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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/12/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna CL SA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1691 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
nata ad [...], il [...], Parte_1
[...]
, nato a [...], il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dell'avv. Anna Petrone, giusta procura in atti ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 471- bis. 51 c.p.c. del 9 dicembre 2025.
DEL P.M: cfr. visto del 22 ottobre 2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 Parte_1 Parte_3
c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 16 ottobre 2024, conte- nente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separa- zione e di divorzio alle condizioni concordate.
Dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n.
38 resa da questo Tribunale il 5-10 febbraio 2025, stante l'improcedibilità della domanda di divorzio, per il mancato decorso del termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata ri- messa sul ruolo, per l'acquisizione - una volta trascorsi sei mesi dalla compari- zione dei coniugi – delle dichiarazioni dei coniugi.
Decorso il suddetto termine, all'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 9 dicembre
2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella vo- lontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza il difensore ha insi- stito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono entrambe le
- 2 - condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al giudice relatore e dall'emissione della sentenza di omologa della separazione consen- suale n. 38 resa da questo Tribunale il 5-10 febbraio 2025, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, considerato che la figlia nata dal matrimonio è maggiorenne ed economicamente indipendente e ritenuto che le condizioni accessorie non sono in contrasto con norme di rango superiore, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giu- dizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando a se- guito della sentenza parziale n. 38 resa da questo Tribunale il 5-10 febbraio
2025:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Lampedusa
e il 9 dicembre 2000, da e trascritto CP_1 Parte_1 Parte_3
nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Lampedusa e al n. CP_1
18, parte II, serie A, dell'anno 2000; omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui trascritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze
- 3 - di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 18 dicembre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. CL SA
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna CL SA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1691 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
nata ad [...], il [...], Parte_1
[...]
, nato a [...], il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dell'avv. Anna Petrone, giusta procura in atti ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione degli effetti civili)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 471- bis. 51 c.p.c. del 9 dicembre 2025.
DEL P.M: cfr. visto del 22 ottobre 2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 Parte_1 Parte_3
c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 16 ottobre 2024, conte- nente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separa- zione e di divorzio alle condizioni concordate.
Dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n.
38 resa da questo Tribunale il 5-10 febbraio 2025, stante l'improcedibilità della domanda di divorzio, per il mancato decorso del termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata ri- messa sul ruolo, per l'acquisizione - una volta trascorsi sei mesi dalla compari- zione dei coniugi – delle dichiarazioni dei coniugi.
Decorso il suddetto termine, all'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 9 dicembre
2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella vo- lontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza il difensore ha insi- stito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono entrambe le
- 2 - condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al giudice relatore e dall'emissione della sentenza di omologa della separazione consen- suale n. 38 resa da questo Tribunale il 5-10 febbraio 2025, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, considerato che la figlia nata dal matrimonio è maggiorenne ed economicamente indipendente e ritenuto che le condizioni accessorie non sono in contrasto con norme di rango superiore, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giu- dizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando a se- guito della sentenza parziale n. 38 resa da questo Tribunale il 5-10 febbraio
2025:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Lampedusa
e il 9 dicembre 2000, da e trascritto CP_1 Parte_1 Parte_3
nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Lampedusa e al n. CP_1
18, parte II, serie A, dell'anno 2000; omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui trascritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze
- 3 - di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 18 dicembre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. CL SA
- 4 -