Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 17/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
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r.g. 26/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA
In composizione monocratica, nella persona dott.ssa Marta Sarnelli, nella causa civile iscritta al n. 26/2023 R.G., avente ad oggetto accertamento del credito e vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Sulmona al Viale Giuseppe Mazzini n.72, presso e nello studio dell'Avv.
Domenico Ciancarelli che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione;
- ATTORE -
E
(CF. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma Via Marco Dino Rossi n.43 e rappresentata e difesa come da mandato in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Aldo Basile;
- CONVENUTO-
P IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Sulmona alla Via Circonvallazione
Orientale n.3;
-CONVENUTO-
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1
e la chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...] Controparte_2 conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare che il Sig. Pt_1 nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Via Case del
[...]
IC (c. f. ) è creditore delle C.F._1 [...]
e come sopra rappresentate ed in Parte_2 Controparte_1 solido tra loro, della somma portata dall'assegno bancario n. 0002700889 09,per
l'importo par ad €. 8.000,00==, tratto sulla Banca di Credito Cooperativo di
Pratola Peligna, emesso in favore della “ – Controparte_2 [...]
” , girato ed incassato dal Sig. legale rappr.te della CP_3 Controparte_2 capofila dell'Associazione Temporanea Controparte_2
d'IM costituita in data 26.06.2012, quale prestito personale infruttifero che
l'attore ha concesso alla detta ATI, come indicato nella premessa narrativa all'atto di citazione;
per l'effetto condannare le Parte_2
e come sopra rappresentate in via solidale tra loro a Controparte_1 restituire al predetto attore la detta somma di €. 8.000,00=, quale sorte capitale, con gli interessi di mora dal 15.12.2020== ed all'effettivo soddisfo;
IN VIA
SUBORDINATA per mero tuziorismo difensivo, in caso di mancato accoglimento della domanda per inadempimento contrattuale;
- accertare e dichiarare che le predette Società ex art. 2041 C.C. si sono indebitamente arricchite in danno dell'attore a seguito del versamento della predetta somma di €. Parte_1
8.000,00= così come sopra indicato, e per l'effetto condannare le dette compagini sociali, in via solidale tra loro, al rimborso/pagamento in favore dell'attore della predetta somma, oltre interessi di mora, o comunque dovuti come per legge, dal
15.12.2020 fino al soddisfo. Sempre e comunque con la vittoria delle spese e dei compensi di causa.”
A sostegno della citata azione l'attore ha dedotto che:
a) il Sig. in Sulmona, in data 03.01.2013, emetteva in Parte_1
favore della “ ” _4
l'assegno bancario n. 0002700889 09,per l'importo di €. 8.000,00==
(doc. 1) , tratto sulla Banca di Credito Cooperativo di Pratola
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Peligna, che risulta girato ed incassato dal Sig. Controparte_2
legale rappr.te della capofila Controparte_2 dell'Associazione Temporanea d'IM costituita in data
26.06.2012;
b) la somma de qua veniva versata dal detto attore a titolo di prestito personale infruttifero, come appare nell'annotazione sulla matrice dell'assegno;
c) la prova del prestito personale infruttifero è integrata anche dalla prima nota registro entrate-uscite gennaio 2013 della capofila
(doc. 4), in cui la somma di €. 8.000,00=, versata Controparte_2 con l'assegno, è annotata in data 03.01.2013 come “ Versamento per prestito infruttifero ”; Parte_1
d) con lettera a mezzo PEC del 15.12.2020, a ministero dell'Avv.
Francesco Cantelmi, la somma predetta veniva formalmente domandata in restituzione alle resistenti;
e) con successiva PEC in data 30.12.2020 dell'Avv. Aldo Basile, per conto della sola la detta convenuta dichiarava di Controparte_1
non aver mai ricevuto prestiti dal Sig. , e, pertanto, la Parte_1 richiesta di rimborso doveva essere rivolta alla Controparte_2
, atteso peraltro che l'A.T.I. si sarebbe sciolta in data 04.10.2013;
[...]
f) Il difensore dell'attore, sempre in data 30.12.2020, contestava tali assunti chiedendo il pagamento alla due società in via solidale e ritenendo che la chiusura dell'ATI era inopponibile.
Con comparsa del 24.5.2023 si costituiva la la quale Controparte_1
contestava in fatto e in diritto l'avversa azione e, in particolare, eccepiva l'inammissibilità della domanda per difetto di corretta integrazione del contraddittorio nei confronti della società Controparte_2
cancellata dal registro delle imprese e comunque l'estraneità della CP_1
alla pretesa economica avanzata.
[...]
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Con ordinanza del 29.7.2023, il precedente istruttore dichiarava l'inammissibilità della domanda svolta nei confronti della società
[...] in quanto la stessa era stata cancellata dal registro delle Controparte_2
imprese in data 24.5.2022 e non aveva più, dunque, la capacità di stare a processo.
Con la medesima ordinanza venivano dunque assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c..
Con memoria n. 1 ex art. 183 IV comma c.p.c., l'attore modificava la domanda riferendola alla sola convenuta Controparte_1
La causa veniva istruita mediante audizione testi nonché con l'acquisizione di documentazione.
Assegnato il procedimento alla scrivente in data 18.11.2024., alla successiva udienza del 19.2.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione di termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
***
In via preliminare, va confermata la pronuncia in merito all'inammissibilità della domanda nei confronti della società
[...]
CP_2
Invero, parte attrice ha notificato l'atto di citazione de quo alla società tramite l'indirizzo pec in data 12.1.2023. Controparte_2
Tuttavia, dall'esame della visura camerale della predetta società risulta che la stessa è stata cancellata in data 24.5.2022.
Com'è noto e come è già stato evidenziato dal precedente istruttore, la cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione della stessa privando quest'ultima della capacità di stare in giudizio (Corte di Cassazione SS.UU. n. 6070/2013).
Inoltre, non appare possibile procedere, come richiesto da parte attrice di estendere la domanda nei confronti di uno dei soci e della società estinta, poiché l'estensione della domanda nei confronti di un socio di una società
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estinta costituisce una inammissibile mutatio libelli, posto che non essendo l'estinzione della società intervenuta in corso di causa, ma prima, la domanda avrebbe dovuto ab origine essere proposta nei confronti dei soci superstiti (cfr. Corte di Appello di Napoli n. 2144/2023).
Non appare dirimente la circostanza che la notifica, a parere dell'attore, sia stata regolare perché effettuata all'indirizzo pec entro l'anno dalla cancellazione poiché, nel caso di specie, non si discute sulla regolarità della notifica, ma sulla esistenza della capacità giuridica di stare a processo della società.
Venendo al merito, nel presente giudizio l'attore agisce nei Parte_1 confronti della facente parte della Associazione Controparte_1
Temporanea d'IM “ ”, _4
unitamente alla capofila , per la Controparte_2 restituzione di un prestito infruttifero effettuato a mezzo assegno bancario dell'importo di € 8.000 emesso in favore della “ _4
” , girato ed incassato dal Sig. legale
[...] Controparte_2
rappr.te della capofila dell'Associazione Controparte_2
Temporanea d'IM costituita in data 26.06.2012.
Pertanto, l'attore, nonostante abbia emesso l'assegno nei confronti della società agisce nei confronti della quale Controparte_2 Controparte_1 società facente parte dell'associazione temporanea di impresa di cui la era la capofila ritenendo sussistente la responsabilità Controparte_2
solidale delle due imprese in virtù del vincolo associativo.
Invero, dai documenti allegati, risulta che l'assegno veniva emesso in favore della e girato all'incasso da _4
titolare della società predetta. Controparte_2
Sempre dagli atti, risulta che l'associazione temporanea di imprese tra la società e la veniva costituita al fine di Controparte_2 CP_1
partecipare alla richiesta di concessione dei servizi automobilistici
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commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale
(Abruzzo).
Com'è noto, in tema di associazione temporanea di imprese, il potere di rappresentanza, anche processuale, compete all'impresa mandataria o capogruppo esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica ma è finalizzato solo ed unicamente ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici. L'impresa capogruppo è pertanto legittimata a compiere, nei soli rapporti con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto, con produzione di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti, mentre resta salva la piena autonomia negoziale delle imprese riunite per quanto concerne la gestione dei lavori a ciascuna di esse affidati ed i rapporti istaurati con i terzi.
Dunque, è fondamentale stabilire con quale delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo che ebbe ad aggiudicarsi l'appalto pubblico
(cfr. Corte appello Napoli sez. VIII, 15/11/2024, n.4629).
Secondo le più recenti elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali, l'A. T.
I. si risolve in un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, conferito da una o più imprese, collettivamente, ad altra impresa capogruppo legittimata a compiere, nei rapporti con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all'estinzione del rapporto, mentre resta salva l'autonomia negoziale delle imprese riunite per quanto concerne la gestione dei lavori a ciascuna di esse affidati ed i rapporti con i terzi (cfr.
Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2001, n. 3127; Cass. Civ., sez. III, 17 maggio
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2001, n. 6757; Tribunale Napoli, 6 settembre 2001; Cass. Civ., sez. I, 11 maggio 1998, n. 4728; Tribunale Napoli, 18 marzo 1997).
In definitiva, pur non potendo negarsi che l' possa venire in CP_4
considerazione come centro di imputazione di rapporti giuridici (cfr. Cass.
Civ., SS. UU., 22 ottobre 2003, n. 15807), ciò che rileva nei rapporti con i terzi soggetti è l'autonomia delle singole imprese riunite, di talché qualora con i terzi agisce la capogruppo mandataria al fine di individuare correttamente il soggetto titolare del rapporto obbligatorio è necessario rifarsi alle norme sul mandato.
Pertanto, perché nei confronti del creditore, come l'attore nel caso di specie, possano rispondere anche le imprese rappresentate è necessario che la mandataria dichiari di agire espressamente anche in nome e per conto di queste (cfr. Tribunale Catania, 27 dicembre 2001, secondo cui "nel raggruppamento temporaneo di impresa, l'impresa designata come capogruppo, rappresenta, in forza del mandato collettivo conferitole, le altre imprese solo nei confronti del soggetto appaltante e non anche di qualsiasi altro soggetto, dovendosi escludere che abbia un generale potere di rappresentanza delle altre imprese sue mandanti").
Al contrario, la semplice consapevolezza nel terzo dell'esistenza del rapporto di mandato non vale ad attribuirgli azione diretta nei confronti del mandante (art. 1705 c.c.), né, evidentemente, potrà invocare la responsabilità solidale delle imprese associate diversa dalla capogruppo, prevista solo a favore della pubblica amministrazione appaltante, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto.
Orbene, nel caso di specie, non vi è la prova che la capogruppo (
[...]
), nel ricevere l'assegno da parte dell'attore, abbia agito anche CP_2
in nome e per conto della non essendo sufficiente la dicitura Controparte_1
“ATI” contenuta nell'assegno o la testimonianza resa nel presente giudizio
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avendo il teste riferito genericamente di aver visto l'assegno e di aver saputo che il prestito era stato concesso a Controparte_5
Del resto, la causale del versamento dell'assegno non riguarda, nemmeno presuntivamente, l'attività oggetto dell'ATI stipulata tra le due società, ragion per cui non vi è alcun elemento dal quale desumere che nel riceverlo il legale rappresentante della abbia agito come Controparte_2
capogruppo dell'ATI e per conto anche della rappresentata.
Pertanto, la domanda svolta in via principale deve essere integralmente rigettata.
Inoltre, va rigettata anche la domanda di arricchimento senza causa avanzato dall'attore in via subordinata, posto che non vi è alcuna prova che la abbia tratto vantaggi dal versamento della somma Controparte_1
di cui al presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezioni e deduzioni disattesa,
- Dichiara inammissibile la domanda svolta da nei Parte_1
confronti della Controparte_2
- Rigetta la domanda svolta da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
- Condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
che liquida in € 2540 per compensi (scaglione sino a € 26.000, fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe minime stante la semplicità delle questioni trattate), oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie come per legge.
Sulmona, 17.3.2025.
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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