, da cui risulta che in data 21.5.97, alla Signora è stato praticato un parto cesareo Anestesisti: Pt_2
, , chirurghi: Conte. Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
La stessa, essendo stata depositata solo da parte convenuta, non può essere considerata come prova dell'esistenza del contratto sociale richiesta agli attori.
Nella documentazione attorea, pertanto, non vi è alcun documento che possa provare il “contratto sociale” che legittimerebbe il diritto degli attori ad esperire l'azione di responsabilità professionale nei confronti del convenuto, ragion per cui la prova dell'eventuale esistenza di tale rapporto contrattuale va ricercata negli atti dell'istruttoria svolta.
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I testi di parte attorea ( madre e sorelle dell'attrice ) pur Pt_6
affermando di aver accompagnato durante il periodo della gravidanza la figlia e la sorella presso lo studio medico del convenuto, non hanno fornito nessun elemento probante le loro affermazioni, in considerazione del fatto che non ricordavano ne la collocazione dello studio medico , ne l'organizzazione dello stesso ( la presenza di una segretaria o di una infermiera) ne addirittura il periodo della gestazione.
Il Dott. Polcari, all'epoca giudice titolare del giudizio, con ordinanza del 7.8.2017, ritenendo “ che parte attrice abbia ottemperato solo parzialmente all'onere della prova ( che ad essa fa carico) nel senso che la domanda sul punto : - non risulta pienamente provata;
- Ma neanche è rimasta “ del tutto sfornita di prova”, decise di risolvere il contrasto di rappresentazioni dei fatti di causa attraverso lo strumento previsto dall'art. 2736 2 comma , deferendo il giuramento suppletorio ai signori e Parte_1 Parte_2
sulla seguente circostanza : “Giuro e giurando affermo
[...]
che il convenuto Dr Attilio Conte ha assistito l'attrice
[...]
, quale ginecologo nel corso del 1996/1997, per l'intero Parte_2
periodo della gestazione al termine della quale è nata la piccola
”. Tale giuramento è stato reso dagli attori in Persona_1
senso positivo all'udienza del 6.12.2017.
Il giuramento ex art. 2736 2 comma assurge a prova legale, con conseguente riconoscimento dell'efficacia della stessa alle dichiarazioni rese dalle parti, per cui la sottoscritta Gop estensore deve riconoscere come provato (anche se non in maniera piena) il
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rapporto professionale medico-paziente intercorso tra le parti riconoscendo, la sua natura “contrattuale”.
Tale inquadramento impone che nel caso degli attori Parte_2
il termine di prescrizione da applicare sarà quello Parte_1
ordinario, con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione nei confronti di questi ultimi, in applicazione dei principi di computo enunziati per le altre atrici
Nel Merito
La domanda non può essere accolta
La circostanza che attraverso lo strumento del giuramento suppletorio si debba riconoscere quale provato il rapporto medico- paziente intervenuto tra la e il Conte, non è sufficiente, a Pt_2
parere della sottoscritta gop estensore, a provare la responsabilità professionale del convenuto legittimante il diritto degli attori al risarcimento del danno.
Ai fini del corretto esame della fattispecie per cui è causa è bene individuare con estrema chiarezza la causa petendi, dagli attori individuata nella privazione del diritto a poter praticare l'interruzione della gravidanza perché non sufficientemente informati dal ginecologo di fiducia della donna.
La strada maestra da seguire ai fini del riconoscimento del danno subito dalla donna per la mancata possibilità di scelta in tema di interruzione della gravidanza è stata indicata dalla Suprema Corte a
SU nella pronunzia n. 25767 del 2015, richiamata anche recentemente nell'ordinanza n. 1123 del 10.6.3030
Per la Cassazione < L'impossibilità, per la madre, di compiere la propria scelta e di autodeterminarsi circa il ricorso all'interruzione
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volontaria di gravidanza, imputabile a negligente carenza informativa da parte del medico curante, è fonte di responsabilità civile. La gestante, profana di scienza medica, si affida, di regola, ad un professionista, sul quale grava l'obbligo di rispondere in modo tecnicamente adeguato alle sue richieste, Tuttavia, occorre che ricorrano i presupposti per accedere all'interruzione volontaria di gravidanza, ossia che siano accertabili mediante appositi esami clinici rilevanti anomalie del nascituro e il loro nesso causale con un grave pericolo per la salute psico-fisica della madre. L'oggetto della prova, è un fatto complesso, composto da: la rilevante anomalia del nascituro, l'omessa informazione da parte del medico. La prova verte dunque anche su un fatto psichico: l'intenzione di abortire della donna. Tali circostanze “facoltizzanti” debbano essere provate dalla donna: in altre parole, la donna deve provare, attraverso una serie di circostanze (ad esempio, “pregresse manifestazioni di pensiero”) la propria volontà abortiva in caso di gravi malformazioni del feto.
Tuttavia, sul professionista ricade l'onere della prova contraria che la donna non si sarebbe determinata comunque all'aborto.>>
Dall'esame della cartella clinica prodotta da parte convenuta e dall'unico esame clinico prodotto da parte attrice è evidente che la
Signora non avrebbe potuto avere accesso all'interruzione Pt_2
della gravidanza ai sensi dell'art 4 della legge 22 maggio 1978 194
( 90 gg ), ma ai sensi dell'art. 6 della stessa legge , essendo alla data dell'esame clinico contestato i termini di cui all'art. 4 .
Detto ciò è ora necessario, ai fini della decisione della causa , ricercare nella fattispecie specifica l'esistenza della prova dei
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requisiti indicati dalla suprema Corte legittimanti il diritto al risarcimento del danno, vale a dire:
1) l'omessa informazione da parte del medico,
2) il grave pericolo per la salute psico-fisica della donna
3) la scelta abortiva.
Esaminiamoli nel dettaglio in base alle risultanze della istruttoria della causa
1) Omessa informazione da parte del medico:
Come più volte evidenziato la prova dell'assistenza da parte del
Dott. Conte quale ginecologo di fiducia della è stata fornita Pt_2
prevalentemente dalle dichiarazioni rese in costanza di giuramento suppletorio, non risultando agli atti alcuna prescrizione di carattere medico riconducibile al professionista che ha sempre negato, anche in sede in interrogatorio formale , ogni rapporto professionale con l'attrice come confermato dal teste di parte convenuta ( la segretaria dello studio medico del convenuto ) che ha dichiarato di non aver mai incontrato l'attrice allo studio del professionista.
Non avendo altri strumenti è pertanto necessario analizzare nel dettaglio le dichiarazioni rese dai testi di parte attorea al fine di capire se quest'ultima abbia in qualche modo fornito prova sufficiente a dimostrare la contestata mancata informazione da parte del medico
I capi di prova specifici a cui far riferimento sono i numeri 5 e 6 e
7 della memoria 183 2 termine di parte attrice e precisamente: n.5
:<< vero è che, dopo il parto, nei mesi di ottobre /novembre 1997, ha avuto un lungo incontro tra l'attrice e il dott. Attilio Conte presso il di lui studio sito in via Borbonica a Forio d'Ischia>> ; n. 6:<<
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vero è che nel corso del predetto incontro l'attrice ebbe a lamentarsi nei confronti del dr Attilio Conte di non essere stata informata sulle malformazioni della piccola a seguito Per_1
delle contrazione della infezione del citomegalovirus;
n. 7: <
è che il Dott. Attilio Conte si giustificava affermando si essere contro l'aborto ragione per la quale aveva taciuto all'attrice le possibili conseguenze sul feto della contratta infezione>> .
La Signora (madre dell'attrice) su tali capi ha così Testimone_1
risposto: << Confermo la circostanza, ero insieme a mio genero e ci recammo dal Conte per una visita di controllo. Non so di cosa parlarono mia figlia e il dottore. Non ricordo dopo quanto tempo dal parto c'è stata questa visita >>. La Signora (sorella Testimone_2
dell'attrice) sul capo 5 ha così risposto: <Non so se mia sorella dopo il parto incontrò il Dott. Conte>>. La Signora Testimone_3
(sorella dell'attrice) ha così dichiarato. << Non ricordo se mia sorella dopo il parto è ritornata dal Dott. Conte>>. E' pertanto evidente che alcun elemento prabante può ricavarsi da tali dichiarazioni . Inoltre va precisato che le dichiarazioni delle testi sugli altri capi di prova vertenti sulla circostanza dell'assistenza medica ricevuta dalla dal convenuto durante il periodo Pt_2
della gravidanza, tralasciando le evidenti contradizioni emerse ( mancata individuazione della collocazione dello studio e presenza di una segretaria) , nulla hanno provato sulle modalità in cui , li dove si dovesse ritenere ( cosa imposta solo dal valore di prova legale del giuramento suppletorio) sussistente il rapporto medico-paziente , questo si sia effettivamente svolto. Pone non pochi dubbi che nel corso di una intera gestazione un ginecologo di fiducia richieda una
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sola indagine (eseguita dal laboratorio senza prescrizione) e nessun altro esame, indipendentemente da rischi di malformazioni del feto.
È evidente che alcuna prova è stata fornita ne sulla mancata ricevuta informazione da parte del professionista, né sulle richieste fatte dalla paziente in tal senso né tanto meno su una dichiarazione del professionista (il suo essere obiettore di coscienza) la cui gravità, per le conseguenze successive, andava provata con assoluto rigore.
2) Il grave pericolo per la salute psico-fisica della donna
Alcuna prova in tal senso è stata fornita da parte attrice, ne, nel caso di specie lì dove il convenuto ha sempre negato il rapporto professionale sottostante, si può pretendere la prova contraria.
Nulla è agli atti relativamente a prescrizioni di farmaci o analisi anche di semplice routine da parte del convenuto, ragion per cui anche per tale requisito non si ritiene sia stata fornita alcuna prova
3) La scelta abortiva
La suprema Corte ha precisato che tale prova deve vertere anche su un fatto psichico: l'intenzione di abortire della donna. Questa non può essere oggetto di prova in senso stretto e può eventualmente essere provata tramite la dimostrazione di altre circostanze dalle quali si possa risalire all'esistenza di un fatto psichico. Le circostanze
“facoltizzanti” debbano essere provate dalla donna: in altre parole, la donna deve provare, attraverso una serie di circostanze (ad esempio,
“pregresse manifestazioni di pensiero”) la propria volontà abortiva in caso di gravi malformazioni del feto. Quest'onere può essere assolto tramite "praesumptio hominis", in base a inferenze desumibili dagli elementi di prova, quali il ricorso al consulto medico proprio per conoscere lo stato di salute del nascituro, le precarie condizioni
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psico-fisiche della gestante o le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all'opzione abortiva, gravando sul medico la prova contraria, che la donna non si sarebbe determinata all'aborto per qualsivoglia ragione personale.
Su tale terzo fondamentale requisito agli atti non risulta fornita da parte attorea alcuna prova, valendo anche in questo caso le considerazioni relativamente alla prova contraria richiesta al medico
(che non dimentichiamo ha sempre negato ogni tipo di rapporto professionale con l'attrice)
Non essendo stata provata la volontà abortiva dell'attrice
[...]
e la conseguenziale responsabilità di parte convenuta, la Parte_2
domanda di parte attrice deve essere rigettata, resta pertanto ultroneo esaminare il quantum della pretesa risarcitoria.
Le spese di lite di parte convenuta, secondo il principio di soccombenza, vanno poste interamente a carico della parte attrice, secondo i parametri dello scaglione indicato in atto di citazione, calcolate al minimo sulle attività svolte, le spese di C.T.U. seguono le medesime considerazioni e vengono poste definitivamente a carico della parte attrice
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione Distaccata di Ischia nella persona del
Gop, Maria Pia De Riso, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sulla domanda proposta da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4
1) In via Preliminare sulla eccezione di prescrizione: Accoglie parzialmente l'eccezione di prescrizione e dichiara - estinto
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per intervenuta prescrizione decennale il diritto azionato dalle attrici e Parte_7 Parte_4
2) Nel Merito
-Rigetta la domanda attorea per difetto di prova
-Condanna gli attori in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'attore Conte Attilio che si liquidano come in parte motiva in € 17.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e Cpa se dovuti
-Condanna gli attori in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio a favore della chiamata in causa
[...]
che si liquidano come in parte motiva Controparte_1
in € 17.000,00 per compensi oltre spese generali, IVA e Cpa se dovuti
Le spese di CTU seguono la soccombenza e vengono poste definitivamente a carico degli attori soccombenti in solido
Cosi deciso in Napoli 5.5.2025
Il Gop
Maria Pia De Riso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia in persona del Gop Dott.ssa Maria Pia De Riso
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.95145 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2011 avente ad
OGGETTO: RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
TRA
(C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
[...]
(C.F.: ), (C.F.: C.F._2 Parte_3
) e (C.F.: C.F._3 Parte_4
), tutti elettivamente dom. ti in Ischia alla C.F._4
Via Michele Mazzella 244 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo
Balestrieri, unitamente al loro procuratore Avv. Pietro Siragusa, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti.
Pec: Email_1
attori
CONTRO
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Dr. Attilio CONTE (C.F.: ), elettivamente C.F._5
dom.to in Barano di Ischia alla Piazza San Rocco 26 presso lo studio dell'Avv. Giampaolo Buono, dal quale è rappresentato e difeso giusto procura in atti
Pec: Email_2
convenuto
E
con sede in Milano al Corso Como 17, Controparte_1
(P.IVA: ), in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1
protempore, elettivamente dom.ta in Napoli alla Via Toledo n. 306, presso lo studio dell'Avv. Roberta Padarese, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti pec: Email_3
terza chiamata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
Decisa all'udienza del 17.6.24, sostituita ex art. 127 ter cpc da scambio di note scritte con i termini ex 190 cpc
Motivi di fatto
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Preliminarmente si precisa che il presente giudizio è giunto dinanzi alla sottoscritta Gop estensore all'udienza del 29.5.23, ad istruttoria
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già ultimata e trattenuta in decisione all'udienza del 17.6.25, con i termini ex 190 cpc sulla eccezione di prescrizione dell'azione formulata da parte convenuta. Con ordinanza del 30.10.24 la sottoscritta, esaminata l'eccezione preliminare, ha rimesso la causa sul ruolo per il merito, trattenendo la stessa in decisone con i termini ex art. 190 all'udienza del 27.1.25, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc.
Con atto notificato il 16/03/2011, gli attori citavano in giudizio il
Dottor Attilio Conte, specialista in ginecologia presso l CP_2
di Ischia, al fine di accertare e dichiarare il grave
[...]
inadempimento e la negligenza di quest'ultimo alle obbligazioni assunte con il contratto professionale intercorso con l'attrice nell'arco temporale 1996/1997. Parte_2
Parte attrice contestava al convenuto di essere venuto meno al dovere di informativa nei confronti delle impedendo alla stessa la Pt_2
scelta di ricorrere all'interruzione della gravidanza. Tale circostanza, esponeva la difesa attorea, aveva comportato gravi danni non solo a quest'ultima ma all'intero suo nucleo familiare (marito e figlie) per cui andava riconosciuto il diritto di ciascun attore, per il proprio titolo, al risarcimento dei danni subiti in seguito alla nascita della piccola quantificati nella complessiva somma di Persona_1
€ 1.200.000,00, con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
A sostegno della domanda gli attori esponevano che la Signora
che all'epoca dei fatti di causa era residente in Parte_2
Ischia, rimasta incinta nel mese di settembre del 1996 era stata assistita per tutto il periodo della gravidanza fino al momento del parto, avvenuto in data 21.5.97 con parto cesareo, dal convenuto che
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aveva anche eseguito l'intervento chirurgico presso la struttura
Ospedaliera di CP_2
La piccola , che al momento del parto non mostrava alcuna Per_1
criticità dal punto di vista sanitario, dopo i primi mesi di vita cominciò
a manifestare una serie di patologie che resero necessari una serie di ricoveri presso strutture ospedaliere.
In particolare, precisava la difesa attorea, la piccola veniva ricoverata per episodi febbrili già nel primo mese di vita e al quinto mese di vita
(ottobre 1997) le veniva diagnosticato un ritardo motorio e cataratta congenita dovuta all'infezione da Citomegalovirus contratta durante il periodo fetale. A causa di tale virus la piccola aveva riportato gravi patologie quali 1) microcefalo 2) ipotonia generalizzata del tronco;
3) ritardo dello sviluppo psicomotorio 4) Sindrome di Cockayane.
In seguito la bambina era stata costretta ad una serie di ricoveri
(all'Ospedale Santobono di Napoli, All'Ospedale G. Di Cristina di
Palermo,) fino a quello presso l di Palermo del 16.2.2005, CP_2
dove decedeva in data 21.2.2005 per arresto cardiorespiratorio.
Pertanto, secondo la difesa degli attori, poiché le patologie presentatesi sin dai primi mesi di vita della piccola Per_1
potevano ricondursi all'infezione da CMV , evidenziato negli esami ematici effettuati dalla in data 8.11.1996, su Pt_2
prescrizione del convenuto, quest'ultimo avrebbe dovuto prescrivere alla gestante altri accertamenti e avrebbe dovuto comunicare alla stessa i risultati degli esami effettuati
“tempestivamente nella loro esatta valenza ed incidenza sulla gravidanza in corso ”. Tale attività, secondo la difesa attorea, avrebbe potuto permettere “ai futuri genitori di prendere decisioni
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consapevoli e irrevocabili riguardo alla gravidanza in corso”. Tale mancata opportunità di scelta
(l'interruzione volontaria della gravidanza) aveva, pertanto, comportato per i coniugi la conseguenza di dover Parte_5
affrontare un periodo di sofferenza morale e economica che aveva coinvolto anche le due figlie ( e che avevano Parte_4 Pt_3
dovuto subire la mancanza affettiva dei genitori, occupati a seguire nelle cure la piccola , oltre al dolore per il lutto della Per_1
perdita di quest'ultima. Con lettera di messa in mora del 29.5.2007, gli attori e , mettevano in mora Parte_1 Parte_2
il Convenuto Dottor Conte, richiedendo in via stragiudiziale il risarcimento per danni da mancata chance per nascita indesiderata. Il
Dottor Conte, pur contestando fermamente, non solo ogni addebito a suo carico ma anche il rapporto professionale intercorso con la forniva in ogni caso gli estremi della sua assicurazione, alla Pt_2
quale in ogni caso a mezzo il suo avvocato aveva comunicato la sua posizione. Fallito il tentativo di risarcimento stragiudiziale, veniva adita l'autorità giudiziale e in tale fase, per la prima volta, richiedevano di essere risarcite per la perdita parentale e i disagi subiti anche le sorelle della piccola , e Per_1 Parte_4 Pt_3
Si costituiva il convenuto Dott. Attilio Conte che sin dal primo atto difensivo, come già fatto in fase di richiesta stragiudiziale, negava l'instaurazione di un rapporto professionale privato con la signora disconoscendo di averla seguita durante il periodo Parte_2
di gestazione della piccola , ma di aver solo, quale medico Per_1
dell'Azienda Ospedaliera eseguito il parto cesareo. La difesa di parte convenuta, a conforto di tale tesi, evidenziava che agli atti della
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difesa attorea non era stato prodotto alcun documento (certificazioni, prescrizioni mediche, fatture, ricevute fiscali ecc.) a dimostrazione del rapporto medico- paziente e, quindi, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale.
Eccepiva in ogni caso la prescrizione dell'azione e pur non prestando riconoscenza o acquiescenza alla domanda attorea chiedeva di chiamare in causa la compagnia di Assicurazione con cui CP_1
era assicurato all'epoca dei fatti. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva la compagnia di
Assicurazioni che impugnava la domanda eccependo in via preliminare e di rito ogni vincolo di solidarietà tra la Compagnia e il convenuto principale;
in via preliminare di merito si associava alla sollevata eccezione di prescrizione del diritto. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda perché inammissibile, in via subordinata chiedeva che nel caso di accoglimento della domanda attorea venisse riconosciuto il limite di massimale per la manleva, con vittoria di spese.
Venivano ammessi e svolti l'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto Dott. Attilio Conte, la prova testimoniale articolata da parte attorea, relativamente ad alcuni capi, con ammissione del convenuto alla prova contraria e CTU medica.
Inoltre, il Dott. Polcari, allora giudice titolare del giudizio con ordinanza del 7.8.17, depositata in cancelleria in data 28.08.17, deferiva agli attori e Parte_1 Parte_2
giuramento suppletorio
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Il giudizio, giunto dinanzi alla sottoscritta Gop estensore all'udienza del 29.5.23, venne, in data 17.6.24 trattenuto in decisione, con i termini di legge, sulla eccezione preliminare di prescrizione Con ordinanza del 30.10.24 la sottoscritta, esaminata l'eccezione preliminare rimetteva la causa sul ruolo così motivando: << osservato che il presente giudizio all'udienza del
17.6.24, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc era stato trattenuto in decisione con termini ex 190 cpc sulla preliminare eccezione di prescrizione formulata delle parti convenute per il principio della” ragione più liquida”, secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente
e di più rapido scrutinio , pur se logicamente subordinato senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto;
osservato che dall'attento esame dei documenti di causa è emersa chiaramente , oltre ogni ragionevole dubbio l'avvenuta prescrizione del diritto per le attrici e Parte_3 Parte_4
, mentre per le altre parti attoree e
[...] Parte_2
la decadenza dal diritto ha posto non poche Parte_1
contradizioni alla luce del disconosciuto ( da parte convenuta) del rapporto contrattuale ( medico – paziente) osservato che l'indagine ed una pronuncia sulla sussistenza del rapporto sottostante alle parti del giudizio da parte della sottoscritta gop avrebbe comportato un esame e una pronuncia sul merito, senza la rassegnazione da parte delle parti del giudizio della precisazione delle conclusioni e del deposito di specifiche memorie difensive;
osservato che la valutazione sulle rispettive posizioni, così come emerse, avrebbe imposto distinte pronunzie che avrebbero comportato il deposito di una sentenza per
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alcune e la rimessione della causa sul ruolo per altri per cui ragioni di opportunità, legate all'unicità del giudizio sconsigliano di proseguire per tale strada anche e soprattutto per le conseguenze che sulle parti avrebbero potuto avere singoli giudizi con distinte valutazioni sulla soccombenza >>.
Fatte precisare le conclusioni sul merito il giudizio è stato trattenuto in decisione decisone con i termini ex art. 190 all'udienza del 27.1.25, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc. Le parti hanno depositato memorie conclusionali e di replica
Motivi della decisione
Sulla preliminare eccezione di prescrizione.
Ai fini dell'esame della presente eccezione preliminare è indispensabile distinguere le varie posizioni di parte attorea ed in particolare la posizione dei coniugi Controparte_3
(genitori della piccola da quella delle attrici
[...] Per_1
e (sorelle della piccola Parte_3 Parte_4
). Per_1
Prima di passare all'esame della fattispecie oggetto di controversia, appare opportuno premettere che la presente controversia è sottratta all'applicazione della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli
Bianco), ciò in conformità a quanto affermato dalla Cassazione civile, Sez. III, che con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico- sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale, aderisce all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di merito, affermando il principio di diritto per cui le norme sostanziali contenute nella Legge n. 24/2017, non hanno
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portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore.
Ciò detto, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, in ipotesi di danni riportati a seguito di omessa diagnosi, il titolo della responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria
(nonché al medico operante) è di natura contrattuale, che si origina grazie al contatto che si instaura tra medico e paziente. Come consolidato in giurisprudenza, infatti: "il tratto distintivo della responsabilità contrattuale risiede nella premessa della relazionalità, da cui la responsabilità conseguente alla violazione di un rapporto obbligatorio", sicché il "danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione non richiede la qualifica dell'ingiustizia, che si rinviene nella responsabilità extracontrattuale, perché la rilevanza dell'interesse leso dall'inadempimento non è affidata alla natura di interesse meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico, come avviene per il danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c." (cfr Cass.
SS.UU n. 500/1999), "ma alla corrispondenza dell'interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (arg. ex art. 1174 c.c.)", essendo, dunque, "la fonte contrattuale dell'obbligazione che conferisce rilevanza giuridica all'interesse regolato” (Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28991, Rv. 655828-01).
Relativamente al dies a quo va precisato che la Suprema Corte anche in una recentissima sentenza ha ribadito che, prescrizione per l'azione di risarcimento del danno da malpractice medica, inizia a decorrere dal momento in cui si ha la percezione della malattia, >> (Cfr. Cass 29760/2022), ragion per cui il decorso del tempo ai fini della prescrizione va fatto partire dalla diagnosi in
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cui la patologia di cui è risultata affetta la piccola è stata Per_1
collegata all'infezione contratta in gravidanza dalla madre e quindi ottobre 1997, come indicato da parte attorea, anche se agli atti vi è cartella clinica dell'Ospedale Santobono con dimissioni 8.7.1998.
L'applicabilità o meno del rapporto contrattuale alla fattispecie per cui è causa non è di poca importanza ai fini della prescrizione, poiché il rapporto contrattuale imporrebbe il calcolo della prescrizione ordinaria, mentre la prova dell'insussistenza di tale rapporto farebbe rientrare la fattispecie per cui è causa in una richiesta di danno ex art. 2043 per il quale andrebbe applicata la prescrizione breve dei 5 anni.
Il “dies a quo” ai fini del calcolo della prescrizione da cui partire, seguendo i dettami della Suprema Corte, va indicato nell'ottobre del
1997, periodo in cui la patologia della piccola è stata Per_1
collegata all'infezione contratta dalla madre in gravidanza.
Relativamente alla posizione delle attrici e Parte_3
nessun dubbio sorge relativamente Parte_4
all'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento nei loro confronti, la cui prima richiesta di risarcimento del danno deve farsi risalire al 16.3.2011, data della notifica dell'atto di citazione, quindi ben oltre il decennio, cosa che esclude ogni tipo di indagine anche relativamente all'inquadramento giuridico da dare alla richiesta di risarcimento ( contrattuale o extracontrattuale )
Diversa è invece la posizione dei coniugi e Parte_2
, per i quali risulta depositata in atti la richiesta Parte_1
stragiudiziale del 22.5.2007, da considerarsi valido atto interruttivo della prescrizione.
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Detto ciò, relativamente alla posizione di questi ultimi è ora indispensabile accertare il tipo di rapporto intercorrente tra essi e il convenuto Dott. Attilio Conte, al fine di valutare la tempestività della domanda
Considerato valido, per i principi sopra enunziati il periodo indicato dagli attori (ottobre 1997) alla data del 22.5. 2007, gli stessi avrebbero interrotto la prescrizione li dove provato un rapporto di natura contrattuale tra essi attori e il convenuto Dott. Attilio Conte.
In tema di onere della prova nell'ambito della responsabilità medicale le Sezioni Unite con la storica sentenza 577/2008, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici, hanno enunciato il seguente principio: “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contratto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contratto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato etiologicamente rilevante”.
Dalla attento esame della documentazione versata in atti dagli attori a sostegno della propria domanda risulta che gli stessi hanno depositato una copiosa documentazione medica relativa alla patologia delle piccola , ma nessun documento che Persona_1
comprovi che il convenuto sia stato il ginecologo di fiducia della
Signora e che l'abbia assistita durante la gravidanza non Pt_2
essendo stata depositata neanche una prescrizione per farmaci o
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controlli di routine a firma del convenuto . La difesa attorea a sostegno della contestata imperizia professionale del Dott. Conte ha allegato il referto dell'esame clinico effettuato preso la Semeios snc, ma lo stesso non è supportato da alcuna prescrizione di esame diagnostico a firma o su carta intestata di quest'ultimo. Per cui se pur parte attrice attribuisce al convenuto la responsabilità per imperizia per non aver richiesto ulteriori esami all'esito del referto in questione, non ha provato in alcun modo che lo stesso esame sia stato richiesto proprio dal convenuto, destando non poche perplessità la circostanza che la cura nel conservare referto e fattura non sia stata prestata anche nel conservare la prescrizione relativa a tale indagine.
L'unico dato certo che collega l'attrice al convenuto è la cartella clinica del presidio di Ischia a firma di Controparte_4
quest'ultimo in qualità di primario, da cui risulta che in data 21.5.97, alla Signora è stato praticato un parto cesareo Anestesisti: Pt_2
, , chirurghi: Conte. Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
La stessa, essendo stata depositata solo da parte convenuta, non può essere considerata come prova dell'esistenza del contratto sociale richiesta agli attori.
Nella documentazione attorea, pertanto, non vi è alcun documento che possa provare il “contratto sociale” che legittimerebbe il diritto degli attori ad esperire l'azione di responsabilità professionale nei confronti del convenuto, ragion per cui la prova dell'eventuale esistenza di tale rapporto contrattuale va ricercata negli atti dell'istruttoria svolta.
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I testi di parte attorea ( madre e sorelle dell'attrice ) pur Pt_6
affermando di aver accompagnato durante il periodo della gravidanza la figlia e la sorella presso lo studio medico del convenuto, non hanno fornito nessun elemento probante le loro affermazioni, in considerazione del fatto che non ricordavano ne la collocazione dello studio medico , ne l'organizzazione dello stesso ( la presenza di una segretaria o di una infermiera) ne addirittura il periodo della gestazione.
Il Dott. Polcari, all'epoca giudice titolare del giudizio, con ordinanza del 7.8.2017, ritenendo “ che parte attrice abbia ottemperato solo parzialmente all'onere della prova ( che ad essa fa carico) nel senso che la domanda sul punto : - non risulta pienamente provata;
- Ma neanche è rimasta “ del tutto sfornita di prova”, decise di risolvere il contrasto di rappresentazioni dei fatti di causa attraverso lo strumento previsto dall'art. 2736 2 comma , deferendo il giuramento suppletorio ai signori e Parte_1 Parte_2
sulla seguente circostanza : “Giuro e giurando affermo
[...]
che il convenuto Dr Attilio Conte ha assistito l'attrice
[...]
, quale ginecologo nel corso del 1996/1997, per l'intero Parte_2
periodo della gestazione al termine della quale è nata la piccola
”. Tale giuramento è stato reso dagli attori in Persona_1
senso positivo all'udienza del 6.12.2017.
Il giuramento ex art. 2736 2 comma assurge a prova legale, con conseguente riconoscimento dell'efficacia della stessa alle dichiarazioni rese dalle parti, per cui la sottoscritta Gop estensore deve riconoscere come provato (anche se non in maniera piena) il
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rapporto professionale medico-paziente intercorso tra le parti riconoscendo, la sua natura “contrattuale”.
Tale inquadramento impone che nel caso degli attori Parte_2
il termine di prescrizione da applicare sarà quello Parte_1
ordinario, con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione nei confronti di questi ultimi, in applicazione dei principi di computo enunziati per le altre atrici
Nel Merito
La domanda non può essere accolta
La circostanza che attraverso lo strumento del giuramento suppletorio si debba riconoscere quale provato il rapporto medico- paziente intervenuto tra la e il Conte, non è sufficiente, a Pt_2
parere della sottoscritta gop estensore, a provare la responsabilità professionale del convenuto legittimante il diritto degli attori al risarcimento del danno.
Ai fini del corretto esame della fattispecie per cui è causa è bene individuare con estrema chiarezza la causa petendi, dagli attori individuata nella privazione del diritto a poter praticare l'interruzione della gravidanza perché non sufficientemente informati dal ginecologo di fiducia della donna.
La strada maestra da seguire ai fini del riconoscimento del danno subito dalla donna per la mancata possibilità di scelta in tema di interruzione della gravidanza è stata indicata dalla Suprema Corte a
SU nella pronunzia n. 25767 del 2015, richiamata anche recentemente nell'ordinanza n. 1123 del 10.6.3030
Per la Cassazione < L'impossibilità, per la madre, di compiere la propria scelta e di autodeterminarsi circa il ricorso all'interruzione
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volontaria di gravidanza, imputabile a negligente carenza informativa da parte del medico curante, è fonte di responsabilità civile. La gestante, profana di scienza medica, si affida, di regola, ad un professionista, sul quale grava l'obbligo di rispondere in modo tecnicamente adeguato alle sue richieste, Tuttavia, occorre che ricorrano i presupposti per accedere all'interruzione volontaria di gravidanza, ossia che siano accertabili mediante appositi esami clinici rilevanti anomalie del nascituro e il loro nesso causale con un grave pericolo per la salute psico-fisica della madre. L'oggetto della prova, è un fatto complesso, composto da: la rilevante anomalia del nascituro, l'omessa informazione da parte del medico. La prova verte dunque anche su un fatto psichico: l'intenzione di abortire della donna. Tali circostanze “facoltizzanti” debbano essere provate dalla donna: in altre parole, la donna deve provare, attraverso una serie di circostanze (ad esempio, “pregresse manifestazioni di pensiero”) la propria volontà abortiva in caso di gravi malformazioni del feto.
Tuttavia, sul professionista ricade l'onere della prova contraria che la donna non si sarebbe determinata comunque all'aborto.>>
Dall'esame della cartella clinica prodotta da parte convenuta e dall'unico esame clinico prodotto da parte attrice è evidente che la
Signora non avrebbe potuto avere accesso all'interruzione Pt_2
della gravidanza ai sensi dell'art 4 della legge 22 maggio 1978 194
( 90 gg ), ma ai sensi dell'art. 6 della stessa legge , essendo alla data dell'esame clinico contestato i termini di cui all'art. 4 .
Detto ciò è ora necessario, ai fini della decisione della causa , ricercare nella fattispecie specifica l'esistenza della prova dei
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requisiti indicati dalla suprema Corte legittimanti il diritto al risarcimento del danno, vale a dire:
1) l'omessa informazione da parte del medico,
2) il grave pericolo per la salute psico-fisica della donna
3) la scelta abortiva.
Esaminiamoli nel dettaglio in base alle risultanze della istruttoria della causa
1) Omessa informazione da parte del medico:
Come più volte evidenziato la prova dell'assistenza da parte del
Dott. Conte quale ginecologo di fiducia della è stata fornita Pt_2
prevalentemente dalle dichiarazioni rese in costanza di giuramento suppletorio, non risultando agli atti alcuna prescrizione di carattere medico riconducibile al professionista che ha sempre negato, anche in sede in interrogatorio formale , ogni rapporto professionale con l'attrice come confermato dal teste di parte convenuta ( la segretaria dello studio medico del convenuto ) che ha dichiarato di non aver mai incontrato l'attrice allo studio del professionista.
Non avendo altri strumenti è pertanto necessario analizzare nel dettaglio le dichiarazioni rese dai testi di parte attorea al fine di capire se quest'ultima abbia in qualche modo fornito prova sufficiente a dimostrare la contestata mancata informazione da parte del medico
I capi di prova specifici a cui far riferimento sono i numeri 5 e 6 e
7 della memoria 183 2 termine di parte attrice e precisamente: n.5
:<< vero è che, dopo il parto, nei mesi di ottobre /novembre 1997, ha avuto un lungo incontro tra l'attrice e il dott. Attilio Conte presso il di lui studio sito in via Borbonica a Forio d'Ischia>> ; n. 6:<<
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vero è che nel corso del predetto incontro l'attrice ebbe a lamentarsi nei confronti del dr Attilio Conte di non essere stata informata sulle malformazioni della piccola a seguito Per_1
delle contrazione della infezione del citomegalovirus;
n. 7: <
è che il Dott. Attilio Conte si giustificava affermando si essere contro l'aborto ragione per la quale aveva taciuto all'attrice le possibili conseguenze sul feto della contratta infezione>> .
La Signora (madre dell'attrice) su tali capi ha così Testimone_1
risposto: << Confermo la circostanza, ero insieme a mio genero e ci recammo dal Conte per una visita di controllo. Non so di cosa parlarono mia figlia e il dottore. Non ricordo dopo quanto tempo dal parto c'è stata questa visita >>. La Signora (sorella Testimone_2
dell'attrice) sul capo 5 ha così risposto: <Non so se mia sorella dopo il parto incontrò il Dott. Conte>>. La Signora Testimone_3
(sorella dell'attrice) ha così dichiarato. << Non ricordo se mia sorella dopo il parto è ritornata dal Dott. Conte>>. E' pertanto evidente che alcun elemento prabante può ricavarsi da tali dichiarazioni . Inoltre va precisato che le dichiarazioni delle testi sugli altri capi di prova vertenti sulla circostanza dell'assistenza medica ricevuta dalla dal convenuto durante il periodo Pt_2
della gravidanza, tralasciando le evidenti contradizioni emerse ( mancata individuazione della collocazione dello studio e presenza di una segretaria) , nulla hanno provato sulle modalità in cui , li dove si dovesse ritenere ( cosa imposta solo dal valore di prova legale del giuramento suppletorio) sussistente il rapporto medico-paziente , questo si sia effettivamente svolto. Pone non pochi dubbi che nel corso di una intera gestazione un ginecologo di fiducia richieda una
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sola indagine (eseguita dal laboratorio senza prescrizione) e nessun altro esame, indipendentemente da rischi di malformazioni del feto.
È evidente che alcuna prova è stata fornita ne sulla mancata ricevuta informazione da parte del professionista, né sulle richieste fatte dalla paziente in tal senso né tanto meno su una dichiarazione del professionista (il suo essere obiettore di coscienza) la cui gravità, per le conseguenze successive, andava provata con assoluto rigore.
2) Il grave pericolo per la salute psico-fisica della donna
Alcuna prova in tal senso è stata fornita da parte attrice, ne, nel caso di specie lì dove il convenuto ha sempre negato il rapporto professionale sottostante, si può pretendere la prova contraria.
Nulla è agli atti relativamente a prescrizioni di farmaci o analisi anche di semplice routine da parte del convenuto, ragion per cui anche per tale requisito non si ritiene sia stata fornita alcuna prova
3) La scelta abortiva
La suprema Corte ha precisato che tale prova deve vertere anche su un fatto psichico: l'intenzione di abortire della donna. Questa non può essere oggetto di prova in senso stretto e può eventualmente essere provata tramite la dimostrazione di altre circostanze dalle quali si possa risalire all'esistenza di un fatto psichico. Le circostanze
“facoltizzanti” debbano essere provate dalla donna: in altre parole, la donna deve provare, attraverso una serie di circostanze (ad esempio,
“pregresse manifestazioni di pensiero”) la propria volontà abortiva in caso di gravi malformazioni del feto. Quest'onere può essere assolto tramite "praesumptio hominis", in base a inferenze desumibili dagli elementi di prova, quali il ricorso al consulto medico proprio per conoscere lo stato di salute del nascituro, le precarie condizioni
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psico-fisiche della gestante o le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all'opzione abortiva, gravando sul medico la prova contraria, che la donna non si sarebbe determinata all'aborto per qualsivoglia ragione personale.
Su tale terzo fondamentale requisito agli atti non risulta fornita da parte attorea alcuna prova, valendo anche in questo caso le considerazioni relativamente alla prova contraria richiesta al medico
(che non dimentichiamo ha sempre negato ogni tipo di rapporto professionale con l'attrice)
Non essendo stata provata la volontà abortiva dell'attrice
[...]
e la conseguenziale responsabilità di parte convenuta, la Parte_2
domanda di parte attrice deve essere rigettata, resta pertanto ultroneo esaminare il quantum della pretesa risarcitoria.
Le spese di lite di parte convenuta, secondo il principio di soccombenza, vanno poste interamente a carico della parte attrice, secondo i parametri dello scaglione indicato in atto di citazione, calcolate al minimo sulle attività svolte, le spese di C.T.U. seguono le medesime considerazioni e vengono poste definitivamente a carico della parte attrice
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione Distaccata di Ischia nella persona del
Gop, Maria Pia De Riso, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sulla domanda proposta da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4
1) In via Preliminare sulla eccezione di prescrizione: Accoglie parzialmente l'eccezione di prescrizione e dichiara - estinto
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per intervenuta prescrizione decennale il diritto azionato dalle attrici e Parte_7 Parte_4
2) Nel Merito
-Rigetta la domanda attorea per difetto di prova
-Condanna gli attori in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'attore Conte Attilio che si liquidano come in parte motiva in € 17.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e Cpa se dovuti
-Condanna gli attori in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio a favore della chiamata in causa
[...]
che si liquidano come in parte motiva Controparte_1
in € 17.000,00 per compensi oltre spese generali, IVA e Cpa se dovuti
Le spese di CTU seguono la soccombenza e vengono poste definitivamente a carico degli attori soccombenti in solido
Cosi deciso in Napoli 5.5.2025
Il Gop
Maria Pia De Riso
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