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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 42523/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. SALETTI ACHILLE, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
FRATELLI GABBA, 7 20121 MILANO presso il difensore avv. SALETTI ACHILLE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEDERSOLI CARLO e NTroparte_1 P.IVA_2 MANZONI PAOLO ( VIA MONTE DI PIETA', 15 20121 MILANO;
C.F._1
( Via Del Don, 5 20123 MILANO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA MONTE DI PIETA', 15 20121 MILANO presso il difensore avv.
PEDERSOLI CARLO
CONVENUTO
(C.F. NTroparte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. PAVAN GIULIANO e MEDEA PIERGIANNI P.IVA_3
( ) PIAZZA CRISPI, 8 31100 TREVISO, elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._3
CRISPI, 8 31100 TREVISO presso il difensore avv. PAVAN GIULIANO
INTERVENUTO
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso all''udienza del 21.1.2025:
, Parte_1 Parte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza, così giudicare: in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'intervento di NTroparte_2 per difetto di interesse ad agire e legittimazione e comunque respingere le
[...] domande dalla stessa proposte;
pagina 1 di 12 nel merito, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a NTroparte_1 pagare ad per i titoli di cui in narrativa, l'importo di € 11.800.000,00, dalla Parte_1 concludente versato a in forza della garanzia n. Parte_3
460011417526, oltre agli interessi nella misura legale dal 13 febbraio 2023, data del pagamento, nonché agli interessi, anche anatocistici, di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda al saldo. in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, incluso CPA ed IVA.
NTroparte_1 voglia l'ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione deduzione e difesa, così giudicare: nel merito, in via principale
a) rigettare perché infondate, per tutti i motivi esposti, le domande formulate da nei Parte_1 confronti di NTroparte_1
in ogni caso
b) emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle difese e domande che precedono;
c) con vittoria di spese e compensi di lite.
IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA NTroparte_2
Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, anche con riguardo all'esclusiva legittimazione/titolarità passiva di Parte_4 Co
(con ogni consequenziale provvedimento anche con riguardo a ),
[...] in via preliminare: dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda attorea proposta per tutti i motivi di cui in atti;
nel merito: respingersi, con ogni miglior formula, tutte le domande formulate dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e compensi di giudizio.
FATTO E DIRITTO ha convenuto in giudizio e ne ha chiesto la condanna al Parte_1 NTroparte_1
pagamento della somma di € 11.800.000,00, da essa versata a in Amministrazione Parte_3
Straordinaria in forza della garanzia a prima richiesta n. 460011417526, rilasciata su richiesta di a garanzia delle somme dovute a all'esito del giudizio relativo NTroparte_2 Parte_3
ad azione revocatoria fallimentare promossa da contro conclusosi con la Parte_3 CP_2 soccombenza di quest'ultima. ha allegato e documentato in fatto: Parte_1
pagina 2 di 12 -all'esito di un giudizio per revocatoria fallimentare il Tribunale di Busto AR con sentenza del
27/08/2010 dichiarava l'inefficacia di un pagamento eseguito in favore di in data CP_2
08/09/2004 e condannava quest'ultima a restituire alla procedura in amministrazione Parte_3
straordinaria la somma di € 9.943.787,37 oltre interessi e al pagamento delle spese di lite (doc.2);
-per evitare l'esecuzione della sentenza sino al suo passaggio in giudicato, e CP_2 Pt_3
si accordavano per il rilascio in favore della seconda di una garanzia dell'importo di €
[...]
11.800.000,00; rilasciava pertanto in data 6 maggio 2011 su richiesta di una garanzia a prima Parte_1 CP_2
richiesta dell'importo di € 11.800.000,00 a favore di (docc.3 e 4); Parte_3
-il giudizio tra e si concludeva con la soccombenza della prima e in data CP_2 Parte_3
26 gennaio 2023 Volare escuteva la garanzia che onorava il giorno 13 febbraio 2023 (docc. 5 Parte_1
e 6);
-dell'avvenuta escussione informava quale avente causa di Parte_1 NTroparte_1 CP_2
secondo un contratto di cessione di ramo di azienda bancaria del 26 giugno 2017, e chiedeva il
[...]
rimborso di quanto versato in forza della garanzia (doc.7);
-Intesa respingeva la richiesta affermando di non essere subentrata a rispetto a CP_1 CP_2
tale pretesa (doc.8) e anche il tentativo di conciliazione promosso da non aveva esito positivo Parte_1
(doc.9). ha quindi agito in rivalsa nei confronti della debitrice richiamando il diritto in tal senso Parte_1
riconosciuto dall'art. 1950 c.c. e per quanto ribadito nella stessa richiesta di emissione della garanzia da parte di CP_2
La domanda di è stata proposta nei confronti di che, secondo l'attrice, in Parte_1 NTroparte_1
forza di contratto di cessione del 26.6.2017 (doc.10), è subentrata nei beni, diritti e rapporti giuridici di e di anch'essa in NTroparte_2 NTroparte_4
liquidazione coatta amministrativa, rispondenti ai criteri previsti dallo stesso contratto di cessione.
Inoltre, in forza di successivi atti ricognitivi (del 19.12.2017, doc.11, e del 17.1.2018, doc.12) tra le liquidazioni coatte amministrative di e e , CP_2 NTroparte_4 NTroparte_1
sono stati individuati il limite di operatività della garanzia a prima richiesta prestata dallo Stato in favore della cessionaria nonché i criteri di ripartizione del contenzioso tra cedente e cessionaria e quanto trasferito a quest'ultima. pagina 3 di 12 ha quindi evidenziato che: Parte_1
-il contratto nel definire le passività incluse ha espressamente in esse ricompreso “i debiti relativi ai rapporti interbancari, diversi da quelli con le partecipazioni e/o interessenze esclusi dall'Insieme
Aggregato” – art.
3.1.2 lettera b punto iv:
-il debito di rivalsa azionato in questa sede ha origine in un rapporto interbancario, come risultante sia dal fatto che la richiesta di garanzia è stata avanzata da ad e quindi da una CP_2 Parte_1
banca verso un'altra, sia per la modalità della richiesta di emissione della garanzia, tramite Swift, e del regolamento dei relativi rapporti in conti correnti interbancari;
-inoltre, il debito di in relazione alla condanna pronunciata dal Tribunale di Busto CP_2
AR (e ad altre due analoghe pronunce -docc.13 e 14) è stato registrato al passivo patrimoniale della società (doc.15) con corrispondente accantonamento del fondo “rischi e oneri” trasferito a
[...]
, come confermato anche dal suo bilancio al 31.12.20217 (doc.16); CP_1
-anche la garanzia prestata dallo Stato ai sensi dell'art.4 comma 1 lettera c) D.L. 27.6.2017 n.99 a fronte dei rischi legali relativi anche ad azioni revocatorie, conferma il trasferimento a NTroparte_1
del debito di rivalsa;
-quest'ultimo soddisfa altresì tutti i requisiti di ordine generale che consentono di inserirlo nelle
“passività incluse” come definite dall'art.
3.1.2 lettera b del contratto, in quanto relativo all'attività bancaria di e in particolare al rischio specifico di una azione revocatoria;
CP_2
-ancora, con il richiamato secondo atto ricognitivo le parti hanno fissato i criteri di ripartizione del contenzioso e individuato il perimetro di quanto trasferito a e la tabella A indica che NTroparte_1 quest'ultima è tenuta a rispondere del contenzioso giudiziale sorto dopo il 26.6.2017 concernente atti/fatti accaduti dopo tale data relativamente a Attività/Passività incluse, tra le quali si inserisce il rapporto in oggetto relativo a escussione di garanzia del 26.1.2023.
Ha da ultimo contestato la decisione di questo Tribunale n.4438 del 29.5.2023 assunta all'esito di un giudizio sovrapponibile al presente e che, erroneamente, ha negato il diritto di rivalsa di Parte_1
Si è costituita e ha chiesto il rigetto della domanda di contestando che NTroparte_1 Parte_1
il debito di rivalsa rientri nel perimetro della cessione da a . CP_2 NTroparte_1
Anche la convenuta ha richiamato la sentenza di questo Tribunale n.4438 del 29.5.2023, rilevando la sostanziale identità della materia del contendere e condividendo le ragioni che hanno portato il pagina 4 di 12 Tribunale ad escludere dal perimetro della cessione la pretesa di e dunque a ravvisare il Parte_1 difetto di legittimazione passiva di rispetto alla domanda dell'attrice. NTroparte_1
In estrema sintesi, ha allegato la convenuta che le pretese di sono connesse sia ai crediti c.d. Parte_1
deteriorati di esclusi dalla cessione come si ricava da quanto previsto dall'art.5 D.L. CP_2
n.99/2017 e dall'art.
3.1.4 del contratto di cessione, sia a un rapporto con già estinto CP_2
prima della cessione, parimenti escluso in quanto non riconducibile ad alcuna delle previsioni di attività/passività incluse che definiscono il perimetro dell'insieme aggregato (art.3).
Ha allegato altresì che la estraneità alla cessione trova conferma anche nella relazione sull'andamento della gestione allegata al suo bilancio al 31.12.2017 che, diversamente da quanto sostenuto da ribadisce l'esclusione dalla cessione dei crediti deteriorati, le passività connesse alle Parte_1
controversie promosse post cessione e comunque quanto non espressamente indicato come attività/passività inclusa.
In data 6.2.2024 ha depositato atto di intervento volontario NTroparte_2
che ha aderito alla prospettazione della convenuta quanto all'assenza di legittimazione
[...] passiva di rispetto alla domanda di per non essere mai entrato nell'Insieme NTroparte_1 Parte_1
Aggregato della cessione il rapporto di garanzia oggetto del giudizio, per ragioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle allegate da . NTroparte_1
Rivendicando quindi la propria esclusiva legittimazione passiva, ha eccepito la improcedibilità della domanda di ex art.83 TUB che prevede che contro la banca in liquidazione non può essere Parte_1
promossa né proseguita alcuna azione.
Ha concluso anche nel merito con richiesta di rigetto delle domande dell'attrice.
Nelle memorie depositate ex art.171 ter c.p.c. le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni. ha eccepito la inammissibilità dell'intervento di Parte_1 NTroparte_2
non qualificabile come principale o litisconsortile ex art.105 comma 1 c.p.c., poiché
[...] non intende far valer un proprio diritto bensì si indica come titolare dell'obbligo fatto CP_2 valere dall'attrice, né ex art.105 comma 2 c.p.c. in mancanza di allegazione di un concreto interesse ad intervenire. Ha precisato inoltre di non aver svolto né di intendere svolgere alcuna domanda nei confronti della intervenuta, ragione ulteriore di inammissibilità dell'intervento. pagina 5 di 12 Preso atto alla prima udienza della impossibilità di una soluzione concordata della controversia, senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 21 gennaio 2025 e, all'esito della discussione, questa giudice si è riservata la decisione nel termine di 30 giorni di cui all'art.281 sexies comma 3
c.p.c..
Non sono controverse tra le parti le seguenti circostanze di fatto: il rilascio da parte di nel Parte_1
maggio 2011 di una fideiussione a prima richiesta nell'interesse di fino alla concorrenza CP_2 di € 11.800.000,00 in favore di la sua escussione nel gennaio 2023 e il pagamento Parte_3
da parte di di una somma pari al massimale. Parte_1
ha quindi agito in rivalsa nei confronti di indicata quale successore nel Parte_1 NTroparte_1
debito di in forza di cessione del 26.6.2017. CP_2
Oggetto del presente giudizio è la risoluzione della questione se la pretesa di abbia o non Parte_1
abbia ad oggetto un debito di rivalsa riconducibile nel perimetro della predetta cessione.
Preliminarmente va riconosciuta la ammissibilità dell'intervento di con Parte_4
conseguente rigetto della eccezione di di difetto di interesse ad agire e legittimazione della Parte_1
intervenuta.
L'art. 105 c.p.c espressamente prevede il diritto del terzo ad intervenire in un processo fra altri soggetti al fine di far valere un proprio diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto in causa, esattamente come avvenuto con l'intervento di che ha reclamato come proprie le CP_2 posizioni contrattuali fatte valere dall'attrice contro . NTroparte_1
L'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti (art. 105, secondo comma, cod. proc. civ.), deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - anche solo in via indiretta o riflessa - pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa (così massimata Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1111 del 24/01/2003).
pagina 6 di 12 Inoltre affatto indifferente la considerazione che non potrebbe subire alcun pregiudizio CP_2
dalla sentenza tra e posto che il suo interesse giuridico, e non di mero fatto, Parte_1 NTroparte_1
va ravvisato nella corretta esecuzione del contratto di cessione tra attrice e convenuta.
Ritenuto ammissibile l'intervento di si conviene con la posizione dell'interveniente CP_2
quanto alla automatica estensione della domanda attorea senza che sia richiesta un'apposita istanza in tal senso, come anche di recente affermato dalla Suprema Corte: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105
c.p.c., il terzo, una volta intervenuto nel processo tra altre parti assumendo di essere lui, e non il convenuto, il soggetto del rapporto sostanziale dedotto in lite, -fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio- diviene contraddittore di tutte le parti in causa, sicché la domanda dell'attore, anche in difetto di espressa istanza da parte di quest'ultimo, si intende estesa automaticamente al terzo, nei confronti del quale, perciò, il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni, senza che si possa configurare un vizio di ultra o extrapetizione. (Cass. Sez. 2 -
, Sentenza n. 8877 del 29/03/2023; anche Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 31133 del 04/12/2024; Cass. Sez.
3 -, Ordinanza n. 36639 del 25/11/2021).
Ne consegue che ai sensi dell'art.83 TUB la domanda attorea estesa alla intervenuta è da dichiarare improcedibile.
Nel merito, la domanda proposta da nei confronti di non può trovare Parte_1 NTroparte_1
accoglimento per le condivisibili ragioni illustrate da questo Tribunale nella sentenza n.4438 del
29.5.2023, nota e richiamata da tutte le parti, avente ad oggetto fattispecie analoga e del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio (azione di regresso di nei confronti di Parte_1
per il pagamento compiuto in favore di in amministrazione NTroparte_1 NTroparte_5
straordinaria in esecuzione dell'obbligazione di garanzia assunta su richiesta di sul CP_2 presupposto del subentro di a quest'ultima in forza di contratto di cessione del NTroparte_1
26.6.2017). Anche le posizioni delle parti e le argomentazioni da ciascuna assunte a sostegno delle contrapposte allegazioni sono sostanzialmente coincidenti.
Il quesito se il debito di rivalsa fatto valere da sia o non sia riconducibile al perimetro della Parte_1
cessione tra e e se pertanto esso rientri tra le passività indicate CP_2 NTroparte_1
nell'Insieme Aggregato di cui al contratto (posto che esso definisce il perimetro della cessione e quindi pagina 7 di 12 dei debiti di dei quali è chiamata a rispondere) non può che trovare CP_2 NTroparte_1
anche in questa sede soluzione negativa.
Si condividono le considerazioni contenute nella richiamata sentenza n.4438/2023:
La liquidazione coatta di è stata disciplinata con il D.L. n.99/2017 prevedendo NTroparte_2
una serie di misure pubbliche di sostegno, finalizzate a dare continuità alle aziende bancarie e quindi ad evitare che la procedura liquidatoria avesse l'effetto di distruggere il “valore delle aziende bancarie coinvolte, con conseguenti gravi perdite per i creditori non professionali chirografari, che non sono protetti né preferiti” così come sarebbe accaduto nel caso di “una improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio per imprese e famiglie, con conseguenti forti ripercussioni negative sul tessuto produttivo e di carattere sociale, nonché occupazionali” introducendo quindi disposizioni volte a “consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di fuoriuscita dal mercato delle banche ed evitare un grave turbamento dell'economia nell'area di operatività delle banche in questione” (così le considerazioni in premessa del richiamato D.L. 99/2017).
All'art. 3 il D.L. 99/2017 ha quindi incaricato i commissari liquidatori di provvedere a cedere ad un soggetto, da individuare con le modalità disciplinate al comma 3 di tale disposizione, “l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”, derogando parzialmente sia alla disciplina legale ordinaria della cessione di aziende bancarie disciplinata dall'art. 58 TUB, sia alla disciplina della cessione di attività e passività ad opera dei commissari liquidatori della banca in liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 90, comma 2, del TUB.
Come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale con ordinanza 266/2022, l'art. 3 del d.l. 99/2017 delinea una disciplina in forza della quale il futuro cessionario sarà chiamato a rispondere solo dei debiti ricompresi nel “perimetro della cessione” ai sensi dell'art. 3, comma 1, e quindi delle parti di azienda, singoli rami, beni, diritti, rapporti, attività o passività che verranno identificati con il contratto di cessione, individuando direttamente delle categorie di passività, debiti e rapporti che certamente non avrebbero potuto rientrare nel perimetro della futura cessione, alle lett. a) b) e c) dell'art. 3, comma 1, del d.l. 99/2017.
L'art. 5 del d.l. 99/2017 ha inoltre previsto che anche i crediti deteriorati di NTroparte_2
fossero ceduti alla escludendo pertanto che i rapporti dai quali hanno avuto origine tali CP_6
pagina 8 di 12 crediti deteriorati potessero formare oggetto della cessione di attività, passività, beni, diritti e parti di azienda o rami che i commissari liquidatori avrebbero dovuto concludere nell'interesse della procedura.
La successiva disciplina della cessione è stata convenuta da e NTroparte_1 CP_2 CP_2
(e Banca Popolare di Vicenza s.p.a.) con il contratto del 26.6.2017 (doc.10 attrice), il primo atto
[...]
ricognitivo del 19.12.2017 (doc.11 attrice;
doc.7 convenuta) ed il secondo atto ricognitivo del
17.1.2018 (doc.12 attrice;
doc.6 convenuta).
non è dunque succeduta in tutti i rapporti giuridici già facenti capo a ma NTroparte_1 CP_2
solamente in quelli espressamente indicati nel D.L. n. 99/2017, convertito in L.n. 121/2017 e nell'allegato contratto di cessione d'azienda del 26.06.2017, la cui efficacia verso i terzi è statuita proprio dalla normativa citata, in applicazione della normativa speciale dettata in materia di liquidazione coatta amministrativa (come dettagliata ed adeguata al caso di specie dal citato decreto legge).
L'art.
1.1.1 così definisce l'oggetto del contratto: “il presente contratto viene perfezionato per l'acquisto Co da parte di di certe attività, passività e rapporti giuridici di di VB, il tutto come meglio CP_7
precisato e dettagliato nel successivo Articolo 3 e che nel complesso sono definiti ai fini del presente
NTratto come l'”Insieme Aggregato””.
Inoltre -prosegue il Tribunale- Benchè l'art.
3.1.2 lett. a) n. v) del contratto di cessione individui tra le attività cedute i contratti interbancari ed i relativi crediti e l'art.
3.1.2 lett. b) n. iv) individui nell'ambito delle passività cedute i contenziosi civili ed i relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali, relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione, come evidenziato da Parte_1
entrambe le disposizioni presuppongono espressamente che tali attività e passività siano oggetto di cessione solo qualora derivino da “rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria”, oltre che regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e precisamente indicati per categoria nel prospetto oggetto dell'allegato D.
Tale disposizione deve essere letta alla luce di quello che è l'obiettivo della cessione, per come chiarito nelle premesse del d.l. 99/2017, e di quelli che sono i limiti espressamente chiariti dal legislatore alla possibilità dei commissari liquidatori di dare corso alla cessione di attività e passività delle aziende soggette alla liquidazione coatta amministrativa: la cessione è stata prevista e disciplinata a tutela della continuità aziendale nei confronti delle imprese e famiglie che intrattenevano rapporti bancari pagina 9 di 12 con le banche assoggettate alla procedura ed al fine di dare continuità ai rapporti di impiego intrattenuti con tali istituti di credito con esclusione, in tale prospettiva, di tutti i rapporti già scaduti e classificati come deteriorati dal perimetro della cessione.
Come pacificamente riconosciuto anche dall'attrice (da ultimo nella memoria di replica, a pag. 13), i rapporti contrattuali già estinti nel 2005 con che hanno dato origine al NTroparte_8
credito da revocatoria fallimentare garantito da con la fideiussione prestata e Parte_1
costituente il titolo della domanda di regresso proposta nel presente giudizio, sono stati ceduti a
[...]
(oggi ai sensi dell'art. 5 del d.l. 99/2017. CP_6 CP_9
Non può, quindi, condividersi l'interpretazione data da secondo la quale tali Parte_1 rapporti sarebbero inerenti all'attività di impresa bancaria da ricomprendere nell'insieme aggregato oggetto di cessione ad siccome la revoca delle rimesse in conto corrente è NTroparte_1 concretizzazione di un rischio tipico dell'attività di impresa bancaria, laddove tale interpretazione non pare tenere in adeguata considerazione che, nel caso oggetto di giudizio, tale rischio tipico è inerente
a rapporto già estinto da dodici anni alla data della cessione ed è inerente ad un credito deteriorato ai sensi dell'art. 5 del d.l. 99/2017 in quanto riferito a correntista in amministrazione straordinaria, ed è quindi un rischio che si è già concretizzato da oltre sette anni alla data della cessione (essendo già stata condannata in sede di revocatoria dal Tribunale di Busto AR nel NTroparte_2
2010) e che non attiene a rapporto rispetto al quale la legge ha ritenuto di dover garantire una continuità aziendale.
Anche nel presente giudizio la pretesa di è relativa a crediti deteriorati e a un rapporto già Parte_1
estinto prima della cessione.
La cessione dei primi è regolata dall'art.5 del D.L. n.99/2017 dalla liquidazione coatta amministrativa a
NT
, oggi e l'art.
3.1.4 del contratto, coerentemente, NTroparte_10 CP_9
indica tra le attività “comunque” escluse dal Perimetro dell'Insieme Aggregato “i crediti di VB CP_7
classificati o classificabili in base ai Principi NTabili alla Data di Esecuzione come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” (c.d. “unlikely to pay”) e/o come “esposizioni scadute” (c.d. “past due”) e i relativi rapporti contrattuali”.
Inoltre, il preteso debito di rivalsa inerisce un rapporto estinto prima della cessione (la sentenza del
Tribunale di Busto AR che ha condannato è del 2010), dato di fatto che impedisce di CP_2
ricondurlo nelle “passività incluse”. pagina 10 di 12 Non convince l'argomentazione di secondo la quale il debito di rivalsa andrebbe ascritto alle Parte_1
“passività incluse” di in quanto inerente alla “attività bancaria”. Viceversa, è CP_2
condivisibile quanto in contrario allegato dalla convenuta: la fideiussione è stata rilasciata nell'ambito della attività bancaria di e non di e per effetto della natura bancaria della Parte_1 CP_2
garanzia il debito garantito non acquista detta natura;
il debito di rivalsa non è funzionale all'esercizio della impresa bancaria né di né di non era più NTroparte_1 Parte_5 Parte_3
cliente dal 2005.
Non si ritiene, quindi, che il credito vantato da nel presente giudizio possa essere Parte_1 considerato inerente, per gli effetti di cui all'art. 3 del contratto di cessione, all'attività bancaria oggetto della cessione.
Tale interpretazione teleologica del contratto di cessione, tanto più rilevante ove si consideri la finalità pubblicistica e la disciplina legale del contratto di cessione, trova del resto conferma nella comune intenzione delle parti di tale contratto, non solo confermata con le difese svolte nel presente giudizio ma anche dalla documentazione prodotta a dimostrazione dell'effettiva esclusione dall'insieme aggregato del rapporto di fideiussione dal quale ha origine il credito vantato dall'odierna attrice.
Conferma l'esclusione dall'ambito della cessione anche quanto previsto nel secondo atto ricognitivo che nella sezione I “precisa i criteri di ripartizione del contenzioso e dei relativi effetti tra le banche in Co LCA e , anche in relazione alle banche partecipate incluse nel perimetro”, e nell'allegato 1.1. riconduce al NTenzioso Escluso il “NTenzioso giudiziale passivo pendente al 26 giugno relativo/connesso a rapporti estinti”.
Conclusivamente, non ha dimostrato il fatto costitutivo della propria domanda, ossia la Parte_1
successione di nel debito di rivalsa da ritenersi non compreso nella cessione da NTroparte_1
a . CP_2 NTroparte_1
Ricordato che gli effetti della domanda di si sono automaticamente estesi alla intervenuta Parte_1
per le ragioni più sopra indicate, la pretesa NTroparte_2 deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 83, comma 3, TUB.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore della convenuta e della intervenuta (cfr Cass. n. 11679/2018) secondo il valore della controversia nei parametri medi per pagina 11 di 12 le fasi di studio e introduttiva e minimi per le restanti fasi (istruttoria solo documentale;
decisoria semplificata).
P.Q.M.
la giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
-rigetta le domande di nei confronti di Parte_1 NTroparte_1
-dichiara improcedibile la domanda di nei confronti di Parte_1 [...]
; NTroparte_2
-condanna al pagamento in favore della convenuta e della intervenuta delle spese del presente Parte_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 41.691,00 per compensi in favore di ciascuna parte, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% Cpa e Iva.
Milano, 18 febbraio 2025
La giudice
Laura Massari
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 42523/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. SALETTI ACHILLE, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
FRATELLI GABBA, 7 20121 MILANO presso il difensore avv. SALETTI ACHILLE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEDERSOLI CARLO e NTroparte_1 P.IVA_2 MANZONI PAOLO ( VIA MONTE DI PIETA', 15 20121 MILANO;
C.F._1
( Via Del Don, 5 20123 MILANO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA MONTE DI PIETA', 15 20121 MILANO presso il difensore avv.
PEDERSOLI CARLO
CONVENUTO
(C.F. NTroparte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. PAVAN GIULIANO e MEDEA PIERGIANNI P.IVA_3
( ) PIAZZA CRISPI, 8 31100 TREVISO, elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._3
CRISPI, 8 31100 TREVISO presso il difensore avv. PAVAN GIULIANO
INTERVENUTO
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso all''udienza del 21.1.2025:
, Parte_1 Parte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza, così giudicare: in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'intervento di NTroparte_2 per difetto di interesse ad agire e legittimazione e comunque respingere le
[...] domande dalla stessa proposte;
pagina 1 di 12 nel merito, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a NTroparte_1 pagare ad per i titoli di cui in narrativa, l'importo di € 11.800.000,00, dalla Parte_1 concludente versato a in forza della garanzia n. Parte_3
460011417526, oltre agli interessi nella misura legale dal 13 febbraio 2023, data del pagamento, nonché agli interessi, anche anatocistici, di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda al saldo. in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, incluso CPA ed IVA.
NTroparte_1 voglia l'ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione deduzione e difesa, così giudicare: nel merito, in via principale
a) rigettare perché infondate, per tutti i motivi esposti, le domande formulate da nei Parte_1 confronti di NTroparte_1
in ogni caso
b) emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle difese e domande che precedono;
c) con vittoria di spese e compensi di lite.
IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA NTroparte_2
Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, anche con riguardo all'esclusiva legittimazione/titolarità passiva di Parte_4 Co
(con ogni consequenziale provvedimento anche con riguardo a ),
[...] in via preliminare: dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda attorea proposta per tutti i motivi di cui in atti;
nel merito: respingersi, con ogni miglior formula, tutte le domande formulate dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e compensi di giudizio.
FATTO E DIRITTO ha convenuto in giudizio e ne ha chiesto la condanna al Parte_1 NTroparte_1
pagamento della somma di € 11.800.000,00, da essa versata a in Amministrazione Parte_3
Straordinaria in forza della garanzia a prima richiesta n. 460011417526, rilasciata su richiesta di a garanzia delle somme dovute a all'esito del giudizio relativo NTroparte_2 Parte_3
ad azione revocatoria fallimentare promossa da contro conclusosi con la Parte_3 CP_2 soccombenza di quest'ultima. ha allegato e documentato in fatto: Parte_1
pagina 2 di 12 -all'esito di un giudizio per revocatoria fallimentare il Tribunale di Busto AR con sentenza del
27/08/2010 dichiarava l'inefficacia di un pagamento eseguito in favore di in data CP_2
08/09/2004 e condannava quest'ultima a restituire alla procedura in amministrazione Parte_3
straordinaria la somma di € 9.943.787,37 oltre interessi e al pagamento delle spese di lite (doc.2);
-per evitare l'esecuzione della sentenza sino al suo passaggio in giudicato, e CP_2 Pt_3
si accordavano per il rilascio in favore della seconda di una garanzia dell'importo di €
[...]
11.800.000,00; rilasciava pertanto in data 6 maggio 2011 su richiesta di una garanzia a prima Parte_1 CP_2
richiesta dell'importo di € 11.800.000,00 a favore di (docc.3 e 4); Parte_3
-il giudizio tra e si concludeva con la soccombenza della prima e in data CP_2 Parte_3
26 gennaio 2023 Volare escuteva la garanzia che onorava il giorno 13 febbraio 2023 (docc. 5 Parte_1
e 6);
-dell'avvenuta escussione informava quale avente causa di Parte_1 NTroparte_1 CP_2
secondo un contratto di cessione di ramo di azienda bancaria del 26 giugno 2017, e chiedeva il
[...]
rimborso di quanto versato in forza della garanzia (doc.7);
-Intesa respingeva la richiesta affermando di non essere subentrata a rispetto a CP_1 CP_2
tale pretesa (doc.8) e anche il tentativo di conciliazione promosso da non aveva esito positivo Parte_1
(doc.9). ha quindi agito in rivalsa nei confronti della debitrice richiamando il diritto in tal senso Parte_1
riconosciuto dall'art. 1950 c.c. e per quanto ribadito nella stessa richiesta di emissione della garanzia da parte di CP_2
La domanda di è stata proposta nei confronti di che, secondo l'attrice, in Parte_1 NTroparte_1
forza di contratto di cessione del 26.6.2017 (doc.10), è subentrata nei beni, diritti e rapporti giuridici di e di anch'essa in NTroparte_2 NTroparte_4
liquidazione coatta amministrativa, rispondenti ai criteri previsti dallo stesso contratto di cessione.
Inoltre, in forza di successivi atti ricognitivi (del 19.12.2017, doc.11, e del 17.1.2018, doc.12) tra le liquidazioni coatte amministrative di e e , CP_2 NTroparte_4 NTroparte_1
sono stati individuati il limite di operatività della garanzia a prima richiesta prestata dallo Stato in favore della cessionaria nonché i criteri di ripartizione del contenzioso tra cedente e cessionaria e quanto trasferito a quest'ultima. pagina 3 di 12 ha quindi evidenziato che: Parte_1
-il contratto nel definire le passività incluse ha espressamente in esse ricompreso “i debiti relativi ai rapporti interbancari, diversi da quelli con le partecipazioni e/o interessenze esclusi dall'Insieme
Aggregato” – art.
3.1.2 lettera b punto iv:
-il debito di rivalsa azionato in questa sede ha origine in un rapporto interbancario, come risultante sia dal fatto che la richiesta di garanzia è stata avanzata da ad e quindi da una CP_2 Parte_1
banca verso un'altra, sia per la modalità della richiesta di emissione della garanzia, tramite Swift, e del regolamento dei relativi rapporti in conti correnti interbancari;
-inoltre, il debito di in relazione alla condanna pronunciata dal Tribunale di Busto CP_2
AR (e ad altre due analoghe pronunce -docc.13 e 14) è stato registrato al passivo patrimoniale della società (doc.15) con corrispondente accantonamento del fondo “rischi e oneri” trasferito a
[...]
, come confermato anche dal suo bilancio al 31.12.20217 (doc.16); CP_1
-anche la garanzia prestata dallo Stato ai sensi dell'art.4 comma 1 lettera c) D.L. 27.6.2017 n.99 a fronte dei rischi legali relativi anche ad azioni revocatorie, conferma il trasferimento a NTroparte_1
del debito di rivalsa;
-quest'ultimo soddisfa altresì tutti i requisiti di ordine generale che consentono di inserirlo nelle
“passività incluse” come definite dall'art.
3.1.2 lettera b del contratto, in quanto relativo all'attività bancaria di e in particolare al rischio specifico di una azione revocatoria;
CP_2
-ancora, con il richiamato secondo atto ricognitivo le parti hanno fissato i criteri di ripartizione del contenzioso e individuato il perimetro di quanto trasferito a e la tabella A indica che NTroparte_1 quest'ultima è tenuta a rispondere del contenzioso giudiziale sorto dopo il 26.6.2017 concernente atti/fatti accaduti dopo tale data relativamente a Attività/Passività incluse, tra le quali si inserisce il rapporto in oggetto relativo a escussione di garanzia del 26.1.2023.
Ha da ultimo contestato la decisione di questo Tribunale n.4438 del 29.5.2023 assunta all'esito di un giudizio sovrapponibile al presente e che, erroneamente, ha negato il diritto di rivalsa di Parte_1
Si è costituita e ha chiesto il rigetto della domanda di contestando che NTroparte_1 Parte_1
il debito di rivalsa rientri nel perimetro della cessione da a . CP_2 NTroparte_1
Anche la convenuta ha richiamato la sentenza di questo Tribunale n.4438 del 29.5.2023, rilevando la sostanziale identità della materia del contendere e condividendo le ragioni che hanno portato il pagina 4 di 12 Tribunale ad escludere dal perimetro della cessione la pretesa di e dunque a ravvisare il Parte_1 difetto di legittimazione passiva di rispetto alla domanda dell'attrice. NTroparte_1
In estrema sintesi, ha allegato la convenuta che le pretese di sono connesse sia ai crediti c.d. Parte_1
deteriorati di esclusi dalla cessione come si ricava da quanto previsto dall'art.5 D.L. CP_2
n.99/2017 e dall'art.
3.1.4 del contratto di cessione, sia a un rapporto con già estinto CP_2
prima della cessione, parimenti escluso in quanto non riconducibile ad alcuna delle previsioni di attività/passività incluse che definiscono il perimetro dell'insieme aggregato (art.3).
Ha allegato altresì che la estraneità alla cessione trova conferma anche nella relazione sull'andamento della gestione allegata al suo bilancio al 31.12.2017 che, diversamente da quanto sostenuto da ribadisce l'esclusione dalla cessione dei crediti deteriorati, le passività connesse alle Parte_1
controversie promosse post cessione e comunque quanto non espressamente indicato come attività/passività inclusa.
In data 6.2.2024 ha depositato atto di intervento volontario NTroparte_2
che ha aderito alla prospettazione della convenuta quanto all'assenza di legittimazione
[...] passiva di rispetto alla domanda di per non essere mai entrato nell'Insieme NTroparte_1 Parte_1
Aggregato della cessione il rapporto di garanzia oggetto del giudizio, per ragioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle allegate da . NTroparte_1
Rivendicando quindi la propria esclusiva legittimazione passiva, ha eccepito la improcedibilità della domanda di ex art.83 TUB che prevede che contro la banca in liquidazione non può essere Parte_1
promossa né proseguita alcuna azione.
Ha concluso anche nel merito con richiesta di rigetto delle domande dell'attrice.
Nelle memorie depositate ex art.171 ter c.p.c. le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni. ha eccepito la inammissibilità dell'intervento di Parte_1 NTroparte_2
non qualificabile come principale o litisconsortile ex art.105 comma 1 c.p.c., poiché
[...] non intende far valer un proprio diritto bensì si indica come titolare dell'obbligo fatto CP_2 valere dall'attrice, né ex art.105 comma 2 c.p.c. in mancanza di allegazione di un concreto interesse ad intervenire. Ha precisato inoltre di non aver svolto né di intendere svolgere alcuna domanda nei confronti della intervenuta, ragione ulteriore di inammissibilità dell'intervento. pagina 5 di 12 Preso atto alla prima udienza della impossibilità di una soluzione concordata della controversia, senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 21 gennaio 2025 e, all'esito della discussione, questa giudice si è riservata la decisione nel termine di 30 giorni di cui all'art.281 sexies comma 3
c.p.c..
Non sono controverse tra le parti le seguenti circostanze di fatto: il rilascio da parte di nel Parte_1
maggio 2011 di una fideiussione a prima richiesta nell'interesse di fino alla concorrenza CP_2 di € 11.800.000,00 in favore di la sua escussione nel gennaio 2023 e il pagamento Parte_3
da parte di di una somma pari al massimale. Parte_1
ha quindi agito in rivalsa nei confronti di indicata quale successore nel Parte_1 NTroparte_1
debito di in forza di cessione del 26.6.2017. CP_2
Oggetto del presente giudizio è la risoluzione della questione se la pretesa di abbia o non Parte_1
abbia ad oggetto un debito di rivalsa riconducibile nel perimetro della predetta cessione.
Preliminarmente va riconosciuta la ammissibilità dell'intervento di con Parte_4
conseguente rigetto della eccezione di di difetto di interesse ad agire e legittimazione della Parte_1
intervenuta.
L'art. 105 c.p.c espressamente prevede il diritto del terzo ad intervenire in un processo fra altri soggetti al fine di far valere un proprio diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto in causa, esattamente come avvenuto con l'intervento di che ha reclamato come proprie le CP_2 posizioni contrattuali fatte valere dall'attrice contro . NTroparte_1
L'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti (art. 105, secondo comma, cod. proc. civ.), deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - anche solo in via indiretta o riflessa - pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa (così massimata Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1111 del 24/01/2003).
pagina 6 di 12 Inoltre affatto indifferente la considerazione che non potrebbe subire alcun pregiudizio CP_2
dalla sentenza tra e posto che il suo interesse giuridico, e non di mero fatto, Parte_1 NTroparte_1
va ravvisato nella corretta esecuzione del contratto di cessione tra attrice e convenuta.
Ritenuto ammissibile l'intervento di si conviene con la posizione dell'interveniente CP_2
quanto alla automatica estensione della domanda attorea senza che sia richiesta un'apposita istanza in tal senso, come anche di recente affermato dalla Suprema Corte: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105
c.p.c., il terzo, una volta intervenuto nel processo tra altre parti assumendo di essere lui, e non il convenuto, il soggetto del rapporto sostanziale dedotto in lite, -fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio- diviene contraddittore di tutte le parti in causa, sicché la domanda dell'attore, anche in difetto di espressa istanza da parte di quest'ultimo, si intende estesa automaticamente al terzo, nei confronti del quale, perciò, il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni, senza che si possa configurare un vizio di ultra o extrapetizione. (Cass. Sez. 2 -
, Sentenza n. 8877 del 29/03/2023; anche Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 31133 del 04/12/2024; Cass. Sez.
3 -, Ordinanza n. 36639 del 25/11/2021).
Ne consegue che ai sensi dell'art.83 TUB la domanda attorea estesa alla intervenuta è da dichiarare improcedibile.
Nel merito, la domanda proposta da nei confronti di non può trovare Parte_1 NTroparte_1
accoglimento per le condivisibili ragioni illustrate da questo Tribunale nella sentenza n.4438 del
29.5.2023, nota e richiamata da tutte le parti, avente ad oggetto fattispecie analoga e del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio (azione di regresso di nei confronti di Parte_1
per il pagamento compiuto in favore di in amministrazione NTroparte_1 NTroparte_5
straordinaria in esecuzione dell'obbligazione di garanzia assunta su richiesta di sul CP_2 presupposto del subentro di a quest'ultima in forza di contratto di cessione del NTroparte_1
26.6.2017). Anche le posizioni delle parti e le argomentazioni da ciascuna assunte a sostegno delle contrapposte allegazioni sono sostanzialmente coincidenti.
Il quesito se il debito di rivalsa fatto valere da sia o non sia riconducibile al perimetro della Parte_1
cessione tra e e se pertanto esso rientri tra le passività indicate CP_2 NTroparte_1
nell'Insieme Aggregato di cui al contratto (posto che esso definisce il perimetro della cessione e quindi pagina 7 di 12 dei debiti di dei quali è chiamata a rispondere) non può che trovare CP_2 NTroparte_1
anche in questa sede soluzione negativa.
Si condividono le considerazioni contenute nella richiamata sentenza n.4438/2023:
La liquidazione coatta di è stata disciplinata con il D.L. n.99/2017 prevedendo NTroparte_2
una serie di misure pubbliche di sostegno, finalizzate a dare continuità alle aziende bancarie e quindi ad evitare che la procedura liquidatoria avesse l'effetto di distruggere il “valore delle aziende bancarie coinvolte, con conseguenti gravi perdite per i creditori non professionali chirografari, che non sono protetti né preferiti” così come sarebbe accaduto nel caso di “una improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio per imprese e famiglie, con conseguenti forti ripercussioni negative sul tessuto produttivo e di carattere sociale, nonché occupazionali” introducendo quindi disposizioni volte a “consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di fuoriuscita dal mercato delle banche ed evitare un grave turbamento dell'economia nell'area di operatività delle banche in questione” (così le considerazioni in premessa del richiamato D.L. 99/2017).
All'art. 3 il D.L. 99/2017 ha quindi incaricato i commissari liquidatori di provvedere a cedere ad un soggetto, da individuare con le modalità disciplinate al comma 3 di tale disposizione, “l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”, derogando parzialmente sia alla disciplina legale ordinaria della cessione di aziende bancarie disciplinata dall'art. 58 TUB, sia alla disciplina della cessione di attività e passività ad opera dei commissari liquidatori della banca in liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 90, comma 2, del TUB.
Come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale con ordinanza 266/2022, l'art. 3 del d.l. 99/2017 delinea una disciplina in forza della quale il futuro cessionario sarà chiamato a rispondere solo dei debiti ricompresi nel “perimetro della cessione” ai sensi dell'art. 3, comma 1, e quindi delle parti di azienda, singoli rami, beni, diritti, rapporti, attività o passività che verranno identificati con il contratto di cessione, individuando direttamente delle categorie di passività, debiti e rapporti che certamente non avrebbero potuto rientrare nel perimetro della futura cessione, alle lett. a) b) e c) dell'art. 3, comma 1, del d.l. 99/2017.
L'art. 5 del d.l. 99/2017 ha inoltre previsto che anche i crediti deteriorati di NTroparte_2
fossero ceduti alla escludendo pertanto che i rapporti dai quali hanno avuto origine tali CP_6
pagina 8 di 12 crediti deteriorati potessero formare oggetto della cessione di attività, passività, beni, diritti e parti di azienda o rami che i commissari liquidatori avrebbero dovuto concludere nell'interesse della procedura.
La successiva disciplina della cessione è stata convenuta da e NTroparte_1 CP_2 CP_2
(e Banca Popolare di Vicenza s.p.a.) con il contratto del 26.6.2017 (doc.10 attrice), il primo atto
[...]
ricognitivo del 19.12.2017 (doc.11 attrice;
doc.7 convenuta) ed il secondo atto ricognitivo del
17.1.2018 (doc.12 attrice;
doc.6 convenuta).
non è dunque succeduta in tutti i rapporti giuridici già facenti capo a ma NTroparte_1 CP_2
solamente in quelli espressamente indicati nel D.L. n. 99/2017, convertito in L.n. 121/2017 e nell'allegato contratto di cessione d'azienda del 26.06.2017, la cui efficacia verso i terzi è statuita proprio dalla normativa citata, in applicazione della normativa speciale dettata in materia di liquidazione coatta amministrativa (come dettagliata ed adeguata al caso di specie dal citato decreto legge).
L'art.
1.1.1 così definisce l'oggetto del contratto: “il presente contratto viene perfezionato per l'acquisto Co da parte di di certe attività, passività e rapporti giuridici di di VB, il tutto come meglio CP_7
precisato e dettagliato nel successivo Articolo 3 e che nel complesso sono definiti ai fini del presente
NTratto come l'”Insieme Aggregato””.
Inoltre -prosegue il Tribunale- Benchè l'art.
3.1.2 lett. a) n. v) del contratto di cessione individui tra le attività cedute i contratti interbancari ed i relativi crediti e l'art.
3.1.2 lett. b) n. iv) individui nell'ambito delle passività cedute i contenziosi civili ed i relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali, relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione, come evidenziato da Parte_1
entrambe le disposizioni presuppongono espressamente che tali attività e passività siano oggetto di cessione solo qualora derivino da “rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria”, oltre che regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e precisamente indicati per categoria nel prospetto oggetto dell'allegato D.
Tale disposizione deve essere letta alla luce di quello che è l'obiettivo della cessione, per come chiarito nelle premesse del d.l. 99/2017, e di quelli che sono i limiti espressamente chiariti dal legislatore alla possibilità dei commissari liquidatori di dare corso alla cessione di attività e passività delle aziende soggette alla liquidazione coatta amministrativa: la cessione è stata prevista e disciplinata a tutela della continuità aziendale nei confronti delle imprese e famiglie che intrattenevano rapporti bancari pagina 9 di 12 con le banche assoggettate alla procedura ed al fine di dare continuità ai rapporti di impiego intrattenuti con tali istituti di credito con esclusione, in tale prospettiva, di tutti i rapporti già scaduti e classificati come deteriorati dal perimetro della cessione.
Come pacificamente riconosciuto anche dall'attrice (da ultimo nella memoria di replica, a pag. 13), i rapporti contrattuali già estinti nel 2005 con che hanno dato origine al NTroparte_8
credito da revocatoria fallimentare garantito da con la fideiussione prestata e Parte_1
costituente il titolo della domanda di regresso proposta nel presente giudizio, sono stati ceduti a
[...]
(oggi ai sensi dell'art. 5 del d.l. 99/2017. CP_6 CP_9
Non può, quindi, condividersi l'interpretazione data da secondo la quale tali Parte_1 rapporti sarebbero inerenti all'attività di impresa bancaria da ricomprendere nell'insieme aggregato oggetto di cessione ad siccome la revoca delle rimesse in conto corrente è NTroparte_1 concretizzazione di un rischio tipico dell'attività di impresa bancaria, laddove tale interpretazione non pare tenere in adeguata considerazione che, nel caso oggetto di giudizio, tale rischio tipico è inerente
a rapporto già estinto da dodici anni alla data della cessione ed è inerente ad un credito deteriorato ai sensi dell'art. 5 del d.l. 99/2017 in quanto riferito a correntista in amministrazione straordinaria, ed è quindi un rischio che si è già concretizzato da oltre sette anni alla data della cessione (essendo già stata condannata in sede di revocatoria dal Tribunale di Busto AR nel NTroparte_2
2010) e che non attiene a rapporto rispetto al quale la legge ha ritenuto di dover garantire una continuità aziendale.
Anche nel presente giudizio la pretesa di è relativa a crediti deteriorati e a un rapporto già Parte_1
estinto prima della cessione.
La cessione dei primi è regolata dall'art.5 del D.L. n.99/2017 dalla liquidazione coatta amministrativa a
NT
, oggi e l'art.
3.1.4 del contratto, coerentemente, NTroparte_10 CP_9
indica tra le attività “comunque” escluse dal Perimetro dell'Insieme Aggregato “i crediti di VB CP_7
classificati o classificabili in base ai Principi NTabili alla Data di Esecuzione come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” (c.d. “unlikely to pay”) e/o come “esposizioni scadute” (c.d. “past due”) e i relativi rapporti contrattuali”.
Inoltre, il preteso debito di rivalsa inerisce un rapporto estinto prima della cessione (la sentenza del
Tribunale di Busto AR che ha condannato è del 2010), dato di fatto che impedisce di CP_2
ricondurlo nelle “passività incluse”. pagina 10 di 12 Non convince l'argomentazione di secondo la quale il debito di rivalsa andrebbe ascritto alle Parte_1
“passività incluse” di in quanto inerente alla “attività bancaria”. Viceversa, è CP_2
condivisibile quanto in contrario allegato dalla convenuta: la fideiussione è stata rilasciata nell'ambito della attività bancaria di e non di e per effetto della natura bancaria della Parte_1 CP_2
garanzia il debito garantito non acquista detta natura;
il debito di rivalsa non è funzionale all'esercizio della impresa bancaria né di né di non era più NTroparte_1 Parte_5 Parte_3
cliente dal 2005.
Non si ritiene, quindi, che il credito vantato da nel presente giudizio possa essere Parte_1 considerato inerente, per gli effetti di cui all'art. 3 del contratto di cessione, all'attività bancaria oggetto della cessione.
Tale interpretazione teleologica del contratto di cessione, tanto più rilevante ove si consideri la finalità pubblicistica e la disciplina legale del contratto di cessione, trova del resto conferma nella comune intenzione delle parti di tale contratto, non solo confermata con le difese svolte nel presente giudizio ma anche dalla documentazione prodotta a dimostrazione dell'effettiva esclusione dall'insieme aggregato del rapporto di fideiussione dal quale ha origine il credito vantato dall'odierna attrice.
Conferma l'esclusione dall'ambito della cessione anche quanto previsto nel secondo atto ricognitivo che nella sezione I “precisa i criteri di ripartizione del contenzioso e dei relativi effetti tra le banche in Co LCA e , anche in relazione alle banche partecipate incluse nel perimetro”, e nell'allegato 1.1. riconduce al NTenzioso Escluso il “NTenzioso giudiziale passivo pendente al 26 giugno relativo/connesso a rapporti estinti”.
Conclusivamente, non ha dimostrato il fatto costitutivo della propria domanda, ossia la Parte_1
successione di nel debito di rivalsa da ritenersi non compreso nella cessione da NTroparte_1
a . CP_2 NTroparte_1
Ricordato che gli effetti della domanda di si sono automaticamente estesi alla intervenuta Parte_1
per le ragioni più sopra indicate, la pretesa NTroparte_2 deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 83, comma 3, TUB.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore della convenuta e della intervenuta (cfr Cass. n. 11679/2018) secondo il valore della controversia nei parametri medi per pagina 11 di 12 le fasi di studio e introduttiva e minimi per le restanti fasi (istruttoria solo documentale;
decisoria semplificata).
P.Q.M.
la giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
-rigetta le domande di nei confronti di Parte_1 NTroparte_1
-dichiara improcedibile la domanda di nei confronti di Parte_1 [...]
; NTroparte_2
-condanna al pagamento in favore della convenuta e della intervenuta delle spese del presente Parte_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 41.691,00 per compensi in favore di ciascuna parte, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% Cpa e Iva.
Milano, 18 febbraio 2025
La giudice
Laura Massari
pagina 12 di 12