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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/11/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
DI AG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2562 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Rosa Salvago, giusta procura in atti attrice contro
, nato ad [...], il 6 giugno1972, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Domenico Palillo, giusta procura in atti, convenuto
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione del 27 giugno 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
premettendo di essere erede, unitamente al fratello, di deceduta ad Per_1
Agrigento, il 25 agosto 2021 senza lasciare testamento, ha convenuto in giudizio il fratello, , al fine di ottenere lo scioglimento della Controparte_1
comunione sul bene immobile, sito in Agrigento, in via Dante Alighieri, n. 117 piano terzo ( identificato in catasto al foglio 147, part. 871, sub. 11), nonché dei beni mobili, degli arredi e dei gioielli, allegando l'ostruzionismo dello stesso nel procedere allo scioglimento della comunione in via stragiudiziale.
Inoltre, la medesima attrice, premettendo che l'immobile suddetto sarebbe occupato esclusivamente dal convenuto, ha chiesto la condanna di quest'ultimo a corrispondere i frutti civili, da quantificare con il corrispettivo del godimento dell'immobile pari a € 200,00 mensili per un totale di € 2400,00 oltre ulteriori mensilità e interessi, domandando la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Costituitosi con comparsa, depositata il 9 febbraio 2023, Controparte_1
non si è opposto allo scioglimento della comunione, contestando le allegazioni di controparte e manifestando l'interesse a ottenere l'attribuzione dell'intera proprietà dell'immobile, deducendo, tuttavia, di aver avuto difficoltà a ottenere dei finanziamenti.
Inoltre, il medesimo ha contestato la richiesta di condanna ai frutti formulate dall'attrice, rappresentando di non aver mai escluso la sorella dal possesso dell'immobile in questione, la quale avrebbe la disponibilità delle chiavi, domandando la condanna di controparte al pagamento di € 2100,00, quali spese sostenute dal medesimo e di tener conto delle donazioni ricevute dalla sorella da parte della madre in vita.
La causa, istruita con produzione documentale e con l'espletamento della ctu tecnica, all'udienza del 27 giugno 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e venendo al merito, seguendo un ordine di pregiudizialità logico-giuridica, va dichiarata aperta la successione legittima di nata ad [...], il [...] e Per_1
ivi deceduta il 25 agosto 2021.
Dalla documentazione in atti emerge che oggetto della comunione ereditaria tra le parti in causa è unicamente l'immobile sito in Agrigento, in via Dante,
117 ( in catasto al foglio 147, particella 871, sub. 11) e dei mobili ivi presenti, che appartiene, in parti uguali alle parti in causa, e Parte_1 [...]
precisando che non è stata dimostrata l'esistenza di gioielli CP_1
nell'asse ereditario, nè di donazioni ricevute in vita all'attrice ai fini della collazione, neppure, infine, di presunti crediti per assistenza prestata dal convenuto alla de cuius.
Tanto chiarito, occorre richiamare la relazione di consulenza redatta dall'ing.
, depositata il 9 agosto 2024 – sufficientemente motivata e Persona_2
perciò condivisa da questo Tribunale – nella quale il ctu ha accertato che, per la sua consistenza e per le sue caratteristiche tecniche, il bene immobile in questione non è comodamente divisibile in due parti.
Detto bene è stato stimato dal ctu, il quale ha valutato l'immobile nella complessiva somma di € 100.440,00, mentre i beni mobili sono stati stimati in
€ 2000,00.
Orbene, a questo punto, acclarata la non divisibilità dell'immobile in questione merita accoglimento l'unica istanza di attribuzione avanzata dal convenuto, idonea a evitare la vendita all'incanto, che comporterebbe ulteriori costi per le parti in causa, del tutto inopportuni.
Pertanto, va accolta la domanda di attribuzione avanzata da CP_1
[...] [...]
, previa corresponsione del conguaglio pari ad euro 50.220,00 in favore
[...]
di Parte_1
Quanto, invece, alla divisione dei beni mobili, considerato che tra le parti non vi è accordo sulle attribuzioni, si procederà con sorteggio, formando un lotto
A dal valore di mille euro con i beni mobili, arredi e suppellettili appartenenti alla de cuius del vano cucina e camera da letto e un lotto B dal valore di mille euro con i beni mobili, arredi e suppellettili appartenenti alla de cuius del vano soggiorno e della cameretta ( esclusi i beni di proprietà del convenuto).
Individuati i lotti, occorrerà procedere alla divisione mediante estrazione a sorte degli stessi, ritenendo che il sorteggio sia il sistema più corretto per sottrarre l' assegnazione ad un mero criterio discrezionale del giudice, da effettuarsi dinanzi al Giudice dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza (Cass. Cassazione civile , sez. II, 28 ottobre 2002 , n. 15163; Cass.
Cassazione civile , sez. II, 25 maggio 2001 n. 7129; Tribunale Milano, 04 marzo 2000).
Venendo, adesso, alla domanda di rendiconto proposta dal convenuto, va osservato come quest'ultimo abbia dimostrato di aver sostenuto una spesa di
€ 200,00 per il rinnovo della concessione di sepoltura e pertanto, l'attrice, che in questa sede sebbene abbia documentato il pagamento di tributi dell'immobile in comproprietà, non ha proposto alcuna domanda di rimborso, va a condannata a corrispondere € 100,00 al convenuto.
Non merita accoglimento la richiesta di rimborso della mancata detrazione della spesa funebre, trattandosi di un credito nei confronti del fisco.
Venendo, infine, alla domanda di condanna avanzata dall'attrice nei confronti del convenuto a corrispondere una indennità di occupazione si osserva quanto segue.
Va premesso che i beni comuni possano essere legittimamente utilizzati da parte del singolo comunista anche in modo più intenso rispetto agli altri, con l'unico limite di non alterare il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari
(art. 1102 c.c.).
Al singolo condomino, dunque, è fatto divieto soltanto di attrarre la cosa comune o una parte di essa nell'orbita della propria disponibilità esclusiva e di impedire agli altri condomini di fare pari uso della cosa laddove lo richiedano
(Cass. n. 8119/2004 e Cass. n. 23448/2012).
Ciò significa che il godimento diretto del bene comune da parte di uno dei comproprietari, rappresentando l'attuazione del suo diritto dominicale, è di per sé lecito, purché non venga impedito agli altri comproprietari il pari utilizzo. In altri termini, colui che utilizza in modo esclusivo il bene comune non è tenuto, per ciò solo, a rimborsare agli altri condividenti i frutti percetti, ma dovrà farlo allorché costoro gli abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta (Cass. n. 5504 del 2012).
Muovendo da tali premesse teoriche deve, allora, rilevarsi che, nel caso che ci occupa, l'attrice non ha provato di aver richiesto al fratello di fruire dell'immobile e che quest'ultimo lo abbia impedito.
Per tali ragioni, la domanda di condanna va disattesa.
Parimenti, va disattesa la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dall'attrice, stante la mancata dimostrazione dei presupposti previsti dalla norma, in particolare, del dolo o della colpa grave di controparte e del danno subito, elementi che non sarebbero stati dimostrati neppure con l'ammissione della prova orale articolata dall'attrice. Ora, per quanto concerne le spese del giudizio, va osservato che, nel procedimento di divisione, le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, e inoltre considerata la residualità delle restanti domande, vanno interamente compensate fra le parti.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di ciascuna parte in proporzione alla rispettiva quota nei rapporti interni e in solido nei confronti del ctu
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, , definitivamente pronunziando, così definitivamente provvede: dichiara non comodamente divisibile la comunione della piena proprietà del bene immobile, sito in Agrigento, in via Dante, 117, ( in catasto al foglio 147, particella 871, sub. 11) mediante attribuzione in favore di Controparte_1
della proprietà della quota di ½ dell'immobile, previa corresponsione del conguaglio di euro 50.220,00 in favore di Parte_1
ordina lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni mobili presenti all'interno dell'abitazione suddetta appartenente alla de cuius mediante estrazione a sorte, tra e dei lotti A – B Parte_1 Controparte_1
di cui alla parte motiva;
condanna a corrispondere a la somma Parte_1 Controparte_1
di € 100,00 per le causali di cui in motivazione;
compensa le spese di lite;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti pro quota. Così deciso in Agrigento, in data 20 novembre 2025
Il Giudice
G. DI AG
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna DI AG, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
DI AG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2562 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Rosa Salvago, giusta procura in atti attrice contro
, nato ad [...], il 6 giugno1972, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Domenico Palillo, giusta procura in atti, convenuto
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione del 27 giugno 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
premettendo di essere erede, unitamente al fratello, di deceduta ad Per_1
Agrigento, il 25 agosto 2021 senza lasciare testamento, ha convenuto in giudizio il fratello, , al fine di ottenere lo scioglimento della Controparte_1
comunione sul bene immobile, sito in Agrigento, in via Dante Alighieri, n. 117 piano terzo ( identificato in catasto al foglio 147, part. 871, sub. 11), nonché dei beni mobili, degli arredi e dei gioielli, allegando l'ostruzionismo dello stesso nel procedere allo scioglimento della comunione in via stragiudiziale.
Inoltre, la medesima attrice, premettendo che l'immobile suddetto sarebbe occupato esclusivamente dal convenuto, ha chiesto la condanna di quest'ultimo a corrispondere i frutti civili, da quantificare con il corrispettivo del godimento dell'immobile pari a € 200,00 mensili per un totale di € 2400,00 oltre ulteriori mensilità e interessi, domandando la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Costituitosi con comparsa, depositata il 9 febbraio 2023, Controparte_1
non si è opposto allo scioglimento della comunione, contestando le allegazioni di controparte e manifestando l'interesse a ottenere l'attribuzione dell'intera proprietà dell'immobile, deducendo, tuttavia, di aver avuto difficoltà a ottenere dei finanziamenti.
Inoltre, il medesimo ha contestato la richiesta di condanna ai frutti formulate dall'attrice, rappresentando di non aver mai escluso la sorella dal possesso dell'immobile in questione, la quale avrebbe la disponibilità delle chiavi, domandando la condanna di controparte al pagamento di € 2100,00, quali spese sostenute dal medesimo e di tener conto delle donazioni ricevute dalla sorella da parte della madre in vita.
La causa, istruita con produzione documentale e con l'espletamento della ctu tecnica, all'udienza del 27 giugno 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e venendo al merito, seguendo un ordine di pregiudizialità logico-giuridica, va dichiarata aperta la successione legittima di nata ad [...], il [...] e Per_1
ivi deceduta il 25 agosto 2021.
Dalla documentazione in atti emerge che oggetto della comunione ereditaria tra le parti in causa è unicamente l'immobile sito in Agrigento, in via Dante,
117 ( in catasto al foglio 147, particella 871, sub. 11) e dei mobili ivi presenti, che appartiene, in parti uguali alle parti in causa, e Parte_1 [...]
precisando che non è stata dimostrata l'esistenza di gioielli CP_1
nell'asse ereditario, nè di donazioni ricevute in vita all'attrice ai fini della collazione, neppure, infine, di presunti crediti per assistenza prestata dal convenuto alla de cuius.
Tanto chiarito, occorre richiamare la relazione di consulenza redatta dall'ing.
, depositata il 9 agosto 2024 – sufficientemente motivata e Persona_2
perciò condivisa da questo Tribunale – nella quale il ctu ha accertato che, per la sua consistenza e per le sue caratteristiche tecniche, il bene immobile in questione non è comodamente divisibile in due parti.
Detto bene è stato stimato dal ctu, il quale ha valutato l'immobile nella complessiva somma di € 100.440,00, mentre i beni mobili sono stati stimati in
€ 2000,00.
Orbene, a questo punto, acclarata la non divisibilità dell'immobile in questione merita accoglimento l'unica istanza di attribuzione avanzata dal convenuto, idonea a evitare la vendita all'incanto, che comporterebbe ulteriori costi per le parti in causa, del tutto inopportuni.
Pertanto, va accolta la domanda di attribuzione avanzata da CP_1
[...] [...]
, previa corresponsione del conguaglio pari ad euro 50.220,00 in favore
[...]
di Parte_1
Quanto, invece, alla divisione dei beni mobili, considerato che tra le parti non vi è accordo sulle attribuzioni, si procederà con sorteggio, formando un lotto
A dal valore di mille euro con i beni mobili, arredi e suppellettili appartenenti alla de cuius del vano cucina e camera da letto e un lotto B dal valore di mille euro con i beni mobili, arredi e suppellettili appartenenti alla de cuius del vano soggiorno e della cameretta ( esclusi i beni di proprietà del convenuto).
Individuati i lotti, occorrerà procedere alla divisione mediante estrazione a sorte degli stessi, ritenendo che il sorteggio sia il sistema più corretto per sottrarre l' assegnazione ad un mero criterio discrezionale del giudice, da effettuarsi dinanzi al Giudice dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza (Cass. Cassazione civile , sez. II, 28 ottobre 2002 , n. 15163; Cass.
Cassazione civile , sez. II, 25 maggio 2001 n. 7129; Tribunale Milano, 04 marzo 2000).
Venendo, adesso, alla domanda di rendiconto proposta dal convenuto, va osservato come quest'ultimo abbia dimostrato di aver sostenuto una spesa di
€ 200,00 per il rinnovo della concessione di sepoltura e pertanto, l'attrice, che in questa sede sebbene abbia documentato il pagamento di tributi dell'immobile in comproprietà, non ha proposto alcuna domanda di rimborso, va a condannata a corrispondere € 100,00 al convenuto.
Non merita accoglimento la richiesta di rimborso della mancata detrazione della spesa funebre, trattandosi di un credito nei confronti del fisco.
Venendo, infine, alla domanda di condanna avanzata dall'attrice nei confronti del convenuto a corrispondere una indennità di occupazione si osserva quanto segue.
Va premesso che i beni comuni possano essere legittimamente utilizzati da parte del singolo comunista anche in modo più intenso rispetto agli altri, con l'unico limite di non alterare il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari
(art. 1102 c.c.).
Al singolo condomino, dunque, è fatto divieto soltanto di attrarre la cosa comune o una parte di essa nell'orbita della propria disponibilità esclusiva e di impedire agli altri condomini di fare pari uso della cosa laddove lo richiedano
(Cass. n. 8119/2004 e Cass. n. 23448/2012).
Ciò significa che il godimento diretto del bene comune da parte di uno dei comproprietari, rappresentando l'attuazione del suo diritto dominicale, è di per sé lecito, purché non venga impedito agli altri comproprietari il pari utilizzo. In altri termini, colui che utilizza in modo esclusivo il bene comune non è tenuto, per ciò solo, a rimborsare agli altri condividenti i frutti percetti, ma dovrà farlo allorché costoro gli abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta (Cass. n. 5504 del 2012).
Muovendo da tali premesse teoriche deve, allora, rilevarsi che, nel caso che ci occupa, l'attrice non ha provato di aver richiesto al fratello di fruire dell'immobile e che quest'ultimo lo abbia impedito.
Per tali ragioni, la domanda di condanna va disattesa.
Parimenti, va disattesa la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dall'attrice, stante la mancata dimostrazione dei presupposti previsti dalla norma, in particolare, del dolo o della colpa grave di controparte e del danno subito, elementi che non sarebbero stati dimostrati neppure con l'ammissione della prova orale articolata dall'attrice. Ora, per quanto concerne le spese del giudizio, va osservato che, nel procedimento di divisione, le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, e inoltre considerata la residualità delle restanti domande, vanno interamente compensate fra le parti.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di ciascuna parte in proporzione alla rispettiva quota nei rapporti interni e in solido nei confronti del ctu
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, , definitivamente pronunziando, così definitivamente provvede: dichiara non comodamente divisibile la comunione della piena proprietà del bene immobile, sito in Agrigento, in via Dante, 117, ( in catasto al foglio 147, particella 871, sub. 11) mediante attribuzione in favore di Controparte_1
della proprietà della quota di ½ dell'immobile, previa corresponsione del conguaglio di euro 50.220,00 in favore di Parte_1
ordina lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni mobili presenti all'interno dell'abitazione suddetta appartenente alla de cuius mediante estrazione a sorte, tra e dei lotti A – B Parte_1 Controparte_1
di cui alla parte motiva;
condanna a corrispondere a la somma Parte_1 Controparte_1
di € 100,00 per le causali di cui in motivazione;
compensa le spese di lite;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti pro quota. Così deciso in Agrigento, in data 20 novembre 2025
Il Giudice
G. DI AG
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna DI AG, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44