Ordinanza cautelare 21 novembre 2020
Ordinanza collegiale 2 dicembre 2021
Sentenza 26 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/09/2022, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/09/2022
N. 01457/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01164/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1164 del 2020, proposto dalla:
- LI IA S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Ielo e Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di San Michele Salentino, rappresentato e difeso dall’Avv. Michela Petrachi, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 0007726 del 14 agosto 2020 con il quale il Comune di San Michele Salentino ha comunicato a LI IA il diniego all’installazione di una stazione radio base ( RB ) per il servizio pubblico di telefonia mobile cellulare nel medesimo Comune, alla Via Galvani 6 ( Foglio 6, p.lla 240, denominata BR72018_001 - San Michele Salentino );
- della comunicazione di preavviso di diniego prot. n. 0007402 del 6 agosto 2020;
- dell’art. 7 del Regolamento comunale per l’installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti e sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 7 giugno 2016;
- del provvedimento prot. n. 7757 del 17 agosto 2020 con il quale il Comune ha ordinato la demolizione della RB edificata da LI IA ( ordinanza n. 82/2020 );
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Michele Salentino.
Visti gli atti della causa.
Vista la nota in data 20 settembre 2022 con la quale il difensore della società LI IA rappresentava quanto segue: “ Premesso che: le parti, dando seguito alle previste verifiche, hanno concordemente individuato un sito alternativo ove LI IA può realizzare la propria RB; il ricorso in epigrafe deve quindi ritenersi superato dall’intervenuto accordo; tanto premesso, LI IA … chiede a codesto … TAR di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a spese compensate ”.
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.
Relatore alla camera di consiglio del 21 settembre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che:
- il giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in conformità alla richiesta del difensore della ricorrente in data 20 settembre 2022.
- le spese debbono essere compensate, per la natura della decisione adottata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1164 del 2020 indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 21 settembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO