TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/12/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5015/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5015/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 7 novembre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Francesco Moser
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Trento in data 22 ottobre 1994, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte I, N.
106, Anno 1994, e dalla loro unione sono nati i figli , a Pristina (Serbia) Persona_1 il 20 luglio 1992, , a Trento il 14 ottobre 1993, , a Trento il Persona_2 Persona_3
1 14 agosto 1995, e , a Trento in data 1 novembre 1999, tutti maggiorenni Persona_4 ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni di cui al ricorso:
“d. I ricorrenti dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per alcun titolo e ragione in conseguenza all'intercorso rapporto di coniugio, avendo definito ogni questione anche di carattere economico e patrimoniale tra gli stessipendente o derivante dal rapporto matrimoniale e rinunciando quindi reciprocamente alla corresponsione di un assegno divorzile
In ogni caso, le spese, imposte e tasse relative al presente procedimento vengono integralmente poste a carico del sig. ”. Parte_1
Con sentenza di questo Tribunale n. 55/2025 di data 5 febbraio 2025, pubblicata il
10 febbraio 2025, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa
è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 7 ottobre 2025 le parti sono comparse personalmente e hanno confermato la volontà di divorziare, alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione personale del presente procedimento (avvenuta in data 16 gennaio 2025), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 55/2025 di data 5 febbraio 2025, pubblicata il 10 febbraio 2025).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole – tutti i figli sono maggiorenni ed
2 economicamente autosufficienti - ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità delle parti che si sono dichiarate economicamente autosufficienti.
Nulla sulle spese di lite, avendo le parti concordato che le spese sono integralmente a carico del sig. . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Pt_2
a Trento in data 22 ottobre 1994, con atto trascritto nel Registro degli Atti
[...] di Matrimonio del Comune di Trento, Parte I, N. 106, Anno 1994, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5015/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 7 novembre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Francesco Moser
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Trento in data 22 ottobre 1994, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte I, N.
106, Anno 1994, e dalla loro unione sono nati i figli , a Pristina (Serbia) Persona_1 il 20 luglio 1992, , a Trento il 14 ottobre 1993, , a Trento il Persona_2 Persona_3
1 14 agosto 1995, e , a Trento in data 1 novembre 1999, tutti maggiorenni Persona_4 ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni di cui al ricorso:
“d. I ricorrenti dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per alcun titolo e ragione in conseguenza all'intercorso rapporto di coniugio, avendo definito ogni questione anche di carattere economico e patrimoniale tra gli stessipendente o derivante dal rapporto matrimoniale e rinunciando quindi reciprocamente alla corresponsione di un assegno divorzile
In ogni caso, le spese, imposte e tasse relative al presente procedimento vengono integralmente poste a carico del sig. ”. Parte_1
Con sentenza di questo Tribunale n. 55/2025 di data 5 febbraio 2025, pubblicata il
10 febbraio 2025, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa
è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 7 ottobre 2025 le parti sono comparse personalmente e hanno confermato la volontà di divorziare, alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione personale del presente procedimento (avvenuta in data 16 gennaio 2025), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 55/2025 di data 5 febbraio 2025, pubblicata il 10 febbraio 2025).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole – tutti i figli sono maggiorenni ed
2 economicamente autosufficienti - ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità delle parti che si sono dichiarate economicamente autosufficienti.
Nulla sulle spese di lite, avendo le parti concordato che le spese sono integralmente a carico del sig. . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Pt_2
a Trento in data 22 ottobre 1994, con atto trascritto nel Registro degli Atti
[...] di Matrimonio del Comune di Trento, Parte I, N. 106, Anno 1994, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
3