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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/06/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 10/06/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato LEONE FABIOLA
ricorrente e
, rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_2
VERUSIO CARLO, nel cui studio ha eletto domicilio resistente
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
1
Con ricorso depositato il 17/10/2022, parte opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 410/2022 notificato il 06/09/2022 - 12/09/2022, con cui in data 28.07.2022 il
Tribunale di Brindisi le aveva ingiunto di pagare in favore di
[...]
l'importo di euro requisiti sanitari accertati con decreto di Parte_1 omologa reso dal Tribunale di Brindisi in data 08/02/2022 e notificato ad in data 15/02/2022. CP_1
A sostegno dei propri assunti ha dedotto che gli importi intimati CP_1 non erano dovuti, avendo l'istituto provveduto a liquidare in data 07/09/2022 la prestazione con decorrenza 01/08/2021 per un importo di €
8.164,29, con esclusione del rateo relativo alla mensilità di agosto 2021 perché non dovuto, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio 8.547,39 a titolo di ratei per assegno CP_2 ordinario di invalidità in presenza dei ha concluso per la cessazione della materia del CP_2 contendere, con condanna di al pagamento delle spese legali, avendo CP_1
l'istituto eseguito l'omologa in data 07/09/2022, dopo la notifica del decreto Ingiuntivo opposto. All'odierna udienza entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di CP_1 lite e parte opposta con condanna di alle spese per soccombenza CP_1 virtuale. Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su concorde richiesta delle parti, essendo pacifico che abbia proceduto al pagamento della prestazione richiesta, va CP_1 dichiarata cessata la materia del contendere. Ciò posto, occorre procedere alla regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale e cioè in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. in tal senso: Cass. civile, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, 2 agosto 2004, n. 14775). Dalla documentazione in atti, emerge che ha provveduto al CP_1 pagamento di quanto dovuto in data 07/09/2022. In relazione alle spese di lite, in virtù del principio di soccombenza virtuale, le spese della presente fase di giudizio devono essere
2 integralmente compensate, atteso l'intervenuto pagamento in data precedente al deposito del presente ricorso. Appare equo, di converso, disporre la condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di limitatamente alla fase monitoria, come CP_1 già liquidate in decreto ingiuntivo (€ 470,00), atteso l'intervenuto pagamento di quanto dovuto in data successiva alla emissione del decreto ingiuntivo ed alla notifica dello stesso presso la sede di Francavilla.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 17.10.2022 da CP_1 nei confronti di , così provvede: Parte_1
- dichiara la cessazione della materia del contendere e per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n. 410/22 del 28/07/2022;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite relative alla presente fase di giudizio;
- condanna alla refusione delle spese legali della fase monitoria CP_1 liquidate in € 470,00, oltre iva, cpa e rimborso spese come per legge, con distrazione. Brindisi, 10.06.2025
Il giudice del Lavoro
dott. Piero Primiceri
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