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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 2888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2888 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3232/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3232/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 3 aprile 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Cinzia Cassone, sono comparsi:
Per 'avv. BIOLO ADAMO Parte_1
Per nessuno compare Controparte_1
Il Giudice invita la parte presente e costituita a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte resistente precisa le conclusioni come da atto introduttivo.
Dopo discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. con deposito ad ore
16.15.
pagina 1 di 9 REG. GEN. N. 3232/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in piazza del Parte_1
Calendario n. 3 a Milano, C.F./P.I. , rappresentata e difesa dagli avvocati Cristiano P.IVA_1
Crippa e Adamo Biolo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale, in Milano, Corso di
Porta Vittoria n. 28
RICORRENTE
CONTRO
, in proprio e quale titolare della Ditta Individuale Controparte_2 CP_1
, C.F. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
03.04.2025 e da fogli allegati
OGGETTO: contratto di finanziamento pagina 2 di 9 CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni avversaria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare:
- in via di merito principale: accertato che la Ditta individuale LL ha Parte_2 contravvenuto alle condizioni che regolano l'Accordo di Convenzionamento 07.06.2022, in particolare agli artt. 14) e 15), accertato che tale violazione è consistita nella mancata consegna del bene finanziato, accertato che per tale motivo ed a seguito di reclamo presentato da Parte_3
e
[...] Controparte_3 Parte_1
provvedeva ad estinguere anticipatamente il contratto di finanziamento n. Parte_4
3102285301 con tali consumatori;
condannare in proprio e quale titolare Controparte_4 della Ditta individuale LL TO di LL PE, a restituire a l'importo di Parte_1
euro 15.000,00, erogato per il finanziamento e Parte_3 [...]
, oltre accessori, spese e interessi, nella misura concordata con i Controparte_3
consumatori, maturati sino alla data del rimborso, oltre interessi legali sulle somme corrispondenti al finanziamento accordato dai singoli versamenti degli importi al saldo ovvero condannarlo a pagare la diversa somma che dovesse emergere nel corso del giudizio e che verrà meglio individuata al momento della precisazione delle conclusioni.
- in via di merito ulteriore: alla luce dell'individuata responsabilità contrattuale, condannare
[...]
in proprio e quale titolare della Ditta individuale LL TO di LL PE, ai Controparte_4 sensi e per gli effetti dell'art. 1223 c.c., al risarcimento dei danni sopportati da e Parte_1
quantificati in complessive euro 4.756,00; somma pari alla perdita subita e determinata dalla differenza tra il “costo totale del credito” e la somma finanziata concessa a Parte_3
e , oltre interessi legali, ovvero condannarlo
[...] Controparte_3
a pagare la diversa somma che dovesse emergere nel corso del giudizio e che verrà meglio individuata al momento della precisazione delle conclusioni.
Con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A. e C.P.A. anche della fase di mediazione per la quale vi è stato esborso di costi anticipati pari ad euro 48,80.
Agli effetti di legge si dichiara che il valore della causa ammonta ad euro 19.756,00.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi interrogatorio formale di e prova per testi sulle Controparte_4
seguenti circostanze tutte precedute dalle parole “vero che”:
pagina 3 di 9 «La Ditta individuale LL in violazione delle intese intervenute con i Parte_2
consumatori e Parte_3 Controparte_3
non consegnava agli stessi autovettura Opel Vivaro usata».
[...]
«In esecuzione delle intese contrattuali contenute nell'Accordo di Convenzionamento 07.06.2022 ed a seguito della sottoscrizione, da parte di e , del Parte_3 CP_5
contratto di finanziamento n. 3102285301, procedeva a Parte_4 Parte_1 bonificare sul conto corrente intestato alla Ditta individuale LL TO di LL PE l'importo di euro 15.000,00 il 13.01.2023»”.
pagina 4 di 9 R.G. 3232/24
Il Giudice letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalla parte costituita e ascoltata la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c.; rilevato che
(nel prosieguo, per brevità, o “la Banca”) e la ditta individuale Parte_1 Parte_1
LL TO di LL PE (nel prosieguo, per brevità, LL) sottoscrivevano, in data 07.06.2022, un accordo di convenzionamento (vedasi doc. 1 fascicolo ricorrente), avente ad oggetto l'inoltro, da parte della seconda alla prima, di domande di finanziamento, con rimborso rateale, finalizzate all'acquisto di beni o servizi forniti a favore di propri clienti.
In data 13.01.2023 l'intermediario del credito, come convenzionato, si occupava di raccogliere la sottoscrizione dei consumatori e Parte_3 Controparte_3
apposte al contratto di finanziamento n. 3102285301 (vedasi doc. n. 2
[...] Parte_4
fascicolo ricorrente), finalizzato all'acquisto di una autovettura usata, modello Opel Vivaro, al prezzo di acquisto del bene finanziato di Euro 23.500,00, con la previsione di un importo totale del credito di
Euro 15.300,00 e di un importo totale dovuto dal consumatore (importo totale del credito più costo del credito) pari a Euro 19.756,00 (vedasi doc. n. 2 fascicolo ricorrente, pag. 1).
Veniva data esecuzione al contratto di finanziamento n. 3102285301 e la Banca, Parte_4 nel rispetto dell'accordo inter partes, provvedeva a erogare a LL la somma di Euro 15.000,00 in data
13.01.2023, con bonifico bancario (vedasi docc. nn. 3 e 4 fascicolo ricorrente).
I signori e provvedevano ad Parte_3 Controparte_3
onorare le prime quattro rate del finanziamento (vedasi doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente), ma a seguito di reclamo, denunciavano di non avere mai ricevuto dalla Ditta individuale LL l'autovettura acquistata e finanziata (vedasi doc. n. 6 fascicolo ricorrente).
La Banca, compiuti gli opportuni accertamenti, provvedeva a estinguere anticipatamente il contratto di finanziamento, (vedasi doc. n. 7 fascicolo ricorrente) e dichiarava di aver aggiornato la segnalazione presso gli archivi
[...]
, per recuperare l'importo corrisposto alla società fornitrice del bene, inviava a LL Parte_5
raccomandata non andata a buon fine. Anche il tentativo di mediazione avanti all'Organismo di
Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano non dava esito, per mancata presenza della parte invitata (vedasi doc. n.8 fascicolo parte ricorrente).
pagina 5 di 9 La causa veniva inizialmente assegnata alla dott.ssa Viola Nobili della VI Sezione Civile del Tribunale di Milano che, in data 12.02.2024, rilevava essere allegato l'inadempimento di un contratto di convenzionamento, ritenendo rientrare tale contratto tra i contratti di distribuzione, di competenza tabellare della sezione V Sezione Civile;
trasmetteva pertanto il fascicolo al Presidente della Sesta
Sezione Civile per ogni determinazione. In data 13.02.2024, la dott.ssa Adriana Cassano Cicuto,
Presidente della VI Sezione Civile del Tribunale di Milano, provvedeva, per competenza tabellare, a trasmettere il fascicolo alla V Sezione Civile. La causa veniva assegnata alla dott.ssa Simonetta Scirpo, che con proprio provvedimento, in data 31.07.2024, fissava l'udienza al 23.10.2024, per la comparizione delle parti, assegnando termine per la costituzione del convenuto non oltre dieci giorni prima dell'udienza, dando atto che, a norma dell'art. 281 undecies c.p.c., il ricorso unitamente al presente decreto dovesse essere notificato al resistente a cura del ricorrente nei termini di legge.
Delegava per la trattazione della causa e per la redazione della sentenza la scrivente, alla quale, a far data dal 01.08.2024, la causa veniva definitivamente assegnata.
Alla prima udienza in data 23.10.2024, il giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso alla resistente, ne dichiarava la contumacia;
ammetteva la prova per interpello della resistente contumace sui due capitoli di prova dedotti dalla ricorrente alle pagine 8 e 9 del proprio ricorso introduttivo e rinviava la causa, per l'interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente, all'udienza in data 16.01.2025, concedendo alla ricorrente un termine intermedio per la notifica del provvedimento del giudice e dell'interrogatorio formale alla resistente contumace.
All'udienza in data 16.01.2025 il legale rappresentante di LL non si presentava a rendere interrogatorio formale e il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia la stessa all'udienza in data odierna per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
***
Si rileva che sussiste una valida convenzione intervenuta inter partes (vedasi doc. n. 1 fascicolo ricorrente), in base alla quale la ricorrente si obbligava a finanziare alla resistente i contratti di vendita a credito che questa avrebbe stipulato con terzi acquirenti, per agevolare la propria clientela nell'acquisto dei beni offerti in vendita.
Parte ricorrente asserisce di aver erogato alla convenuta complessivi Euro 15.000,00 conseguentemente ad una richiesta di finanziamento relativa ad un contratto sottoscritto a nome dei signori
[...]
e (vedasi docc. nn. 2, 3 e 4 fascicolo Parte_3 Controparte_3
ricorrente), importo di cui chiede la restituzione in esito alle contestazioni svolte dai consumatori stessi in merito alla mancata consegna del bene finanziato (vedasi doc. n. 6 fascicolo parte attrice).
pagina 6 di 9 In forza delle condizioni che regolano l'accordo di convenzionamento (vedasi doc. n. 1 fascicolo ricorrente, pagg. 6-7, artt. 14 e 15, in particolare), LL è tenuta a restituire a la Parte_1 somma ricevuta, ai sensi dell'art. 10 dell'accordo, oltre ad eventuali accessori e spese, maggiorata degli interessi, nella misura concordata con il cliente, maturati sino alla data del rimborso, e ciò al verificarsi di una situazione che impedisca al consumatore di fare uso del bene.
Più precisamente, in virtù dell'art. 14 dell'Accordo di Convenzionamento Il Rivenditore/Prestatore dovrà restituire alla Banca, immediatamente ed a semplice richiesta della stessa, la somma ricevuta ai sensi dell'art. 10, oltre ad eventuali accessori e spese, maggiorata degli interessi – nella misura concordata con il Cliente – maturati sino alla data del rimborso, al verificarsi d'uno dei seguenti casi:
(…) mancata consegna della merce o prestazione del servizio finanziato (vedasi doc. n. 1 fascicolo ricorrente, art. 14, pagg. 6-7).
LL, nonostante le intese raggiunte direttamente con i signori e Parte_3
nonostante la sottoscrizione del contratto di finanziamento Controparte_3
n. 3102285301 (vedasi doc. n. 2 fascicolo ricorrente), e nonostante avere Parte_4 incassato l'importo concordato con la Banca, ex art. 10 dell'accordo di convenzionamento (vedasi docc. nn. 3 e 4 fascicolo ricorrente), non consegnava alla consumatrice l'autovettura usata Opel
Vivaro, non adempiendo al contenuto dell'art. 15 dell'accordo con l'istituto di credito, nella parte in cui viene previsto un obbligo di comunicazione, a carico del rivenditore ed a favore della finanziatrice, di eventuali problematiche sorte in sede di consegna o di utilizzo del bene.
A seguito del reclamo presentato dai signori e Parte_3 [...]
estingueva anticipatamente il contratto e di aggiornare le Controparte_3 Parte_1
segnalazioni presso gli archivi SIC.
Parte ricorrente ha adempiuto all'onus probandi a suo carico, a fondamento della propria pretesa, producendo il contratto concluso inter partes (vedasi doc. n. 1 fascicolo ricorrente) l'avvenuta corresponsione dell'importo finanziato (vedasi docc. nn. 3 e 4 fascicolo ricorrente), lettera attestante la mancata consegna del bene acquistato dai signori e Parte_3 [...]
(vedasi doc. n. 6 fascicolo ricorrente). Controparte_3
Sulla base degli artt. 14 e 15 dell'accordo di convenzionamento il fornitore deve provvedere, a semplice ed immediata richiesta scritta della Banca, alla restituzione della somma già ricevuta, in esecuzione dell'art. 10 del medesimo contratto, oltre ad accessori e spese.
Spettava al resistente, peraltro non costituito, allegare e provare l'inesistenza dei fatti costitutivi della domanda attorea, ex art. 2697, II comma, c.c., ossia l'esatto adempimento dell'obbligazione o la riferibilità del proprio inadempimento ad una causa a sé non imputabile. Parte resistente, non pagina 7 di 9 costituendosi, non ha fornito a proprio sostegno alcuna prova volta a confutare le pretese avversarie, né si è presentata, senza giustificato motivo, a rendere interrogatorio formale. Ciò, ex art. 232 c.p.c., consente di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
, pertanto, ha diritto alla restituzione della somma erogata a LL, maggiorata, come Parte_1
previsto dall'art. 14 delle condizioni generali dell'accordo, di eventuali accessori, spese e degli interessi, nella misura concordata con i signori e Parte_3 [...]
maturati sino alla data del rimborso. Tuttavia gli importi richiesti a titolo di Controparte_3
“accessori, spese e interessi, nella misura concordata con i consumatori, maturati sino alla data del rimborso”, non essendo stati meglio precisati né in atti né nel corso del giudizio, non si ritiene debbano essere attribuiti.
Si ritiene che abbia anche diritto di ottenere, a titolo di risarcimento del danno da lucro Parte_1
cessante, l'ulteriore somma di Euro 4.756,00, pari al guadagno perso a seguito della risoluzione del contratto di finanziamento, ossia la perdita subita e rappresentata dalla differenza tra il “costo totale del credito” e la somma finanziata, in relazione al contratto sottoscritto dai consumatori signori
[...]
e . Parte_3 Controparte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come da dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta, tenuto conto degli importi medi, salvo che per le fasi istruttoria e decisoria (avvenuta secondo la procedura di cui all'art. 281 sexies c.p.c.), per le quali ultime due si tiene conto degli importi minimi. A ciò devono aggiungersi gli importi delle spese documentate che ammontano ad Euro 264,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, V Sezione Civile, in persona della dott.ssa Cinzia Cassone, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, contro , in Parte_1 Controparte_2
proprio e quale titolare della Ditta Individuale LL TO di LL PE, così provvede:
- condanna , in proprio e quale titolare della Ditta Individuale LL TO di Controparte_2
LL PE, al pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, della somma di Euro 19.756,00, oltre interessi legali dal 13.01.2023 quanto alla somma di
Euro 15.000,00 e dalla domanda quanto all'importo residuo fino al saldo;
- condanna parte resistente contumace al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali del presente giudizio che liquida nella somma di Euro 264,00 per spese documentate e in pagina 8 di 9 Euro 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre a IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 03 Aprile 2025, deposito della sentenza, allegata al verbale, ad ore 16.15.
Il giudice
Cinzia Cassone
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3232/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 3 aprile 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Cinzia Cassone, sono comparsi:
Per 'avv. BIOLO ADAMO Parte_1
Per nessuno compare Controparte_1
Il Giudice invita la parte presente e costituita a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte resistente precisa le conclusioni come da atto introduttivo.
Dopo discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. con deposito ad ore
16.15.
pagina 1 di 9 REG. GEN. N. 3232/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in piazza del Parte_1
Calendario n. 3 a Milano, C.F./P.I. , rappresentata e difesa dagli avvocati Cristiano P.IVA_1
Crippa e Adamo Biolo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale, in Milano, Corso di
Porta Vittoria n. 28
RICORRENTE
CONTRO
, in proprio e quale titolare della Ditta Individuale Controparte_2 CP_1
, C.F. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
03.04.2025 e da fogli allegati
OGGETTO: contratto di finanziamento pagina 2 di 9 CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni avversaria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare:
- in via di merito principale: accertato che la Ditta individuale LL ha Parte_2 contravvenuto alle condizioni che regolano l'Accordo di Convenzionamento 07.06.2022, in particolare agli artt. 14) e 15), accertato che tale violazione è consistita nella mancata consegna del bene finanziato, accertato che per tale motivo ed a seguito di reclamo presentato da Parte_3
e
[...] Controparte_3 Parte_1
provvedeva ad estinguere anticipatamente il contratto di finanziamento n. Parte_4
3102285301 con tali consumatori;
condannare in proprio e quale titolare Controparte_4 della Ditta individuale LL TO di LL PE, a restituire a l'importo di Parte_1
euro 15.000,00, erogato per il finanziamento e Parte_3 [...]
, oltre accessori, spese e interessi, nella misura concordata con i Controparte_3
consumatori, maturati sino alla data del rimborso, oltre interessi legali sulle somme corrispondenti al finanziamento accordato dai singoli versamenti degli importi al saldo ovvero condannarlo a pagare la diversa somma che dovesse emergere nel corso del giudizio e che verrà meglio individuata al momento della precisazione delle conclusioni.
- in via di merito ulteriore: alla luce dell'individuata responsabilità contrattuale, condannare
[...]
in proprio e quale titolare della Ditta individuale LL TO di LL PE, ai Controparte_4 sensi e per gli effetti dell'art. 1223 c.c., al risarcimento dei danni sopportati da e Parte_1
quantificati in complessive euro 4.756,00; somma pari alla perdita subita e determinata dalla differenza tra il “costo totale del credito” e la somma finanziata concessa a Parte_3
e , oltre interessi legali, ovvero condannarlo
[...] Controparte_3
a pagare la diversa somma che dovesse emergere nel corso del giudizio e che verrà meglio individuata al momento della precisazione delle conclusioni.
Con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A. e C.P.A. anche della fase di mediazione per la quale vi è stato esborso di costi anticipati pari ad euro 48,80.
Agli effetti di legge si dichiara che il valore della causa ammonta ad euro 19.756,00.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi interrogatorio formale di e prova per testi sulle Controparte_4
seguenti circostanze tutte precedute dalle parole “vero che”:
pagina 3 di 9 «La Ditta individuale LL in violazione delle intese intervenute con i Parte_2
consumatori e Parte_3 Controparte_3
non consegnava agli stessi autovettura Opel Vivaro usata».
[...]
«In esecuzione delle intese contrattuali contenute nell'Accordo di Convenzionamento 07.06.2022 ed a seguito della sottoscrizione, da parte di e , del Parte_3 CP_5
contratto di finanziamento n. 3102285301, procedeva a Parte_4 Parte_1 bonificare sul conto corrente intestato alla Ditta individuale LL TO di LL PE l'importo di euro 15.000,00 il 13.01.2023»”.
pagina 4 di 9 R.G. 3232/24
Il Giudice letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalla parte costituita e ascoltata la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c.; rilevato che
(nel prosieguo, per brevità, o “la Banca”) e la ditta individuale Parte_1 Parte_1
LL TO di LL PE (nel prosieguo, per brevità, LL) sottoscrivevano, in data 07.06.2022, un accordo di convenzionamento (vedasi doc. 1 fascicolo ricorrente), avente ad oggetto l'inoltro, da parte della seconda alla prima, di domande di finanziamento, con rimborso rateale, finalizzate all'acquisto di beni o servizi forniti a favore di propri clienti.
In data 13.01.2023 l'intermediario del credito, come convenzionato, si occupava di raccogliere la sottoscrizione dei consumatori e Parte_3 Controparte_3
apposte al contratto di finanziamento n. 3102285301 (vedasi doc. n. 2
[...] Parte_4
fascicolo ricorrente), finalizzato all'acquisto di una autovettura usata, modello Opel Vivaro, al prezzo di acquisto del bene finanziato di Euro 23.500,00, con la previsione di un importo totale del credito di
Euro 15.300,00 e di un importo totale dovuto dal consumatore (importo totale del credito più costo del credito) pari a Euro 19.756,00 (vedasi doc. n. 2 fascicolo ricorrente, pag. 1).
Veniva data esecuzione al contratto di finanziamento n. 3102285301 e la Banca, Parte_4 nel rispetto dell'accordo inter partes, provvedeva a erogare a LL la somma di Euro 15.000,00 in data
13.01.2023, con bonifico bancario (vedasi docc. nn. 3 e 4 fascicolo ricorrente).
I signori e provvedevano ad Parte_3 Controparte_3
onorare le prime quattro rate del finanziamento (vedasi doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente), ma a seguito di reclamo, denunciavano di non avere mai ricevuto dalla Ditta individuale LL l'autovettura acquistata e finanziata (vedasi doc. n. 6 fascicolo ricorrente).
La Banca, compiuti gli opportuni accertamenti, provvedeva a estinguere anticipatamente il contratto di finanziamento, (vedasi doc. n. 7 fascicolo ricorrente) e dichiarava di aver aggiornato la segnalazione presso gli archivi
[...]
, per recuperare l'importo corrisposto alla società fornitrice del bene, inviava a LL Parte_5
raccomandata non andata a buon fine. Anche il tentativo di mediazione avanti all'Organismo di
Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano non dava esito, per mancata presenza della parte invitata (vedasi doc. n.8 fascicolo parte ricorrente).
pagina 5 di 9 La causa veniva inizialmente assegnata alla dott.ssa Viola Nobili della VI Sezione Civile del Tribunale di Milano che, in data 12.02.2024, rilevava essere allegato l'inadempimento di un contratto di convenzionamento, ritenendo rientrare tale contratto tra i contratti di distribuzione, di competenza tabellare della sezione V Sezione Civile;
trasmetteva pertanto il fascicolo al Presidente della Sesta
Sezione Civile per ogni determinazione. In data 13.02.2024, la dott.ssa Adriana Cassano Cicuto,
Presidente della VI Sezione Civile del Tribunale di Milano, provvedeva, per competenza tabellare, a trasmettere il fascicolo alla V Sezione Civile. La causa veniva assegnata alla dott.ssa Simonetta Scirpo, che con proprio provvedimento, in data 31.07.2024, fissava l'udienza al 23.10.2024, per la comparizione delle parti, assegnando termine per la costituzione del convenuto non oltre dieci giorni prima dell'udienza, dando atto che, a norma dell'art. 281 undecies c.p.c., il ricorso unitamente al presente decreto dovesse essere notificato al resistente a cura del ricorrente nei termini di legge.
Delegava per la trattazione della causa e per la redazione della sentenza la scrivente, alla quale, a far data dal 01.08.2024, la causa veniva definitivamente assegnata.
Alla prima udienza in data 23.10.2024, il giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso alla resistente, ne dichiarava la contumacia;
ammetteva la prova per interpello della resistente contumace sui due capitoli di prova dedotti dalla ricorrente alle pagine 8 e 9 del proprio ricorso introduttivo e rinviava la causa, per l'interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente, all'udienza in data 16.01.2025, concedendo alla ricorrente un termine intermedio per la notifica del provvedimento del giudice e dell'interrogatorio formale alla resistente contumace.
All'udienza in data 16.01.2025 il legale rappresentante di LL non si presentava a rendere interrogatorio formale e il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia la stessa all'udienza in data odierna per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
***
Si rileva che sussiste una valida convenzione intervenuta inter partes (vedasi doc. n. 1 fascicolo ricorrente), in base alla quale la ricorrente si obbligava a finanziare alla resistente i contratti di vendita a credito che questa avrebbe stipulato con terzi acquirenti, per agevolare la propria clientela nell'acquisto dei beni offerti in vendita.
Parte ricorrente asserisce di aver erogato alla convenuta complessivi Euro 15.000,00 conseguentemente ad una richiesta di finanziamento relativa ad un contratto sottoscritto a nome dei signori
[...]
e (vedasi docc. nn. 2, 3 e 4 fascicolo Parte_3 Controparte_3
ricorrente), importo di cui chiede la restituzione in esito alle contestazioni svolte dai consumatori stessi in merito alla mancata consegna del bene finanziato (vedasi doc. n. 6 fascicolo parte attrice).
pagina 6 di 9 In forza delle condizioni che regolano l'accordo di convenzionamento (vedasi doc. n. 1 fascicolo ricorrente, pagg. 6-7, artt. 14 e 15, in particolare), LL è tenuta a restituire a la Parte_1 somma ricevuta, ai sensi dell'art. 10 dell'accordo, oltre ad eventuali accessori e spese, maggiorata degli interessi, nella misura concordata con il cliente, maturati sino alla data del rimborso, e ciò al verificarsi di una situazione che impedisca al consumatore di fare uso del bene.
Più precisamente, in virtù dell'art. 14 dell'Accordo di Convenzionamento Il Rivenditore/Prestatore dovrà restituire alla Banca, immediatamente ed a semplice richiesta della stessa, la somma ricevuta ai sensi dell'art. 10, oltre ad eventuali accessori e spese, maggiorata degli interessi – nella misura concordata con il Cliente – maturati sino alla data del rimborso, al verificarsi d'uno dei seguenti casi:
(…) mancata consegna della merce o prestazione del servizio finanziato (vedasi doc. n. 1 fascicolo ricorrente, art. 14, pagg. 6-7).
LL, nonostante le intese raggiunte direttamente con i signori e Parte_3
nonostante la sottoscrizione del contratto di finanziamento Controparte_3
n. 3102285301 (vedasi doc. n. 2 fascicolo ricorrente), e nonostante avere Parte_4 incassato l'importo concordato con la Banca, ex art. 10 dell'accordo di convenzionamento (vedasi docc. nn. 3 e 4 fascicolo ricorrente), non consegnava alla consumatrice l'autovettura usata Opel
Vivaro, non adempiendo al contenuto dell'art. 15 dell'accordo con l'istituto di credito, nella parte in cui viene previsto un obbligo di comunicazione, a carico del rivenditore ed a favore della finanziatrice, di eventuali problematiche sorte in sede di consegna o di utilizzo del bene.
A seguito del reclamo presentato dai signori e Parte_3 [...]
estingueva anticipatamente il contratto e di aggiornare le Controparte_3 Parte_1
segnalazioni presso gli archivi SIC.
Parte ricorrente ha adempiuto all'onus probandi a suo carico, a fondamento della propria pretesa, producendo il contratto concluso inter partes (vedasi doc. n. 1 fascicolo ricorrente) l'avvenuta corresponsione dell'importo finanziato (vedasi docc. nn. 3 e 4 fascicolo ricorrente), lettera attestante la mancata consegna del bene acquistato dai signori e Parte_3 [...]
(vedasi doc. n. 6 fascicolo ricorrente). Controparte_3
Sulla base degli artt. 14 e 15 dell'accordo di convenzionamento il fornitore deve provvedere, a semplice ed immediata richiesta scritta della Banca, alla restituzione della somma già ricevuta, in esecuzione dell'art. 10 del medesimo contratto, oltre ad accessori e spese.
Spettava al resistente, peraltro non costituito, allegare e provare l'inesistenza dei fatti costitutivi della domanda attorea, ex art. 2697, II comma, c.c., ossia l'esatto adempimento dell'obbligazione o la riferibilità del proprio inadempimento ad una causa a sé non imputabile. Parte resistente, non pagina 7 di 9 costituendosi, non ha fornito a proprio sostegno alcuna prova volta a confutare le pretese avversarie, né si è presentata, senza giustificato motivo, a rendere interrogatorio formale. Ciò, ex art. 232 c.p.c., consente di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
, pertanto, ha diritto alla restituzione della somma erogata a LL, maggiorata, come Parte_1
previsto dall'art. 14 delle condizioni generali dell'accordo, di eventuali accessori, spese e degli interessi, nella misura concordata con i signori e Parte_3 [...]
maturati sino alla data del rimborso. Tuttavia gli importi richiesti a titolo di Controparte_3
“accessori, spese e interessi, nella misura concordata con i consumatori, maturati sino alla data del rimborso”, non essendo stati meglio precisati né in atti né nel corso del giudizio, non si ritiene debbano essere attribuiti.
Si ritiene che abbia anche diritto di ottenere, a titolo di risarcimento del danno da lucro Parte_1
cessante, l'ulteriore somma di Euro 4.756,00, pari al guadagno perso a seguito della risoluzione del contratto di finanziamento, ossia la perdita subita e rappresentata dalla differenza tra il “costo totale del credito” e la somma finanziata, in relazione al contratto sottoscritto dai consumatori signori
[...]
e . Parte_3 Controparte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come da dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta, tenuto conto degli importi medi, salvo che per le fasi istruttoria e decisoria (avvenuta secondo la procedura di cui all'art. 281 sexies c.p.c.), per le quali ultime due si tiene conto degli importi minimi. A ciò devono aggiungersi gli importi delle spese documentate che ammontano ad Euro 264,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, V Sezione Civile, in persona della dott.ssa Cinzia Cassone, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
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in persona del legale rappresentante pro tempore, contro , in Parte_1 Controparte_2
proprio e quale titolare della Ditta Individuale LL TO di LL PE, così provvede:
- condanna , in proprio e quale titolare della Ditta Individuale LL TO di Controparte_2
LL PE, al pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, della somma di Euro 19.756,00, oltre interessi legali dal 13.01.2023 quanto alla somma di
Euro 15.000,00 e dalla domanda quanto all'importo residuo fino al saldo;
- condanna parte resistente contumace al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali del presente giudizio che liquida nella somma di Euro 264,00 per spese documentate e in pagina 8 di 9 Euro 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre a IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 03 Aprile 2025, deposito della sentenza, allegata al verbale, ad ore 16.15.
Il giudice
Cinzia Cassone
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