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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/04/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4217 / 2021
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 17.3.2025, comunicato in pari data, l'udienza del
22.4.2.205 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL tribunale DI cassino
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4217 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 22.4.2025 e vertente tra tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dagli avv.ti Pietro Fusaro e Davide Fusaro
-opponente-
e
(c.f. ) e per essa, quale procuratrice, CP_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Marco Sartoni
- opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – polizza assicurativa
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti precisavano le conclusioni con il deposito di note scritte per l'udienza del 22.4.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 933/2021
[...] emesso da questo Tribunale con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di quale cessionaria della della somma CP_1 Parte_2 di euro 23.373,43, oltre interessi e spese, deducendo di aver sottoscritto in data
12.1.2007, con , un contratto di mutuo per l'erogazione della CP_3 somma di euro 30.600,00, da corrispondersi in n.120 rate mensili dell'importo di
2 euro 255,00 cadauna, a mezzo cessione del quinto dello stipendio;
di aver stipulato con la , a garanzia del pagamento del suddetto Parte_2 mutuo, in ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, la polizza assicurativa “Rischio Impiego” n. 395724; che il rapporto di lavoro con il 2°
Reggimento Artiglieria Alpina Vicenza è cessato alla data del 31.12.2007; che la compagnia assicurativa ha liquidato alla il debito residuo di euro CP_3
23.373,43; che in data 11.11.2021 la quale cessionaria della CP_1 [...]
, ha notificato il decreto ingiuntivo opposto;
che il credito Parte_2 azionato dalla opposta deve ritenersi prescritto in quanto l'azione proposta dalla opposta ai sensi dell'art. 1916 c.c. è soggetta al termine prescrizionale biennale ai sensi dell'art.2952 comma 2 c.c.; che il contratto di assicurazione è nullo per mancanza della causa ed inesistenza del rischio assicurativo;
che è vessatoria e nulla la clausola n. 8 del contratto di mutuo che prevede il diritto di surrogazione dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; la non imputabilità all'opponente della cessazione anticipata del rapporto di lavoro.
Sulla base di tali deduzioni, l'opponente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti In via preliminare: Accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del presunto diritto di credito vantato dalla società opposta nei confronti dell'opponente e per l'effetto revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo;
In via principale e nel merito: Accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito dell'opposta nei confronti dell'opponente, in quanto non può applicarsi alcuna surrogazione dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ovvero perché, in difetto, il contratto di assicurazione sarebbe nullo per mancanza di causa
e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: Accertare e dichiarare la nullità dell'art. 8 del contratto di mutuo per violazione degli artt. 33 e 36 Codice del Consumo perché la sua applicazione determinerebbe, a carico del consumatore/assicurato, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto assicurativo con revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto;
perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio;
In via ulteriormente gradata: Accertare e dichiarare che il licenziamento dell'opponente non è imputabile al sig. e, quindi, il diritto di credito vantato è Parte_1
3 esercitabile nei confronti di soggetti terzi responsabili ex art 1916 c.c. In ogni caso: condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Si è costituita in giudizio la in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., in qualità di procuratrice di contestando tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. n.933/2021, il rigetto dell'opposizione.
Respinta l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 22.4.2025.
2. Passando al merito dell'opposizione, si evidenzia che costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n.
13533/2001; Cass. 9351/2007; Cass. 20073/2004; Cass. 1473/2007).
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto - (cfr.
Trib. Milano n. 3081/2018; Trib. Palermo n. 4886/2018).
Orbene, si ritiene che l'opposta non abbia dimostrato con tranquillizzante certezza di vantare nei confronti dell'opponente il credito di euro 23.373,43, oltre interessi e spese.
Nello specifico, secondo la prospettazione dell'opposta, la Parte_2 concludeva con la il contratto di assicurazione del credito Controparte_3 contro il “rischio di impiego” n. 395724, relativo al prestito contratto da Per_1
il 12.1.2007 e, a fronte della perdita del lavoro dal parte del debitore,
[...]
4 l'assicurazione provvedeva alla liquidazione del sinistro assicurato attraverso il versamento in favore della mutuante della somma di euro 23.373,43, per poi surrogarsi nei diritti di cui la mutuante era titolare nei confronti del mutuatario inadempiente per espressa previsione contrattuale.
Il nucleo della questione proposta dal ricorso monitorio concerne della corretta individuazione del soggetto a favore del quale è stata stipulata la polizza assicurativa “rischio impiego” conclusa tra la mutuataria e la Parte_2
cui ha aderito in sede di sottoscrizione del
[...] Persona_1 finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. Questione distinta ma connessa riguarda la validità o meno della clausola di cui all'art. 8 del medesimo contratto di finanziamento che prevede il diritto della Compagnia assicuratrice di surrogarsi nei diritti della mutuante verso il mutuatario in caso di liquidazione dell'indennizzo in favore della prima.
A tal riguardo, occorre richiamare i principi recentemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9866/2022) che, proprio in relazione alla surroga dell'assicuratore nei diritti spettanti al finanziatore nei confronti di un debitore di un mutuo da rimborsare mediante cessione del quinto della retribuzione, ha affermato che “la riconduzione del contratto di assicurazione all'uno o all'altro schema (ossia a favore del finanziato o del finanziatore) non è automatica, non discende direttamente dalla astratta distinzione tra i due tipi, ma va verificata nel caso concreto”.
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che la polizza assicurativa è stata conclusa tra la mutuante e la a favore del finanziato Parte_2 [...]
. Persona_1
Ciò è desumibile dall'art. 1.1., lett. e) del contratto di mutuo del 12.1.2007, nel quale si dà atto che la somma di euro 919.75 viene posta a carico del mutuatario per premi anticipatamente dovuti relativi alle polizze di assicurazione in virtù delle quali lo stesso “mutuatario ha ottenuto copertura dei rischi della vita nonché di perdita dell'occupazione e della riduzione delle retribuzioni in funzione del rimborso del capitale mutuato”.
Diversamente, non sono state acquisite le condizioni generali della polizza.
5 La disciplina contrattuale, di cui è stato parte l'opponente, unica regolamentazione acquisita al giudizio, consente quindi di ritenere che l'assicurazione sia stata stipulata nell'interesse del finanziato.
Può quindi affermarsi che il premio relativo alla polizza di cui si discute veniva corrisposto, per il tramite del contraente, dal mutuatario, e che solo su quest'ultimo gravava il rischio di perdita dell'occupazione in funzione del rimborso del capitale mutuato.
Posto, quindi, che, rispetto alla polizza assicurativa “rischio impiego” in esame,
l'opponente, in quanto titolare dell'interesse assicurato, era l'effettivo soggetto assicurato, mentre la mutuante era la beneficiaria dell'indennizzo dovuto in caso di sinistro, costituito, nel caso che qui ci occupa, dalla perdita del lavoro da parte del debitore, deve escludersi la sussumibilità nell'art. 1916 c.c. del diritto di surrogazione esercitato dall'opposta.
Va, invero, evidenziato che tale norma consente all'assicuratore che abbia pagato l'indennità di surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso i “terzi” responsabili, diversamente, nella fattispecie in esame, l'opposta, in virtù della liquidazione del sinistro eseguita in favore della beneficiaria, pretende di esercitare il diritto di surrogazione nei confronti dello stesso assicurato.
Ma tale forma di surrogazione non è consentita dall'art. 1916 c.c.
Il diritto di surrogazione invocato dalla opposta, poi, non può validamente fondarsi sugli artt. 1201 e 1202 c.c.
Per un verso, la liquidazione del sinistro da parte dell'assicuratore non può essere considerato come “adempimento del terzo” ex art. 1201 c.c., posto che il pagamento dell'indennità da parte della opposta in favore della mutuante è avvenuto in esecuzione della polizza assicurativa conclusa con la Parte_2 per la copertura del “rischio impiego” relativa al prestito personale concesso
[...] al mutuatario, e dietro il pagamento del premio assicurativo versato dalla contraente beneficiaria mediante l'addebito di tale costo al finanziato.
Per altro verso, nessun contratto di mutuo è stato concluso tra l'opponente e l'opposta, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1202 c.c.
Né ad una diversa conclusione potrebbe giungersi valorizzando la previsione contenuta nell'art. 8 delle condizioni generali di contratto del prestito, il quale
6 stabilisce il diritto dell'assicuratore di rivalersi nei confronti del mutuatario nel caso di mancato pagamento delle quote dovute.
Va, rilevato, invero, il carattere vessatorio di tale clausola (circostanza, questa dedotta anche dall'opponente).
L'art. 8 delle condizioni generali di contratto, riconoscendo all'assicuratore, in caso di liquidazione del sinistro, il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato, impedirebbe al predetto, nonostante il pagamento del premio assicurativo, di beneficiare della prestazione assicurativa proprio al verificarsi del rischio assunto in copertura.
È evidente come l'obbligo per l'assicurato di versare in una unica soluzione all'assicuratore l'intero importo residuo e, quindi, la perdita della copertura assicurativa, determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di prestito (art. 33 cod. cons.).
Ebbene, tale clausola, sebbene vessatoria, non risulta ricompresa nell'elenco delle clausole sottoscritte dal mutuatario secondo le modalità di cui agli 1341 e 1342
c.c.
Tale circostanza è idonea ad escludere che la clausola in esame abbia formato oggetto di trattativa individuale.
Posta, quindi, l'invalidità e l'inefficacia dell'art. 8 del contratto di prestito in esame, si ritiene che l'assicuratore non sia titolare del diritto di surrogazione e di rivalsa esercitato in questa sede nei confronti dell'assicurato.
Ne discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.200,01 –
26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata, con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico della opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1)accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 933/2021 emesso da questo Tribunale;
7 2)condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore dell'opponete che liquida in euro 145,50 per spese, euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e cpa, da distrarsi in favore dei procuratori dell'opponente, dichiaratisi antistatari.
Cassino, 22 aprile 2022
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
8
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 17.3.2025, comunicato in pari data, l'udienza del
22.4.2.205 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL tribunale DI cassino
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4217 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 22.4.2025 e vertente tra tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dagli avv.ti Pietro Fusaro e Davide Fusaro
-opponente-
e
(c.f. ) e per essa, quale procuratrice, CP_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Marco Sartoni
- opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – polizza assicurativa
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti precisavano le conclusioni con il deposito di note scritte per l'udienza del 22.4.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 933/2021
[...] emesso da questo Tribunale con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di quale cessionaria della della somma CP_1 Parte_2 di euro 23.373,43, oltre interessi e spese, deducendo di aver sottoscritto in data
12.1.2007, con , un contratto di mutuo per l'erogazione della CP_3 somma di euro 30.600,00, da corrispondersi in n.120 rate mensili dell'importo di
2 euro 255,00 cadauna, a mezzo cessione del quinto dello stipendio;
di aver stipulato con la , a garanzia del pagamento del suddetto Parte_2 mutuo, in ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, la polizza assicurativa “Rischio Impiego” n. 395724; che il rapporto di lavoro con il 2°
Reggimento Artiglieria Alpina Vicenza è cessato alla data del 31.12.2007; che la compagnia assicurativa ha liquidato alla il debito residuo di euro CP_3
23.373,43; che in data 11.11.2021 la quale cessionaria della CP_1 [...]
, ha notificato il decreto ingiuntivo opposto;
che il credito Parte_2 azionato dalla opposta deve ritenersi prescritto in quanto l'azione proposta dalla opposta ai sensi dell'art. 1916 c.c. è soggetta al termine prescrizionale biennale ai sensi dell'art.2952 comma 2 c.c.; che il contratto di assicurazione è nullo per mancanza della causa ed inesistenza del rischio assicurativo;
che è vessatoria e nulla la clausola n. 8 del contratto di mutuo che prevede il diritto di surrogazione dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; la non imputabilità all'opponente della cessazione anticipata del rapporto di lavoro.
Sulla base di tali deduzioni, l'opponente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti In via preliminare: Accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del presunto diritto di credito vantato dalla società opposta nei confronti dell'opponente e per l'effetto revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo;
In via principale e nel merito: Accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito dell'opposta nei confronti dell'opponente, in quanto non può applicarsi alcuna surrogazione dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ovvero perché, in difetto, il contratto di assicurazione sarebbe nullo per mancanza di causa
e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: Accertare e dichiarare la nullità dell'art. 8 del contratto di mutuo per violazione degli artt. 33 e 36 Codice del Consumo perché la sua applicazione determinerebbe, a carico del consumatore/assicurato, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto assicurativo con revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto;
perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio;
In via ulteriormente gradata: Accertare e dichiarare che il licenziamento dell'opponente non è imputabile al sig. e, quindi, il diritto di credito vantato è Parte_1
3 esercitabile nei confronti di soggetti terzi responsabili ex art 1916 c.c. In ogni caso: condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Si è costituita in giudizio la in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., in qualità di procuratrice di contestando tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. n.933/2021, il rigetto dell'opposizione.
Respinta l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 22.4.2025.
2. Passando al merito dell'opposizione, si evidenzia che costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n.
13533/2001; Cass. 9351/2007; Cass. 20073/2004; Cass. 1473/2007).
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto - (cfr.
Trib. Milano n. 3081/2018; Trib. Palermo n. 4886/2018).
Orbene, si ritiene che l'opposta non abbia dimostrato con tranquillizzante certezza di vantare nei confronti dell'opponente il credito di euro 23.373,43, oltre interessi e spese.
Nello specifico, secondo la prospettazione dell'opposta, la Parte_2 concludeva con la il contratto di assicurazione del credito Controparte_3 contro il “rischio di impiego” n. 395724, relativo al prestito contratto da Per_1
il 12.1.2007 e, a fronte della perdita del lavoro dal parte del debitore,
[...]
4 l'assicurazione provvedeva alla liquidazione del sinistro assicurato attraverso il versamento in favore della mutuante della somma di euro 23.373,43, per poi surrogarsi nei diritti di cui la mutuante era titolare nei confronti del mutuatario inadempiente per espressa previsione contrattuale.
Il nucleo della questione proposta dal ricorso monitorio concerne della corretta individuazione del soggetto a favore del quale è stata stipulata la polizza assicurativa “rischio impiego” conclusa tra la mutuataria e la Parte_2
cui ha aderito in sede di sottoscrizione del
[...] Persona_1 finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. Questione distinta ma connessa riguarda la validità o meno della clausola di cui all'art. 8 del medesimo contratto di finanziamento che prevede il diritto della Compagnia assicuratrice di surrogarsi nei diritti della mutuante verso il mutuatario in caso di liquidazione dell'indennizzo in favore della prima.
A tal riguardo, occorre richiamare i principi recentemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9866/2022) che, proprio in relazione alla surroga dell'assicuratore nei diritti spettanti al finanziatore nei confronti di un debitore di un mutuo da rimborsare mediante cessione del quinto della retribuzione, ha affermato che “la riconduzione del contratto di assicurazione all'uno o all'altro schema (ossia a favore del finanziato o del finanziatore) non è automatica, non discende direttamente dalla astratta distinzione tra i due tipi, ma va verificata nel caso concreto”.
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che la polizza assicurativa è stata conclusa tra la mutuante e la a favore del finanziato Parte_2 [...]
. Persona_1
Ciò è desumibile dall'art. 1.1., lett. e) del contratto di mutuo del 12.1.2007, nel quale si dà atto che la somma di euro 919.75 viene posta a carico del mutuatario per premi anticipatamente dovuti relativi alle polizze di assicurazione in virtù delle quali lo stesso “mutuatario ha ottenuto copertura dei rischi della vita nonché di perdita dell'occupazione e della riduzione delle retribuzioni in funzione del rimborso del capitale mutuato”.
Diversamente, non sono state acquisite le condizioni generali della polizza.
5 La disciplina contrattuale, di cui è stato parte l'opponente, unica regolamentazione acquisita al giudizio, consente quindi di ritenere che l'assicurazione sia stata stipulata nell'interesse del finanziato.
Può quindi affermarsi che il premio relativo alla polizza di cui si discute veniva corrisposto, per il tramite del contraente, dal mutuatario, e che solo su quest'ultimo gravava il rischio di perdita dell'occupazione in funzione del rimborso del capitale mutuato.
Posto, quindi, che, rispetto alla polizza assicurativa “rischio impiego” in esame,
l'opponente, in quanto titolare dell'interesse assicurato, era l'effettivo soggetto assicurato, mentre la mutuante era la beneficiaria dell'indennizzo dovuto in caso di sinistro, costituito, nel caso che qui ci occupa, dalla perdita del lavoro da parte del debitore, deve escludersi la sussumibilità nell'art. 1916 c.c. del diritto di surrogazione esercitato dall'opposta.
Va, invero, evidenziato che tale norma consente all'assicuratore che abbia pagato l'indennità di surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso i “terzi” responsabili, diversamente, nella fattispecie in esame, l'opposta, in virtù della liquidazione del sinistro eseguita in favore della beneficiaria, pretende di esercitare il diritto di surrogazione nei confronti dello stesso assicurato.
Ma tale forma di surrogazione non è consentita dall'art. 1916 c.c.
Il diritto di surrogazione invocato dalla opposta, poi, non può validamente fondarsi sugli artt. 1201 e 1202 c.c.
Per un verso, la liquidazione del sinistro da parte dell'assicuratore non può essere considerato come “adempimento del terzo” ex art. 1201 c.c., posto che il pagamento dell'indennità da parte della opposta in favore della mutuante è avvenuto in esecuzione della polizza assicurativa conclusa con la Parte_2 per la copertura del “rischio impiego” relativa al prestito personale concesso
[...] al mutuatario, e dietro il pagamento del premio assicurativo versato dalla contraente beneficiaria mediante l'addebito di tale costo al finanziato.
Per altro verso, nessun contratto di mutuo è stato concluso tra l'opponente e l'opposta, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1202 c.c.
Né ad una diversa conclusione potrebbe giungersi valorizzando la previsione contenuta nell'art. 8 delle condizioni generali di contratto del prestito, il quale
6 stabilisce il diritto dell'assicuratore di rivalersi nei confronti del mutuatario nel caso di mancato pagamento delle quote dovute.
Va, rilevato, invero, il carattere vessatorio di tale clausola (circostanza, questa dedotta anche dall'opponente).
L'art. 8 delle condizioni generali di contratto, riconoscendo all'assicuratore, in caso di liquidazione del sinistro, il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato, impedirebbe al predetto, nonostante il pagamento del premio assicurativo, di beneficiare della prestazione assicurativa proprio al verificarsi del rischio assunto in copertura.
È evidente come l'obbligo per l'assicurato di versare in una unica soluzione all'assicuratore l'intero importo residuo e, quindi, la perdita della copertura assicurativa, determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di prestito (art. 33 cod. cons.).
Ebbene, tale clausola, sebbene vessatoria, non risulta ricompresa nell'elenco delle clausole sottoscritte dal mutuatario secondo le modalità di cui agli 1341 e 1342
c.c.
Tale circostanza è idonea ad escludere che la clausola in esame abbia formato oggetto di trattativa individuale.
Posta, quindi, l'invalidità e l'inefficacia dell'art. 8 del contratto di prestito in esame, si ritiene che l'assicuratore non sia titolare del diritto di surrogazione e di rivalsa esercitato in questa sede nei confronti dell'assicurato.
Ne discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.200,01 –
26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata, con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico della opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1)accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 933/2021 emesso da questo Tribunale;
7 2)condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore dell'opponete che liquida in euro 145,50 per spese, euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e cpa, da distrarsi in favore dei procuratori dell'opponente, dichiaratisi antistatari.
Cassino, 22 aprile 2022
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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