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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/06/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 235 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Conte;
Parte_2
[...]
[...]
[...]
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._1 Parte_3
) e (C.F. , C.F._2 Parte_4 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Cazzato;
-APPELLATI-
1
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 1.8.2022, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio e la causa
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
“I sig.ri e e la sig.ra rispettivamente fratelli e madre del defunto Pt_2 Parte_3 Parte_4
sig. hanno esposto che il giorno 6.7.2013, alle ore 3.30 circa, il loro congiunto si trovava Persona_1
sulla SP 286 nel territorio di Nardò, al km 4+800, con direzione di marcia S. Caterina, alla guida del
Piaggio Beverly tg. DE05973, quando, giunto in prossimità di Torre Uluzzo, nel compiere una curva, a causa di un sasso posto sulla carreggiata, ha perso il controllo del mezzo ed è finito sulla banchina laterale, urtando nuovamente contro tre sassi ivi presenti e terminando la sua corsa sulla scarpata.
Gli attori hanno dedotto che il congiunto ha perso la vita a causa delle insidie stradali che gli hanno fatto perdere il controllo del mezzo e hanno agito in giudizio contro la , custode della strada, al fine di Parte_1
ottenere il risarcimento del danno patito (come danno da perdita del rapporto parentale, da spese funerarie
e danno patrimoniale futuro).
Con propria comparsa si è costituita in giudizio la negando che vi sia stata prova della Parte_1
presenza di massi sulla carreggiata e deducendo che l'evento è da imputarsi in via esclusiva a responsabilità del conducente.
Dopo aver contestato anche il quantum richiesto, la ha concluso per il rigetto della domanda. Parte_1
La causa è stata istruita con prova per interrogatorio e per testi ed è stata poi trattenuta in decisione dalla scrivente, con concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche.”.
Con sentenza n. 3863 del 2019, pubblicata in data 10.12.2019, il Tribunale di Lecce ha accertato e dichiarato che l'evento per cui è causa è stato determinato da responsabilità concorsuale paritaria del sig. e della;
per l'effetto, ha Persona_1 Parte_1
condannato la al risarcimento del 50% del danno in favore degli attori, Parte_1
danno, nell'intero, liquidato in euro 280.000,00 per il danno non patrimoniale della sig.ra
2 in euro 60.000,00 per il danno non patrimoniale del sig. Parte_4 Parte_3
e in euro 60.000,00 per il danno non patrimoniale del sig. ed in euro 800,00 Parte_2
a titolo di danno per spese funerarie in capo a ciascuno degli attori;
con condanna della alla refusione delle spese di lite in favore degli attori, liquidate in euro Parte_1
13.430,00 per compenso, oltre rimborso spese legali, IVA e CPA come per legge.
Con atto di citazione notificato in data 05.03.2020, la , ha interposto Parte_1
appello avverso la citata sentenza, mai notificata – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma integrale della stessa, di dichiarare l'esclusiva responsabilità del de cuius, nel verificarsi del sinistro;
in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità concorsuale dell'Amministrazione Provinciale, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la prevalente responsabilità del de cuius, nel verificarsi del sinistro, riducendo le somme liquidate a titolo risarcitorio in favore degli attori, con ogni altra conseguenza di legge;
ordinare, in ogni caso, la restituzione delle somme eventualmente percepite dagli attori, in esecuzione della sentenza impugnata;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 29.06.2020, si sono costituiti , e Parte_2 Parte_3 [...]
i quali hanno richiesto di dichiarare inammissibile e comunque rigettare Parte_4
l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze.
All'udienza cartolare del 28.09.2022, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed unico motivo, l'appellante lamenta: “Violazione ed errata applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 101, 183 c.p.c. e 24 Cost., in relazione alla valutazione di una circostanza estranea alla causa petendi introduttiva, così come descritta nell'atto di citazione - autonoma valutazione causale dell'assenza del guard rail sul tratto di strada in questione – violazione del principio del contraddittorio – ultrapetizione – nullità della Sentenza impugnata –
3 assenza di obbligo di apposizione delle barriere stradali – difetto di rilevanza causale dei sassi posti fuori dalla carreggiata, anche sotto il profilo probatorio – responsabilità esclusiva del de cuius – rigetto della domanda introduttiva”.
1.2. L'appellante sostiene che il giudice di primo grado abbia violato l'art. 112 c.p.c.
(ultrapetizione) e l'art. 101 c.p.c. (contraddittorio), attribuendo erroneamente la responsabilità della per la mancanza di guard-rail nel tratto di strada d'interesse, Parte_1
senza che tale circostanza fosse stata sollevata dagli attori nell'atto introduttivo come causa dell'evento e senza che, inoltre, ricorressero le condizioni previste dai D.M. 18.2.1992 n.
223 e 21.6.2004 per l'installazione delle barriere stradali.
1.3. L'appellante contesta inoltre la valutazione del Tribunale in merito alla rilevanza causale dei sassi posti fuori dalla carreggiata, oltre la banchina stradale, rispetto all'incidente mortale.
1.3.1. In particolare, sostiene che il Giudice di primo grado abbia erroneamente attribuito ai massi un ruolo ostativo rispetto ad un presunto tentativo di rientro in carreggiata da parte del motociclista, nonostante gli stessi si trovassero ben al di fuori della carreggiata e a distanze progressivamente maggiori dal suo margine. Infine, l'appellante deduce che, anche qualora si fosse voluto ritenere sussistente un tentativo di rientro in carreggiata da parte del conducente della moto, tale manovra sarebbe comunque stata imprudente e contraria all'art. 141 C.d.S.
1.4. Ritenendosi opportuno distinguere le doglianze appena esposte rispettivamente, sub
1.2. e sub 1.3, ancorché formalmente articolate in un unico motivo, in quanto attingono distinte articolazioni della sentenza emessa in primo grado, osserva la Corte che quelle articolate sub 1.2. quand'anche fondate, non sarebbero, comunque idonee ad intaccare la decisione impugnata, in quanto quest'ultima risulta comunque fondata su un' ulteriore ed autonoma ratio decidendi non incisa dalle questioni sollevate dall'appellante.
1.5. Più precisamente, con riferimento alla dedotta ultrapetizione relativa alle valutazioni del primo giudice in ordine alla mancanza del guard-rail, va osservato che tale circostanza non risulta determinante nella motivazione della sentenza, poiché incidentalmente menzionata e del tutto estranea alla effettiva ratio decidendi.
4 1.5.1. Difatti, il giudice di primo grado ha fondato la propria decisione, da un lato, sull'accertamento della condotta imprudente del conducente del ciclomotore;
dall'altro, sull'accertamento delle pessime condizioni di manutenzione della banchina, caratterizzata dalla presenza di massi, in relazione al ruolo rivestito da questi ultimi nel determinismo causale dell'evento (avendo il ciclomotore impattato più volte contro detti massi prima di arrestare la sua corsa dopo l'ultimo impatto).
1.6. Il punto focale della statuizione, in relazione alla responsabilità dell'appellante, è dunque rappresentato dalla presenza di sassi sulla banchina, circostanza ritenuta pacifica e causalmente rilevante dal primo giudice, che l'ha ricondotta ad una carenza di manutenzione imputabile alla , in qualità di ente custode. Parte_1
1.7. Le valutazioni operate dal Tribunale devono in questa sede essere confermate.
1.8. Infatti, pur riconoscendosi che la condotta del conducente del ciclomotore abbia contribuito in maniera significativa alla dinamica del sinistro, non appare razionale, tenuto conto delle complessive emergenze procedimentali, escludere l'apporto causale della presenza dei tre sassi sulla banchina, che il primo giudice ha ritenuto abbia concorso nella produzione dell'evento lesivo.
1.9. Non appare condivisibile, in proposito, l'assunto dell'appellante secondo cui “I tre sassi non hanno avuto alcuna influenza sul percorso del ciclomotore, tant'e vero che il primo ed il secondo sono stati superati senza determinare alcunchè, assumendo un ruolo assolutamente neutro dal punto di vista causale: certamente nessuna caduta, certamente nessun cambio di direzione”; tale affermazione risulta smentita dalla documentazione in atti, in particolare dalla consulenza tecnica redatta in sede penale e dal verbale della Polizia Stradale che accertano come il ciclomotore abbia effettivamente urtato tutti e tre i sassi presenti sulla banchina, e che proprio tale impatto abbia inciso direttamente sulla traiettoria del mezzo.
1.9.1. In particolare, la consulenza tecnica redatta in sede penale, come riportato a pag. 69, evidenzia che “il ciclomotore percorreva una traiettoria ad arco di cerchio nel presumibile tentativo di recuperare la corretta traiettoria sulla sede stradale. Tuttavia durante la percorrenza sullo sterrato ca 36 metri, il ciclomotore urtava contro tre massi posizionati rispettivamente: a. dopo 9.4.m dalla uscita della carreggiata, b. dopo circa 9,6m dall'urto contro il primo masso c. dopo circa 6,1m dall'urto contro il secondo masso”. Ed ancora a pag.72 si legge: “a) “In evidenza gli urti con i massi durante il percorso
5 sterrato” Inoltre, preso atto della posizione e della forma delle tracce di scarrocciamento sul terreno vegetale, ne consegue che il motociclo, ha intrapreso una manovra di emergenza al fine di riprendere il controllo del mezzo e ricondurlo sulla sede stradale, nonostante tre urti con massi affioranti”.
1.9.2. Tali risultanze sono ulteriormente confermate dal verbale della Polizia Stradale
(pag.5), ove si documenta “a metri 9.40 circa dal punto di uscita, nella scarpata e a metri 3.00 dal margine della carreggiata di quel lato, veniva rilevato il primo sasso contro il quale urtava il motociclo.
Nella medesima scarpata, a metri 9.60 circa oltre il suddetto sasso e a metri 3.90 circa dal margine della carreggiata, veniva rilevato il secondo sasso contro il quale urtava il predetto motociclo.
Nella stessa traiettoria, a metri 6.10 circa oltre quest'ultimo sasso e a metri 4.20 circa dal margine della carreggiata, veniva riscontrato il terzo sasso, contro il quale urtava il veicolo”.
1.9.3. Infine a pag.7 della stessa informativa si legge “Il veicolo, incontrollato, proseguendo in avanti nella scarpata, urtava rispettivamente a metri 9.40 circa, a metri 9.60 circa e a metri 6.10 circa, contro tre sassi. Dopo l'ultimo urto il veicolo, riversato sulla fiancata sinistra si adagiava nella scarpata, arrestandosi (…)”.
1.9.4. Questi dati tecnici ed oggettivi smentiscono le prospettazioni dell'appellante circa la neutralità causale dei sassi, essendosi, peraltro, l'appellante, limitata a contestare genericamente l'apporto dei medesimi nella dinamica del sinistro, senza addurre specifici argomenti diretti a confutare quanto emerso dalla consulenza tecnica e dalle indagini della
Polizia Stradale.
1.9.5. Va pertanto confermato l'accertamento del primo giudice secondo cui la presenza dei sassi sulla banchina ha avuto un apporto causale diretto nell'evento morte, in quanto ha determinato la perdita del controllo del ciclomotore e la successiva caduta dello stesso, causando l'incidente fatale ai danni di . Persona_1
2. Ne consegue che l'accertata interferenza tra la condotta di guida e l'ostacolo presente sulla banchina assume rilievo ai fini della responsabilità da custodia ex art.2051 c.c., gravante sulla . Parte_1
2.1. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, gli enti proprietari (o concessionari) delle strade sono tenuti, ai fini della sicurezza e della fluidità della circolazione, alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle relative pertinenze (cfr. Cass.
14/03/2006, n. 5445; Cass. 04/10/2013, n. 22755; Cass. 12/07/2018, n. 18125). Tale
6 obbligo si estende non solo alla carreggiata, ma anche alla banchina, parte integrante della strada, suscettibile di utilizzazione anche solo occasionale e, in assenza di specifica segnalazione, oggetto di affidamento da parte degli utenti in ordine alla transitabilità.
2.2. Il primo giudice ha correttamente valutato la rilevanza causale della presenza dei sassi sulla banchina, accertando che, rispetto ad una tale situazione di fatto, sarebbero stati necessari interventi di rimozione, in funzione preventiva, proprio per evitare danni a terzi e che, nel caso di specie, avrebbero potuto evitare l'evento o, quantomeno, attenuarne le conseguenze (cfr. Cass., 12/05/2015, n. 9547), avendo egli affermato: “È dunque verosimile che, in assenza dei tre massi dislocati sulla banchina, la vittima sarebbe riuscita a tornare sulla carreggiata”.
3. Quanto alle censure mosse dall'appellante avverso le valutazioni operate dal primo giudice circa il tentativo del conducente del ciclomotore di rientrare sulla carreggiata, di cui non sarebbe stato adeguatamente sottolineata la caratterizzazione di comportamento imprudente e contrario all'art. 141 del Codice della Strada, è appena il caso di osservare che si tratta di censure ininfluenti ai fini della riforma della sentenza impugnata.
3.1. Il giudice di primo grado non ha mancato di considerare l'imprudenza complessiva del conducente, sottolineando che l'uscita di strada fu originata proprio dal comportamento negligente e non conforme alle regole di prudenza dallo stesso tenuto, apprezzandone l'incidenza concausale nella determinazione dell'evento, nel concorso con la responsabilità della per omessa vigilanza e manutenzione della banchina ex Parte_1
art. 2051 c.c.
4. L'appello va pertanto rigettato e l'appellante va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti nella liquidazione di cui al dispositivo.
4. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio n. 115 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla nei Parte_1
confronti di , e avverso la sentenza del Parte_2 Parte_3 Parte_4
Tribunale di Lecce n. 3863/2019 del 10.12.2019, così provvede:
-rigetta l'appello;
7 -condanna la al pagamento delle spese processuali sostenute in questo Parte_1
grado da , e , che liquida in complessivi € Parte_2 Parte_3 Parte_4
8.000,00 oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30 maggio n . 115 a carico della . Parte_1
Così deciso in Lecce, il 13.05.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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