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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/05/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE
N. 1157/2024 R.R.C.C.
Il Tribunale, Prima Sezione Civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice est.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso ex art. 473.bis.29 c.p.c.
da
, con il proc. dom. avv. Mattiussi Anna Parte_1
ricorrente contro
, con il proc. dom. avv. Perini ELENA, CP_1
resistente con la curatrice speciale avv. Enrica Lucchin, Controparte_2
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede,
terzo intervenuto
CONCLUSIONI
1 Per il ricorrente e la resistente concordemente:
- confermarsi l'affido condiviso ai genitori del figlio minore con residenza presso Controparte_2
il padre e con diritto della madre a vedere e tenere il figlio presso di sé quando questi lo vorrà concordando con il medesimo tempistiche e periodo di collocamento;
- stabilire che il sig. percepirà il 100% degli assegni unici e che le detrazioni per il figlio Pt_1
saranno al 50%;
- revocarsi l'obbligo del sig. di versare alla sig.ra l'assegno per il contributo di Pt_1 CP_1
mantenimento in favore del figlio per € 320,00 stabilito nella sentenza n. 662/2016 e porsi a carico della sig.ra l'obbligo del versamento al sig. di un assegno a titolo di CP_1 Pt_1 contributo nel mantenimento in favore del figlio da versarsi al padre nella misura di € CP_2
325,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese e ciò con decorrenza dal giugno 2025 direttamente sul conto corrente i cui estremi sono già noti;
tale somma dovrà essere annualmente rivalutata al 100% degli indici ISTAT al consumo, a partire dalla scadenza del primo anno decorrente dal deposito della sentenza di modifica del Tribunale di Udine;
- porsi a carico di ciascun genitore il pagamento del 50% delle spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie per il figlio, come individuate dal protocollo d'intesa Tribunale di
Udine-Sezione Famiglia Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, Sez. Terr. Di Udine, protocollato al numero 3477/2015 del 28.08.2015, con pagamenti da effettuarsi direttamente ed alternativamente da ciascun genitore anche in compensazione;
- stabilirsi che la sig.ra a titolo di pregresso contributo nel mantenimento in favore Parte_2 di la somma a forfait concordata di € 600,00; tale somma sarà versata sul conto del CP_2
sig. dalla sig.ra entro e non oltre il 31 maggio 2025 e con l'esatto pagamento di Pt_1 CP_1
un tanto il sig. dichiara di nulla aver più a pretendere dalla resistente;
Pt_1
- previa revoca del nominato Curatore e previa conferma dell'affidamento di Controparte_2
ai Servizi Sociali competenti, mantenersi un mandato attivo di aiuto e supporto ed
[...]
intervento presso il minore, oltre che di supporto e sostegno ai genitori e di vigilanza sul percorso evolutivo e scolastico di anche con l'intervento del servizio specialistico CP_2
territorialmente competente attraverso un percorso di coordinazione genitoriale;
- respingersi e rigettarsi la domanda avanzata dal Curatore avv. Lucchin nei confronti dei genitori sia in punto risarcimento del danno (perché infondata in fatto e diritto e non provata), sia in punto di pagamento del compenso del medesimo all'Erario e/o al suddetto, il tutto alla luce delle considerazioni prese in sede di memorie conclusive di parte;
- compensarsi tra le parti le spese del presente procedimento.
2 Per il minore
“Si chiede pertanto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis 39 c.p.c., entrambi i genitori vengano condannati a versare al minore una somma ritenuta di giustizia ai sensi del III comma di detta previsione normativa, mediate apertura e deposito su un libretto bancario che verrà acceso dal Curatore e vincolato al raggiungimento della maggiore età da parte di Si chiede CP_2 inoltre che l'indennità dovuta al Curatore venga posta a carico delle parti in solido mediante versamento da effettuarsi all'Erario, essendo stata disposta l'ammissione dello stesso al patrocinio
a spese dello Stato. Ciò è stato espressamente previsto dalla S.C. secondo la quale dette spese potranno essere poste anche “a carico di entrambe le parti in solido tra loro, per la quota di metà ciascuna in considerazione del principio di causalità (Sentenza della Cassazione n.9941/2022 e
Cass 31889/2019)”. Si chiede da ultimo che il Giudice valuti l'opportunità che continui CP_2
a rapportarsi almeno con i Servizi sino al raggiungimento della sua maggiore età”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con ricorso depositato in data 2.5.2024 ha esposto di avere contratto matrimonio in Parte_1
data 7.5.2001 con e che dalla loro unione è nato in data [...]. CP_1 Controparte_2
Con sentenza n. 622/2016 il Tribunale di Udine aveva pronunciato lo scioglimento da essi contratto disciplinando, per quanto di interesse, l'affido, il collocamento e il mantenimento del minore. Nello specifico, il figlio veniva affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con ampio diritto di visita paterno, nel mentre il padre veniva onerato del versamento di un assegno mensile di euro 320,00 a titolo di concorso nel mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Tuttavia, la convivenza madre-figlio con il tempo era diventata difficile tanto che ad ottobre 2023 il minore si trasferiva a vivere con il padre. Il ricorrente ha chiesto conseguentemente il collocamento prevalente del figlio presso di sé, lasciandolo libero di decidere in autonomia quanto frequentare la madre e un contributo della resistente nel mantenimento del figlio di euro 420,00 mensili.
Si è costituita per opporsi alle domande avversarie. Ha ammesso le difficoltà CP_1
comunicative esistenti con l'ex coniuge, anche se a suo dire insorte per fatto e colpa di quest'ultimo così come le difficoltà relazionali con il figlio, acuitesi per il rigore attuato dalla madre per comportamenti esasperanti del minore, che si è dimostrato, nel tempo, verbalmente pesante e offensivo nei confronti della genitrice ed addirittura violento. Ha affermato che gli sforzi fatti con la scuola per seguire il figlio, sempre meno interessato e impegnato nello studio, unito all'intervento di
3 una psicologa del Consultorio hanno ancor di più inciso sul rapporto madre-figlio, tanto che la madre, nel 2023, aveva effettivamente acconsentito che stesse dal padre per il mese di CP_2
agosto. Poco dopo, il figlio le aveva tolto il saluto e le aveva iniziato a negare qualsiasi contatto. Ha chiesto che venisse nominato un esperto ex art. 473-bis.26 c.p.c. o che venissero coinvolti i servizi sociali. Nel merito ha domandato il collocamento paritario del figlio con mantenimento ordinario diretto.
Il giudice istruttore, sentite le parti all'udienza del 23.9.2024 ha dato prioritariamente ingresso all'ascolto del minore.
Successivamente, con ordinanza del 28.10.2024 il giudice istruttore, in via provvisoria e urgente: 1) ha disposto l'affidamento del minore al servizio sociale competente con mandato di supporto e vigilanza nonché al servizio sanitario specialistico territorialmente competente anche per offrire al minore uno spazio di ascolto e di supporto psicologico;
2) ha preso atto del collocamento prevalente del minore presso il padre;
3) ha onerato la madre di concorrere nel mantenimento del figlio, versando al padre un assegno di euro 250,00 oltre al rimborso 50% delle spese straordinarie;
4) ha disposto che il padre percepisca integralmente l'A.U.U.; 5) ha nominato curatore speciale del minore l'avv. Enrica Lucchin conferendole specifici poteri sostanziali.
All'udienza del 17.12.2024 la curatrice speciale, tempestivamente costituitasi, dava atto dell'imminente avvio di un percorso psicologico per in forma privata con il dr. CP_2 Per_1
Alla successiva udienza del 13.2.2025, previo deposito di una memoria di aggiornamento, dava, tuttavia, atto della impossibilità di avviare in modo costruttivo un percorso dedicato ai genitori di supporto alla genitorialità.
La causa è stata, in ogni caso, istruita mediante acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte dei servizi sociali e del dr. Per_1
All'udienza del 9.4.2025, fissata per la discussione, le parti si sono riportate alle note scritte contenenti le rispettive conclusioni.
Alla successiva udienza del 14.5.2025 il sig. e la sig.ra hanno dichiarato di avere Pt_1 CP_1
raggiunto un accordo complessivo rassegnando le conclusioni congiunte in epigrafe riportate.
2- sull'affido, sul collocamento e sul diritto di visita del figlio minore
Va premesso che il prossimo mese di ottobre diventerà maggiorenne. Controparte_2
4 Va, ancora, precisato che, dopo avere dato ingresso al relativo ascolto, il giudice istruttore aveva constatato una preoccupante forma di rifiuto del ragazzo nei confronti della figura genitoriale materna, accusata di essere eccessivamente rigida e poco incline alla comprensione dei punti di vista altrui, unitamente a problematiche e disagi anche a livello scolastico. Ancora, il giudice istruttore aveva constatato come le parti fossero ancora ancorate al passato e ai conflitti e, per questo, incapaci di riflettere in modo proficuo sulle strategie da adottare per supportare il figlio.
Pertanto, ha disposto l'affidamento del minore al servizio sociale con mandato di supporto e vigilanza nonché al servizio sanitario specialistico territorialmente competente per offrire in tempi rapidi uno spazio di ascolto e di supporto psicologico per il ragazzo. Nel contempo, è stato nominato un curatore speciale per il minore individuato nell'avv. Enrica Lucchin, alla quale sono stati conferiti specifici poteri sostanziali di raccordo.
Subito dopo la nomina, l'avv. Lucchin ha aperto un canale comunicativo monitorato tra i genitori con il fattivo supporto dei rispettivi legali. Nel contempo, la coppia genitoriale ha individuato un professionista privato, nella fattispecie il dr. per avviare in tempi rapidi un percorso di Per_1
supporto psicologico per . Poco prima di Natale, l'operatrice del servizio sociale Controparte_2
aveva incontrato il minore assieme alla curatrice;
nell'occasione il ragazzo si era aperto comunicando il proprio stato d'animo e il proprio punto di vista rispetto ai rapporti con le figure genitoriali.
In vista dell'udienza fissata per il mese di febbraio 2025, la curatrice speciale del minore ha quindi depositato una nota di aggiornamento ove precisava di avere accompagnato il minore, il
30.12.2024, ad incontrare il dott. presso lo studio del quale lo aveva lasciato per un Per_1
colloquio preliminare finalizzato a comprendere le intenzioni di rispetto a un percorso CP_2
psicologico. Il rimando, scrive il Curatore, era positivo, tanto che il Dott. comunicava la Per_1
volontà di di dare seguito agli incontri. Tuttavia, il 17 gennaio la sig.ra CP_2 CP_1
comunicava la sua volontà di parlare direttamente con Nonostante il dr. avesse CP_2 Per_1
richiamato le parti alla pazienza, chiedendo di permettergli di continuare a lavorare, la madre si era recata a casa del sig. per incontrare il figlio. Nel contempo il controllo materno Pt_1 sull'andamento scolastico di si era spostato dai report giornalieri sulla chat di gruppo a CP_2
un messaggio inviato al nuovo cellulare di con la conseguenza che il ragazzo aveva CP_2
espresso allo psicologo la sua volontà di non impiegare più lo spazio di ascolto per parlare del proprio rapporto con la madre. Quest'ultima, inoltre, aveva utilizzato un incontro con il dr.
e la curatrice calendarizzato per fare il punto della situazione per lasciarsi andare a Per_1 recriminazioni verbalizzate nei confronti dell'ex coniuge, della curatrice e dello stesso dr. Per_1
5 Così scrive il dr. nella nota depositata dall'avv. Lucchin: “… Nel nostro terzo incontro, Per_1
precedente al periodo natalizio, aveva espresso chiaro, motivato e inequivocabile, il suo CP_2
desiderio ed il suo bisogno di non avere rapporti con la madre ed aveva anche fatto capire che non avrebbe inteso proseguire questi colloqui se quello fosse stato l'intento. Durante il periodo natalizio
e subito dopo sono accaduti episodi che hanno compromesso definitivamente tutto il setting di lavoro e quindi a febbraio si è svolto il mio ultimo incontro con In questo incontro egli CP_2
si è dimostrato tutt'altro che collaborativo, chiuso, diffidente ed infastidito. La ragione di ciò è emersa nel colloquio e sta proprio nel fatto che lui non sente minimamente di avere problemi ma che in caso sono i suoi ad averne. In un certo senso era venuta meno da parte sua anche la fiducia in me. Durante tutto il periodo in cui sono stato coinvolto da questo nucleo ho seguito le loro comunicazioni via chat, ho effettuato i colloqui, ho cercato di intervenire, ed ho provato nell'ultimo incontro congiunto ad arginare alcune dinamiche tra loro collusive per invertire la ostinazione conflittuale, ma tutto ciò è risultato vano … Per un inghippo tecnologico involontario, la madre ha messaggiato con per brevi momenti ritenendo che lui non fosse a scuola, prima che lui la CP_2
bloccasse nuovamente. Questi messaggi, mandati in orario scolastico, hanno prodotto una risposta sgarbata ed offensiva da parte sua verso la madre. Di un tanto tutti sono a conoscenza essendo che la madre ha condiviso questi messaggi nella chat del gruppo. Così facendo essa ha dimostrato non tanto, come sarebbe stato nelle sue intenzioni, che è maleducato, ma che lei CP_2
ostinatamente comunque si era intromessa nel delicato lavoro che si cercava di fare arrivando direttamente ad contro la sua volontà e senza la possibilità di avviare la negoziazione CP_2 del contesto, dei tempi e dei modi che per altro mi era stata affidata …”.
È così velocemente fallita la strategia messa in campo nell'interesse del minore.
Il Collegio prende atto che la scelta di andare a vivere dal padre e la sua volontà di non incontrare la madre – volontà verbalizzata al giudice istruttore durante l'ascolto e ribadita agli operatori coinvolti
(servizi sociali e dr. Milanese) - è una scelta consapevole;
come tale va rispettata. Come scrive il dr.
trattasi di “… una scelta molto consapevole da parte sua, non una scelta comoda, ma Per_1 determinata. … è un ragazzo adeguato, maturo in modo coerente per la sua età, con tutte le normali oscillazioni adolescenziali, ma perfettamente consapevole di voler vivere una vita il più possibile fuori da questo logorante conflitto …”.
Condivisibili paiono sul punto le conclusioni rassegnate dalle parti laddove prevedono, appunto, il collocamento prevalente di presso il padre e un diritto/dovere di visita materno da Controparte_2
attuarsi quando il ragazzo sarà pronto a farlo.
6 La madre viene fortemente invitata ad avviare un percorso di supporto psicologico individuale che la aiuti ad affrontare il dolore per l'interruzione dei rapporti con e a rivedere i suoi Controparte_2
agiti nei confronti del figlio, soprattutto in una ottica futura, quando e se il ragazzo sarà disponibile alla ripresa dei contatti.
Il Collegio prende atto della inutilità - anzi della dannosità - di un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, come precisato dagli operatori dei servizi sociali e dallo stesso dr. il Per_1
quale scrive “… Questi fatti e le reazioni ad essi dimostrano che al momento è inutile se non impossibile ogni ulteriore dialogo e tentativo di avvicinamento, in quanto l'atteggiamento generale dei due genitori è bloccato in un irrisolto conflitto permanente. Nella chat i messaggi della madre manifestano, molto al di là delle sue intenzioni, un controllo ossessivo di tutto ciò che il figlio fa. Il padre invece ha un atteggiamento più tranquillo al limite del disinteresse e ciò permette alla madre di accusarlo di non provvedere al figlio cosi come consente a lui di accusare la madre di un eccesso di controllo che ha finito per allontanare da lei. … posso rilevare che da parte CP_2
dei due genitori non vi è stata nessuna disponibilità al cambiamento ma una collusione tra di loro che alimenta il loro conflitto. Ognuno giustificando se stesso e dando all'altro la colpa del fallimento …”.
Non si ritiene di sanzionare ulteriormente i genitori, stante anche la brevità del progetto avviato, purtroppo naufragato in pochi mesi;
nondimeno, i genitori vengono invitati a riflettere sul dolore di per la privazione della figura materna (che ovviamente si manifesta con rabbia e con CP_2
rifiuto di rapporti) e a garantirgli la prosecuzione del percorso di supporto psicologico con il dr. qualora il ragazzo ne faccia richiesta;
contestualmente i genitori vengono ammoniti al Per_1
rispetto reciproco e a farsi carico di un cambiamento concreto, per quanto possibile, nell'interesse esclusivo del minore.
Il Collegio mantiene fermo il mandato di vigilanza e supporto conferito ai servizi sociali competenti sino alla maggiore età del minore con l'obiettivo di monitorare l'effettiva ripresa del percorso psicologico personale e garantire alla madre lo spazio personale come sopra declinato;
ancora con l'obiettivo di aiutare i genitori ad assumere, qualora ci fossero criticità, decisioni condivise nell'interesse del minore.
3- Sul regime di mantenimento del minore
L'art. 337 ter comma 4 c.c. prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di
7 realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
Ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari tra genitori, il parametro di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c, non solo dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascuna parte, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione 13.12.2016 n. 25531). Da tali principi consegue che lo stato di disoccupazione ovvero la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento.
Il Collegio ritiene conformi ai superiori interessi della minore le statuizioni economiche concordate dalle parti, considerati i redditi dei genitori e la pressochè totale contribuzione del padre nell'assolvimento degli oneri di rilevanza anche economica connessi alla gestione del figlio (a titolo meramente esemplificativo: preparazione pasti, lavaggio vestiti, pulizia della casa, trasporti scolastici ed extrascolastici, etc…).
4- Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti stanti gli interessi preminenti del minore qui in rilievo e le argomentazioni più sopra esposte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, a parziale modifica delle condizioni stabilite dal Tribunale di Udine, con sentenza n. 622/2016,
- conferma l'affido condiviso ai genitori del figlio minore con residenza Controparte_2
presso il padre;
- dispone che la madre abbia diritto/dovere di vedere e tenere il figlio presso di sé quando questi lo vorrà concordando con il medesimo le tempistiche tenendo conto dei desideri del figlio;
- mantiene fermo il mandato di vigilanza e supporto conferito ai servizi sociali competenti sino alla maggiore età del minore con l'obiettivo di monitorare l'effettiva ripresa del
8 percorso psicologico personale e l'andamento scolastico del ragazzo;
ancora con
l'obiettivo di aiutare i genitori ad assumere, qualora ci fossero criticità, decisioni condivise nell'interesse del minore;
- invita i genitori a riflettere sul dolore di per la privazione della figura materna e CP_2
a garantirgli la prosecuzione del percorso di supporto psicologico con il dr. Per_1
qualora il ragazzo ne faccia richiesta, se del caso raccordandosi con i servizi sociali;
- invita la madre ad avviare un percorso di supporto psicologico individuale che la aiuti ad affrontare il dolore per l'interruzione dei rapporti con e a rivedere i suoi Controparte_2
agiti nei confronti del figlio, soprattutto in una ottica futura, quando e se il ragazzo sarà disponibile alla ripresa dei contatti;
- ammonisce i genitori al rispetto reciproco e a farsi carico di un cambiamento concreto, per quanto possibile, nell'interesse esclusivo del minore;
- dispone che il sig. percepirà il 100% degli assegni unici e prende atto che le Pt_1
detrazioni per il figlio saranno al 50%;
- revoca l'obbligo del sig. di versare alla sig.ra l'assegno per il contributo di Pt_1 CP_1
mantenimento in favore del figlio per € 320,00 stabilito nella sentenza n. 662/2016 e pone a carico della sig.ra l'obbligo del versamento al sig. di un assegno a titolo di CP_1 Pt_1
contributo nel mantenimento in favore del figlio da versarsi al padre nella misura CP_2 di € 325,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese e ciò con decorrenza dal giugno 2025 direttamente sul conto corrente i cui estremi sono già noti;
tale somma dovrà essere annualmente rivalutata al 100% degli indici ISTAT al consumo, a partire dalla scadenza del primo anno decorrente dal deposito della sentenza di modifica del Tribunale di Udine;
- pone a carico di ciascun genitore il pagamento del 50% delle spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie per il figlio, come individuate dal protocollo d'intesa
Tribunale di Udine-Sezione Famiglia Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, Sez.
Terr. Di Udine, protocollato al numero 3477/2015 del 28.08.2015, con pagamenti da effettuarsi direttamente ed alternativamente da ciascun genitore anche in compensazione;
- dà atto che la sig.ra verserà, a titolo di pregresso contributo nel mantenimento in CP_1 favore di la somma a forfait concordata di € 600,00; tale somma sarà versata sul CP_2 conto del sig. dalla sig.ra entro e non oltre il 31 maggio 2025 e con l'esatto Pt_1 CP_1
9 pagamento di un tanto il sig. dichiara di nulla aver più a pretendere dalla Pt_1
resistente;
- compensa tra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza ed in particolare anche per la comunicazione ai Servizi Sociali competenti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 26.5.2025
Il Presidente
dr.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice Relatore
dr.ssa Marta Diamante
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE
N. 1157/2024 R.R.C.C.
Il Tribunale, Prima Sezione Civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice est.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso ex art. 473.bis.29 c.p.c.
da
, con il proc. dom. avv. Mattiussi Anna Parte_1
ricorrente contro
, con il proc. dom. avv. Perini ELENA, CP_1
resistente con la curatrice speciale avv. Enrica Lucchin, Controparte_2
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede,
terzo intervenuto
CONCLUSIONI
1 Per il ricorrente e la resistente concordemente:
- confermarsi l'affido condiviso ai genitori del figlio minore con residenza presso Controparte_2
il padre e con diritto della madre a vedere e tenere il figlio presso di sé quando questi lo vorrà concordando con il medesimo tempistiche e periodo di collocamento;
- stabilire che il sig. percepirà il 100% degli assegni unici e che le detrazioni per il figlio Pt_1
saranno al 50%;
- revocarsi l'obbligo del sig. di versare alla sig.ra l'assegno per il contributo di Pt_1 CP_1
mantenimento in favore del figlio per € 320,00 stabilito nella sentenza n. 662/2016 e porsi a carico della sig.ra l'obbligo del versamento al sig. di un assegno a titolo di CP_1 Pt_1 contributo nel mantenimento in favore del figlio da versarsi al padre nella misura di € CP_2
325,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese e ciò con decorrenza dal giugno 2025 direttamente sul conto corrente i cui estremi sono già noti;
tale somma dovrà essere annualmente rivalutata al 100% degli indici ISTAT al consumo, a partire dalla scadenza del primo anno decorrente dal deposito della sentenza di modifica del Tribunale di Udine;
- porsi a carico di ciascun genitore il pagamento del 50% delle spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie per il figlio, come individuate dal protocollo d'intesa Tribunale di
Udine-Sezione Famiglia Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, Sez. Terr. Di Udine, protocollato al numero 3477/2015 del 28.08.2015, con pagamenti da effettuarsi direttamente ed alternativamente da ciascun genitore anche in compensazione;
- stabilirsi che la sig.ra a titolo di pregresso contributo nel mantenimento in favore Parte_2 di la somma a forfait concordata di € 600,00; tale somma sarà versata sul conto del CP_2
sig. dalla sig.ra entro e non oltre il 31 maggio 2025 e con l'esatto pagamento di Pt_1 CP_1
un tanto il sig. dichiara di nulla aver più a pretendere dalla resistente;
Pt_1
- previa revoca del nominato Curatore e previa conferma dell'affidamento di Controparte_2
ai Servizi Sociali competenti, mantenersi un mandato attivo di aiuto e supporto ed
[...]
intervento presso il minore, oltre che di supporto e sostegno ai genitori e di vigilanza sul percorso evolutivo e scolastico di anche con l'intervento del servizio specialistico CP_2
territorialmente competente attraverso un percorso di coordinazione genitoriale;
- respingersi e rigettarsi la domanda avanzata dal Curatore avv. Lucchin nei confronti dei genitori sia in punto risarcimento del danno (perché infondata in fatto e diritto e non provata), sia in punto di pagamento del compenso del medesimo all'Erario e/o al suddetto, il tutto alla luce delle considerazioni prese in sede di memorie conclusive di parte;
- compensarsi tra le parti le spese del presente procedimento.
2 Per il minore
“Si chiede pertanto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis 39 c.p.c., entrambi i genitori vengano condannati a versare al minore una somma ritenuta di giustizia ai sensi del III comma di detta previsione normativa, mediate apertura e deposito su un libretto bancario che verrà acceso dal Curatore e vincolato al raggiungimento della maggiore età da parte di Si chiede CP_2 inoltre che l'indennità dovuta al Curatore venga posta a carico delle parti in solido mediante versamento da effettuarsi all'Erario, essendo stata disposta l'ammissione dello stesso al patrocinio
a spese dello Stato. Ciò è stato espressamente previsto dalla S.C. secondo la quale dette spese potranno essere poste anche “a carico di entrambe le parti in solido tra loro, per la quota di metà ciascuna in considerazione del principio di causalità (Sentenza della Cassazione n.9941/2022 e
Cass 31889/2019)”. Si chiede da ultimo che il Giudice valuti l'opportunità che continui CP_2
a rapportarsi almeno con i Servizi sino al raggiungimento della sua maggiore età”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con ricorso depositato in data 2.5.2024 ha esposto di avere contratto matrimonio in Parte_1
data 7.5.2001 con e che dalla loro unione è nato in data [...]. CP_1 Controparte_2
Con sentenza n. 622/2016 il Tribunale di Udine aveva pronunciato lo scioglimento da essi contratto disciplinando, per quanto di interesse, l'affido, il collocamento e il mantenimento del minore. Nello specifico, il figlio veniva affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con ampio diritto di visita paterno, nel mentre il padre veniva onerato del versamento di un assegno mensile di euro 320,00 a titolo di concorso nel mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Tuttavia, la convivenza madre-figlio con il tempo era diventata difficile tanto che ad ottobre 2023 il minore si trasferiva a vivere con il padre. Il ricorrente ha chiesto conseguentemente il collocamento prevalente del figlio presso di sé, lasciandolo libero di decidere in autonomia quanto frequentare la madre e un contributo della resistente nel mantenimento del figlio di euro 420,00 mensili.
Si è costituita per opporsi alle domande avversarie. Ha ammesso le difficoltà CP_1
comunicative esistenti con l'ex coniuge, anche se a suo dire insorte per fatto e colpa di quest'ultimo così come le difficoltà relazionali con il figlio, acuitesi per il rigore attuato dalla madre per comportamenti esasperanti del minore, che si è dimostrato, nel tempo, verbalmente pesante e offensivo nei confronti della genitrice ed addirittura violento. Ha affermato che gli sforzi fatti con la scuola per seguire il figlio, sempre meno interessato e impegnato nello studio, unito all'intervento di
3 una psicologa del Consultorio hanno ancor di più inciso sul rapporto madre-figlio, tanto che la madre, nel 2023, aveva effettivamente acconsentito che stesse dal padre per il mese di CP_2
agosto. Poco dopo, il figlio le aveva tolto il saluto e le aveva iniziato a negare qualsiasi contatto. Ha chiesto che venisse nominato un esperto ex art. 473-bis.26 c.p.c. o che venissero coinvolti i servizi sociali. Nel merito ha domandato il collocamento paritario del figlio con mantenimento ordinario diretto.
Il giudice istruttore, sentite le parti all'udienza del 23.9.2024 ha dato prioritariamente ingresso all'ascolto del minore.
Successivamente, con ordinanza del 28.10.2024 il giudice istruttore, in via provvisoria e urgente: 1) ha disposto l'affidamento del minore al servizio sociale competente con mandato di supporto e vigilanza nonché al servizio sanitario specialistico territorialmente competente anche per offrire al minore uno spazio di ascolto e di supporto psicologico;
2) ha preso atto del collocamento prevalente del minore presso il padre;
3) ha onerato la madre di concorrere nel mantenimento del figlio, versando al padre un assegno di euro 250,00 oltre al rimborso 50% delle spese straordinarie;
4) ha disposto che il padre percepisca integralmente l'A.U.U.; 5) ha nominato curatore speciale del minore l'avv. Enrica Lucchin conferendole specifici poteri sostanziali.
All'udienza del 17.12.2024 la curatrice speciale, tempestivamente costituitasi, dava atto dell'imminente avvio di un percorso psicologico per in forma privata con il dr. CP_2 Per_1
Alla successiva udienza del 13.2.2025, previo deposito di una memoria di aggiornamento, dava, tuttavia, atto della impossibilità di avviare in modo costruttivo un percorso dedicato ai genitori di supporto alla genitorialità.
La causa è stata, in ogni caso, istruita mediante acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte dei servizi sociali e del dr. Per_1
All'udienza del 9.4.2025, fissata per la discussione, le parti si sono riportate alle note scritte contenenti le rispettive conclusioni.
Alla successiva udienza del 14.5.2025 il sig. e la sig.ra hanno dichiarato di avere Pt_1 CP_1
raggiunto un accordo complessivo rassegnando le conclusioni congiunte in epigrafe riportate.
2- sull'affido, sul collocamento e sul diritto di visita del figlio minore
Va premesso che il prossimo mese di ottobre diventerà maggiorenne. Controparte_2
4 Va, ancora, precisato che, dopo avere dato ingresso al relativo ascolto, il giudice istruttore aveva constatato una preoccupante forma di rifiuto del ragazzo nei confronti della figura genitoriale materna, accusata di essere eccessivamente rigida e poco incline alla comprensione dei punti di vista altrui, unitamente a problematiche e disagi anche a livello scolastico. Ancora, il giudice istruttore aveva constatato come le parti fossero ancora ancorate al passato e ai conflitti e, per questo, incapaci di riflettere in modo proficuo sulle strategie da adottare per supportare il figlio.
Pertanto, ha disposto l'affidamento del minore al servizio sociale con mandato di supporto e vigilanza nonché al servizio sanitario specialistico territorialmente competente per offrire in tempi rapidi uno spazio di ascolto e di supporto psicologico per il ragazzo. Nel contempo, è stato nominato un curatore speciale per il minore individuato nell'avv. Enrica Lucchin, alla quale sono stati conferiti specifici poteri sostanziali di raccordo.
Subito dopo la nomina, l'avv. Lucchin ha aperto un canale comunicativo monitorato tra i genitori con il fattivo supporto dei rispettivi legali. Nel contempo, la coppia genitoriale ha individuato un professionista privato, nella fattispecie il dr. per avviare in tempi rapidi un percorso di Per_1
supporto psicologico per . Poco prima di Natale, l'operatrice del servizio sociale Controparte_2
aveva incontrato il minore assieme alla curatrice;
nell'occasione il ragazzo si era aperto comunicando il proprio stato d'animo e il proprio punto di vista rispetto ai rapporti con le figure genitoriali.
In vista dell'udienza fissata per il mese di febbraio 2025, la curatrice speciale del minore ha quindi depositato una nota di aggiornamento ove precisava di avere accompagnato il minore, il
30.12.2024, ad incontrare il dott. presso lo studio del quale lo aveva lasciato per un Per_1
colloquio preliminare finalizzato a comprendere le intenzioni di rispetto a un percorso CP_2
psicologico. Il rimando, scrive il Curatore, era positivo, tanto che il Dott. comunicava la Per_1
volontà di di dare seguito agli incontri. Tuttavia, il 17 gennaio la sig.ra CP_2 CP_1
comunicava la sua volontà di parlare direttamente con Nonostante il dr. avesse CP_2 Per_1
richiamato le parti alla pazienza, chiedendo di permettergli di continuare a lavorare, la madre si era recata a casa del sig. per incontrare il figlio. Nel contempo il controllo materno Pt_1 sull'andamento scolastico di si era spostato dai report giornalieri sulla chat di gruppo a CP_2
un messaggio inviato al nuovo cellulare di con la conseguenza che il ragazzo aveva CP_2
espresso allo psicologo la sua volontà di non impiegare più lo spazio di ascolto per parlare del proprio rapporto con la madre. Quest'ultima, inoltre, aveva utilizzato un incontro con il dr.
e la curatrice calendarizzato per fare il punto della situazione per lasciarsi andare a Per_1 recriminazioni verbalizzate nei confronti dell'ex coniuge, della curatrice e dello stesso dr. Per_1
5 Così scrive il dr. nella nota depositata dall'avv. Lucchin: “… Nel nostro terzo incontro, Per_1
precedente al periodo natalizio, aveva espresso chiaro, motivato e inequivocabile, il suo CP_2
desiderio ed il suo bisogno di non avere rapporti con la madre ed aveva anche fatto capire che non avrebbe inteso proseguire questi colloqui se quello fosse stato l'intento. Durante il periodo natalizio
e subito dopo sono accaduti episodi che hanno compromesso definitivamente tutto il setting di lavoro e quindi a febbraio si è svolto il mio ultimo incontro con In questo incontro egli CP_2
si è dimostrato tutt'altro che collaborativo, chiuso, diffidente ed infastidito. La ragione di ciò è emersa nel colloquio e sta proprio nel fatto che lui non sente minimamente di avere problemi ma che in caso sono i suoi ad averne. In un certo senso era venuta meno da parte sua anche la fiducia in me. Durante tutto il periodo in cui sono stato coinvolto da questo nucleo ho seguito le loro comunicazioni via chat, ho effettuato i colloqui, ho cercato di intervenire, ed ho provato nell'ultimo incontro congiunto ad arginare alcune dinamiche tra loro collusive per invertire la ostinazione conflittuale, ma tutto ciò è risultato vano … Per un inghippo tecnologico involontario, la madre ha messaggiato con per brevi momenti ritenendo che lui non fosse a scuola, prima che lui la CP_2
bloccasse nuovamente. Questi messaggi, mandati in orario scolastico, hanno prodotto una risposta sgarbata ed offensiva da parte sua verso la madre. Di un tanto tutti sono a conoscenza essendo che la madre ha condiviso questi messaggi nella chat del gruppo. Così facendo essa ha dimostrato non tanto, come sarebbe stato nelle sue intenzioni, che è maleducato, ma che lei CP_2
ostinatamente comunque si era intromessa nel delicato lavoro che si cercava di fare arrivando direttamente ad contro la sua volontà e senza la possibilità di avviare la negoziazione CP_2 del contesto, dei tempi e dei modi che per altro mi era stata affidata …”.
È così velocemente fallita la strategia messa in campo nell'interesse del minore.
Il Collegio prende atto che la scelta di andare a vivere dal padre e la sua volontà di non incontrare la madre – volontà verbalizzata al giudice istruttore durante l'ascolto e ribadita agli operatori coinvolti
(servizi sociali e dr. Milanese) - è una scelta consapevole;
come tale va rispettata. Come scrive il dr.
trattasi di “… una scelta molto consapevole da parte sua, non una scelta comoda, ma Per_1 determinata. … è un ragazzo adeguato, maturo in modo coerente per la sua età, con tutte le normali oscillazioni adolescenziali, ma perfettamente consapevole di voler vivere una vita il più possibile fuori da questo logorante conflitto …”.
Condivisibili paiono sul punto le conclusioni rassegnate dalle parti laddove prevedono, appunto, il collocamento prevalente di presso il padre e un diritto/dovere di visita materno da Controparte_2
attuarsi quando il ragazzo sarà pronto a farlo.
6 La madre viene fortemente invitata ad avviare un percorso di supporto psicologico individuale che la aiuti ad affrontare il dolore per l'interruzione dei rapporti con e a rivedere i suoi Controparte_2
agiti nei confronti del figlio, soprattutto in una ottica futura, quando e se il ragazzo sarà disponibile alla ripresa dei contatti.
Il Collegio prende atto della inutilità - anzi della dannosità - di un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, come precisato dagli operatori dei servizi sociali e dallo stesso dr. il Per_1
quale scrive “… Questi fatti e le reazioni ad essi dimostrano che al momento è inutile se non impossibile ogni ulteriore dialogo e tentativo di avvicinamento, in quanto l'atteggiamento generale dei due genitori è bloccato in un irrisolto conflitto permanente. Nella chat i messaggi della madre manifestano, molto al di là delle sue intenzioni, un controllo ossessivo di tutto ciò che il figlio fa. Il padre invece ha un atteggiamento più tranquillo al limite del disinteresse e ciò permette alla madre di accusarlo di non provvedere al figlio cosi come consente a lui di accusare la madre di un eccesso di controllo che ha finito per allontanare da lei. … posso rilevare che da parte CP_2
dei due genitori non vi è stata nessuna disponibilità al cambiamento ma una collusione tra di loro che alimenta il loro conflitto. Ognuno giustificando se stesso e dando all'altro la colpa del fallimento …”.
Non si ritiene di sanzionare ulteriormente i genitori, stante anche la brevità del progetto avviato, purtroppo naufragato in pochi mesi;
nondimeno, i genitori vengono invitati a riflettere sul dolore di per la privazione della figura materna (che ovviamente si manifesta con rabbia e con CP_2
rifiuto di rapporti) e a garantirgli la prosecuzione del percorso di supporto psicologico con il dr. qualora il ragazzo ne faccia richiesta;
contestualmente i genitori vengono ammoniti al Per_1
rispetto reciproco e a farsi carico di un cambiamento concreto, per quanto possibile, nell'interesse esclusivo del minore.
Il Collegio mantiene fermo il mandato di vigilanza e supporto conferito ai servizi sociali competenti sino alla maggiore età del minore con l'obiettivo di monitorare l'effettiva ripresa del percorso psicologico personale e garantire alla madre lo spazio personale come sopra declinato;
ancora con l'obiettivo di aiutare i genitori ad assumere, qualora ci fossero criticità, decisioni condivise nell'interesse del minore.
3- Sul regime di mantenimento del minore
L'art. 337 ter comma 4 c.c. prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di
7 realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
Ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari tra genitori, il parametro di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c, non solo dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascuna parte, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione 13.12.2016 n. 25531). Da tali principi consegue che lo stato di disoccupazione ovvero la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento.
Il Collegio ritiene conformi ai superiori interessi della minore le statuizioni economiche concordate dalle parti, considerati i redditi dei genitori e la pressochè totale contribuzione del padre nell'assolvimento degli oneri di rilevanza anche economica connessi alla gestione del figlio (a titolo meramente esemplificativo: preparazione pasti, lavaggio vestiti, pulizia della casa, trasporti scolastici ed extrascolastici, etc…).
4- Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti stanti gli interessi preminenti del minore qui in rilievo e le argomentazioni più sopra esposte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, a parziale modifica delle condizioni stabilite dal Tribunale di Udine, con sentenza n. 622/2016,
- conferma l'affido condiviso ai genitori del figlio minore con residenza Controparte_2
presso il padre;
- dispone che la madre abbia diritto/dovere di vedere e tenere il figlio presso di sé quando questi lo vorrà concordando con il medesimo le tempistiche tenendo conto dei desideri del figlio;
- mantiene fermo il mandato di vigilanza e supporto conferito ai servizi sociali competenti sino alla maggiore età del minore con l'obiettivo di monitorare l'effettiva ripresa del
8 percorso psicologico personale e l'andamento scolastico del ragazzo;
ancora con
l'obiettivo di aiutare i genitori ad assumere, qualora ci fossero criticità, decisioni condivise nell'interesse del minore;
- invita i genitori a riflettere sul dolore di per la privazione della figura materna e CP_2
a garantirgli la prosecuzione del percorso di supporto psicologico con il dr. Per_1
qualora il ragazzo ne faccia richiesta, se del caso raccordandosi con i servizi sociali;
- invita la madre ad avviare un percorso di supporto psicologico individuale che la aiuti ad affrontare il dolore per l'interruzione dei rapporti con e a rivedere i suoi Controparte_2
agiti nei confronti del figlio, soprattutto in una ottica futura, quando e se il ragazzo sarà disponibile alla ripresa dei contatti;
- ammonisce i genitori al rispetto reciproco e a farsi carico di un cambiamento concreto, per quanto possibile, nell'interesse esclusivo del minore;
- dispone che il sig. percepirà il 100% degli assegni unici e prende atto che le Pt_1
detrazioni per il figlio saranno al 50%;
- revoca l'obbligo del sig. di versare alla sig.ra l'assegno per il contributo di Pt_1 CP_1
mantenimento in favore del figlio per € 320,00 stabilito nella sentenza n. 662/2016 e pone a carico della sig.ra l'obbligo del versamento al sig. di un assegno a titolo di CP_1 Pt_1
contributo nel mantenimento in favore del figlio da versarsi al padre nella misura CP_2 di € 325,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese e ciò con decorrenza dal giugno 2025 direttamente sul conto corrente i cui estremi sono già noti;
tale somma dovrà essere annualmente rivalutata al 100% degli indici ISTAT al consumo, a partire dalla scadenza del primo anno decorrente dal deposito della sentenza di modifica del Tribunale di Udine;
- pone a carico di ciascun genitore il pagamento del 50% delle spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie per il figlio, come individuate dal protocollo d'intesa
Tribunale di Udine-Sezione Famiglia Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, Sez.
Terr. Di Udine, protocollato al numero 3477/2015 del 28.08.2015, con pagamenti da effettuarsi direttamente ed alternativamente da ciascun genitore anche in compensazione;
- dà atto che la sig.ra verserà, a titolo di pregresso contributo nel mantenimento in CP_1 favore di la somma a forfait concordata di € 600,00; tale somma sarà versata sul CP_2 conto del sig. dalla sig.ra entro e non oltre il 31 maggio 2025 e con l'esatto Pt_1 CP_1
9 pagamento di un tanto il sig. dichiara di nulla aver più a pretendere dalla Pt_1
resistente;
- compensa tra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza ed in particolare anche per la comunicazione ai Servizi Sociali competenti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 26.5.2025
Il Presidente
dr.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice Relatore
dr.ssa Marta Diamante
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