Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/02/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 225 /2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. ON Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Simona Iavazzo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 225 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 20 novembre 2024, con la fissazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c., avente ad oggetto separazione giudiziale
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Manfredonia alla Via delle Antiche Mura 66/F, presso lo studio dell'Avv. Nobile Angela Anna (C.F. ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso per separazione giudiziale
- RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata in Manfredonia al Corso Manfredi n. 163, presso lo studio dell'Avv. Robustella Celestino M. (C.F. ), dal C.F._4
quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine della memoria di costituzione e risposta
- RESISTENTE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 20.11.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da “note di trattazione scritta” in atti;
Il P.M. ha concluso favorevolmente con nota del 25.11.2024, come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1.Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 16.01.2023
[...]
, chiedendo la separazione con addebito, ha dedotto: di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con nel 2021 in Controparte_1
Mattinata; che dall'unione coniugale sono nati quattro figli (nt. il Per_1
07.08.2009), (nt. il 09.09.2008), (nt. il 18.05.2011) e ON Pt_2 Per_2
(nt. il 18.02.2016), tutti minori e studenti;
che ha sempre svolto la professione di cuoco presso strutture alberghiere con contratti stagionali e discontinui, ed un retribuzione annua pari a circa 14.000,00 euro;
che la resistente ha sempre svolto l'attività di casalinga;
che il matrimonio è entrato in crisi a causa della condotta della moglie, la quale avrebbe intrapreso una relazione extraconiugale nel corso del matrimonio con tale con il Persona_3
quale, oltre a fare abuso di sostanze alcoliche, condurrebbe uno stile di vita tale da non avere il controllo della sua persona, diventando così un pericolo per l'incolumità dei quattro figli;
che in diverse occasioni la ha CP_1
mostrato tumefazioni e lividi sul volto dovuti ai conflitti con il nuovo
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compagno con il quale si intratteneva fuori casa anche di sera, lasciando così i figli minori incustoditi.
Pertanto, parte ricorrente, oltre a chiedere la separazione con addebito alla moglie, ha concluso chiedendo: l'affidamento esclusivo dei figli minori con collocazione prevalente degli stessi presso di sé; di assegnare la casa coniugale, di proprietà del nonno della resistente, a lui stesso;
di porre a carico della l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori nella CP_1
misura ritenuta congrua dal Tribunale, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio la quale, non opponendosi Controparte_1 all'avversa richiesta di separazione giudiziale, ha contestato tutti gli avversi assunti e chiesto: la pronuncia di addebito della separazione al marito;
l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento stabile degli stessi presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita del padre;
l'assegnazione della casa coniugale;
la condanna del ricorrente alla corresponsione di un assegno di mantenimento per i figli minori e per la moglie pari ad euro 1.200,00 mensili, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 80%; di disporre il pagamento diretto dell'assegno unico universale da parte dell' . CP_2
La resistente ha dedotto all'uopo che: il matrimonio sarebbe entrato in crisi a causa della instabilità psicologica del marito al quale era stata diagnosticata una forte depressione con assunzione di psicofarmaci nonché a causa dal suo atteggiamento aggressivo sfociato in aggressioni e minacce anche alla presenza dei figli minori;
la resistente ha altresì dedotto il totale disinteresse del marito verso i figli, il quale da un lato prediligendo le strutture ricettive site al nord, si allontanava da casa per diversi mesi, e dall'altro anche quanto nei mesi di bassa stagione rientrava in Mattinata preferiva oziare con amici nei bar;
che a causa del completo disinteresse del marito non ha mai potuto svolgere una propria attività lavorativa, dedicandosi, con profitto, all'eduzione
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ed al mantenimento dei figli, seguendoli nei rispettivi percorsi formativi ed occupandosi di ogni loro esigenza di vita.
Con ordinanza, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
ha affidato i figli minori , , Per_1 Pt_2
ed ON in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_2
stabile presso la madre, alla quale ha assegnato la casa coniugale;
ha regolamentato gli incontri tra il padre e i figli minori;
ha disposto l'obbligo a carico del ricorrente di provvedere al mantenimento dei figli minori e della moglie versando alla resistente la somma mensile di euro 700,00 (euro 150,00 in favore di ciascun figlio e 100,00 in favore della moglie), oltre al 50% dell'A.U.U., nonché di concorrere alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli nella misura del 50%.
Entrambe la parti hanno depositavano memorie integrative nelle quali hanno reiterato le proprie conclusioni. In particolare, la resistente ha accettato la proposta conciliativa formulata, ex art. 185 bis c.p.c., con l'ordinanza presidenziale, mentre il ricorrente ha chiesto la rideterminazione del mantenimento disposto in suo favore.
Espletata l'istruttoria da parte del precedente Giudice istruttore mediante il solo monitoraggio dei servizi sociali, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.11.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al Giudice istruttore che ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare deve evidenziarsi che la causa è matura per la decisione dovendosi disattendere la richiesta di esibizione, ex art. 210 c.p.c., formulata dal resistente con le note a trattazione scritta del 15.11.2024, in quanto la stessa oltre ad essere tardiva è irrilevante ai fini della presente decisione per le ragioni di merito che si vanno ad esporre.
2. Sulla domanda di separazione.
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La domanda di separazione personale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 151, comma 1, c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, la richiesta reciproca di addebito della separazione,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni comune interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale: si è, invero, ormai verificata la dissoluzione del consorzio familiare e non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
3. Sulle domande di addebito.
Il ricorrente ha dedotto, a sostegno della propria domanda di addebito,
l'asserita violazione del dovere di fedeltà da parte da parte della moglie, la quale avrebbe intrapreso una relazione extraconiugale con tale ER
, con il quale oltre a fare abuso di sostanze alcoliche, avrebbe
[...]
condotto uno stile di vita tale da non avere più il controllo di sé. La resistente ha recisamente contestato le predette allegazioni.
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La resistente, poi, dal canto suo, ha a sua volta posto a sostegno della propria domanda di addebito l'asserito comportamento violento del marito, narrando aggressioni e minacce poste in essere dallo stesso, anche alla presenza dei figli, nonché la sua instabilità psicologica essendogli stata diagnosticata una forte depressione con assunzione di psicofarmaci.
Ciò premesso in fatto, in diritto, va osservato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 151, c.c., il giudice può stabilire “a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La pronuncia di addebito presuppone una valutazione discrezionale ad opera del giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, che deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale. In ogni caso, la constatata violazione dei doveri coniugali non è sufficiente per disporre l'addebito, in quanto tale pronuncia postula l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ciò significa che la richiesta di addebito della separazione non può trovare accoglimento nell'ipotesi in cui il rapporto coniugale risulti già compromesso, per incompatibilità caratteriale, al verificarsi del presunto evento illecito, che, pertanto, rappresenta mera conseguenza della separazione e non già causa della stessa.
Sotto il profilo processuale grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda.
Conseguentemente, il Collegio è chiamato ad esaminare due questioni, e cioè se effettivamente il abbia posto in essere condotte prevaricatrici nei Pt_1
confronti della moglie e se, in caso di accertamento positivo, la crisi coniugale
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sia sorta in seguito a tali condotte ovvero se la relazione matrimoniale fosse oramai già definitivamente compromessa per altre cause o anche a causa dell'asserita violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie per le cui condotte contestatele occorre procedere con analoghe valutazioni.
A sostegno della propria domanda di addebito, il ricorrente ha, infatti, prodotto relazione investigativa con allegati rilievi fotografici dai quali tuttavia non emerge una vera e propria condotta di adulterio quanto piuttosto la frequentazione che la resistente e l intrattenevano senza tuttavia ER
che possa evincersi una vera e propria condotta violativa dell'obbligo di fedeltà. Dal canto suo la resistente, a fortiori delle asserite violenze subite dal marito, ha prodotto rilievi fotografici ritraenti la stessa con tumefazioni e lividi. Tuttavia, dalla conversazione telefonica tra la stessa e tale ER
la stessa ricorrente sembra far emergere che la responsabilità delle
[...]
lividure potrebbero essere da attribuire addirittura all e non al ER
ricorrente, con ciò sconfessando la sua stessa prospettazione di addebitabilità delle relative condotte e della crisi coniugale al marito.
La resistente poi contesta come da ben prima il resistente soffrisse una grave condizione depressiva – non integrante di per sé la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio quanto piuttosto una condizione evidentemente patologica del ricorrente – che avrebbe già da tempo minato l'equilibrio e la stabilità del consorzio familiare. Sul punto si fa notare come questa appaia l'unica originaria, incontestata e riscontrata causa del disequilibrio familiare, mentre tutto il resto delle mere conseguenze di una crisi già in atto.
Ebbene, dalle reciproche contestazioni delle parti, molte anche dedotte in maniera generica e non riscontrabile, non emerge che le stesse siano la vera e propria causa della crisi coniugale né che siano state deliberatamente poste in essere in spregio ai doveri coniugali. A ciò si aggiunga anche come le contestate violazioni non risultino a monte neppure riscontrate o riscontrabili.
Difatti, le circostanze dedotte risultano non collocate nel tempo e nello spazio e non si riferiscono ad avvenimenti specifici. Tanto porta a far ritenere che la
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vera causa della crisi del rapporto matrimoniale sia stata una molteplicità di comportamenti di entrambi i coniugi che, indiscutibilmente, né ha condizionato la serenità familiare causandone l'intollerabilità della convivenza, non avendo la prova che le sole, genericamente descritte, condotte del resistente o della ricorrente contestate in giudizio abbiano effettivamente causato la disgregazione del nucleo familiare, che da quanto descritto risultava già in essere tra le parti e che più che l'effetto di quanto avvenuto ne appare essa stessa la causa.
Orbene, in assenza dei presupposti di legge, così come elaborati dalla giurisprudenza, non può farsi luogo alla dichiarazione di addebitabilità della separazione e le relative reciproche domande vanno pertanto rigettate.
4. Sull'affidamento dei figli, sul collocamento e sul diritto di visita.
In ordine all'affidamento dei minori , , e ON le Per_1 Pt_2 Per_2
parti inizialmente erano in contrasto, atteso che il ha chiesto disporsi Pt_1
l'affidamento esclusivo dei figli, laddove La ha chiesto CP_1
l'affidamento condiviso degli stessi, mentre con la precisazione delle conclusioni entrambi i coniugi hanno concluso chiedendo l'affidamento condiviso con collocamento stabile dei minori presso la madre.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile. L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o
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non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n.
18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n.
26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, nel presente giudizio è emersa un'iniziale elevata conflittualità tra i genitori che a causa della crisi coniugale venutasi a creare ha inevitabilmente coinvolto anche i figli. Le gravi criticità riscontrate nei comportamenti tenuti dalla madre allorquando usciva la sera lasciando i figli minori incustoditi, avevano spinto da un lato il padre a sporgere denuncia nei confronti della stessa per abbandono di minori e dall'altro il Giudice Istruttore ad espletare un'indagine sul nucleo familiare mediante monitoraggio dei servizi sociali territorialmente competenti. Nella relazione di aggiornamento dei Servizi
Sociali incaricati, dopo aver monitorato per alcuni mesi il nucleo familiare procedendo anche all'ascolto dei coniugi e dei minori, quest'ultimi hanno evidenziato come la sig.ra ha avuto incontri saltuari con le CP_1
operatrici dei Servizi in quanto spesso pur dichiarandosi disponibile verbalmente non si è presentata agli appuntamenti fissati. Tuttavia, negli incontri avuti è parsa più serena e ha riferito che il rapporto con il padre dei suoi figli è migliorato. A riscontro di tale miglioramento è lo stesso ricorrente che ha modificato la propria posizione ritenendo possibile un affido condiviso dei minori ed una collocazione con la madre. La conflittualità che caratterizzava il loro rapporto sino ad alcuni mesi addietro appare infatti
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sensibilmente ridotta e la madre appare più attenta alle esigenze dei figli. Il miglioramento dei rapporti tra i genitori ha contribuito, quindi, a creare un clima di maggiore serenità anche per i minori. I SS hanno aggiunto come i minori, pur continuando ad avere un atteggiamento protettivo nei confronti della madre, mostrano di avere una visione più rispondente alla realtà che contempla la presenza della madre, del padre e della rete parentale;
infatti, hanno ripreso a frequentare i nonni paterni. Per quanto fin qui esposto pare che i genitori abbiano acquisito una maggiore consapevolezza della necessità di tenere separati i rapporti personali e di coppia dal ruolo genitoriale nell'esclusivo interesse dei figli. A fronte di tanto la richiesta concorde di applicazione della regola generale dell'affido condiviso pare potersi accogliere.
Pertanto il Tribunale non discostandosi dalla regola generale dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori ritiene di dover esortare i genitori a non ripristinare la situazione di grave conflittualità sorta in passato, e che, senza dubbio, può ripercuotersi negativamente sull'interesse e sul benessere psico- fisico dei minori già abbastanza compromesso da tali atteggiamenti, invitandoli a dimostrare concretamente e con maggiore maturità il loro impegno a voler garantire il benessere dei figli nel perseguimento del loro interesse.
Al riguardo occorre anche precisare come ai fini della presente decisione , rebus sic stantibus, non può assumere rilevanza il procedimento penale pendente dinanzi a codesto Tribunale che vede imputata la ai sensi CP_1 dell'art. 591 c.p., per abbandono dei figli minori, in quanto lo stesso ha ad oggetto fatti comunque risalenti al periodo di convivenza tra i coniugi.
Pertanto, deve essere disposto l'affidamento condiviso dei minori , Per_1
, e ON, ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto Pt_2 Per_2
della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore, che dovranno essere prese di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
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Si conviene in ogni caso che i Servizi Sociali territorialmente competenti unitamente al Consultorio Familiare proseguano per almeno altri sei/otto mesi l'attività di monitoraggio e di sostegno alla genitorialità intrapresa in favore del nucleo familiare già in carico ed offrendo agli stessi il necessario supporto, il tutto sotto la vigilanza del GT, ai sensi dell'art. 337 c.c., ai fini del monitoraggio dell'imprescindibile obbligo di collaborazione corretta e leale delle parti nel perseguimento delle attività propedeutiche al perseguimento dell'interesse dei minori.
Quanto al collocamento dei minori , , e ON, Per_1 Pt_2 Per_2
tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il
Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole, si ritiene opportuno mantenere inalterato il loro collocamento presso la madre, che ad oggi sembra costituire il loro punto di riferimento e con la quale hanno vissuto negli ultimi anni.
Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita paterno, deve rilevarsi che e sono ormai prossimi a compiere il sedicesimo Per_1 Pt_2
e diciassettesimo anno di età e, dunque, appare opportuno modificare il regime di visita paterno di cui all'ordinanza presidenziale, predisposto quando i minori avevano quindici e quattordici anni. In considerazione dell'età dei minori, pertanto, appare opportuno che l'esercizio del diritto di visita paterno non sia più regolamentato da un calendario di visita predisposto dal Tribunale, ma che sia rimessa alla comune volontà di padre e figli, la scelta dei tempi e delle modalità degli incontri liberi.
Per quanto riguarda i figli minori e ON il diritto di visita sarà Per_2
così regolamentato: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore
14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle festività
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natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
5. Sull'assegnazione della casa familiare.
Quanto alla domanda di assegnazione della casa familiare formulata da entrambe le parti occorre rilevare che, stante il collocamento dei figli minori presso la madre la casa coniugale in Mattinata alla Contrada Lamione lotto
C1, 3, deve essere assegnata alla trattandosi di provvedimento CP_1 funzionale a garantire l'interesse dei figli alla permanenza nell'originario ambiente domestico (Cass. Civ. nn. 21334/13, 18440/13, 22394/08, 11035/07,
1545/06).
6. Sulle statuizioni economiche.
Quanto al mantenimento dei figli minori, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
In ordine alla previsione dell'obbligo di mantenimento in favore dei figli
, , e ON, stante la minore età degli stessi e la Per_1 Pt_2 Per_2
collocazione presso la madre, è pacifico che il sia tenuto a contribuire Pt_1
al loro mantenimento.
Ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, si deve tener conto della situazione reddituale dei coniugi.
Il ricorrente lavora come cuoco presso strutture alberghiere con contratti stagionali e discontinui, documentando un reddito annuo pari a circa
14.500,00 euro per l'anno 2018 e 20.720,00 per l'anno 2019 (cfr. modelli 730 relativi agli anni di imposta 2019 e 2020). Nei periodi in cui rientra a
Mattinata, lavorando spesso al nord dove alloggia presso strutture alberghiere, vive a casa dei propri genitori, non sostenendo così alcuna spesa di alloggio.
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La resistente risulta disoccupata ma, come precisato dagli assistenti sociali nella relazione di aggiornamento, percepisce il reddito di inclusione pari a
700,00 euro mensili. Vive nella casa coniugale, di proprietà della sua famiglia di origine, non sostenendo di fatto alcuna spesa di alloggio.
Pertanto, valutate comparativamente le complessive situazioni patrimoniali delle parti come sopra emerse si ritiene congruo stabilire l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli minori , , e Per_1 Pt_2 Per_2
ON, versando alla moglie la somma mensile di euro 600,00 (150,00 in favore di ciascun figlio), entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
Per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, istituito con D.lgs. n.23d0 del 2021, in ragione del regime di affidamento condiviso, tale assegno deve essere richiesto e riscosso al 50% da ciascun coniuge.
In ordine alla domanda di mantenimento in favore della resistente va, invece, osservato che le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente […] Il riconoscimento di un assegno di mantenimento deve avvenire considerando, piuttosto che la cessazione del godimento diretto di particolari beni, il generale tenore di vita
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goduto in costanza della convivenza, da identificarsi avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro
(cfr. Cass. Civ. 13.01.2023 n. 952).
In definitiva, il Tribunale deve tener conto in questa sede dalla non addebitabilità della separazione al coniuge beneficiario, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di “adeguati redditi propri”, ossia di redditi che non le consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, ed in tal senso non “adeguati”, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti (cfr. Cass., n. 1162/2017), elementi, questi, non sussistenti in capo alla richiedente.
Ciò posto, pur considerando la brevissima durata del matrimonio (circa due anni e mezzo), lo stesso allo stato deve considerarsi come il consolidamento di un rapporto longevo nel tempo che ha visto i coniugi avere negli anni ben quattro figli, dei quali il primo ad oggi ha quasi raggiunto la maggiore età.
Ed ancora, la quasi totale assenza del ricorrente nel luogo di residenza dei minori, spostandosi lo stesso al nord per esigenze di lavoro durante la stagione invernale, fa sì che la sia l'unico genitore ad occuparsi dei figli, che CP_3 per quanto ad oggi abbino superato l'età che richiede una maggiore attenzione, necessitano comunque di essere seguiti nelle attività scolastiche ed extra.
Ed ancora, nonostante ad oggi la come precisato dagli assistenti CP_3 sociali, percepisca l'assegno di inclusione pari a 700,00 euro mensili, tale misura di sostegno avente carattere provvisorio viene comunque utilizzata dalla per la contribuzione diretta al mantenimento dei propri figli CP_3
alla quale anche lei è tenuta.
Tenuto conto di quanto esposto, deve ritenersi che, nonostante la capacità reddituale della resistente derivante dalla percezione del reddito di inclusione,
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attualmente sussista comunque un importante divario reddituale tra le parti e che, pertanto, la non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di CP_3
mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione.
Per questa ragione va accolta la domanda di mantenimento proposta dalla resistente e, a tal fine, appare equo confermare il quantum già previsto con l'ordinanza del 13.03.2023 ponendo a carico del l'obbligo di Pt_1 corrispondere un assegno, entro il 27 di ogni mese, dell'importo di € 100,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, per il mantenimento della moglie.
La decisione viene assunta tenendo conto della natura dell'assegno richiesto in sede di separazione invitando la resistente ad attivarsi comunque nella ricerca di una occupazione compatibile con il suo ruolo di madre considerando ad oggi anche l'età ormai raggiunta dai propri figli e la provvisorietà della misura in vista del futuro divorzio.
7. Sulle spese di lite.
Le spese di lite – considerando la peculiarità del giudizio nonché le conclusioni del ricorrente, il quale aderendo alla richiesta di affidamento condiviso dei minori ha permesso di rimodulare l'accertamento in corso riscontrando gli esiti dei SS, nonché la soccombenza reciproca delle parti in ordine alla richiesta di addebito e l'accoglimento della domanda di mantenimento per sé formulata dalla resistente basata su motivazioni differenti rispetto alla richiesta iniziale delle parti – vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
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1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato a [...] in data [...] e Controparte_1
, nata a San Marco in [...] in data [...], unitisi in
[...]
matrimonio celebrato in Mattinata in data 10.06.2021 (atto n. 4, parte I, serie
A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. rigetta entrambe le domande di addebito formulate dalle parti;
4. affida i figli minori , , e ON in via congiunta ad Per_1 Pt_2 Per_2
entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre;
dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza ai Servizi Sociali territorialmente competenti, affinché monitorino e forniscano sostegno ai minori ed alle parti secondo quanto indicato in motivazione, segnalando ogni comportamento pregiudizievole per i minori al GT per la vigilanza di cui all'art 337 c.c.;
5. il diritto di visita padre-figli viene regolamentato come da motivazione;
6. assegna la casa familiare alla affinché continui ad Controparte_1
abitarla unitamente ai figli minori;
7. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1
dei figli minori , , e ON mediante il versamento a Per_1 Pt_2 Per_2
entro il giorno 27 di ciascun mese, della somma Controparte_1 complessiva di € 600,00 (150,00 per ciascun figlio), da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Foggia;
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8. riconosce il diritto di ciascun genitore di richiedere e percepire il 50% dell'assegno unico universale dovuto per i figli aventi diritto;
9. pone in capo a l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
entro il giorno 27 di ogni mese, un assegno di mantenimento CP_1 dell'importo mensile di € 100,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
10. compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e le comunicazioni al SS territorialmente competente per quanto specificamente disposto in parte motiva.
Così deciso, in Foggia, nella camera di consiglio dell'11.02.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. ON Buccaro
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