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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/09/2025, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18077/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------- TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Bologna, composto dai signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa LV MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa proposta da
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo OPICI presso il C.F._1 cui studio, sito in Bologna alla via Marzabotto n. 15, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro nata il 1° ottobre 1985 in Romania, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'avv. CP_2
Roberta LEZZI (c.f. ), in virtù di procura generale alle liti per C.F._2 atto del notaio di Roma rep. n. 37875 del 22.3.2024, elettivamente Persona_1 domiciliato in Bologna alla via Milazzo 4/2 presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto RESISTENTE OGGETTO: art. 9 terzo comma L. 898/70
CONCLUSIONI: La signora a concluso come da ricorso: Pt_1
“chiede che all'Ill.mo Tribunale adito, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9, comma secondo, Legge divorzio e previo ogni più opportuno provvedimento ed accertamento del caso, fissare l'udienza per la comparizione delle parti avanti a sé, nel più breve termine possibile, stabilendo, altresì, il termine utile per la notifica del presente ricorso e dell'emettendo provvedimento alle parti interessate e, all'esito, Voglia stabilire la quota di reversibilità in capo alla ricorrente da indicare all' e, conseguentemente, condannare quest'ultima ad erogare alla ricorrente la pensione di CP_2
pagina 1 di 4 reversibilità dell'ex coniuge, , nella misura stabilita con decorrenza dal mese Persona_2 successivo al decesso. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. L' ha concluso come da memoria di costituzione: CP_2
“Voglia il Tribunale, nel merito previa integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge superstite, determinare la quota spettante alla ricorrente relativamente alla pensione del de cuius come documentata”.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 19 dicembre 2024 ha Parte_1 domandato che:
- sia accertato il suo diritto all'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità (quota quantificata in corso di causa nel 90%) derivante dalla pensione diretta dell'ex coniuge divorziato;
Persona_2
- sia condannato l' a corrispondere la suddetta porzione della pensione di CP_2 reversibilità ritenuta di giustizia dalla data della morte dell'ex marito. A sostegno delle sue istanze ha evidenziato che:
- ella e il signor si erano sposati il 24 ottobre 1982; ER
- dal matrimonio erano nati i figli (il 28 aprile 1984) e LV (l'8 settembre Per_3
1987), oggi entrambi economicamente autosufficienti;
- l'11 aprile 2019 era stata emessa dal Tribunale di Bologna la sentenza n. 879/2019 che definiva la separazione giudiziale tra le parti (tale giudizio aveva tratto origine dal ricorso depositato il 20 maggio 2013 dalla signora;
Pt_1
- con sentenza n. 1917/2022 pubblicata il 12 luglio 2022 del Tribunale di Bologna era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e alla signora ra stato riconosciuto un assegno divorzile pari a 500,00 euro mensili;
Pt_1
- il signor il 10 luglio 2021 si era sposato con;
ER Controparte_1
- lo stesso era deceduto il 24 ottobre 2022. Si è costituito in giudizio l' , che -dopo avere premesso che la signora CP_2 ha diritto a una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge- ha Pt_1 chiesto che venga determinato l'importo dovuto. Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, la signora non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. CP_1
Le parti costituite sono comparse all'udienza del 4 settembre 2025 insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. La Giudice, ritenuto che la causa non debba essere istruita, l'ha rimessa alla decisione del Collegio.
***** Non è contestato né il diritto della signora i ricevere, nella sua qualità di Pt_1 ex moglie, una quota della pensione di reversibilità del defunto Persona_2 né l'entità della porzione spettantegli. Invero, sussistono i requisiti previsti dall'art. 9, terzo comma, L. 898/70.
pagina 2 di 4 La ricorrente, infatti, dopo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio con il signor non è convolata a nuove nozze e all'epoca del decesso di ER quest'ultimo godeva di un assegno divorzile. La quota del 90% della pensione dell'ex coniuge che ella ha domandato che le sia assegnata appare congrua, tenuto conto degli anni di durata dei due matrimoni (il primo con la ricorrente si è, infatti, protratto per oltre trent'anni mentre il secondo, con la signora , è durato poco più di un anno). CP_1
Non è inoltre emerso che quest'ultima si trovi in condizioni di difficoltà economica o comunque deteriori rispetto alla signora Pt_1
Si deve quindi attribuire alla ricorrente la quota del 90% della pensione di reversibilità del defunto signor e alla signora la quota del 10%. ER CP_1
Per l'effetto va ordinato all' di provvedere alla corresponsione periodica CP_2 mensile delle predette quote dal 1° novembre 2022. In particolare, con riferimento alla decorrenza va sottolineato che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale largamente prevalente, il diritto della ricorrente a ricevere una quota della pensione dell'ex coniuge decorre dal primo mese successivo al decesso di quest'ultimo, ovvero nel caso in esame dal novembre 2022 (cfr., tra le tante, Cass., Sez. L., sentenza 22259 del 27 settembre 2013, che sancisce che “Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato
o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non “pro quota” il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.”). Le spese di lite debbono essere integralmente compensate quanto al rapporto tra parte ricorrente e l , attesa la natura della controversia e il fatto che quest'ultimo CP_2 non ha mai contestato il diritto delle altre parti a percepire una quota della pensione di reversibilità del signor e si è rimesso al Collegio per la determinazione della ER quota.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa e respinta,
- attribuisce a e a rispettivamente la Parte_1 Controparte_1 quota del 90% e del 10% della pensione di reversibilità del defunto ER
;
[...]
- ordina all' , Direzione Provinciale di Bologna, in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, di provvedere alla corresponsione periodica mensile delle predette quote con decorso dal 1° novembre 2022; pagina 3 di 4 - compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Bologna, così deciso nella camera di consiglio del 22 settembre 2025
La Giudice est. dr.ssa LV Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------- TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Bologna, composto dai signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa LV MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa proposta da
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo OPICI presso il C.F._1 cui studio, sito in Bologna alla via Marzabotto n. 15, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro nata il 1° ottobre 1985 in Romania, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'avv. CP_2
Roberta LEZZI (c.f. ), in virtù di procura generale alle liti per C.F._2 atto del notaio di Roma rep. n. 37875 del 22.3.2024, elettivamente Persona_1 domiciliato in Bologna alla via Milazzo 4/2 presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto RESISTENTE OGGETTO: art. 9 terzo comma L. 898/70
CONCLUSIONI: La signora a concluso come da ricorso: Pt_1
“chiede che all'Ill.mo Tribunale adito, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9, comma secondo, Legge divorzio e previo ogni più opportuno provvedimento ed accertamento del caso, fissare l'udienza per la comparizione delle parti avanti a sé, nel più breve termine possibile, stabilendo, altresì, il termine utile per la notifica del presente ricorso e dell'emettendo provvedimento alle parti interessate e, all'esito, Voglia stabilire la quota di reversibilità in capo alla ricorrente da indicare all' e, conseguentemente, condannare quest'ultima ad erogare alla ricorrente la pensione di CP_2
pagina 1 di 4 reversibilità dell'ex coniuge, , nella misura stabilita con decorrenza dal mese Persona_2 successivo al decesso. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. L' ha concluso come da memoria di costituzione: CP_2
“Voglia il Tribunale, nel merito previa integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge superstite, determinare la quota spettante alla ricorrente relativamente alla pensione del de cuius come documentata”.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 19 dicembre 2024 ha Parte_1 domandato che:
- sia accertato il suo diritto all'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità (quota quantificata in corso di causa nel 90%) derivante dalla pensione diretta dell'ex coniuge divorziato;
Persona_2
- sia condannato l' a corrispondere la suddetta porzione della pensione di CP_2 reversibilità ritenuta di giustizia dalla data della morte dell'ex marito. A sostegno delle sue istanze ha evidenziato che:
- ella e il signor si erano sposati il 24 ottobre 1982; ER
- dal matrimonio erano nati i figli (il 28 aprile 1984) e LV (l'8 settembre Per_3
1987), oggi entrambi economicamente autosufficienti;
- l'11 aprile 2019 era stata emessa dal Tribunale di Bologna la sentenza n. 879/2019 che definiva la separazione giudiziale tra le parti (tale giudizio aveva tratto origine dal ricorso depositato il 20 maggio 2013 dalla signora;
Pt_1
- con sentenza n. 1917/2022 pubblicata il 12 luglio 2022 del Tribunale di Bologna era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e alla signora ra stato riconosciuto un assegno divorzile pari a 500,00 euro mensili;
Pt_1
- il signor il 10 luglio 2021 si era sposato con;
ER Controparte_1
- lo stesso era deceduto il 24 ottobre 2022. Si è costituito in giudizio l' , che -dopo avere premesso che la signora CP_2 ha diritto a una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge- ha Pt_1 chiesto che venga determinato l'importo dovuto. Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, la signora non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. CP_1
Le parti costituite sono comparse all'udienza del 4 settembre 2025 insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. La Giudice, ritenuto che la causa non debba essere istruita, l'ha rimessa alla decisione del Collegio.
***** Non è contestato né il diritto della signora i ricevere, nella sua qualità di Pt_1 ex moglie, una quota della pensione di reversibilità del defunto Persona_2 né l'entità della porzione spettantegli. Invero, sussistono i requisiti previsti dall'art. 9, terzo comma, L. 898/70.
pagina 2 di 4 La ricorrente, infatti, dopo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio con il signor non è convolata a nuove nozze e all'epoca del decesso di ER quest'ultimo godeva di un assegno divorzile. La quota del 90% della pensione dell'ex coniuge che ella ha domandato che le sia assegnata appare congrua, tenuto conto degli anni di durata dei due matrimoni (il primo con la ricorrente si è, infatti, protratto per oltre trent'anni mentre il secondo, con la signora , è durato poco più di un anno). CP_1
Non è inoltre emerso che quest'ultima si trovi in condizioni di difficoltà economica o comunque deteriori rispetto alla signora Pt_1
Si deve quindi attribuire alla ricorrente la quota del 90% della pensione di reversibilità del defunto signor e alla signora la quota del 10%. ER CP_1
Per l'effetto va ordinato all' di provvedere alla corresponsione periodica CP_2 mensile delle predette quote dal 1° novembre 2022. In particolare, con riferimento alla decorrenza va sottolineato che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale largamente prevalente, il diritto della ricorrente a ricevere una quota della pensione dell'ex coniuge decorre dal primo mese successivo al decesso di quest'ultimo, ovvero nel caso in esame dal novembre 2022 (cfr., tra le tante, Cass., Sez. L., sentenza 22259 del 27 settembre 2013, che sancisce che “Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato
o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non “pro quota” il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.”). Le spese di lite debbono essere integralmente compensate quanto al rapporto tra parte ricorrente e l , attesa la natura della controversia e il fatto che quest'ultimo CP_2 non ha mai contestato il diritto delle altre parti a percepire una quota della pensione di reversibilità del signor e si è rimesso al Collegio per la determinazione della ER quota.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa e respinta,
- attribuisce a e a rispettivamente la Parte_1 Controparte_1 quota del 90% e del 10% della pensione di reversibilità del defunto ER
;
[...]
- ordina all' , Direzione Provinciale di Bologna, in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, di provvedere alla corresponsione periodica mensile delle predette quote con decorso dal 1° novembre 2022; pagina 3 di 4 - compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Bologna, così deciso nella camera di consiglio del 22 settembre 2025
La Giudice est. dr.ssa LV Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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