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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 3994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3994 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4942 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 23.4.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (30+20), vertente
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Michele Allamprese (c.f.: ) C.F._4
e dall'avv. Antonio Simone (c.f.: ), domiciliatari in Cerignola, alla via C.F._5
Capitano Raimondo Pece n. 49; appellanti
E
(p.i.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Matteo Massimo D'Argenio (c.f.:
), elett. Te dom.ta in Napoli, alla via G. Doria n. 89, presso lo studio C.F._6 dell'avv. Alfredo Cascone;
appellata
1 Oggetto: appello avverso l'ordinanza n. 5728, depositata in data 17.11.2021 dal
Tribunale di Napoli nord, nel procedimento di primo grado recante n. 7149/2019 r.g. ed introdotto nelle forme di cui agli artt. 702 – bis e ss. c.p.c..
Conclusioni: come da verbale di udienza del 9.4.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ordinanza n. 5728, depositata il 17.11.2021, a conclusione di un giudizio introdotto nelle forme ex artt. 702 – bis e ss. c.p.c., il Tribunale di Napoli Nord rigettò la domanda di indennizzo proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nella qualità di eredi di , deceduto il 28.4.2017, nei confronti della
[...] Persona_1
, e li condannò al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in € 1.937,60, oltre spese generali ed accessori di legge.
A sostegno della decisione espose il tribunale che, in riferimento all'evento assicurato
“malattia grave”, il diritto era da considerarsi estinto per intervenuta prescrizione biennale, mentre, quanto all'evento assicurato “invalidità totale e permanente da infortunio”, la convenuta era priva di legittimazione passiva, trattandosi di garanzia specifica prestata da diversa compagnia assicurativa, come desumibile dai documenti prodotti.
Avverso questa sentenza hanno proposto appello gli appellanti indicati in epigrafe, affidato a tre articolati motivi che di seguito si illustreranno, ed ha resistito l'istituto assicurativo, che ha chiesto di dichiarare l'appello inammissibile per difetto di forma ex art. 342 c.p.c. o, comunque, manifestamente infondato ex art. 348 – bis c.p.c.; ha chiesto, poi, il rigetto nel merito.
All'udienza del 23.4.2025, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190, ridotti (30+20).
2. Va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale richiesto dall'art. 342 c.p.c.
Parte appellante ha riportato le parti della sentenza censurate e che ha inteso appellare;
ha indicato con chiarezza le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado;
ha indicato le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale e le circostanze da cui deriva la violazione di legge;
ha sottoposto ad una critica sufficientemente specifica le circostanze che imporrebbero una diversa decisione, nel rispetto del contenuto motivazionale prescritto dall'art. 342 c.p.c. siccome interpretato secondo l'insegnamento della Corte di legittimità reso a sezioni unite nella sentenza del 2017 n. 27199; in tempi più recenti v. Cass. ord. del 2022 n. 3641).
Neppure è configurabile la pronuncia ex art. 348 - bis c.p.c.
2 3.Prima di esaminare i motivi di appello, pare opportuno puntualizzare i fatti pacifici e le questioni residue interessate dal gravame.
, dante causa delle appellanti (deceduto il 28.4.2017), contestualmente Persona_1 alla stipula, in data 7.6.2007, con la Banca Nazionale del Lavoro, di un mutuo di € 60.000,00 da restituire in rate mensili, stipulò una polizza a garanzia della insolvenza, assicurando gli eventi morte, grave malattia, perdita di impiego e invalidità.
Intervenuto il decesso del contraente, l'istituto ha indennizzato l'evento “morte”, liquidando agli eredi, in data 10.7.2017, la somma di € 26.819,00, pari alle rate di mutuo a decorrere dal decesso (marzo 2017) e fino alla scadenza del piano rateale.
Gli aventi causa, invocando anche gli ulteriori eventi assicurati (malattia grave ed invalidità), hanno però chiesto il pagamento da parte dell'istituto assicurativo anche dei ratei dalla epoca della diagnosi di malattia grave (del 5.5.2009), fino al decesso dell'assicurato
(28.4.2017), ratei che nelle more si era accollato l'assicurato.
Il Tribunale, in riferimento al rischio assicurato collegato alla invalidità, ha ritenuto la convenuta priva di legittimazione passiva;
tale parte della sentenza non è stata appellata ed è coperta dal giudicato.
Residua la verifica del rischio assicurato malattia grave (unico rischio assicurato che vede legittimata la società convenuta); solo in riferimento a questo specifico rischio dovranno essere esaminati i motivi di appello quanto al termine di prescrizione applicabile (due o dieci anni) ed alla individuazione del diesa a quo di decorrenza della prescrizione eccepita.
4.Con il primo motivo di appello, rubricato Violazione dell'art. 2952 c.c. – errata individuazione della durata del termine di prescrizione di due anni in luogo di dieci anni – omessa applicazione degli artt. 1919 e ss. c.c., l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile il termine biennale di prescrizione.
Assume l'appellante che il contratto assicurativo in esame, collegato allo stipulato mutuo, era da qualificarsi come “assicurazione sulla vita” a prescrizione decennale e che, in ogni caso, poteva essere qualificato come un contratto a favore di terzo, disciplinato dall'art. 1919 c.c. e dalla legge speciale n. 27 del 2012; godeva, dunque, della prescrizione decennale e invocava giurisprudenza a sostegno del suo assunto (Cass. 2016 n. 3263; Cass. 12353 del
2006).
4.1-Il tribunale, in riferimento specifico al rischio assicurato “malattia grave” (unico che vede legittimata controparte), ha correttamente applicato il termine di prescrizione biennale dettato dall'art. 2952 c.c.
3 Tale disposizione, nella sua originaria formulazione, prevedeva un termine annuale di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, aumentata a due anni nella formulazione successiva alla modifica ex d.l. n. 134 del 2008 conv. in l. n. 166 del 2008, a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto, ovvero dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Il termine è stato esteso, dunque, a due anni ed è stato, poi, ulteriormente innalzato a dieci anni per i soli contratti di assicurazione sulla vita, dall'art. 22 co 14 della L. 221 del 17.
12.2012.
Pur essendo stato sottoscritto il contratto nel mese di giugno 2007, in assenza di disciplina transitoria, correttamente il Tribunale ha considerato il più lungo termine biennale, applicabile anche ai diritti già sorti al momento della sua entrata in vigore (in tal senso, cfr.
Cass. 2022, 27015).
4.2- In questo grado di appello, come ripetutamente detto, si invoca l'evento assicurato
“malattia grave” non l'evento morte (che è stato separatamente indennizzato, peraltro).
Ebbene, solo il contratto di assicurazione sulla vita si prescrive in dieci anni.
Il Tribunale ha motivato sul punto argomentando che, seppur formato in un unico documento, il contratto di polizza contiene plurime garanzie che non comportano la reductio ad unum dei singoli termini prescrizionali ricompresi nella stessa polizza, uniformando i termini brevi a quelli più lungo di scadenza.
La motivazione è del tutto logica e condivisibile.
Dalla lettura della prodotta documentazione emerge che, contestualmente al mutuo, sono state stipulate più polizze diverse (o meglio, il contraente ha aderito a più polizze diverse): polizza n. 5301/03 tra Banca Nazionale del lavoro e a Controparte_2 copertura del rischio “decesso”, e polizza n. 5202/2 stipulata tra BNL e per Controparte_1
ITP da infortunio pari o superiore al 50%, invalidità totale e temporanea al lavoro, perdita di impiego e malattia grave.
È evidente, dunque, che i termini prescrizionali, come chiarito anche dal tribunale, sono senza dubbio diversi in base allo specifico rischio assicurato dalle diverse polizze contratte.
Nella specie il termine di prescrizione è biennale, poiché il rischio vita, a prescrizione decennale, è coperto da polizza stipulata da diverso istituto.
5.Il secondo motivo di appello è rubricato violazione degli artt. 2935 e 2952 c.c. – errata individuazione del diesa a quo della prescrizione.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione dalla data della presentazione all'Inps, da parte del dante causa,
4 della domanda per ottenere benefici pensionistici. Deduce parte appellante che la prescrizione doveva decorrere dalla consapevolezza della malattia, che non poteva farsi risalire alla data della domanda presentata all'Inps, a diversi fini, ovverosia per il riconoscimento della invalidità, come sostenuto dal tribunale (17.4.2014), bensì alla data - successiva - della comunicazione degli esiti della visita della commissione (30.4.2015), poiché la domanda pensionistica, sebbene corredata dai documenti prodotti, non dava la certezza della effettiva
“sussistenza della patologia”, occorrendo il responso della commissione.
5.1-Il motivo è infondato.
Va premesso che, in linea generale, il momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine per la richiesta dell'indennizzo dipende dalla specificità della polizza e dal tipo di copertura. In generale, per le polizze che coprono l'invalidità permanente, il dies a quo è la data in cui si sono stabilizzati i postumi dell'infortunio; invece, per le polizze che prevedono un indennizzo giornaliero per malattia, il dies a quo è solitamente la data di inizio della malattia.
Con specifico riferimento all'evento “malattia grave” (che, invece, presuppone anche la consapevolezza della gravità), in primo grado l'istituto assicurativo, nell'eccepire la prescrizione, ha ritenuto che il dies a quo fosse rappresentato dalla prima certificazione del
2009 (evento cardiologico acuto) mentre il tribunale lo ha individuato nel momento della presentazione della domanda all'Inps (17.4.2014, sicuramente successivo all'evento acuto e, comunque, ampiamente più favorevole all'attore), termine che, purtuttavia, era, in ogni caso, decorso al momento della costituzione in mora (denuncia di sinistro dell'8.6.2016).
5.2-Va anche chiarito che la giurisprudenza richiamata da tutte le parti attiene in gran parte alla individuazione del dies a quo in riferimento al diverso evento assicurato invalidità, che di per sé presuppone una certa stabilizzazione dei postumi, laddove, si ribadisce, l'evento assicurato di cui residua la questione è nella specie la malattia grave.
Ebbene, anche considerando le previsioni di polizza sul punto (che richiede certificazione attestante la malattia), occorre applicare quella giurisprudenza più conferente in base alla quale, in linea generale In materia di assicurazione, la prescrizione breve del diritto all'indennizzo decorre dal momento in cui l'assicurato ha avuto conoscenza del fatto storico da cui il diritto deriva, ovvero da quello in cui egli abbia acquisito la consapevolezza di aver subito lesioni di una certa gravità, sebbene non sia ancora nota la loro specifica consistenza, assumendo rilievo non il fatto che l'infortunio - malattia grave - indiscutibilmente rientri fra quelli coperti dalla assicurazione, ma che possa ragionevolmente rientrarvi (Cass. 2014, n.
19660).
5 Si può ritenere principio generale, allora, quello in base al quale la prescrizione non decorre ex sé dall'evento infortunio/malattia grave ma dall' “evento lesivo dedotto in polizza” da intendersi quale momento in cui l'evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa;
con la conseguenza che è da quel momento che decorre la prescrizione.
Ebbene, ha correttamente ragionato il tribunale se ha guardato alla data della domanda all'Inps (data del 17.4.2014, comunque ben più favorevole all'evento acuto di anni addietro) ma non all'esito della visita della commissione (verbale del 30.4.2015), posto che la documentazione posta a corredo della domanda manifesta l'insorgere dello stato di malattia grave/invalidità, “ragionevolmente” e consapevolmente rientrante nel rischio assicurato.
Invero, la domanda di invalidità è stata inoltrata dal beneficiario il 17.4.2014 e ripercorre gravi problematiche di tipo cardiologico a decorrere dal mese di aprile 2009, cui seguono ricoveri ospedalieri nell'anno 2010, 2012 e così via.
Tali certificazioni in possesso del ricorrente sostengono una evidenza ragionevole e consapevole del diritto all'indennizzo sicuramente già a far data dalla domanda, senza necessità di attendere l'esito della visita della commissione, contenuto nel verbale trasmesso in un momento ampiamente successivo (30.4.2015) e che sostanzialmente prende atto di una
“evidenza” di malattia grave (sia pur con riferimento specifico alla invalidità, e non alla malattia, vedi anche Cass. 2004, n. 701: “Il momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, previsto dall'art. 2952, terzo comma, cod. civ. con norma speciale rispetto alla regola generale fissata dall'art. 2935 cod. civ., va individuato in quello in cui si verifica l'evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa, ovvero, nel caso di specie, l'invalidità permanente conseguita alla malattia, e non nel momento in cui interviene la valutazione del grado di invalidità, che si realizza in un momento logicamente e cronologicamente successivo a quello in cui si è manifestato l'evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa”).
Correttamente poi l'appellata evidenzia la contraddittoria difesa dell'appellante che prima riconduce una sicura consapevolezza della malattia a partire dal 2009 e poi invoca essa stessa una prescrizione per l'evento assicurato malattia grave, da un momento successivo (cfr. ricorso introduttivo e atto di appello).
6.Il terzo motivo è rubricato violazione dell'art. 2952 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. – ultrapetizione e individuazione diesa a quo in modo difforme da quanto eccepito dalla convenuta.
6 In tale motivo sostiene l'appellante che il tribunale doveva vagliare la data di prescrizione (e limitare la sua indagine) considerando il solo dies a quo (2009, evento acuto) indicato dalla convenuta eccipiente nella comparsa depositata in primo grado, senza poter autonomamente indicare date diverse;
il tribunale non si era limitato a sindacare la data prospettata ex adverso, ma aveva proposto ed individuato date diverse, così incorrendo nel vizio di extrapetizione.
6.1- Il motivo è infondato.
Il Tribunale non era vincolato all'esame del solo dies a quo prescrizionale indicato dal convenuto eccipiente (2009).
La giurisprudenza ha chiarito da tempo che chi invoca la prescrizione legittimamente deve indicare esclusivamente l'inerzia del titolare del diritto a farlo valere;
“in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge”, con la conseguenza “che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice”, al cui rilievo officioso – sebbene “previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione” – spetta l'individuazione “di una norma di previsione di un termine diverso” (Cass. Sez. Un., sent. 25 luglio 2002, n. 10955).
Sulla scorta di tali affermazioni, la successiva giurisprudenza ha ulteriormente precisato che, non essendo onere della parte “quello di individuare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie”, visto che tale incombente “costituisce una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge”, non assume rilievo “la genericità o l'errore della parte relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla prescrizione, nonché alla individuazione del termine iniziale, atteso il potere-dovere del giudice di esaminare l'eccezione medesima e di stabilire in concreto ed autonomamente se essa sia fondata in tutto o in parte, determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte” (Cass. Sez. Lav., sent. 23 agosto 2004, n. 16573).
Si tratta, peraltro, di affermazione successivamente ribadita, essendosi riconfermato che
“L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il
7 fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte” (Cass. 2021 n. 30303; in senso conforme Cass. 2016, n. 15631).
L'appello va, dunque, rigettato.
7.Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori minimi, in ragione dell'impegno difensivo prestato e della vicinanza del valore della causa ai minimi di scaglione (26.000,01- 52.000,00; valore della causa € 28.097,03), in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr.
147/2022, nell'importo di € 1.029,00 per la fase di studio, di € 709,00 per la fase introduttiva, di € 761,5 per la trattazione (€ 1523,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di € 1735,00 per la fase decisoria.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello;
2.condanna gli appellanti alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite, liquidate in € 4.234,5, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l- bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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