Articolo 6 della Legge 7 dicembre 1949, n. 904
Articolo 5Articolo 7
Versione
4 gennaio 1950
Art. 6.
In via transitoria e fino a nuova disposizione, il primo comma dell'art. 6 del rogolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098 , e' cosi' modificato:
"Gli iscritti al Fondo ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento hanno diritto a conseguire la pensione quando cessino dal prestare servizio presso le aziende per uno dei seguenti motivi:
a) abbiano compiuto quindici anni di iscrizione, effettivi o riscattati, ed abbiano superato 60 anni di eta', se uomini, e 55, se donne;
b) siano riconosciuti invalidi a continuare il servizio ed abbiano almeno cinque anni di iscrizione, effettivi o riscattati;
c) siano riconosciuti invalidi per cause di servizio, qualunque sia il numero degli anni utili per la pensione".
Gli iscritti al Fondo che contino quindici anni di iscrizione effettivi o riscattati e non meno di 55 anni di eta', se uomini, e 50, se donne, hanno facolta' di chiedere l'anticipato collocamento in pensione.
Di tale facolta' potra' beneficiare solo una aliquota, annua di iscritti non superiore al 12 per cento dei pensionati per vecchiaia dell'anno precedente. Nell'anno 1949 potranno beneficiare di tale facolta' sessanta iscritti.
Nella predetta, aliquota rientrano anche gli iscritti aventi i requisiti di eta' e di anzianita' di cui sopra che siano licenziati per motivi disciplinari.
I criteri di precedenza per l'anticipato collocamento in pensione saranno stabiliti dal Comitato amministratore del Fondo.
I richiedenti che non possano fruire dell'anticipata liquidazione della pensione, perche' in eccedenza rispetto alla suddetta aliquota del 12 per cento, saranno compresi nell'aliquota dell'anno successivo, con diritto di precedenza.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1950