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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1766 2014 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
tutti rappresentati e difeso dall'Avv. FAZZI PATRIZIA , come da procura in atti. attori, contro
(c.f. ) , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. GIACOBBE VITTORIO come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, gli attori adivano il Tribunale di Barcellona P.G. e premettendo che la era cliente della convenuta Parte_3 [...]
, chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
-acquisire copia dei contratti di corrispondenza e di apertura degli scalari, se inevasa la istanza avanzata ex art. 119 TUB;
a) pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni , nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni .
b) accertare la nullità della clausola contrattuale anatocistica relativa al contratto di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare non dovuta alcuna capitsalizzazione ex SU 24418/2010; in subordine dichiarare applicabile la capitalizzazione annuale per l'intero periodo contrattuale;
c)Verificare se pattuita e se dovuta la c.m.s., perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa.
d) rideterminare il dare ed avere tra le parti in costanza dei rapporti dedotti in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annulae), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi
e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa;
e) ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in centrale rischi sotto la voce” stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13^ e 14^ aggiornamento della Circolare Banca D'Italia 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni;
f) accertare e dichiarare la violazione del principio di buona fede contrattuale e, per l'effetto, condannare la CP_1
convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, in favore della Parte_3
nella misura che verrà accertata in corso di causa.
[...]
g) in ogni caso, condannare in via equitativa la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e
subendi dalla Società attrice, anche in considerazione della eventuale segnalazione errata alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia..
Si costituiva la convenuta la quale eccepiva la prescrizione per le Controparte_1
domande relative al periodo precedente al decennio anteriore alla data di notifica dell'atto introduttivo, eccepiva altresì la carenza di legittimazione attiva dei fideiussori e e, nel Parte_1 Parte_2
merito, contestava le domande avverse chiedendono il rigetto.
Con ordinanza del 27.07.2017, veniva disposta Consulenza Tecnica Contabile d'Ufficio.
Depositata la relazione, si rinnovava la CTU, nominando un nuovo Consulente.
Dopo il deposito del secondo elaborato, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di discussione autorizzando le parti al deposito di note conclusive.
La domanda attorea deve essere qualificata quale domanda di accertamento negativo del debito.
Essa è stata legittimamente proposta onde accertare l'esatto saldo del conto corrente, riveniente dalla declaratoria della nullità (imprescrittibile ex art. 1422 c.c.) di una clausola contrattuale e persegue lo scopo di pervenire al ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato dagli addebiti nulli, pur non avanzando una richiesta di restituzione di somme.
Tale azione, come nel caso di specie, può essere promossa anche in costanza di rapporto contrattuale tra le parti, pertante appare legittima la richiesta di accertamento effettuata da parte attrice.
Ciò posto, si accoglie, preliminarmente, l'eccezione di carenza di legittimazione delle attrici Parte_2
e sollevata dalla Banca convenuta.
[...] Parte_1
Infatti, mentre la fideiussione è volta a tutelare l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale altrui, il contratto autonomo di garanzia pone a carico del garante un'obbligazione autonomea e diversa, proprio perché non rivolta al pagamento del debito principale, quanto indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata.
In virtù dell'autonomia del contratto autonomo rispetto all'obbligazione principale, la prestazione cui sono tenute le garanti e è diversa da quella che riguarda la società obbligata Parte_2 Parte_1
principale.
Tale distinzione è determinata dall'inserimento nel contratto oggetto di causa della dicitura “a prima richiesta senza eccezioni” e ciò determina per le garanti l'impossibilità per le garanti di opporre le eccezioni fondate sul rapporto principale .
Pertanto si dichiara la carenza di legittimazione attiva delle garanti e . Parte_2 Parte_1
Sempre in via preliminare, in tema di prescrizione del diritto, occorre rilevare che in ipotesi di azione di ripetizione, come comunemente e concordemente riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema corte, si applica la prescrizione decennale.
L'azione di accertamento negativo, per converso, esercitata in questo giudizio, è imprescrivibile in quanto imprescrivibile è l'azione di nullità e, pertanto, la prescrizione non può trovare ingresso in un giudizio volto all'accertamento della eventuale illegittimità degli addebiti contestati o delle clausole contrattuali nulle ad esse sottese.
Come deciso da giurisprudenza, che questo giudice condivide, il correntista può sempre agire per far dichiarare la nullità-con azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c.- del titolo su cui l'annotazione illegittima si basa e di conseguenza per ottenere la rettifica in suo favore delle risultanze del conto (Cass. N.
3858/2021).
A voler bene considerare, inoltre, solo riguardo un conto corrente chiuso, è possibile la verifica della natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti, differenza dirimente per verificare l'eventuale prescrizione dell'azione di ripetizione;
di conseguenza , in presenza di un conto corrente aperto, tale accertamento sarebbe impossibile e non si potrebbe stabilire se applicare o meno, e da quando, l'eventuale termine prescrizionale.
Riguardo il merito della causa, si osserva che le valutazioni e considerazioni effettuate dal CTU, Dott.
, appaiono pienamente condivisibili, anche dal punto giuridico. Per_1
Infatti il CTU, nello svolgere l'accertamento a lui demandato, ha in modo pregevole risposto ai quesiti indicati nell'ordinanza ammissiva della perizia, applicando di volta in volta, i criteri stabiliti dalla Banca
d'Italia e dalla giurisprudenza prevalente.
Dalle analisi condotte dal CTU, rimandando nel dettaglio all'elaborato peritale, si giunge alla seguente conclusione: “Alla stregua di quanto considerato e ricostruito in ordine al rapporto di conto corrente intrattenuto dalla società si rappresenta di seguito il saldo ricostruito oggetto di indagine: Parte_1
il saldo ricostruito del conto corrente n. 9315.40 al 31.12.2013, ammonta a € 8.610,65, a favore del correntista, in luogo del saldo della lista di movimenti alla stessa data, pari ad 14.878,36 a favore dell'istituto di credito.
Si accoglie pertanto la domanda dell'attrice , nei limiti sopra esposti. Parte_4
Si rigetta, infine, la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice in quanto sprovvista di prova circa l'effettivo danno e la sua quantificazione.
Dette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalla parte in quanto ultronee.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1766/ 2014 R.G., così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione ad agire di e . CP_2 Parte_1
-accoglie la domanda di e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità Parte_1
parziale del contratto di conto corrente n. 9315.40, riconoscendo un saldo positivo in favore della società attrice pari ad E 8.610,65.
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalla società , liquidate in €.2.540,00 per compensi professionali, Parte_1
oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Patrizia Fazzi, procuratore antistatario;
-compensa le spese legali tra e e la Parte_1 Parte_2 Controparte_1
-Pone a carico della le spese per CTU. Controparte_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 05/02/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1766 2014 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
tutti rappresentati e difeso dall'Avv. FAZZI PATRIZIA , come da procura in atti. attori, contro
(c.f. ) , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. GIACOBBE VITTORIO come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, gli attori adivano il Tribunale di Barcellona P.G. e premettendo che la era cliente della convenuta Parte_3 [...]
, chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
-acquisire copia dei contratti di corrispondenza e di apertura degli scalari, se inevasa la istanza avanzata ex art. 119 TUB;
a) pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni , nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni .
b) accertare la nullità della clausola contrattuale anatocistica relativa al contratto di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare non dovuta alcuna capitsalizzazione ex SU 24418/2010; in subordine dichiarare applicabile la capitalizzazione annuale per l'intero periodo contrattuale;
c)Verificare se pattuita e se dovuta la c.m.s., perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa.
d) rideterminare il dare ed avere tra le parti in costanza dei rapporti dedotti in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annulae), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi
e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa;
e) ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in centrale rischi sotto la voce” stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13^ e 14^ aggiornamento della Circolare Banca D'Italia 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni;
f) accertare e dichiarare la violazione del principio di buona fede contrattuale e, per l'effetto, condannare la CP_1
convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, in favore della Parte_3
nella misura che verrà accertata in corso di causa.
[...]
g) in ogni caso, condannare in via equitativa la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e
subendi dalla Società attrice, anche in considerazione della eventuale segnalazione errata alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia..
Si costituiva la convenuta la quale eccepiva la prescrizione per le Controparte_1
domande relative al periodo precedente al decennio anteriore alla data di notifica dell'atto introduttivo, eccepiva altresì la carenza di legittimazione attiva dei fideiussori e e, nel Parte_1 Parte_2
merito, contestava le domande avverse chiedendono il rigetto.
Con ordinanza del 27.07.2017, veniva disposta Consulenza Tecnica Contabile d'Ufficio.
Depositata la relazione, si rinnovava la CTU, nominando un nuovo Consulente.
Dopo il deposito del secondo elaborato, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di discussione autorizzando le parti al deposito di note conclusive.
La domanda attorea deve essere qualificata quale domanda di accertamento negativo del debito.
Essa è stata legittimamente proposta onde accertare l'esatto saldo del conto corrente, riveniente dalla declaratoria della nullità (imprescrittibile ex art. 1422 c.c.) di una clausola contrattuale e persegue lo scopo di pervenire al ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato dagli addebiti nulli, pur non avanzando una richiesta di restituzione di somme.
Tale azione, come nel caso di specie, può essere promossa anche in costanza di rapporto contrattuale tra le parti, pertante appare legittima la richiesta di accertamento effettuata da parte attrice.
Ciò posto, si accoglie, preliminarmente, l'eccezione di carenza di legittimazione delle attrici Parte_2
e sollevata dalla Banca convenuta.
[...] Parte_1
Infatti, mentre la fideiussione è volta a tutelare l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale altrui, il contratto autonomo di garanzia pone a carico del garante un'obbligazione autonomea e diversa, proprio perché non rivolta al pagamento del debito principale, quanto indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata.
In virtù dell'autonomia del contratto autonomo rispetto all'obbligazione principale, la prestazione cui sono tenute le garanti e è diversa da quella che riguarda la società obbligata Parte_2 Parte_1
principale.
Tale distinzione è determinata dall'inserimento nel contratto oggetto di causa della dicitura “a prima richiesta senza eccezioni” e ciò determina per le garanti l'impossibilità per le garanti di opporre le eccezioni fondate sul rapporto principale .
Pertanto si dichiara la carenza di legittimazione attiva delle garanti e . Parte_2 Parte_1
Sempre in via preliminare, in tema di prescrizione del diritto, occorre rilevare che in ipotesi di azione di ripetizione, come comunemente e concordemente riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema corte, si applica la prescrizione decennale.
L'azione di accertamento negativo, per converso, esercitata in questo giudizio, è imprescrivibile in quanto imprescrivibile è l'azione di nullità e, pertanto, la prescrizione non può trovare ingresso in un giudizio volto all'accertamento della eventuale illegittimità degli addebiti contestati o delle clausole contrattuali nulle ad esse sottese.
Come deciso da giurisprudenza, che questo giudice condivide, il correntista può sempre agire per far dichiarare la nullità-con azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c.- del titolo su cui l'annotazione illegittima si basa e di conseguenza per ottenere la rettifica in suo favore delle risultanze del conto (Cass. N.
3858/2021).
A voler bene considerare, inoltre, solo riguardo un conto corrente chiuso, è possibile la verifica della natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti, differenza dirimente per verificare l'eventuale prescrizione dell'azione di ripetizione;
di conseguenza , in presenza di un conto corrente aperto, tale accertamento sarebbe impossibile e non si potrebbe stabilire se applicare o meno, e da quando, l'eventuale termine prescrizionale.
Riguardo il merito della causa, si osserva che le valutazioni e considerazioni effettuate dal CTU, Dott.
, appaiono pienamente condivisibili, anche dal punto giuridico. Per_1
Infatti il CTU, nello svolgere l'accertamento a lui demandato, ha in modo pregevole risposto ai quesiti indicati nell'ordinanza ammissiva della perizia, applicando di volta in volta, i criteri stabiliti dalla Banca
d'Italia e dalla giurisprudenza prevalente.
Dalle analisi condotte dal CTU, rimandando nel dettaglio all'elaborato peritale, si giunge alla seguente conclusione: “Alla stregua di quanto considerato e ricostruito in ordine al rapporto di conto corrente intrattenuto dalla società si rappresenta di seguito il saldo ricostruito oggetto di indagine: Parte_1
il saldo ricostruito del conto corrente n. 9315.40 al 31.12.2013, ammonta a € 8.610,65, a favore del correntista, in luogo del saldo della lista di movimenti alla stessa data, pari ad 14.878,36 a favore dell'istituto di credito.
Si accoglie pertanto la domanda dell'attrice , nei limiti sopra esposti. Parte_4
Si rigetta, infine, la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice in quanto sprovvista di prova circa l'effettivo danno e la sua quantificazione.
Dette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalla parte in quanto ultronee.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1766/ 2014 R.G., così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione ad agire di e . CP_2 Parte_1
-accoglie la domanda di e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità Parte_1
parziale del contratto di conto corrente n. 9315.40, riconoscendo un saldo positivo in favore della società attrice pari ad E 8.610,65.
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalla società , liquidate in €.2.540,00 per compensi professionali, Parte_1
oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Patrizia Fazzi, procuratore antistatario;
-compensa le spese legali tra e e la Parte_1 Parte_2 Controparte_1
-Pone a carico della le spese per CTU. Controparte_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 05/02/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola