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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 773/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. R.G.C. 773/2023 promosso da:
(Cod. Fisc. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualino Grisi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 00198 Roma – Via Pietro de Cristofaro, n. 40, come da procura in atti.
– parte appellante –
Contro
(Cod. Fisc. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Cinzia Nunziata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palma
Campania (NA) – Via Nuova Nola n. 273, come da procura in atti.
– parte appellata –
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e reietta, in riforma della sentenza n. 2075/2023 pubbl. il 16.05.2023 RG n.
20577/2021 Rep. 5245/2023 del 16.05.2023 emessa dal Tribunale di Torino Prima
Sezione Civile Dott.ssa Gabriella Ratti tra le parti sopra indicate in accoglimento della presente impugnazione, accogliere le seguenti conclusioni:
- in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare inammissibili le domande attoree, per carenza di legittimazione passiva e/o titolarità passiva di
[...]
Parte_1
- nel merito senza che ciò possa considerarsi rinuncia alle predette eccezioni comunque rigettare integralmente, per le eccezioni e motivazioni suesposte, tutte le domande formulate da parte del sig. , in quanto infondate in fatto ed Controparte_1 in diritto e disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale civile di Torino, per tutti i motivi esposti nel presente atto e conseguentemente condannare il Sig. , parte appellata, a restituire Controparte_1 alla ogni importo ed a ogni titolo corrisposto Parte_1 dalla ridetta in forza del provvedimento impugnato, Parte_1 con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistente una responsabilità della per i Parte_1 fatti narrati dal Sig. , ridurre l'importo delle somme al minore Controparte_1 importo che dovesse eventualmente risultare provato e, comunque, al solo importo che dovesse reputarsi riconducibile alla Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di doppio grado di giudizio”.
Per parte appellata:
“Voglia l'adita Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così giudicare:
1) rigettare l'appello nel merito perché manifestamente infondato in fatto e in diritto;
2) condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al Parte_1 pagamento delle spese del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarazione di anticipo”.
2 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Torino, Controparte_1 Parte_1
contestando alla convenuta la pattuizione di un tasso usurario relativamente al
[...] contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio n. 482691
(estinto per integrale rimborso del capitale ceduto alla rata n. 106), sottoscritto in data 19.02.2009 con Idea Finanziaria S.p.a., successivamente ceduto a Barclays AN
e successivamente ceduto a sua volta, in data 14.03.2017, a Parte_1
Chiedeva quindi l'applicazione della sanzione prevista dal combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. e la dichiarazione di nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi, con conseguente restituzione di tutti gli interessi corrisposti, nonché dei costi e delle spese sostenute per l'erogazione del credito, quantificati in euro 11.542,02.
Si costituiva in giudizio eccependo: la nullità della citazione per Parte_1 difetto o indeterminatezza del petitum o causa petendi, la propria carenza di legittimazione passiva, la prescrizione anche per quanto concerne la restituzione di quota parte dei premi assicurativi, nonché contestando il fondamento giuridico delle richieste formulate da parte attrice.
Venivano concessi i termini ex art. 183 co VI c.p.c., la causa veniva istruita con CTU e quindi trattenuta a decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 2075/2023, pubblicata in data 16.05.2023, il Tribunale di Torino dichiarava la nullità della clausola del contratto di finanziamento che prevedeva la corresponsione di interessi oltre soglia usura e condannava la a Parte_1 pagare a la somma di euro 11.215,00, oltre interessi secondo la Controparte_1 legge dalla data della domanda giudiziale al saldo, nonché a rifondere a CP_1
le spese di lite liquidate in euro 4.500,00, oltre cu, iva, cpa e rimborso
[...] forfettario nella misura del 15%, con distrazione a favore dell'Avv. Cinzia Nunziata, antistatario, ponendo definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_1
Il Tribunale di Torino riteneva infondate le eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di prescrizione. La prima in quanto le considerazioni di parte convenuta afferivano alla cessione del credito mentre nel caso di specie si trattava di una cessione di contratto. La seconda in quanto il contratto era stato estinto a fine 2017
3 con il pagamento della rata 106 e nella primavera del 2021 era stato attivato il procedimento di mediazione, quale primo atto interruttivo.
Nel merito riteneva infondata la prospettazione della convenuta secondo cui, in base alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, gli oneri assicurativi imposti per legge direttamente a carico del cliente, pur dovendo essere inclusi nel calcolo del Teg per l'invio delle segnalazioni alla Banca d'Italia, ne rimangono esclusi al fine della verifica del rispetto del limite di usura in quanto: i) tale prospettazione si poneva in contrasto con il principio di omnicomprensività di cui all'art. 644 c.p., valevole sia sotto il profilo civile che penale;
ii) le istruzioni della Banca d'Italia non avevano alcuna efficacia precettiva per il giudice nell'ambito del suo accertamento del Teg applicato ad ogni singola operazione, né dovevano essere osservate dagli operatori finanziari quando stabiliscono il tasso di interesse di un determinato rapporto;
iii) tali norme non erano suscettibili di derogare alla legge e in particolare alla prescrizione di cui all'art. 644
c.p.
Per quanto concerne la domanda afferente al rimborso dei costi assicurativi e di accesso al finanziamento, riteneva che parte convenuta dovesse essere condannata a restituire a parte attrice non solo gli interessi pagati, ma anche gli altri oneri collegati al finanziamento.
Il giudizio di appello
1. L'appello proposto dalla Parte_1
La con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio , proponendo appello contro la sentenza n. 2075/2023 del Controparte_1
Tribunale di Torino, pubblicata in data 16.05.2023, chiedendo l'accoglimento dell'appello per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo di appello, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, per essere semplice cessionaria del credito e non del rapporto contrattuale oggetto di doglianza, atteso che il contratto era stato stipulato con Idea Finanziaria s.p.a. nell'anno 2009, che lo aveva ceduto a e quest'ultima a sua volta a Controparte_2
Parte_1
Con il secondo motivo di appello, lamentava l'errato accoglimento della domanda di controparte circa la pattuizione di interessi usuari e ribadiva la legittimità della Part condotta di .
2. Esposizione delle difese di parte appellata
Si costituiva in giudizio , contestando i motivi di appello avversari e Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. 4 Nel merito: I) sull'asserita cessione del credito e non del contratto, rilevava che la fattispecie in esame riguardava una vera e propria cessione del contratto in quanto Part dalla non contestata documentazione si evinceva che la : predisponeva ed emetteva il conteggio estintivo nonché la liberatoria relativa al contratto di finanziamento;
provvedeva altresì all'incasso delle rate del finanziamento nonché della somma versata dal al fine di estinguere anticipatamente il contratto di CP_1 finanziamento. In ogni caso, anche volendo ritenere la mera cessione del credito, la sarebbe comunque contraddittore per tutti gli aspetti contabili del rapporto, Parte_1 anche ai sensi dell'art. 125, comma 3 TUB ed i vizi eventuali del contratto ben potevano essere accertati in via incidentale, ai soli fini di decidere sulle domande di ripetizione di somme.
II) Sulla rilevazione del tasso usurario, contestava la prospettazione dell'appellante e rilevava l'esattezza dell'interpretazione del Giudice di prime cure.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Primo motivo d'appello, prima parte: legittimazione passiva
Il primo motivo di appello si articola in due parti: in via preliminare, la banca appellante sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di accertamento della nullità contrattuale per essere asseritamente cessionaria del solo credito e non, come rilevato dal primo Giudice, del contratto di finanziamento (in tale ultimo caso, la cessionaria subentrerebbe alla parte cedente non solo nel diritto di credito ma anche nell'insieme delle posizioni attive e passive derivanti dal contratto di finanziamento, rendendosi così parte del rapporto obbligatorio nella sua interezza). In secondo luogo, nel merito, l'appellante sostiene l'erronea valutazione, da parte del
Tribunale, delle risultanze istruttorie, che avrebbero dovuto condurre al rigetto delle domande avversarie. Si procederà ad esaminare separatamente le due branche del motivo, la seconda delle quali sarà trattata, per ragioni logiche, dopo la trattazione del secondo e del terzo motivo di appello, di cui si dirà.
Il primo motivo, nella parte riferentesi al difetto di legittimazione passiva della
[...]
rispetto alla domanda di accertamento della nullità contrattuale, è fondato. Pt_1
Il Giudice di prime cure ha indicato, quale circostanza incontroversa comprovante l'esistenza di una cessione del contratto, l'avvenuto incasso da parte di dei Parte_1 ratei di finanziamento e l'emissione, da parte della stessa, del conteggio di estinzione 5 anticipata del finanziamento. In effetti, è vero che il comportamento delle parti può rivelare la reale natura dell'operazione. Quando, cioè, il cessionario assume compiti e responsabilità che vanno oltre la semplice riscossione del credito, ciò può essere interpretato come sintomo rivelatore di una cessione del contratto.
Tuttavia, l'avvenuto incasso dei ratei e l'emissione del conteggio di estinzione anticipata non sono elementi, di per sé, che depongono univocamente a favore dell'esistenza di una cessione del contratto, escludendo la mera cessione del credito.
In tema di cessione del credito, infatti, la previsione del comma 1 dell'art. 1263 c.c., secondo il quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione (Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
09/04/2024, n. 9479). Ebbene, l'incasso dei ratei e l'emissione del conteggio di estinzione anticipata potrebbero rientrare tra le attività strettamente ricollegabili al soddisfacimento del credito e quindi potrebbero, come tali, essere ricomprese nel perimetro del concetto di “accessori” di cui al citato art. 1263 c.c.
In definitiva, quindi, nessun elemento di causa consente di stabilire con certezza se oggetto della cessione fosse il contratto, come sostenuto dall'appellato, o il credito derivante dal contratto, come sostenuto dalla banca appellante. A tal fine, non è certamente d'aiuto il generico testo dell'avviso di cessione di cui alla GU Parte
Seconda n. 45 del 15-4-2017, laddove sono menzionati “un portafoglio di crediti e rapporti giuridici” nonché “i diritti e gli obblighi derivanti dai e/o relativi a taluni finanziamenti”. L'avviso di cessione non fornisce indicazioni precise, tali da consentire la sicura individuazione, nel proprio oggetto, dello specifico finanziamento per cui è causa.
Conformemente a quanto disposto dall'art. 2697 c.c., la carenza probatoria si riverbera a detrimento della parte su cui incombeva l'onere di provare l'intervenuta cessione del contratto, ossia l'attore in primo grado, odierno appellato, il quale avrebbe peraltro potuto chiamare in causa la società finanziatrice cedente.
In conseguenza delle considerazioni che precedono, deve, nella specie, ritenersi provata la sola cessione del credito (fattispecie ammessa dalla banca appellante) e non, invece, anche quella del contratto.
6 Com'è noto, nella cessione del contratto, disciplinata dall'art. 1406 c.c., si verifica una sostituzione nella figura di una parte di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite: sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto. Nella cessione del credito, invece, disciplinata dagli artt. 1260 c.c. e ss., il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione del creditore (Cass. civ., sez. III, 7.2.2020 n. 3034). Ne consegue che il cessionario del credito non può essere destinatario delle azioni relative alla validità del contratto fonte del credito ceduto, rispetto alle quali resta legittimato passivamente soltanto il cedente. Deve quindi, in parziale riforma dell'appellata sentenza, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della appellante Pt_1 rispetto alla domanda di accertamento della nullità contrattuale proposta in via principale.
A ben vedere, però, l'accertamento della nullità della clausola usuraria doveva e deve essere effettuato in via incidentale, perché costituisce il presupposto logico della domanda restitutoria proposta, da qualificarsi come azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.
In questa prospettiva, è irrilevante stabilire se la società odierna appellante sia cessionaria dell'intero contratto o soltanto del credito derivante dal medesimo, come pure è irrilevante svolgere considerazioni sulla possibilità di estendere all'azione restitutoria proposta dal debitore-mutuatario il principio per cui, in materia bancaria, in caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente (art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario ratione temporis applicabile). Ciò che rileva, infatti, è che l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo deve essere rivolta nei confronti di chi ha ricevuto la somma che si assume pagata indebitamente e di cui si chiede la restituzione (Cass. civ., Sez. I, Sentenza,
07/12/2016, n. 25170: "…rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta”). Tale principio di legittimazione passiva esclusiva dell'accipiens è fermo nella giurisprudenza della Suprema Corte e trova fondamento nella formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore di siffatto pagamento come soggetto passivo dell'obbligazione.
7 Nel caso di specie, non è contestato che l'accipiens sia la società appellata, la quale, pacificamente, come ha rilevato il Tribunale, ha incassato i ratei del finanziamento e redatto il conteggio di anticipata estinzione.
Per quanto riguarda l'azione di ripetizione, sussiste, quindi, la legittimazione passiva della banca appellante, che non può invocare la propria estraneità al giudizio: in tal senso la sentenza di primo grado va confermata, ove l'appello si ritenesse esteso anche alla domanda di ripetizione.
B) Secondo motivo d'appello, prima parte: criteri per stabilire l'usurarietà
Prima di procedere all'esame del primo motivo d'appello nella parte attinente al merito, si rende necessario, per ragioni di ordine logico, affrontare il secondo motivo d'appello con il quale la banca appellante censura il metodo adottato dal Giudice di prime cure, il quale, da un lato, ha ritenuto usurario il finanziamento computando tra i costi rilevanti anche quelli assicurativi e, dall'altro, ha interpretato in senso onnicomprensivo la sanzione prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., estendendola non solo agli interessi, ma anche agli ulteriori oneri derivanti dal finanziamento. I due aspetti metodologici (riguardanti, rispettivamente, la determinazione del carattere usurario e la determinazione della sanzione civilistica ex art. 1815, comma 2, c.c.) verranno trattati separatamente.
Il motivo in questione è infondato.
Tutti costi assicurativi, sostenuti dall'odierna parte appellata per stipulare il contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, devono essere inclusi nel calcolo del TEG.
L'art. 644 c.p., che delinea l'usura tanto sotto il profilo penalistico quanto sotto il profilo civilistico, dispone, al comma 4, che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”.
Il costo dell'assicurazione a copertura del rischio morte e del rischio di perdita impiego
è una spesa collegata all'erogazione del credito;
infatti, l'assicurazione: è condizione per accedere al finanziamento (obbligatoria ex art. 54 D.P.R. 180/1950); è contestuale all'erogazione del finanziamento;
è a beneficio della parte che eroga il finanziamento;
è volta a garantire a tale beneficiaria il rimborso del credito qualora si verifichino eventi che pregiudichino l'esistenza in vita della parte mutuataria, la sua capacità lavorativa o il suo reddito, traducendosi in un vantaggio per la banca finanziatrice;
ha quindi natura remunerativa per quest'ultima.
Come statuito, in conformità al consolidato orientamento di legittimità, dalla Corte di 8 Cassazione con la sentenza n. 29501/2023 (che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.1524/2019 resa in un caso analogo a quello in esame, di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio):
<ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20247 del 14/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n.
17839 del 21/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 17187 del 15/06/2023 e Sez. 3,
Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023 con riferimento al leasing finanziario;
Sez. 6-1,
Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 37058 del 26/11/2021;
Sez. 1, Ordinanza n. 22458 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5160 del
06/03/2018; Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 05/04/2017). Inoltre, la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, come nella fattispecie. Ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice>>.
La Suprema Corte è giunta a tale ormai stabile orientamento, evidenziando la centralità sistematica della norma dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria, che considera rilevanti “tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito”, con carattere “onnicomprensivo” nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito;
osservando che l'esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comporterebbe “il risultato di spostare
– al livello di operatività della pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse” (v. Cass civ. 8806/17; Cass. civ.
22458/2018; Cass. civ. 3025/2022); che l'obbligatorietà per legge dell'assicurazione prevista dall'art. 54 del D.P.R. 180/1950 per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, non ne esclude la connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, da valutare in considerazione della sua incidenza economica diretta ed indiretta sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento (Cass. civ. 22458/2018); che tale assicurazione
è volta a garantire il mutuante nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario (Cass. civ. 17466/2020).
Risultano pertanto infondate le contrarie deduzioni svolte nel motivo in esame.
Né vale ad escludere la natura usuraria del contratto la considerazione che le 9 Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento, escludessero dal calcolo il costo dell'assicurazione in esame (a differenza delle Istruzioni successive, del 2009 entrate in vigore nel 2010).
Le Istruzioni della Banca d'Italia non sono dettate al fine di indicare in generale come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo, sulla base del quale il competente Ministero emana trimestralmente il decreto nel quale indica il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura ai sensi degli artt. 2 L. 108/1996 e 644 comma 3 c.p. Le stesse non hanno quindi alcuna efficacia precettiva nei confronti del giudice nell'ambito dell'accertamento del TEG applicato alla singola operazione, sia perché non sono finalizzate a stabilire il TEG del singolo caso, sia perché sono disposizioni non suscettibili di derogare alla norma di cui all'art. 644 comma 4 c.p. in materia di componenti da considerarsi al fine della determinazione del TEG.
Si richiamano, a confutazione delle contrarie deduzioni svolte nel motivo di appello, le seguenti statuizioni di Cass. civ. 29501/2023 sopra citata, conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità:
-occorre distinguere il tasso soglia disciplinato dal comma 3 dell'art. 644 c.p., secondo cui la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, dal “costo complessivo del credito” regolato dal comma 4 dell'art. 644 c.p.; solo il comma 3 costituisce norma in bianco di rinvio, mentre la struttura del comma 4 “descrive l'integrazione di una norma perfetta, che non richiede ulteriori disposizioni applicative esterne, affinché possa assumere un delineato e concreto valore costitutivo”;
-la disciplina primaria del tasso soglia è contenuta nell'art. 2 L. 108/1996, che non introduce una deroga all'art. 644 c.p., in quanto le Istruzioni di Banca d'Italia hanno rilevanza solo ed esclusivamente al fine statistico della rilevazione del tasso effettivo globale medio;
“le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Sez. U, Sentenza n.
16303 del 20/06/2018)”;
-la “centralità sistematica” dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l'intero arco normativo che risulta 10 regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia;
-pertanto, “il fatto che all'epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca
d'Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva, comunque, l'inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione”;
- occorre infatti attenersi al tenore testuale della norma primaria, “senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa pregiudicarne la valenza precettiva”; sicché “l'omogeneità tra il costo del credito rilevato e quello rilevante ai fini della verifica dell'usura non costituisce un principio regolatore, in alcun modo, della struttura complessiva della disciplina sull'usura, né è idoneo a consentire una deroga alle norme primarie da parte delle Istruzioni della Banca d'Italia. L'unico criterio che le norme primarie impongono per la rilevanza di un costo è, dunque, la sua attinenza all'erogazione del credito”.
Alla luce delle considerazioni appena esposte, deve concludersi che i criteri adottati dal
Giudice di prime cure per stabilire l'usurarietà del finanziamento sono corretti.
C) Secondo motivo d'appello, seconda parte: conseguenze dell'usurarietà
La questione delle conseguenze dell'usurarietà è di centrale importanza, perché i pagamenti effettuati dal mutuatario, se ed in quanto “travolti” dalla sanzione civilistica dell'art. 1815, comma 2, c.c. a causa del carattere usurario del mutuo, concorrono a determinare l'ammontare complessivo dell'indebito oggettivo a cui si riferisce l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., proposta nella specie dall'odierno appellato, attore in primo grado. Pertanto, determinare le conseguenze dell'usurarietà equivale a delimitare l'oggetto dell'azione di ripetizione dell'indebito o – che è lo stesso – a qualificare un pagamento come indebito.
La banca appellante ritiene che il Tribunale abbia eccessivamente sanzionato l'usurarietà degli interessi, estendendo l'obbligo restitutorio ben al di là degli interessi stessi e ben al di là della quota di essi superiore al tasso soglia.
Anche tale motivo di appello è infondato.
Quanto alla conseguenza sanzionatoria del carattere usurario del contratto di finanziamento o di mutuo (art. 1815 comma 2 c.c.: se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi), la stessa deve essere individuata nella non debenza, con conseguente restituzione, di tutti gli importi che rientrano nella fattispecie dell'art. 644 comma 4 c.p., sicché il contratto si trasforma da oneroso in gratuito con azzeramento di ogni remunerazione a favore della banca. 11 Si richiama sul punto la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2550/2024, che in un caso analogo a quello in esame ha rilevato che “la gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica…l'obbligo di restituire anche le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse, pena una inammissibile elusione della disciplina sanzionatoria”, facendo anche riferimento alla decisione del Collegio di Coordinamento Arbitro
Bancario Finanziario n. 12830/18 che ha stabilito che “una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 c.c. - letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 cod. pen. - che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario”.
Nello stesso senso si è già espressa questa Corte d'Appello con la sentenza del
30.10.2020, ritenendo che la conseguenza logica della statuizione di usurarietà del contratto, conteggiando nel TEG i costi assicurativi, “è che, se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell'usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva”.
La pronuncia Cass. civ. 24992/2020 invocata dall'appellante attiene alla diversa questione della natura usuraria degli interessi moratori (e non degli interessi corrispettivi), estranea al caso di specie e quindi non applicabile.
Ancora, nello stesso senso, la Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. I, Sent.,
07/02/2024, n. 3460) ha stabilito che il "costo totale del credito" che diviene inefficace per effetto della sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. comprende,
“anche alla luce della normativa europea (e della normativa interna che ne costituisce attuazione, come l'art. 121, comma 1 lett. e) e comma 2, TUB, nel testo successivo al D.Lgs. n. 141/2010), "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte
e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili", "inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito", come, in particolare, "i premi assicurativi" se, come può presumersi in caso di contestualità della stipulazione, "la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte" (cfr. l'art. 3, paragrafo 1, lett. g, della direttiva 2008/48/CE in materia di 12 contratti di credito ai consumatori)”.
I criteri utilizzati dal Tribunale per quantificare il complessivo ammontare dell'indebito oggettivo sono, di conseguenza, corretti.
D) Primo motivo d'appello, seconda parte: quantificazione delle somme dovute dall'appellante
Va ora affrontato il motivo d'appello che concerne più da vicino il merito (seconda parte del primo motivo d'appello). La banca appellante contesta la debenza delle somme richieste facendo leva sulla propria qualifica di cessionaria del credito.
Il motivo è parzialmente fondato.
La natura stessa dell'azione di ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., preclude la possibilità di condannare la banca appellante alla restituzione di somme di cui essa non è accipiens. In altri termini, il perimetro esterno dell'obbligo restitutorio gravante sulla banca appellante è delimitato da quanto effettivamente essa ha percepito. Ne restano quindi escluse le somme incassate da terzi (nella specie, le società cedenti il credito).
Inoltre, esistono dei limiti interni all'obbligo restitutorio della banca appellante, perché non ogni somma che le è pervenuta dall'odierno appellato è imputabile a un titolo oggettivamente indebito. Come detto, l'indebito sussiste nella misura in cui la pattuizione di interessi ab origine usurari tra (primo) creditore cedente e debitore ceduto ha reso inefficace, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., la clausola sugli interessi, determinando la gratuità del finanziamento. Id est, solo le voci del rapporto obbligatorio “travolte” dalla sanzione civilistica dell'art. 1815, comma 2, c.c. costituiscono l'indebito oggettivo ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Dopo avere precisato, nei due paragrafi precedenti, i limiti entro cui la banca cessionaria del credito può essere chiamata ad operare delle restituzioni in favore del debitore ceduto (cioè, nei limiti del perceptum e nei limiti dell'indebito), occorre verificare quali sono i criteri d'imputazione temporale dell'indebito: se, cioè, l'indebito debba ritenersi cristallizzato al momento del pagamento oppure se debba ritenersi
“scaglionato” su tutta la durata contrattualmente prevista del rapporto di mutuo o di finanziamento. La questione rileva, evidentemente, quando, come accade nel caso di specie, il rapporto obbligatorio subisca una variazione soggettiva ex latere creditoris, 13 perché, nella prima ipotesi, i costi del finanziamento (indebiti) integralmente sostenuti all'inizio del rapporto obbligatorio (mediante i cosiddetti pagamenti “up-front”) dovrebbero essere chiesti in restituzione esclusivamente all'originario creditore cedente.
A questo proposito, secondo l'insegnamento della suprema Corte, si ritiene che il costo del credito “travolto” dall'art. 1815, comma 2, c.c., costituente un indebito oggettivo, debba essere riferito pro quota a tutti i ratei del piano di ammortamento. Il premio assicurativo, ad esempio, è “un costo che, per sua natura, essendo funzionale ad assicurare la copertura assicurativa fino all'integrale restituzione del finanziamento, non può che essere computato (al pari degli interessi corrispettivi, che, pur pagati periodicamente, condividono con esso la natura complessivamente remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice) non già al momento del suo pagamento, sia pur integrale, come quello dell'erogazione del mutuo, ma, al contrario, in ragione dell'intera durata del rapporto così come programmata dalle parti contraenti al momento della stipulazione del contratto” (Cass. civ., Sez. I, Sent., 07/02/2024, n.
3460).
Nel caso di specie, i costi del finanziamento, pari a complessivi euro 11.215,57 (p. 36 della CTU esperita in primo grado), sostenuti dall'odierno appellato in via anticipata, devono ritenersi di natura lato sensu remunerativa per la società finanziatrice.
Pertanto, gli stessi si riverberano sull'intero arco del finanziamento e devono essere ripartiti sui singoli ratei.
La Suprema Corte ha osservato che “tale soluzione interpretativa, del resto, risulta, sia pur indirettamente ma inequivocabilmente, confermata tanto dall'art. 125- sexies TUB, nel testo introdotto dall'art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, conv. con l. n.
106/2021, lì dove, in materia di credito a consumo, ha previsto (con norma sostanzialmente coincidente con quella contenuta nel precedente testo e, come tale, applicabile ai contratti precedentemente stipulati: v. Corte cost. n. 263/2022, paragrafo 14.2) che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, "ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte", quanto, e più in generale, dall'art. 22, comma 15-quater, del d.l. n. 179/2012, conv. con l. n.
221/2012, che (come già previsto dall'art. 49, comma 1, del regolamento IVASS n.
35/2010, poi abrogato), con disposizione applicabile anche ai contratti che (come quelli in esame) erano già stati stipulati al momento della sua entrata in vigore (art.
22, comma 15-septies, del d.l. n. 179 cit.), ha espressamente stabilito che "nei 14 contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo": in tal modo chiarendo che il premio dell'assicurazione contratta dal debitore, pur se pagato per intero al momento della stipula contratto, resta un costo dell'operazione che si espande per l'intero rapporto di finanziamento/assicurazione, tant'è che, in caso di estinzione anticipata dello stesso, il suo ammontare dev'essere restituito in proporzione rispetto al tempo residuo” (Cass. civ., Sez. I, Sent., n. 3460/2024 cit.).
E ancora la Suprema Corte ha rilevato che “la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, del resto, con le sentenze EX dell'11/9/2019 (relativa all'art.
16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori) e
RE AN US del 9/2/2023 (relativa all'art. 25, paragrafo 1, della direttiva
2014/17 sui contratti di credito ai consumatori garantiti da ipoteca o altrimenti relativi
a beni immobili), dopo aver evidenziato che il "costo totale del credito" comprende
"tutti i costi che il consumatore deve pagare a titolo del contratto di credito, di cui è a conoscenza il creditore", incluse, come chiarito dal considerando 50 della direttiva
2014 cit., "... tutte le altre spese, escluse le spese notarili, richieste per ottenere il credito, per esempio un'assicurazione sulla vita, oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste, per esempio un'assicurazione contro gli incendi", ha espressamente affermato che: - l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE dev'essere, in sostanza, interpretato nel senso che, "in caso di rimborso anticipato del credito", "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include" non soltanto i costi "che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto" (cd. recurring) ma "tutti i costi posti a carico del consumatore" e che la riduzione del costo totale del credito deve, pertanto, operare, ove il costo sia stato interamente sostenuto al momento della conclusione del contratto (cd. up-front), "in proporzione alla durata residua del contratto" (pur ammettendo che l'art. 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, lì dove prevede che, in caso di adempimento anticipato del contratto di credito in materia immobiliare, "il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", non osta, al contrario, a una normativa nazionale, non introdotta però nell'ordinamento italiano, che preveda che il 15 diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito)” (Cass. civ., Sez. I, Sent., n. 3460/2024 cit.).
I costi del finanziamento individuati nella sentenza impugnata come indebitamente pagati dal signor (come detto, euro 11.215,57 in tutto) non possono, CP_1 pertanto, che essere parametrati all'intera durata del rapporto, ovvero a tutti i ratei previsti convenzionalmente per la restituzione della somma finanziata.
L'odierna appellante, resasi cessionaria del credito in data anteriore e prossima al 15 aprile 2017 (data della Gazzetta ufficiale su cui la cessione è stata pubblicata), ha ricevuto il pagamento da parte del debitore ceduto di una parte dei ratei contrattualmente previsti, in particolare quelli da 98 a 120, aventi scadenze successive al 15 aprile 2017. Invece, i ratei da 1 a 97, aventi scadenze anteriori alla data di pubblicazione della cessione, devono ritenersi essere stati pagati alla società finanziatrice cedente, non trattandosi di un credito “in sofferenza”, come rilevato dallo stesso appellato nella sua comparsa di costituzione in appello (laddove ha segnalato che “le pronunce della Suprema Corte riportate dalla che escludono Parte_1 la responsabilità e la legittimazione passiva della banca cessionaria riguardano rapporti bancari chiusi, estinti, deteriorati e comunque in sofferenza, diversi dal rapporto oggetto del giudizio“).
I costi complessivi del finanziamento, “colpiti” dalla sanzione di inefficacia e correttamente determinati dalla CTU esperita in primo grado in € 11.215,57, devono essere distribuiti proporzionalmente su tutti i ratei contrattualmente previsti. Poiché il finanziamento è stato stipulato con un piano di ammortamento articolato in 120 rate mensili, l'unico criterio coerente con i principii sopra esposti per ripartire l'indebito è quello di una suddivisione in egual misura su ciascun rateo.
Dunque, l'incidenza di tali costi su ogni singola rata è determinata come segue:
11.215,57 : 120 = 93,46 euro per rata
La banca appellante, avendo acquisito il credito in data anteriore e prossima al 15 aprile 2017, si è resa accipiens esclusivamente delle rate dalla n. 98 alla n. 120
(vedasi piano di ammortamento riportato alle pagine da 9 a 12 della CTU), ovvero di
23 rate.
Pertanto, la quota dell'indebito oggettivo riferibile alla banca appellante è pari a:
93,46 × 23 = 2.149,58 euro
16 Alla luce di quanto sopra, l'obbligo restitutorio – con la relativa condanna – della banca appellante in favore del signor deve essere limitato alla CP_1 somma di € 2.149,58, corrispondente alla parte degli oneri finanziari indebitamente pagati in relazione ai ratei effettivamente riscossi dall'odierna appellante. Su tale somma capitale vanno calcolati gli interessi nella misura legale dal 14/4/2021, data dell'avvio della mediazione prodromica all'instaurazione del presente giudizio (e quindi costituente messa in mora).
In questo senso, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata.
L'esito della causa giustifica, in parziale riforma dell'appellata sentenza anche su questo punto, la compensazione fra le parti delle spese di lite di entrambi gradi di giudizio nella misura del cinquanta per cento, con accollo all'odierna banca appellante della restante metà.
Tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 1.101 a € 5.200) e dell'attività svolta e ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, le spese del primo grado si riliquidano complessivamente come segue (valori medi): euro 425 per la fase di studio, euro 425,00 per la fase introduttiva, euro 851 per la fase istruttoria, euro 851 per la fase decisionale, e così complessivi euro 2.552,00, oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Le spese del presente grado vengono complessivamente liquidate (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 536 per fase di studio, € 536 per fase introduttiva, € 851 per fase decisionale, per totali
€ 1.923 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Le spese di CTU, già liquidate e poste in primo grado a carico esclusivo della
[...]
vanno invece poste a carico delle due parti in solido tra loro. Pt_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza n. 2075/2023 del Tribunale di Torino del 16/5/2023, così provvede:
1) dichiara la carenza di legittimazione passiva di rispetto alla Parte_1 domanda di accertamento della nullità contrattuale proposta in via principale da
. Controparte_1
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1
17 tempore, a pagare a la somma di euro 2.149,58, oltre Controparte_1 interessi nella misura legale dal 14/4/2021 al pagamento effettivo.
3) Condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a rimborsare a euro 1.276,00, oltre al 15% Controparte_1 rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta, quale quota del 50% delle spese del giudizio davanti al Tribunale, con compensazione fra le parti della restante metà.
4) PONE le spese di c.t.u., come già liquidate dal Tribunale, a definitivo carico di in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1
, in solido tra loro. Controparte_1
5) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
a rimborsare a euro 961,50, oltre al 15% rimborso Controparte_1 forfettario spese, CPA e IVA se dovuta, quale quota del 50% delle spese del presente grado, con compensazione fra le parti della restante metà.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 4.2.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. R.G.C. 773/2023 promosso da:
(Cod. Fisc. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualino Grisi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 00198 Roma – Via Pietro de Cristofaro, n. 40, come da procura in atti.
– parte appellante –
Contro
(Cod. Fisc. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Cinzia Nunziata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palma
Campania (NA) – Via Nuova Nola n. 273, come da procura in atti.
– parte appellata –
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e reietta, in riforma della sentenza n. 2075/2023 pubbl. il 16.05.2023 RG n.
20577/2021 Rep. 5245/2023 del 16.05.2023 emessa dal Tribunale di Torino Prima
Sezione Civile Dott.ssa Gabriella Ratti tra le parti sopra indicate in accoglimento della presente impugnazione, accogliere le seguenti conclusioni:
- in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare inammissibili le domande attoree, per carenza di legittimazione passiva e/o titolarità passiva di
[...]
Parte_1
- nel merito senza che ciò possa considerarsi rinuncia alle predette eccezioni comunque rigettare integralmente, per le eccezioni e motivazioni suesposte, tutte le domande formulate da parte del sig. , in quanto infondate in fatto ed Controparte_1 in diritto e disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale civile di Torino, per tutti i motivi esposti nel presente atto e conseguentemente condannare il Sig. , parte appellata, a restituire Controparte_1 alla ogni importo ed a ogni titolo corrisposto Parte_1 dalla ridetta in forza del provvedimento impugnato, Parte_1 con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistente una responsabilità della per i Parte_1 fatti narrati dal Sig. , ridurre l'importo delle somme al minore Controparte_1 importo che dovesse eventualmente risultare provato e, comunque, al solo importo che dovesse reputarsi riconducibile alla Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di doppio grado di giudizio”.
Per parte appellata:
“Voglia l'adita Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così giudicare:
1) rigettare l'appello nel merito perché manifestamente infondato in fatto e in diritto;
2) condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al Parte_1 pagamento delle spese del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarazione di anticipo”.
2 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Torino, Controparte_1 Parte_1
contestando alla convenuta la pattuizione di un tasso usurario relativamente al
[...] contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio n. 482691
(estinto per integrale rimborso del capitale ceduto alla rata n. 106), sottoscritto in data 19.02.2009 con Idea Finanziaria S.p.a., successivamente ceduto a Barclays AN
e successivamente ceduto a sua volta, in data 14.03.2017, a Parte_1
Chiedeva quindi l'applicazione della sanzione prevista dal combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. e la dichiarazione di nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi, con conseguente restituzione di tutti gli interessi corrisposti, nonché dei costi e delle spese sostenute per l'erogazione del credito, quantificati in euro 11.542,02.
Si costituiva in giudizio eccependo: la nullità della citazione per Parte_1 difetto o indeterminatezza del petitum o causa petendi, la propria carenza di legittimazione passiva, la prescrizione anche per quanto concerne la restituzione di quota parte dei premi assicurativi, nonché contestando il fondamento giuridico delle richieste formulate da parte attrice.
Venivano concessi i termini ex art. 183 co VI c.p.c., la causa veniva istruita con CTU e quindi trattenuta a decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 2075/2023, pubblicata in data 16.05.2023, il Tribunale di Torino dichiarava la nullità della clausola del contratto di finanziamento che prevedeva la corresponsione di interessi oltre soglia usura e condannava la a Parte_1 pagare a la somma di euro 11.215,00, oltre interessi secondo la Controparte_1 legge dalla data della domanda giudiziale al saldo, nonché a rifondere a CP_1
le spese di lite liquidate in euro 4.500,00, oltre cu, iva, cpa e rimborso
[...] forfettario nella misura del 15%, con distrazione a favore dell'Avv. Cinzia Nunziata, antistatario, ponendo definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_1
Il Tribunale di Torino riteneva infondate le eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di prescrizione. La prima in quanto le considerazioni di parte convenuta afferivano alla cessione del credito mentre nel caso di specie si trattava di una cessione di contratto. La seconda in quanto il contratto era stato estinto a fine 2017
3 con il pagamento della rata 106 e nella primavera del 2021 era stato attivato il procedimento di mediazione, quale primo atto interruttivo.
Nel merito riteneva infondata la prospettazione della convenuta secondo cui, in base alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, gli oneri assicurativi imposti per legge direttamente a carico del cliente, pur dovendo essere inclusi nel calcolo del Teg per l'invio delle segnalazioni alla Banca d'Italia, ne rimangono esclusi al fine della verifica del rispetto del limite di usura in quanto: i) tale prospettazione si poneva in contrasto con il principio di omnicomprensività di cui all'art. 644 c.p., valevole sia sotto il profilo civile che penale;
ii) le istruzioni della Banca d'Italia non avevano alcuna efficacia precettiva per il giudice nell'ambito del suo accertamento del Teg applicato ad ogni singola operazione, né dovevano essere osservate dagli operatori finanziari quando stabiliscono il tasso di interesse di un determinato rapporto;
iii) tali norme non erano suscettibili di derogare alla legge e in particolare alla prescrizione di cui all'art. 644
c.p.
Per quanto concerne la domanda afferente al rimborso dei costi assicurativi e di accesso al finanziamento, riteneva che parte convenuta dovesse essere condannata a restituire a parte attrice non solo gli interessi pagati, ma anche gli altri oneri collegati al finanziamento.
Il giudizio di appello
1. L'appello proposto dalla Parte_1
La con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio , proponendo appello contro la sentenza n. 2075/2023 del Controparte_1
Tribunale di Torino, pubblicata in data 16.05.2023, chiedendo l'accoglimento dell'appello per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo di appello, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, per essere semplice cessionaria del credito e non del rapporto contrattuale oggetto di doglianza, atteso che il contratto era stato stipulato con Idea Finanziaria s.p.a. nell'anno 2009, che lo aveva ceduto a e quest'ultima a sua volta a Controparte_2
Parte_1
Con il secondo motivo di appello, lamentava l'errato accoglimento della domanda di controparte circa la pattuizione di interessi usuari e ribadiva la legittimità della Part condotta di .
2. Esposizione delle difese di parte appellata
Si costituiva in giudizio , contestando i motivi di appello avversari e Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. 4 Nel merito: I) sull'asserita cessione del credito e non del contratto, rilevava che la fattispecie in esame riguardava una vera e propria cessione del contratto in quanto Part dalla non contestata documentazione si evinceva che la : predisponeva ed emetteva il conteggio estintivo nonché la liberatoria relativa al contratto di finanziamento;
provvedeva altresì all'incasso delle rate del finanziamento nonché della somma versata dal al fine di estinguere anticipatamente il contratto di CP_1 finanziamento. In ogni caso, anche volendo ritenere la mera cessione del credito, la sarebbe comunque contraddittore per tutti gli aspetti contabili del rapporto, Parte_1 anche ai sensi dell'art. 125, comma 3 TUB ed i vizi eventuali del contratto ben potevano essere accertati in via incidentale, ai soli fini di decidere sulle domande di ripetizione di somme.
II) Sulla rilevazione del tasso usurario, contestava la prospettazione dell'appellante e rilevava l'esattezza dell'interpretazione del Giudice di prime cure.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Primo motivo d'appello, prima parte: legittimazione passiva
Il primo motivo di appello si articola in due parti: in via preliminare, la banca appellante sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di accertamento della nullità contrattuale per essere asseritamente cessionaria del solo credito e non, come rilevato dal primo Giudice, del contratto di finanziamento (in tale ultimo caso, la cessionaria subentrerebbe alla parte cedente non solo nel diritto di credito ma anche nell'insieme delle posizioni attive e passive derivanti dal contratto di finanziamento, rendendosi così parte del rapporto obbligatorio nella sua interezza). In secondo luogo, nel merito, l'appellante sostiene l'erronea valutazione, da parte del
Tribunale, delle risultanze istruttorie, che avrebbero dovuto condurre al rigetto delle domande avversarie. Si procederà ad esaminare separatamente le due branche del motivo, la seconda delle quali sarà trattata, per ragioni logiche, dopo la trattazione del secondo e del terzo motivo di appello, di cui si dirà.
Il primo motivo, nella parte riferentesi al difetto di legittimazione passiva della
[...]
rispetto alla domanda di accertamento della nullità contrattuale, è fondato. Pt_1
Il Giudice di prime cure ha indicato, quale circostanza incontroversa comprovante l'esistenza di una cessione del contratto, l'avvenuto incasso da parte di dei Parte_1 ratei di finanziamento e l'emissione, da parte della stessa, del conteggio di estinzione 5 anticipata del finanziamento. In effetti, è vero che il comportamento delle parti può rivelare la reale natura dell'operazione. Quando, cioè, il cessionario assume compiti e responsabilità che vanno oltre la semplice riscossione del credito, ciò può essere interpretato come sintomo rivelatore di una cessione del contratto.
Tuttavia, l'avvenuto incasso dei ratei e l'emissione del conteggio di estinzione anticipata non sono elementi, di per sé, che depongono univocamente a favore dell'esistenza di una cessione del contratto, escludendo la mera cessione del credito.
In tema di cessione del credito, infatti, la previsione del comma 1 dell'art. 1263 c.c., secondo il quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione (Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
09/04/2024, n. 9479). Ebbene, l'incasso dei ratei e l'emissione del conteggio di estinzione anticipata potrebbero rientrare tra le attività strettamente ricollegabili al soddisfacimento del credito e quindi potrebbero, come tali, essere ricomprese nel perimetro del concetto di “accessori” di cui al citato art. 1263 c.c.
In definitiva, quindi, nessun elemento di causa consente di stabilire con certezza se oggetto della cessione fosse il contratto, come sostenuto dall'appellato, o il credito derivante dal contratto, come sostenuto dalla banca appellante. A tal fine, non è certamente d'aiuto il generico testo dell'avviso di cessione di cui alla GU Parte
Seconda n. 45 del 15-4-2017, laddove sono menzionati “un portafoglio di crediti e rapporti giuridici” nonché “i diritti e gli obblighi derivanti dai e/o relativi a taluni finanziamenti”. L'avviso di cessione non fornisce indicazioni precise, tali da consentire la sicura individuazione, nel proprio oggetto, dello specifico finanziamento per cui è causa.
Conformemente a quanto disposto dall'art. 2697 c.c., la carenza probatoria si riverbera a detrimento della parte su cui incombeva l'onere di provare l'intervenuta cessione del contratto, ossia l'attore in primo grado, odierno appellato, il quale avrebbe peraltro potuto chiamare in causa la società finanziatrice cedente.
In conseguenza delle considerazioni che precedono, deve, nella specie, ritenersi provata la sola cessione del credito (fattispecie ammessa dalla banca appellante) e non, invece, anche quella del contratto.
6 Com'è noto, nella cessione del contratto, disciplinata dall'art. 1406 c.c., si verifica una sostituzione nella figura di una parte di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite: sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto. Nella cessione del credito, invece, disciplinata dagli artt. 1260 c.c. e ss., il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione del creditore (Cass. civ., sez. III, 7.2.2020 n. 3034). Ne consegue che il cessionario del credito non può essere destinatario delle azioni relative alla validità del contratto fonte del credito ceduto, rispetto alle quali resta legittimato passivamente soltanto il cedente. Deve quindi, in parziale riforma dell'appellata sentenza, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della appellante Pt_1 rispetto alla domanda di accertamento della nullità contrattuale proposta in via principale.
A ben vedere, però, l'accertamento della nullità della clausola usuraria doveva e deve essere effettuato in via incidentale, perché costituisce il presupposto logico della domanda restitutoria proposta, da qualificarsi come azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.
In questa prospettiva, è irrilevante stabilire se la società odierna appellante sia cessionaria dell'intero contratto o soltanto del credito derivante dal medesimo, come pure è irrilevante svolgere considerazioni sulla possibilità di estendere all'azione restitutoria proposta dal debitore-mutuatario il principio per cui, in materia bancaria, in caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente (art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario ratione temporis applicabile). Ciò che rileva, infatti, è che l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo deve essere rivolta nei confronti di chi ha ricevuto la somma che si assume pagata indebitamente e di cui si chiede la restituzione (Cass. civ., Sez. I, Sentenza,
07/12/2016, n. 25170: "…rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta”). Tale principio di legittimazione passiva esclusiva dell'accipiens è fermo nella giurisprudenza della Suprema Corte e trova fondamento nella formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore di siffatto pagamento come soggetto passivo dell'obbligazione.
7 Nel caso di specie, non è contestato che l'accipiens sia la società appellata, la quale, pacificamente, come ha rilevato il Tribunale, ha incassato i ratei del finanziamento e redatto il conteggio di anticipata estinzione.
Per quanto riguarda l'azione di ripetizione, sussiste, quindi, la legittimazione passiva della banca appellante, che non può invocare la propria estraneità al giudizio: in tal senso la sentenza di primo grado va confermata, ove l'appello si ritenesse esteso anche alla domanda di ripetizione.
B) Secondo motivo d'appello, prima parte: criteri per stabilire l'usurarietà
Prima di procedere all'esame del primo motivo d'appello nella parte attinente al merito, si rende necessario, per ragioni di ordine logico, affrontare il secondo motivo d'appello con il quale la banca appellante censura il metodo adottato dal Giudice di prime cure, il quale, da un lato, ha ritenuto usurario il finanziamento computando tra i costi rilevanti anche quelli assicurativi e, dall'altro, ha interpretato in senso onnicomprensivo la sanzione prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., estendendola non solo agli interessi, ma anche agli ulteriori oneri derivanti dal finanziamento. I due aspetti metodologici (riguardanti, rispettivamente, la determinazione del carattere usurario e la determinazione della sanzione civilistica ex art. 1815, comma 2, c.c.) verranno trattati separatamente.
Il motivo in questione è infondato.
Tutti costi assicurativi, sostenuti dall'odierna parte appellata per stipulare il contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, devono essere inclusi nel calcolo del TEG.
L'art. 644 c.p., che delinea l'usura tanto sotto il profilo penalistico quanto sotto il profilo civilistico, dispone, al comma 4, che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”.
Il costo dell'assicurazione a copertura del rischio morte e del rischio di perdita impiego
è una spesa collegata all'erogazione del credito;
infatti, l'assicurazione: è condizione per accedere al finanziamento (obbligatoria ex art. 54 D.P.R. 180/1950); è contestuale all'erogazione del finanziamento;
è a beneficio della parte che eroga il finanziamento;
è volta a garantire a tale beneficiaria il rimborso del credito qualora si verifichino eventi che pregiudichino l'esistenza in vita della parte mutuataria, la sua capacità lavorativa o il suo reddito, traducendosi in un vantaggio per la banca finanziatrice;
ha quindi natura remunerativa per quest'ultima.
Come statuito, in conformità al consolidato orientamento di legittimità, dalla Corte di 8 Cassazione con la sentenza n. 29501/2023 (che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.1524/2019 resa in un caso analogo a quello in esame, di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio):
<ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20247 del 14/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n.
17839 del 21/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 17187 del 15/06/2023 e Sez. 3,
Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023 con riferimento al leasing finanziario;
Sez. 6-1,
Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 37058 del 26/11/2021;
Sez. 1, Ordinanza n. 22458 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5160 del
06/03/2018; Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 05/04/2017). Inoltre, la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, come nella fattispecie. Ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice>>.
La Suprema Corte è giunta a tale ormai stabile orientamento, evidenziando la centralità sistematica della norma dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria, che considera rilevanti “tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito”, con carattere “onnicomprensivo” nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito;
osservando che l'esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comporterebbe “il risultato di spostare
– al livello di operatività della pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse” (v. Cass civ. 8806/17; Cass. civ.
22458/2018; Cass. civ. 3025/2022); che l'obbligatorietà per legge dell'assicurazione prevista dall'art. 54 del D.P.R. 180/1950 per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, non ne esclude la connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, da valutare in considerazione della sua incidenza economica diretta ed indiretta sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento (Cass. civ. 22458/2018); che tale assicurazione
è volta a garantire il mutuante nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario (Cass. civ. 17466/2020).
Risultano pertanto infondate le contrarie deduzioni svolte nel motivo in esame.
Né vale ad escludere la natura usuraria del contratto la considerazione che le 9 Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento, escludessero dal calcolo il costo dell'assicurazione in esame (a differenza delle Istruzioni successive, del 2009 entrate in vigore nel 2010).
Le Istruzioni della Banca d'Italia non sono dettate al fine di indicare in generale come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo, sulla base del quale il competente Ministero emana trimestralmente il decreto nel quale indica il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura ai sensi degli artt. 2 L. 108/1996 e 644 comma 3 c.p. Le stesse non hanno quindi alcuna efficacia precettiva nei confronti del giudice nell'ambito dell'accertamento del TEG applicato alla singola operazione, sia perché non sono finalizzate a stabilire il TEG del singolo caso, sia perché sono disposizioni non suscettibili di derogare alla norma di cui all'art. 644 comma 4 c.p. in materia di componenti da considerarsi al fine della determinazione del TEG.
Si richiamano, a confutazione delle contrarie deduzioni svolte nel motivo di appello, le seguenti statuizioni di Cass. civ. 29501/2023 sopra citata, conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità:
-occorre distinguere il tasso soglia disciplinato dal comma 3 dell'art. 644 c.p., secondo cui la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, dal “costo complessivo del credito” regolato dal comma 4 dell'art. 644 c.p.; solo il comma 3 costituisce norma in bianco di rinvio, mentre la struttura del comma 4 “descrive l'integrazione di una norma perfetta, che non richiede ulteriori disposizioni applicative esterne, affinché possa assumere un delineato e concreto valore costitutivo”;
-la disciplina primaria del tasso soglia è contenuta nell'art. 2 L. 108/1996, che non introduce una deroga all'art. 644 c.p., in quanto le Istruzioni di Banca d'Italia hanno rilevanza solo ed esclusivamente al fine statistico della rilevazione del tasso effettivo globale medio;
“le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Sez. U, Sentenza n.
16303 del 20/06/2018)”;
-la “centralità sistematica” dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l'intero arco normativo che risulta 10 regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia;
-pertanto, “il fatto che all'epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca
d'Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva, comunque, l'inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione”;
- occorre infatti attenersi al tenore testuale della norma primaria, “senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa pregiudicarne la valenza precettiva”; sicché “l'omogeneità tra il costo del credito rilevato e quello rilevante ai fini della verifica dell'usura non costituisce un principio regolatore, in alcun modo, della struttura complessiva della disciplina sull'usura, né è idoneo a consentire una deroga alle norme primarie da parte delle Istruzioni della Banca d'Italia. L'unico criterio che le norme primarie impongono per la rilevanza di un costo è, dunque, la sua attinenza all'erogazione del credito”.
Alla luce delle considerazioni appena esposte, deve concludersi che i criteri adottati dal
Giudice di prime cure per stabilire l'usurarietà del finanziamento sono corretti.
C) Secondo motivo d'appello, seconda parte: conseguenze dell'usurarietà
La questione delle conseguenze dell'usurarietà è di centrale importanza, perché i pagamenti effettuati dal mutuatario, se ed in quanto “travolti” dalla sanzione civilistica dell'art. 1815, comma 2, c.c. a causa del carattere usurario del mutuo, concorrono a determinare l'ammontare complessivo dell'indebito oggettivo a cui si riferisce l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., proposta nella specie dall'odierno appellato, attore in primo grado. Pertanto, determinare le conseguenze dell'usurarietà equivale a delimitare l'oggetto dell'azione di ripetizione dell'indebito o – che è lo stesso – a qualificare un pagamento come indebito.
La banca appellante ritiene che il Tribunale abbia eccessivamente sanzionato l'usurarietà degli interessi, estendendo l'obbligo restitutorio ben al di là degli interessi stessi e ben al di là della quota di essi superiore al tasso soglia.
Anche tale motivo di appello è infondato.
Quanto alla conseguenza sanzionatoria del carattere usurario del contratto di finanziamento o di mutuo (art. 1815 comma 2 c.c.: se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi), la stessa deve essere individuata nella non debenza, con conseguente restituzione, di tutti gli importi che rientrano nella fattispecie dell'art. 644 comma 4 c.p., sicché il contratto si trasforma da oneroso in gratuito con azzeramento di ogni remunerazione a favore della banca. 11 Si richiama sul punto la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2550/2024, che in un caso analogo a quello in esame ha rilevato che “la gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica…l'obbligo di restituire anche le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse, pena una inammissibile elusione della disciplina sanzionatoria”, facendo anche riferimento alla decisione del Collegio di Coordinamento Arbitro
Bancario Finanziario n. 12830/18 che ha stabilito che “una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 c.c. - letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 cod. pen. - che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario”.
Nello stesso senso si è già espressa questa Corte d'Appello con la sentenza del
30.10.2020, ritenendo che la conseguenza logica della statuizione di usurarietà del contratto, conteggiando nel TEG i costi assicurativi, “è che, se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell'usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva”.
La pronuncia Cass. civ. 24992/2020 invocata dall'appellante attiene alla diversa questione della natura usuraria degli interessi moratori (e non degli interessi corrispettivi), estranea al caso di specie e quindi non applicabile.
Ancora, nello stesso senso, la Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. I, Sent.,
07/02/2024, n. 3460) ha stabilito che il "costo totale del credito" che diviene inefficace per effetto della sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. comprende,
“anche alla luce della normativa europea (e della normativa interna che ne costituisce attuazione, come l'art. 121, comma 1 lett. e) e comma 2, TUB, nel testo successivo al D.Lgs. n. 141/2010), "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte
e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili", "inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito", come, in particolare, "i premi assicurativi" se, come può presumersi in caso di contestualità della stipulazione, "la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte" (cfr. l'art. 3, paragrafo 1, lett. g, della direttiva 2008/48/CE in materia di 12 contratti di credito ai consumatori)”.
I criteri utilizzati dal Tribunale per quantificare il complessivo ammontare dell'indebito oggettivo sono, di conseguenza, corretti.
D) Primo motivo d'appello, seconda parte: quantificazione delle somme dovute dall'appellante
Va ora affrontato il motivo d'appello che concerne più da vicino il merito (seconda parte del primo motivo d'appello). La banca appellante contesta la debenza delle somme richieste facendo leva sulla propria qualifica di cessionaria del credito.
Il motivo è parzialmente fondato.
La natura stessa dell'azione di ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., preclude la possibilità di condannare la banca appellante alla restituzione di somme di cui essa non è accipiens. In altri termini, il perimetro esterno dell'obbligo restitutorio gravante sulla banca appellante è delimitato da quanto effettivamente essa ha percepito. Ne restano quindi escluse le somme incassate da terzi (nella specie, le società cedenti il credito).
Inoltre, esistono dei limiti interni all'obbligo restitutorio della banca appellante, perché non ogni somma che le è pervenuta dall'odierno appellato è imputabile a un titolo oggettivamente indebito. Come detto, l'indebito sussiste nella misura in cui la pattuizione di interessi ab origine usurari tra (primo) creditore cedente e debitore ceduto ha reso inefficace, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., la clausola sugli interessi, determinando la gratuità del finanziamento. Id est, solo le voci del rapporto obbligatorio “travolte” dalla sanzione civilistica dell'art. 1815, comma 2, c.c. costituiscono l'indebito oggettivo ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Dopo avere precisato, nei due paragrafi precedenti, i limiti entro cui la banca cessionaria del credito può essere chiamata ad operare delle restituzioni in favore del debitore ceduto (cioè, nei limiti del perceptum e nei limiti dell'indebito), occorre verificare quali sono i criteri d'imputazione temporale dell'indebito: se, cioè, l'indebito debba ritenersi cristallizzato al momento del pagamento oppure se debba ritenersi
“scaglionato” su tutta la durata contrattualmente prevista del rapporto di mutuo o di finanziamento. La questione rileva, evidentemente, quando, come accade nel caso di specie, il rapporto obbligatorio subisca una variazione soggettiva ex latere creditoris, 13 perché, nella prima ipotesi, i costi del finanziamento (indebiti) integralmente sostenuti all'inizio del rapporto obbligatorio (mediante i cosiddetti pagamenti “up-front”) dovrebbero essere chiesti in restituzione esclusivamente all'originario creditore cedente.
A questo proposito, secondo l'insegnamento della suprema Corte, si ritiene che il costo del credito “travolto” dall'art. 1815, comma 2, c.c., costituente un indebito oggettivo, debba essere riferito pro quota a tutti i ratei del piano di ammortamento. Il premio assicurativo, ad esempio, è “un costo che, per sua natura, essendo funzionale ad assicurare la copertura assicurativa fino all'integrale restituzione del finanziamento, non può che essere computato (al pari degli interessi corrispettivi, che, pur pagati periodicamente, condividono con esso la natura complessivamente remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice) non già al momento del suo pagamento, sia pur integrale, come quello dell'erogazione del mutuo, ma, al contrario, in ragione dell'intera durata del rapporto così come programmata dalle parti contraenti al momento della stipulazione del contratto” (Cass. civ., Sez. I, Sent., 07/02/2024, n.
3460).
Nel caso di specie, i costi del finanziamento, pari a complessivi euro 11.215,57 (p. 36 della CTU esperita in primo grado), sostenuti dall'odierno appellato in via anticipata, devono ritenersi di natura lato sensu remunerativa per la società finanziatrice.
Pertanto, gli stessi si riverberano sull'intero arco del finanziamento e devono essere ripartiti sui singoli ratei.
La Suprema Corte ha osservato che “tale soluzione interpretativa, del resto, risulta, sia pur indirettamente ma inequivocabilmente, confermata tanto dall'art. 125- sexies TUB, nel testo introdotto dall'art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, conv. con l. n.
106/2021, lì dove, in materia di credito a consumo, ha previsto (con norma sostanzialmente coincidente con quella contenuta nel precedente testo e, come tale, applicabile ai contratti precedentemente stipulati: v. Corte cost. n. 263/2022, paragrafo 14.2) che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, "ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte", quanto, e più in generale, dall'art. 22, comma 15-quater, del d.l. n. 179/2012, conv. con l. n.
221/2012, che (come già previsto dall'art. 49, comma 1, del regolamento IVASS n.
35/2010, poi abrogato), con disposizione applicabile anche ai contratti che (come quelli in esame) erano già stati stipulati al momento della sua entrata in vigore (art.
22, comma 15-septies, del d.l. n. 179 cit.), ha espressamente stabilito che "nei 14 contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo": in tal modo chiarendo che il premio dell'assicurazione contratta dal debitore, pur se pagato per intero al momento della stipula contratto, resta un costo dell'operazione che si espande per l'intero rapporto di finanziamento/assicurazione, tant'è che, in caso di estinzione anticipata dello stesso, il suo ammontare dev'essere restituito in proporzione rispetto al tempo residuo” (Cass. civ., Sez. I, Sent., n. 3460/2024 cit.).
E ancora la Suprema Corte ha rilevato che “la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, del resto, con le sentenze EX dell'11/9/2019 (relativa all'art.
16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori) e
RE AN US del 9/2/2023 (relativa all'art. 25, paragrafo 1, della direttiva
2014/17 sui contratti di credito ai consumatori garantiti da ipoteca o altrimenti relativi
a beni immobili), dopo aver evidenziato che il "costo totale del credito" comprende
"tutti i costi che il consumatore deve pagare a titolo del contratto di credito, di cui è a conoscenza il creditore", incluse, come chiarito dal considerando 50 della direttiva
2014 cit., "... tutte le altre spese, escluse le spese notarili, richieste per ottenere il credito, per esempio un'assicurazione sulla vita, oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste, per esempio un'assicurazione contro gli incendi", ha espressamente affermato che: - l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE dev'essere, in sostanza, interpretato nel senso che, "in caso di rimborso anticipato del credito", "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include" non soltanto i costi "che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto" (cd. recurring) ma "tutti i costi posti a carico del consumatore" e che la riduzione del costo totale del credito deve, pertanto, operare, ove il costo sia stato interamente sostenuto al momento della conclusione del contratto (cd. up-front), "in proporzione alla durata residua del contratto" (pur ammettendo che l'art. 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, lì dove prevede che, in caso di adempimento anticipato del contratto di credito in materia immobiliare, "il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", non osta, al contrario, a una normativa nazionale, non introdotta però nell'ordinamento italiano, che preveda che il 15 diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito)” (Cass. civ., Sez. I, Sent., n. 3460/2024 cit.).
I costi del finanziamento individuati nella sentenza impugnata come indebitamente pagati dal signor (come detto, euro 11.215,57 in tutto) non possono, CP_1 pertanto, che essere parametrati all'intera durata del rapporto, ovvero a tutti i ratei previsti convenzionalmente per la restituzione della somma finanziata.
L'odierna appellante, resasi cessionaria del credito in data anteriore e prossima al 15 aprile 2017 (data della Gazzetta ufficiale su cui la cessione è stata pubblicata), ha ricevuto il pagamento da parte del debitore ceduto di una parte dei ratei contrattualmente previsti, in particolare quelli da 98 a 120, aventi scadenze successive al 15 aprile 2017. Invece, i ratei da 1 a 97, aventi scadenze anteriori alla data di pubblicazione della cessione, devono ritenersi essere stati pagati alla società finanziatrice cedente, non trattandosi di un credito “in sofferenza”, come rilevato dallo stesso appellato nella sua comparsa di costituzione in appello (laddove ha segnalato che “le pronunce della Suprema Corte riportate dalla che escludono Parte_1 la responsabilità e la legittimazione passiva della banca cessionaria riguardano rapporti bancari chiusi, estinti, deteriorati e comunque in sofferenza, diversi dal rapporto oggetto del giudizio“).
I costi complessivi del finanziamento, “colpiti” dalla sanzione di inefficacia e correttamente determinati dalla CTU esperita in primo grado in € 11.215,57, devono essere distribuiti proporzionalmente su tutti i ratei contrattualmente previsti. Poiché il finanziamento è stato stipulato con un piano di ammortamento articolato in 120 rate mensili, l'unico criterio coerente con i principii sopra esposti per ripartire l'indebito è quello di una suddivisione in egual misura su ciascun rateo.
Dunque, l'incidenza di tali costi su ogni singola rata è determinata come segue:
11.215,57 : 120 = 93,46 euro per rata
La banca appellante, avendo acquisito il credito in data anteriore e prossima al 15 aprile 2017, si è resa accipiens esclusivamente delle rate dalla n. 98 alla n. 120
(vedasi piano di ammortamento riportato alle pagine da 9 a 12 della CTU), ovvero di
23 rate.
Pertanto, la quota dell'indebito oggettivo riferibile alla banca appellante è pari a:
93,46 × 23 = 2.149,58 euro
16 Alla luce di quanto sopra, l'obbligo restitutorio – con la relativa condanna – della banca appellante in favore del signor deve essere limitato alla CP_1 somma di € 2.149,58, corrispondente alla parte degli oneri finanziari indebitamente pagati in relazione ai ratei effettivamente riscossi dall'odierna appellante. Su tale somma capitale vanno calcolati gli interessi nella misura legale dal 14/4/2021, data dell'avvio della mediazione prodromica all'instaurazione del presente giudizio (e quindi costituente messa in mora).
In questo senso, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata.
L'esito della causa giustifica, in parziale riforma dell'appellata sentenza anche su questo punto, la compensazione fra le parti delle spese di lite di entrambi gradi di giudizio nella misura del cinquanta per cento, con accollo all'odierna banca appellante della restante metà.
Tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 1.101 a € 5.200) e dell'attività svolta e ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, le spese del primo grado si riliquidano complessivamente come segue (valori medi): euro 425 per la fase di studio, euro 425,00 per la fase introduttiva, euro 851 per la fase istruttoria, euro 851 per la fase decisionale, e così complessivi euro 2.552,00, oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Le spese del presente grado vengono complessivamente liquidate (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 536 per fase di studio, € 536 per fase introduttiva, € 851 per fase decisionale, per totali
€ 1.923 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Le spese di CTU, già liquidate e poste in primo grado a carico esclusivo della
[...]
vanno invece poste a carico delle due parti in solido tra loro. Pt_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza n. 2075/2023 del Tribunale di Torino del 16/5/2023, così provvede:
1) dichiara la carenza di legittimazione passiva di rispetto alla Parte_1 domanda di accertamento della nullità contrattuale proposta in via principale da
. Controparte_1
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1
17 tempore, a pagare a la somma di euro 2.149,58, oltre Controparte_1 interessi nella misura legale dal 14/4/2021 al pagamento effettivo.
3) Condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a rimborsare a euro 1.276,00, oltre al 15% Controparte_1 rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta, quale quota del 50% delle spese del giudizio davanti al Tribunale, con compensazione fra le parti della restante metà.
4) PONE le spese di c.t.u., come già liquidate dal Tribunale, a definitivo carico di in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1
, in solido tra loro. Controparte_1
5) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
a rimborsare a euro 961,50, oltre al 15% rimborso Controparte_1 forfettario spese, CPA e IVA se dovuta, quale quota del 50% delle spese del presente grado, con compensazione fra le parti della restante metà.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 4.2.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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