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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/12/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 155/2024
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa LE AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa LE AN, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero 155 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
Pag. 1 di 9 p.iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Locri (RC), alla via I° Maggio n.
64, presso lo studio degli Avv.ti Nicola Pelle e Paolo Pelle, che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE- APPELLATA INCIDENTALE
CONTRO
, nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata in CE Ionica (RC), alla via Trastevere n. 5, presso lo studio dell'avv.
BR ON che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata a Locri, via Parte_2
Tevere n.36, presso lo studio dell'avv. Attilio Vasta che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
9/2024, pubblicata in data 03.01.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di appello ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto gravame avverso la sentenza n. 9/2024 del Giudice di Pace di Locri depositata il 03 gennaio 2024. L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, eccependo, in particolare, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, nonché la mancata applicazione degli artt. 141, 148 e 149 c.d.s. e dell'art. 2054, comma 2, c.c.. L'appellante ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale di “in via principale, in riforma della sentenza
n. 9 del 03.01.2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Locri, nel giudizio RGN 429/2021, notificata il 15.01.2024, accogliere le argomentazioni in fatto ed in diritto argomentate al motivo di impugnazione rubricato al n. 1) e per l'effetto accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità per
l'evento sinistro in capo al sig. conducente del veicolo Fiat 00 di proprietà della Controparte_2
RA , per violazione degli articoli 141, 148 e 149 del Codice della Strada, con Controparte_1
conseguente obbligo restitutorio delle somme già liquidate dalla in ossequio alla sentenza Parte_1
Pag. 2 di 9 riformata per l'importo complessivo di €. 4.425,59; con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio e con liquidazione anche delle spese forfettarie, ai sensi dell'art. 13 della Legge n.
247/2012; porre, infine, le spese di CTU a carico della parte attrice , siccome Controparte_1
soccombente; 2) In via gradata, in riforma della sentenza n. 9 del 03.01.2024 pronunciata dal
Giudice di Pace di Locri, nel giudizio RGN 429/2021, notificata il 15.01.2024, accogliere le argomentazioni in fatto ed in diritto argomentate al motivo di impugnazione rubricato al n. 2) e per
l'effetto accertare e dichiarare ex art. 2054 cc, comma due, la responsabilità concorrente dei conducenti i veicoli antagonisti, decurtando l'importo dovuto a titolo di risarcimento danno del 50%, con conseguente obbligo restitutorio delle somme versate in eccesso e già liquidate dalla Parte_1
in ossequio alla sentenza riformata;
con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio e con liquidazione anche delle spese forfettarie, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 247/2012. SA
Iuribus”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.04.2024, si è costituita in giudizio
, la quale ha contestato la fondatezza dei motivi di impugnazione Controparte_1
dell'appellante e ha concluso chiedendo al Tribunale di “dichiarare infondato l'appello proposto con conseguente rigetto dello stesso e confermare la sentenza emessa dal Giudice di Pace di
Locri; nel merito riconoscendo e confermando il danno subito dall'autovettura della Sig.ra CP_1
, con eventuale aumento della quantificazione del danno, ove il Giudicante, peritus
[...]
peritorum, lo riterrà opportuno e nella misura che pure sarà ritenuta consona dallo stesso durante il giudizio, tenuto conto dell'acconto già versato dalla appellante Parte_3
dalla somma liquidata con la sentenza oggetto di gravame e dalla documentazione prodotta in primo grado. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre C.P.A. come per legge, da distrarsi”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.05.2024, si è costituito in giudizio
, il quale ha aderito al gravame di pertanto, Parte_2 Parte_1
ha chiesto al Tribunale di Locri di riformare la sentenza di primo grado conformemente a quanto richiesto dall'appellante, accogliendo le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per esclusiva colpa del sig. in subordine, Controparte_2
accertare e dichiarare la responsabilità concorrente dei conducenti delle due vetture ex art. 2054 cc,
2° comma;
condannare la RA al pagamento delle spese dei due gradi del Controparte_1
giudizio; in ogni caso, liquidare i compensi del giudizio in favore del Procuratore ponendoli a carico dell'Erario”.
Pag. 3 di 9 All'esito della prima udienza trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo di primo grado, rinviando il giudizio per la verifica dell'acquisizione e la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 5-7.04.2025 la causa è stata rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e 350 bis c.p.c., con assegnazione alle parti del termine per note conclusionali fino a 20 giorni prima dell'udienza.
§ 2. In via preliminare, va osservato che la comparsa di costituzione di Parte_2
è stata depositata tardivamente, atteso che l'udienza fissata nell'atto di citazione in appello, data a cui occorre far riferimento per la valutazione della tempestività della costituzione, era quella del 20.05.2024, con la conseguenza che non sono stati rispettati i termini previsti dall'art. 343 c.p.c. per la proposizione dell'appello incidentale, seppur in via adesiva.
§ 3. L'appello principale è in parte fondato e merita accoglimento.
Giova premettere che la fattispecie in esame va ricondotta nell'alveo dell'art. 2054
c.c., secondo cui il conducente è tenuto al risarcimento “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (comma 1); a tal fine si presume, sino a prova contraria, che
“ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”
(comma 2).
La presunzione di concorso in pari grado di colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c. ha carattere sussidiario e opera, perciò, soltanto quando non sia possibile accertare in concreto le cause e il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso. Ne consegue che il principio è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro - da parte del giudice - e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale
(giurisprudenza costante: ex multiis, Cass., sez. III, 12 gennaio 2005, n. 456; Cass., sez. III,
26 ottobre 2017, n. 25412).
Pertanto, secondo il più consolidato orientamento giurisprudenziale la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma “una responsabilità presunta” da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero
Pag. 4 di 9 dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (Cass., sez. VI, 16 febbraio 2017, n. 4130; Trib. Napoli, sez.
VI, 20 marzo 2017, n. 3292).
L'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti, del resto, non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dalla norma, essendo a tal fine necessario accertare, in pari tempo, che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto il possibile per evitare l'incidente (Cass. 5671/2000; Cass. 1384/1997; Cass.
1953/1995). Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. 477/2003; 20814/2004; 195/2007; 12444/2008;
8008/2009; 23431/2014). La prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 9550/2009).
§ 3.1 Ciò premesso, il giudice di prime cure, nell'accogliere la domanda attorea, con attribuzione esclusiva della responsabilità in capo al convenuto , conducente Parte_2
e proprietario della Nissan TE Tg. DE623WX, ha ritenuto dirimente l'accertamento effettuato dal Ctu. Le conclusioni a cui è giunto il Giudice di primo grado, tuttavia, non sono condivisibili.
Giova precisare che dalle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado è emerso in modo pacifico e incontestato tra le parti che in data 01.03.2020, alle ore 03:00 circa, lungo la SS106, al Km 104+750 circa, all'altezza dell'ingresso della sito Controparte_3
nel comune di Siderno (RC), si è realizzato un urto tra l'autovettura Fiat 00, Tg. DV 186
WJ, di proprietà di e condotta da e l'autovettura Controparte_1 Controparte_2
Nissan TE, Tg. DE 623 WX, di proprietà di e condotta dallo stesso. È stato Parte_2
altresì acquisito che i due veicoli viaggiavano nella stessa direzione di marcia e che
Pag. 5 di 9 l'impatto è avvenuto mentre la Fiat 00 era in fase di sorpasso, mentre la Nissan TE era in fase di svolta a sinistra, interessando la parte anteriore laterale destra dell'autovettura
Fiat 00 e la porzione tra il parafango anteriore sinistro e la porta anteriore sinistra della vettura Nissan TE.
Quanto alla responsabilità da attribuire ai conducenti dei veicoli convolti, è necessario evidenziare che alcun apporto in tal senso hanno fornito le prove testimoniali esperite. Come osservato dal Giudice di primo grado, la testimonianza di Tes_1
risulta assolutamente ininfluente, essendo sopraggiunto sul luogo del sinistro
[...]
solo in un momento successivo allo stesso. Analoghe conclusioni si devono poi raggiungere per quanto, invece, attiene alle dichiarazioni rese da il quale, CP_4
a prescindere dalla valutazione di attendibilità dello stesso, non ha offerto elementi idonei a escludere la responsabilità di alcuno dei conducenti dei veicoli coinvolti, avendo riferito soltanto che “Ero preceduto da una Fiat 00 di colore chiaro che, nel sorpassare la Nissan di colore scuro la urtava. La Nissan, veniva urtata sulla parte anteriore sinistra in quanto stava svoltando a sinistra, dopo aver segnalato la predetta manovra”. La circostanza che la manovra di svolta fosse stata preventivamente segnalata, infatti, non è idonea a escludere la sussistenza della colpa in capo al conducente della vettura Nissan, con conseguente imputazione esclusiva della responsabilità in capo al conducente della vettura Fiat.
Del resto, la presunzione di pari responsabilità non può dirsi superata nemmeno valorizzando le conclusioni del Ctu, che ha tenuto conto altresì degli ulteriori elementi di prova acquisiti in giudizio. Invero, il consulente ha fornito una ricostruzione probabile del sinistro ritenendo che il conducente della Nissan TE non si fosse avveduto della presenza della Fiat 00 in fase di sorpasso (non consentito), escludendo che il sorpasso fosse iniziato successivamente all'avvio della manovra di svolta sulla base dei punti di urto.
Tuttavia, gli elementi considerati dal Ctu, ovverosia l'ubicazione dei danni sui due veicoli e lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro risultanti dalle fotografie allegate agli atti, costituiscono dati parziali che non permettono di escludere che, in ipotesi di una condotta esente da colpa del conducente della Fiat 00, il sinistro si sarebbe comunque realizzato.
In particolare, la reale dinamica del sinistro non può essere accertata senza l'acquisizione del dato della velocità di circolazione di entrambi i veicoli (la velocità della
Fiat 00 viene acquisita in fase di consulenza con la produzione tardiva da parte della
Pag. 6 di 9 compagnia assicurativa dei dati satellitari, mentre quella della Nissan TE viene presunta dal Ctu senza alcun supporto), degli elementi incidenti sui tempi di frenata (stato degli pneumatici, condizioni del manto stradale) e della descrizione del comportamento dei conducenti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, non può affermarsi che alcuno dei conducenti abbia avuto una condotta esente da colpa e che il sinistro sia imputabile al comportamento esclusivo dell'altro.
Il conducente della Nissan TE, infatti, non ha dimostrato di aver adottato la prudenza richiesta dall'art. 154 C.d.S. (così come interpretato costantemente dalla Corte di legittimità, cfr. da ultimo Cass. Sez. 6, n. 30070 del 13.10.2022), mentre il proprietario della Fiat 00 non ha dimostrato che la condotta del conducente del veicolo, il quale ha violato l'art. 148 C.d.S., per aver effettuato la manovra di sorpasso in prossimità di un'intersezione, non abbia inciso sul nesso eziologico del sinistro.
In definitiva, deve essere riconosciuta la responsabilità concorrente dei conducenti dei due veicoli convolti nel sinistro, non potendosi dirsi superata la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c..
§ 3.2 All'accertamento della responsabilità concorrente dei conducenti dei veicoli coinvolti consegue la riforma della sentenza di primo grado anche nella parte in cui ha riconosciuto il diritto di al risarcimento dei danni subiti nella loro Controparte_1
totalità, anziché nella misura del 50%.
Quanto alla quantificazione del danno, va evidenziato che l'appellata CP_1
ha concluso chiedendo un “eventuale aumento della quantificazione del danno, ove il
[...]
Giudicante, peritus peritorum, lo riterrà opportuno e nella misura che pure sarà ritenuta consona dallo stesso durante il giudizio, tenuto conto dell'acconto già versato dalla appellante
[...]
dalla somma liquidata con la sentenza oggetto di gravame e dalla Parte_1
documentazione prodotta in primo grado”.
Tale domanda, inquadrabile come appello incidentale, tuttavia, non è stata accompagnata da censure alla sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato l'ammontare del danno subito dall'originaria ricorrente in euro 4.000,00. Ne consegue, pertanto, che la statuizione, non contestata da alcuna delle parti in giudizio, deve essere
Pag. 7 di 9 confermata in tale sede, non emergendo del resto dei vizi nella quantificazione del danno nella Ctu, che merita condivisione in relazione a tale aspetto.
Deve invece essere riformata la statuizione di condanna al pagamento dei danni subiti dall'attrice originaria nella misura di euro 270,00 (2.000,00 – 1.730,00), in ragione del concorso di colpa nella misura del 50%, con diritto dell'appellante di ottenere la restituzione della maggior somma eventualmente versata in esecuzione della sentenza di primo grado riformata. In mancanza di domanda espressa di condanna alla restituzione da parte degli obbligati in solido e di prova dell'avvenuto pagamento, alcuna statuizione di condanna può essere assunta in questa sede.
§ 4. Quanto alle spese di lite di primo grado, stante la riforma della sentenza impugnata con affermazione della responsabilità concorrente dei conducenti dei veicoli coinvolti e conseguente parziale soccombenza delle parti in giudizio, sussistono i presupposti per compensarle interamente tra le parti. Alla compensazione delle spese di lite segue, altresì, che le spese di ctu, come liquidate in primo grado, siano poste al 50% in capo a e per il restante 50% in capo a Controparte_1 Parte_1
e , in solido tra loro. Parte_2
Le spese del secondo grado di giudizio, invece, nel rapporto tra l'appellante e seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto Controparte_1
conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 aggiornato dal decreto ministeriale n. 147/2022 applicando i valori minimi, attesa la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate, per lo scaglione da euro
1.100,01 fino a euro 5.200,00 ed esclusa la fase istruttoria non esperita. Quanto al rapporto tra le altre parti del giudizio, stante la tardività dell'impugnazione incidentale di e la soccombenza di , sussistono gravi ed eccezionali ragioni Parte_2 Controparte_1
per compensarle interamente tra le parti.
Stante l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_2
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (cfr. Cass. Sez. U., 20/02/2020, n.
4315 in relazione alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato).
Pag. 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
Parte_2
2. rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
3. accoglie l'appello principale e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Locri n. 9/2024, pronunciata in data 03.01.2024, riduce la condanna di e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2
in favore di da euro 2.270,00 a euro 270,00; Controparte_1
4. compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
5. pone le spese della C.T.U., come liquidate in primo grado, al 50 % in capo a e per il restante 50% in capo a Controparte_1 Parte_1
e , in solido tra loro;
Parte_2
6. condanna al pagamento delle spese del giudizio dell'appello, Controparte_1
liquidate in euro 852,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge, in favore di Parte_1
7. compensa interamente tra e le spese del secondo Controparte_1 Parte_2
grado di giudizio;
8. dichiara dovuto, da parte dell'appellante incidentale, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Locri il 09.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa LE AN
Pag. 9 di 9
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa LE AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa LE AN, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero 155 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
Pag. 1 di 9 p.iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Locri (RC), alla via I° Maggio n.
64, presso lo studio degli Avv.ti Nicola Pelle e Paolo Pelle, che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE- APPELLATA INCIDENTALE
CONTRO
, nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata in CE Ionica (RC), alla via Trastevere n. 5, presso lo studio dell'avv.
BR ON che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata a Locri, via Parte_2
Tevere n.36, presso lo studio dell'avv. Attilio Vasta che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
9/2024, pubblicata in data 03.01.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di appello ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto gravame avverso la sentenza n. 9/2024 del Giudice di Pace di Locri depositata il 03 gennaio 2024. L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, eccependo, in particolare, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, nonché la mancata applicazione degli artt. 141, 148 e 149 c.d.s. e dell'art. 2054, comma 2, c.c.. L'appellante ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale di “in via principale, in riforma della sentenza
n. 9 del 03.01.2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Locri, nel giudizio RGN 429/2021, notificata il 15.01.2024, accogliere le argomentazioni in fatto ed in diritto argomentate al motivo di impugnazione rubricato al n. 1) e per l'effetto accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità per
l'evento sinistro in capo al sig. conducente del veicolo Fiat 00 di proprietà della Controparte_2
RA , per violazione degli articoli 141, 148 e 149 del Codice della Strada, con Controparte_1
conseguente obbligo restitutorio delle somme già liquidate dalla in ossequio alla sentenza Parte_1
Pag. 2 di 9 riformata per l'importo complessivo di €. 4.425,59; con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio e con liquidazione anche delle spese forfettarie, ai sensi dell'art. 13 della Legge n.
247/2012; porre, infine, le spese di CTU a carico della parte attrice , siccome Controparte_1
soccombente; 2) In via gradata, in riforma della sentenza n. 9 del 03.01.2024 pronunciata dal
Giudice di Pace di Locri, nel giudizio RGN 429/2021, notificata il 15.01.2024, accogliere le argomentazioni in fatto ed in diritto argomentate al motivo di impugnazione rubricato al n. 2) e per
l'effetto accertare e dichiarare ex art. 2054 cc, comma due, la responsabilità concorrente dei conducenti i veicoli antagonisti, decurtando l'importo dovuto a titolo di risarcimento danno del 50%, con conseguente obbligo restitutorio delle somme versate in eccesso e già liquidate dalla Parte_1
in ossequio alla sentenza riformata;
con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio e con liquidazione anche delle spese forfettarie, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 247/2012. SA
Iuribus”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.04.2024, si è costituita in giudizio
, la quale ha contestato la fondatezza dei motivi di impugnazione Controparte_1
dell'appellante e ha concluso chiedendo al Tribunale di “dichiarare infondato l'appello proposto con conseguente rigetto dello stesso e confermare la sentenza emessa dal Giudice di Pace di
Locri; nel merito riconoscendo e confermando il danno subito dall'autovettura della Sig.ra CP_1
, con eventuale aumento della quantificazione del danno, ove il Giudicante, peritus
[...]
peritorum, lo riterrà opportuno e nella misura che pure sarà ritenuta consona dallo stesso durante il giudizio, tenuto conto dell'acconto già versato dalla appellante Parte_3
dalla somma liquidata con la sentenza oggetto di gravame e dalla documentazione prodotta in primo grado. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre C.P.A. come per legge, da distrarsi”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.05.2024, si è costituito in giudizio
, il quale ha aderito al gravame di pertanto, Parte_2 Parte_1
ha chiesto al Tribunale di Locri di riformare la sentenza di primo grado conformemente a quanto richiesto dall'appellante, accogliendo le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per esclusiva colpa del sig. in subordine, Controparte_2
accertare e dichiarare la responsabilità concorrente dei conducenti delle due vetture ex art. 2054 cc,
2° comma;
condannare la RA al pagamento delle spese dei due gradi del Controparte_1
giudizio; in ogni caso, liquidare i compensi del giudizio in favore del Procuratore ponendoli a carico dell'Erario”.
Pag. 3 di 9 All'esito della prima udienza trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo di primo grado, rinviando il giudizio per la verifica dell'acquisizione e la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 5-7.04.2025 la causa è stata rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e 350 bis c.p.c., con assegnazione alle parti del termine per note conclusionali fino a 20 giorni prima dell'udienza.
§ 2. In via preliminare, va osservato che la comparsa di costituzione di Parte_2
è stata depositata tardivamente, atteso che l'udienza fissata nell'atto di citazione in appello, data a cui occorre far riferimento per la valutazione della tempestività della costituzione, era quella del 20.05.2024, con la conseguenza che non sono stati rispettati i termini previsti dall'art. 343 c.p.c. per la proposizione dell'appello incidentale, seppur in via adesiva.
§ 3. L'appello principale è in parte fondato e merita accoglimento.
Giova premettere che la fattispecie in esame va ricondotta nell'alveo dell'art. 2054
c.c., secondo cui il conducente è tenuto al risarcimento “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (comma 1); a tal fine si presume, sino a prova contraria, che
“ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”
(comma 2).
La presunzione di concorso in pari grado di colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c. ha carattere sussidiario e opera, perciò, soltanto quando non sia possibile accertare in concreto le cause e il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso. Ne consegue che il principio è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro - da parte del giudice - e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale
(giurisprudenza costante: ex multiis, Cass., sez. III, 12 gennaio 2005, n. 456; Cass., sez. III,
26 ottobre 2017, n. 25412).
Pertanto, secondo il più consolidato orientamento giurisprudenziale la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma “una responsabilità presunta” da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero
Pag. 4 di 9 dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (Cass., sez. VI, 16 febbraio 2017, n. 4130; Trib. Napoli, sez.
VI, 20 marzo 2017, n. 3292).
L'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti, del resto, non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dalla norma, essendo a tal fine necessario accertare, in pari tempo, che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto il possibile per evitare l'incidente (Cass. 5671/2000; Cass. 1384/1997; Cass.
1953/1995). Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. 477/2003; 20814/2004; 195/2007; 12444/2008;
8008/2009; 23431/2014). La prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 9550/2009).
§ 3.1 Ciò premesso, il giudice di prime cure, nell'accogliere la domanda attorea, con attribuzione esclusiva della responsabilità in capo al convenuto , conducente Parte_2
e proprietario della Nissan TE Tg. DE623WX, ha ritenuto dirimente l'accertamento effettuato dal Ctu. Le conclusioni a cui è giunto il Giudice di primo grado, tuttavia, non sono condivisibili.
Giova precisare che dalle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado è emerso in modo pacifico e incontestato tra le parti che in data 01.03.2020, alle ore 03:00 circa, lungo la SS106, al Km 104+750 circa, all'altezza dell'ingresso della sito Controparte_3
nel comune di Siderno (RC), si è realizzato un urto tra l'autovettura Fiat 00, Tg. DV 186
WJ, di proprietà di e condotta da e l'autovettura Controparte_1 Controparte_2
Nissan TE, Tg. DE 623 WX, di proprietà di e condotta dallo stesso. È stato Parte_2
altresì acquisito che i due veicoli viaggiavano nella stessa direzione di marcia e che
Pag. 5 di 9 l'impatto è avvenuto mentre la Fiat 00 era in fase di sorpasso, mentre la Nissan TE era in fase di svolta a sinistra, interessando la parte anteriore laterale destra dell'autovettura
Fiat 00 e la porzione tra il parafango anteriore sinistro e la porta anteriore sinistra della vettura Nissan TE.
Quanto alla responsabilità da attribuire ai conducenti dei veicoli convolti, è necessario evidenziare che alcun apporto in tal senso hanno fornito le prove testimoniali esperite. Come osservato dal Giudice di primo grado, la testimonianza di Tes_1
risulta assolutamente ininfluente, essendo sopraggiunto sul luogo del sinistro
[...]
solo in un momento successivo allo stesso. Analoghe conclusioni si devono poi raggiungere per quanto, invece, attiene alle dichiarazioni rese da il quale, CP_4
a prescindere dalla valutazione di attendibilità dello stesso, non ha offerto elementi idonei a escludere la responsabilità di alcuno dei conducenti dei veicoli coinvolti, avendo riferito soltanto che “Ero preceduto da una Fiat 00 di colore chiaro che, nel sorpassare la Nissan di colore scuro la urtava. La Nissan, veniva urtata sulla parte anteriore sinistra in quanto stava svoltando a sinistra, dopo aver segnalato la predetta manovra”. La circostanza che la manovra di svolta fosse stata preventivamente segnalata, infatti, non è idonea a escludere la sussistenza della colpa in capo al conducente della vettura Nissan, con conseguente imputazione esclusiva della responsabilità in capo al conducente della vettura Fiat.
Del resto, la presunzione di pari responsabilità non può dirsi superata nemmeno valorizzando le conclusioni del Ctu, che ha tenuto conto altresì degli ulteriori elementi di prova acquisiti in giudizio. Invero, il consulente ha fornito una ricostruzione probabile del sinistro ritenendo che il conducente della Nissan TE non si fosse avveduto della presenza della Fiat 00 in fase di sorpasso (non consentito), escludendo che il sorpasso fosse iniziato successivamente all'avvio della manovra di svolta sulla base dei punti di urto.
Tuttavia, gli elementi considerati dal Ctu, ovverosia l'ubicazione dei danni sui due veicoli e lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro risultanti dalle fotografie allegate agli atti, costituiscono dati parziali che non permettono di escludere che, in ipotesi di una condotta esente da colpa del conducente della Fiat 00, il sinistro si sarebbe comunque realizzato.
In particolare, la reale dinamica del sinistro non può essere accertata senza l'acquisizione del dato della velocità di circolazione di entrambi i veicoli (la velocità della
Fiat 00 viene acquisita in fase di consulenza con la produzione tardiva da parte della
Pag. 6 di 9 compagnia assicurativa dei dati satellitari, mentre quella della Nissan TE viene presunta dal Ctu senza alcun supporto), degli elementi incidenti sui tempi di frenata (stato degli pneumatici, condizioni del manto stradale) e della descrizione del comportamento dei conducenti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, non può affermarsi che alcuno dei conducenti abbia avuto una condotta esente da colpa e che il sinistro sia imputabile al comportamento esclusivo dell'altro.
Il conducente della Nissan TE, infatti, non ha dimostrato di aver adottato la prudenza richiesta dall'art. 154 C.d.S. (così come interpretato costantemente dalla Corte di legittimità, cfr. da ultimo Cass. Sez. 6, n. 30070 del 13.10.2022), mentre il proprietario della Fiat 00 non ha dimostrato che la condotta del conducente del veicolo, il quale ha violato l'art. 148 C.d.S., per aver effettuato la manovra di sorpasso in prossimità di un'intersezione, non abbia inciso sul nesso eziologico del sinistro.
In definitiva, deve essere riconosciuta la responsabilità concorrente dei conducenti dei due veicoli convolti nel sinistro, non potendosi dirsi superata la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c..
§ 3.2 All'accertamento della responsabilità concorrente dei conducenti dei veicoli coinvolti consegue la riforma della sentenza di primo grado anche nella parte in cui ha riconosciuto il diritto di al risarcimento dei danni subiti nella loro Controparte_1
totalità, anziché nella misura del 50%.
Quanto alla quantificazione del danno, va evidenziato che l'appellata CP_1
ha concluso chiedendo un “eventuale aumento della quantificazione del danno, ove il
[...]
Giudicante, peritus peritorum, lo riterrà opportuno e nella misura che pure sarà ritenuta consona dallo stesso durante il giudizio, tenuto conto dell'acconto già versato dalla appellante
[...]
dalla somma liquidata con la sentenza oggetto di gravame e dalla Parte_1
documentazione prodotta in primo grado”.
Tale domanda, inquadrabile come appello incidentale, tuttavia, non è stata accompagnata da censure alla sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato l'ammontare del danno subito dall'originaria ricorrente in euro 4.000,00. Ne consegue, pertanto, che la statuizione, non contestata da alcuna delle parti in giudizio, deve essere
Pag. 7 di 9 confermata in tale sede, non emergendo del resto dei vizi nella quantificazione del danno nella Ctu, che merita condivisione in relazione a tale aspetto.
Deve invece essere riformata la statuizione di condanna al pagamento dei danni subiti dall'attrice originaria nella misura di euro 270,00 (2.000,00 – 1.730,00), in ragione del concorso di colpa nella misura del 50%, con diritto dell'appellante di ottenere la restituzione della maggior somma eventualmente versata in esecuzione della sentenza di primo grado riformata. In mancanza di domanda espressa di condanna alla restituzione da parte degli obbligati in solido e di prova dell'avvenuto pagamento, alcuna statuizione di condanna può essere assunta in questa sede.
§ 4. Quanto alle spese di lite di primo grado, stante la riforma della sentenza impugnata con affermazione della responsabilità concorrente dei conducenti dei veicoli coinvolti e conseguente parziale soccombenza delle parti in giudizio, sussistono i presupposti per compensarle interamente tra le parti. Alla compensazione delle spese di lite segue, altresì, che le spese di ctu, come liquidate in primo grado, siano poste al 50% in capo a e per il restante 50% in capo a Controparte_1 Parte_1
e , in solido tra loro. Parte_2
Le spese del secondo grado di giudizio, invece, nel rapporto tra l'appellante e seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto Controparte_1
conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 aggiornato dal decreto ministeriale n. 147/2022 applicando i valori minimi, attesa la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate, per lo scaglione da euro
1.100,01 fino a euro 5.200,00 ed esclusa la fase istruttoria non esperita. Quanto al rapporto tra le altre parti del giudizio, stante la tardività dell'impugnazione incidentale di e la soccombenza di , sussistono gravi ed eccezionali ragioni Parte_2 Controparte_1
per compensarle interamente tra le parti.
Stante l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_2
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (cfr. Cass. Sez. U., 20/02/2020, n.
4315 in relazione alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
Parte_2
2. rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
3. accoglie l'appello principale e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Locri n. 9/2024, pronunciata in data 03.01.2024, riduce la condanna di e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2
in favore di da euro 2.270,00 a euro 270,00; Controparte_1
4. compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
5. pone le spese della C.T.U., come liquidate in primo grado, al 50 % in capo a e per il restante 50% in capo a Controparte_1 Parte_1
e , in solido tra loro;
Parte_2
6. condanna al pagamento delle spese del giudizio dell'appello, Controparte_1
liquidate in euro 852,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge, in favore di Parte_1
7. compensa interamente tra e le spese del secondo Controparte_1 Parte_2
grado di giudizio;
8. dichiara dovuto, da parte dell'appellante incidentale, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Locri il 09.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa LE AN
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