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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 30/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PA SETTORE CIVILE Volontaria Giurisdizione R.G. n. 821/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice relatore
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 30/1/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel procedimento congiuntamente introdotto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 821 del Ruolo Volontaria Giurisdizione Contenziosi dell'anno 2024 tra
(nata a [...] il [...], residente in [...]
LAMBERTI 43/B 07026 OLBIA ITALIA;
CF , in giudizio con l'avv. C.F._1
PALA ANTONIO
-ricorrente-
e
(nato a [...] il [...], residente in [...]
DI GALLURA 3 07023 CALANGIANUS ITALIA;
CF ), in giudizio con C.F._2
l'avv. PALA ANTONIO
-resistente- nonchè
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Tempio Pausania
-interventore ex lege-
1
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente presentato in data 24/10/2024, e Parte_1
hanno dedotto: CP_1
che, con decreto n. 63/2015, reso in data 5/3/2015 nel procedimento iscritto al n. 123/15, il
Tribunale di Tempio Pausania ha omologato la separazione consensuale tra i medesimi;
che i coniugi non si sono più riconciliati ed è venuta meno da tempo la comunione spirituale e materiale;
che è loro interesse pervenire alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i medesimi contratto;
che con note scritte congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 30/1/2025, hanno ribadito la volontà di non conciliarsi e hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni indicate nel ricorso introduttivo del giudizio.
Dato atto del deposito delle indicate note scritte, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura, ha rimesso la decisione al Collegio.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Orbene, il Tribunale in composizione collegiale, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
considerato che
le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese;
visto il parere del Pubblico Ministero;
2 letto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74, in relazione agli artt. 737 e segg. c.p.c.; letto l'art. 3, n. 2, lettera b), Legge 898/70;
D I C H I A R A la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Olbia (SS), il 26.09.1998, Atto
n° 111, Parte II, Serie A:
TRA
(nata a [...] il [...], residente in [...]
LAMBERTI 43/B 07026 OLBIA ITALIA;
CF , C.F._1
e
(nato/a a TEMPIO PA (OT) il 11/03/1966, residente in [...]
NINO DI GALLURA 3 07023 CALANGIANUS ITALIA;
CF ), C.F._2
alle seguenti condizioni:
“- la casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra , sita in Olbia (SS), via Parte_1
Lamberti, n. 43/B, con gli arredi e le suppellettili ivi esistenti, resta affidata alla madre, che vi convive insieme al figlio;
Per_1
- per quanto riguarda il figlio , avendo egli raggiunto la maggiore età, è lasciato libero di Per_1 scegliere le modalità ed i termini di visita con il padre, compatibilmente con i reciproci impegni lavorativi, di studio e ludo ricreativi del figlio;
- il sig. si impegna a versare a , poiché non ancora autosufficiente CP_1 Per_1 economicamente, l'assegno mensile di € 300,00, a titolo di concorso al mantenimento, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di quest'ultimo; tale somma sarà versata a
anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese presso la propria abitazione e sarà Per_1 annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
- le spese mediche, di studio e straordinarie verranno ripartite tra genitori nella misura del 50% ciascuno;
- i coniugi si danno reciprocamente atto di possedere redditi propri e di essere economicamente autosufficienti, rinunciando perciò entrambi ad ogni mantenimento;
- i coniugi si danno reciprocamente atto di aver così definito i propri rapporti patrimoniali”.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n.
74.
COMPENSA le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 30/1/2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PA SETTORE CIVILE Volontaria Giurisdizione R.G. n. 821/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice relatore
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 30/1/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel procedimento congiuntamente introdotto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 821 del Ruolo Volontaria Giurisdizione Contenziosi dell'anno 2024 tra
(nata a [...] il [...], residente in [...]
LAMBERTI 43/B 07026 OLBIA ITALIA;
CF , in giudizio con l'avv. C.F._1
PALA ANTONIO
-ricorrente-
e
(nato a [...] il [...], residente in [...]
DI GALLURA 3 07023 CALANGIANUS ITALIA;
CF ), in giudizio con C.F._2
l'avv. PALA ANTONIO
-resistente- nonchè
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Tempio Pausania
-interventore ex lege-
1
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente presentato in data 24/10/2024, e Parte_1
hanno dedotto: CP_1
che, con decreto n. 63/2015, reso in data 5/3/2015 nel procedimento iscritto al n. 123/15, il
Tribunale di Tempio Pausania ha omologato la separazione consensuale tra i medesimi;
che i coniugi non si sono più riconciliati ed è venuta meno da tempo la comunione spirituale e materiale;
che è loro interesse pervenire alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i medesimi contratto;
che con note scritte congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 30/1/2025, hanno ribadito la volontà di non conciliarsi e hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni indicate nel ricorso introduttivo del giudizio.
Dato atto del deposito delle indicate note scritte, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura, ha rimesso la decisione al Collegio.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Orbene, il Tribunale in composizione collegiale, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
considerato che
le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese;
visto il parere del Pubblico Ministero;
2 letto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74, in relazione agli artt. 737 e segg. c.p.c.; letto l'art. 3, n. 2, lettera b), Legge 898/70;
D I C H I A R A la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Olbia (SS), il 26.09.1998, Atto
n° 111, Parte II, Serie A:
TRA
(nata a [...] il [...], residente in [...]
LAMBERTI 43/B 07026 OLBIA ITALIA;
CF , C.F._1
e
(nato/a a TEMPIO PA (OT) il 11/03/1966, residente in [...]
NINO DI GALLURA 3 07023 CALANGIANUS ITALIA;
CF ), C.F._2
alle seguenti condizioni:
“- la casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra , sita in Olbia (SS), via Parte_1
Lamberti, n. 43/B, con gli arredi e le suppellettili ivi esistenti, resta affidata alla madre, che vi convive insieme al figlio;
Per_1
- per quanto riguarda il figlio , avendo egli raggiunto la maggiore età, è lasciato libero di Per_1 scegliere le modalità ed i termini di visita con il padre, compatibilmente con i reciproci impegni lavorativi, di studio e ludo ricreativi del figlio;
- il sig. si impegna a versare a , poiché non ancora autosufficiente CP_1 Per_1 economicamente, l'assegno mensile di € 300,00, a titolo di concorso al mantenimento, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di quest'ultimo; tale somma sarà versata a
anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese presso la propria abitazione e sarà Per_1 annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
- le spese mediche, di studio e straordinarie verranno ripartite tra genitori nella misura del 50% ciascuno;
- i coniugi si danno reciprocamente atto di possedere redditi propri e di essere economicamente autosufficienti, rinunciando perciò entrambi ad ogni mantenimento;
- i coniugi si danno reciprocamente atto di aver così definito i propri rapporti patrimoniali”.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n.
74.
COMPENSA le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 30/1/2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
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