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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 30/07/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1463/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MARASCO GIOVINA Parte_1 ricorrente
E
PRESIDENTE PRO-TEMPORE INPS - SEDE LEGALE rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13 luglio 2018, parte ricorrente proponeva opposizione avverso la comunicazione dell' del 27 dicembre 2017, con la quale l' CP_1 CP_2 rendeva noto che, per il periodo 1° dicembre 2007 – 31 dicembre 2014, erano stati corrisposti indebiti assegni a titolo di pensione di invalidità categoria I, n. 19035553, per un importo complessivo di euro 22.125,17, di cui si sarebbe proceduto al recupero mediante trattenute mensili pari ad euro 307,30 a decorrere dalla prima data utile.
1 2. Secondo quanto sostenuto dall' , l'indebito sarebbe derivato dall'erogazione, per CP_2 gli anni indicati, di quote di assegno di invalidità non spettanti, in quanto l'ammontare dei redditi percepiti dal ricorrente risultava superiore ai limiti previsti dall'art. 1, comma 42, della legge n. 335/1995.
3. Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso amministrativo in data 25 gennaio 2018. Con delibera del 28 febbraio 2018, il Comitato provinciale dell' CP_1 rigettava il ricorso, confermando che l'indebito (cod. n. 14093325) era scaturito per effetto della normativa sulla cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, ai sensi della legge n. 335/1995, e rilevando che il ricorrente non avrebbe segnalato, per gli anni dal 2007 al 2014, l'importo dei redditi da lavoro dipendente.
4. Parte ricorrente ha eccepito, in via principale, la mancanza di dolo o colpa grave, sostenendo di aver agito in buona fede, in quanto nel periodo oggetto di contestazione il proprio datore di lavoro era lo stesso , che pertanto era nella piena disponibilità CP_1 delle informazioni reddituali necessarie a verificare l'effettiva spettanza della prestazione. Ha quindi dedotto che l'erogazione indebita era riconducibile esclusivamente ad un errore imputabile all'ente previdenziale e, in via subordinata, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione.
5. Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, sul presupposto della CP_1 legittimità dell'operato dell' . L'ente ha sostenuto che l'onere di comunicare i CP_2 fatti incidenti sulla misura della prestazione incombeva sul beneficiario e che la circostanza per cui il datore di lavoro fosse l' non poteva ritenersi dirimente, CP_1 atteso che, nel recupero dell'indebito, l' agirebbe quale ente erogatore della CP_2 prestazione, e non come datore di lavoro. Inoltre, ha affermato che il principio di buona fede rileverebbe esclusivamente per i provvedimenti aventi carattere definitivo, mentre nella fattispecie si tratterebbe di liquidazione provvisoria, come tale soggetta a verifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991.
6. Il ricorso è fondato.
7. Deve innanzitutto osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di indebita percezione di prestazioni previdenziali, l'errore esclusivamente imputabile all'amministrazione e l'ignoranza non colpevole dell'indebito da parte del beneficiario (buona fede incolpevole) escludono il diritto dell'ente alla ripetizione, in
2 applicazione dell'art. 2033 cod. civ. (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 6319/2015; n.
25866/2021).
8. Nel caso in esame, risulta documentalmente provato che, nel periodo in contestazione
(2007–2014), il ricorrente era alle dipendenze dell' , datore di lavoro e CP_1 contemporaneamente ente erogatore della prestazione. È pertanto evidente che l' era nella piena e diretta disponibilità dei dati reddituali del beneficiario, senza CP_2 necessità di alcuna specifica comunicazione da parte di quest'ultimo.
9. In tale contesto, la mancata rilevazione da parte dell'ente del superamento dei limiti di reddito previsti per la cumulabilità dell'assegno di invalidità deve ritenersi esclusivamente imputabile all' e non può gravare sul beneficiario, il quale ha CP_1 legittimamente confidato nella correttezza dei calcoli effettuati dall'amministrazione, trattandosi di dati conosciuti o conoscibili dalla stessa.
10. Con specifico riferimento alla circostanza che la prestazione sarebbe stata oggetto di liquidazione provvisoria e soggetta a verifica, va osservato che ciò non esclude l'applicabilità del principio di buona fede incolpevole, quando l'errore sia imputabile esclusivamente all'ente e non vi sia stata alcuna omissione o reticenza da parte dell'assicurato (Cass. civ., sez. lav., n. 2367/2019). L'essere la prestazione soggetta a ricalcolo non comporta automaticamente l'esclusione della buona fede, né rende sempre legittima la ripetizione, specie in presenza di un comportamento diligente del beneficiario e di una piena conoscibilità del dato da parte dell'ente erogatore.
11. Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi provata la buona fede del ricorrente, essendo il presunto indebito frutto esclusivo di una disfunzione interna dell'ente, che ha omesso di incrociare dati nella propria disponibilità. Ne consegue che non è dovuto il rimborso delle somme indicate nella comunicazione impugnata.
12. Resta assorbita l'eccezione di prescrizione sollevata in via subordinata.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da parte ricorrente nei confronti dell' , ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, CP_1
3 Accoglie il ricorso;
Dichiara che parte ricorrente non è tenuta alla restituzione della somma di euro
22.125,17 richiesta dall' con comunicazione del 27 dicembre 2017, in quanto CP_1 percepita in buona fede;
Dispone che, qualora l' abbia già proceduto a trattenute in esecuzione della CP_1 suddetta comunicazione, esso provveda alla restituzione in favore della parte ricorrente delle somme indebitamente trattenute, oltre interessi legali dalla data dell'effettiva trattenuta al saldo;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 per CP_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 29/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1463/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MARASCO GIOVINA Parte_1 ricorrente
E
PRESIDENTE PRO-TEMPORE INPS - SEDE LEGALE rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13 luglio 2018, parte ricorrente proponeva opposizione avverso la comunicazione dell' del 27 dicembre 2017, con la quale l' CP_1 CP_2 rendeva noto che, per il periodo 1° dicembre 2007 – 31 dicembre 2014, erano stati corrisposti indebiti assegni a titolo di pensione di invalidità categoria I, n. 19035553, per un importo complessivo di euro 22.125,17, di cui si sarebbe proceduto al recupero mediante trattenute mensili pari ad euro 307,30 a decorrere dalla prima data utile.
1 2. Secondo quanto sostenuto dall' , l'indebito sarebbe derivato dall'erogazione, per CP_2 gli anni indicati, di quote di assegno di invalidità non spettanti, in quanto l'ammontare dei redditi percepiti dal ricorrente risultava superiore ai limiti previsti dall'art. 1, comma 42, della legge n. 335/1995.
3. Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso amministrativo in data 25 gennaio 2018. Con delibera del 28 febbraio 2018, il Comitato provinciale dell' CP_1 rigettava il ricorso, confermando che l'indebito (cod. n. 14093325) era scaturito per effetto della normativa sulla cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, ai sensi della legge n. 335/1995, e rilevando che il ricorrente non avrebbe segnalato, per gli anni dal 2007 al 2014, l'importo dei redditi da lavoro dipendente.
4. Parte ricorrente ha eccepito, in via principale, la mancanza di dolo o colpa grave, sostenendo di aver agito in buona fede, in quanto nel periodo oggetto di contestazione il proprio datore di lavoro era lo stesso , che pertanto era nella piena disponibilità CP_1 delle informazioni reddituali necessarie a verificare l'effettiva spettanza della prestazione. Ha quindi dedotto che l'erogazione indebita era riconducibile esclusivamente ad un errore imputabile all'ente previdenziale e, in via subordinata, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione.
5. Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, sul presupposto della CP_1 legittimità dell'operato dell' . L'ente ha sostenuto che l'onere di comunicare i CP_2 fatti incidenti sulla misura della prestazione incombeva sul beneficiario e che la circostanza per cui il datore di lavoro fosse l' non poteva ritenersi dirimente, CP_1 atteso che, nel recupero dell'indebito, l' agirebbe quale ente erogatore della CP_2 prestazione, e non come datore di lavoro. Inoltre, ha affermato che il principio di buona fede rileverebbe esclusivamente per i provvedimenti aventi carattere definitivo, mentre nella fattispecie si tratterebbe di liquidazione provvisoria, come tale soggetta a verifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991.
6. Il ricorso è fondato.
7. Deve innanzitutto osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di indebita percezione di prestazioni previdenziali, l'errore esclusivamente imputabile all'amministrazione e l'ignoranza non colpevole dell'indebito da parte del beneficiario (buona fede incolpevole) escludono il diritto dell'ente alla ripetizione, in
2 applicazione dell'art. 2033 cod. civ. (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 6319/2015; n.
25866/2021).
8. Nel caso in esame, risulta documentalmente provato che, nel periodo in contestazione
(2007–2014), il ricorrente era alle dipendenze dell' , datore di lavoro e CP_1 contemporaneamente ente erogatore della prestazione. È pertanto evidente che l' era nella piena e diretta disponibilità dei dati reddituali del beneficiario, senza CP_2 necessità di alcuna specifica comunicazione da parte di quest'ultimo.
9. In tale contesto, la mancata rilevazione da parte dell'ente del superamento dei limiti di reddito previsti per la cumulabilità dell'assegno di invalidità deve ritenersi esclusivamente imputabile all' e non può gravare sul beneficiario, il quale ha CP_1 legittimamente confidato nella correttezza dei calcoli effettuati dall'amministrazione, trattandosi di dati conosciuti o conoscibili dalla stessa.
10. Con specifico riferimento alla circostanza che la prestazione sarebbe stata oggetto di liquidazione provvisoria e soggetta a verifica, va osservato che ciò non esclude l'applicabilità del principio di buona fede incolpevole, quando l'errore sia imputabile esclusivamente all'ente e non vi sia stata alcuna omissione o reticenza da parte dell'assicurato (Cass. civ., sez. lav., n. 2367/2019). L'essere la prestazione soggetta a ricalcolo non comporta automaticamente l'esclusione della buona fede, né rende sempre legittima la ripetizione, specie in presenza di un comportamento diligente del beneficiario e di una piena conoscibilità del dato da parte dell'ente erogatore.
11. Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi provata la buona fede del ricorrente, essendo il presunto indebito frutto esclusivo di una disfunzione interna dell'ente, che ha omesso di incrociare dati nella propria disponibilità. Ne consegue che non è dovuto il rimborso delle somme indicate nella comunicazione impugnata.
12. Resta assorbita l'eccezione di prescrizione sollevata in via subordinata.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da parte ricorrente nei confronti dell' , ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, CP_1
3 Accoglie il ricorso;
Dichiara che parte ricorrente non è tenuta alla restituzione della somma di euro
22.125,17 richiesta dall' con comunicazione del 27 dicembre 2017, in quanto CP_1 percepita in buona fede;
Dispone che, qualora l' abbia già proceduto a trattenute in esecuzione della CP_1 suddetta comunicazione, esso provveda alla restituzione in favore della parte ricorrente delle somme indebitamente trattenute, oltre interessi legali dalla data dell'effettiva trattenuta al saldo;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 per CP_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 29/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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