Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/03/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6350 del Ruolo Generale delle controversie
LAVORO e PREVIDENZA dell'anno 2024, ritenuta per la decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 21.03.2025, avente ad oggetto: riconoscimento trattamento di famiglia (assegno di vedovanza)
TRA
, nata il giorno 26.07.1962 in VICO EQUENSE e Parte_1
residente in [...]di STABIA, C.F.: C.F._1
elettivamente domiciliata in GRAGNANO alla via SAN FELICE
[...]
n.5 presso lo studio dell'avv. Sebastiano NASTRO che la rappresenta e difende giusta procura in atti versata
RICORRENTE
E
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per rogito notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI con cui resta elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55
RESISTENTE
1
Quelle dei rispettivi atti costitutivi da intendersi qui riportate nella sezione di interesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 5 novembre 2024 la sig.ra , titolare di pensione di reversibilità n. 280 Parte_1
43 569, si rivolgeva al Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo accertarsi il diritto a percepire il trattamento di famiglia costituito dal c.d. “assegno di vedovanza”, con conseguente condanna dell' alla erogazione della relativa prestazione. CP_1
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l'ente previdenziale che, eccepita la decadenza in cui sarebbe incorsa l'istante, resisteva anche nel merito alla avversa iniziativa giudiziale chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Avuto riguardo alla natura delle questioni agitate dalle parti, la controversia veniva istruita su base eminentemente documentale, superflua essendosi rivelata la sollecitazione attorea protesa verso l'approfondimento consulenziale a sponda medico legale.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 21 marzo 2025, il Giudice assegnava, pertanto, la causa a sentenza. (2)
La domanda si palesa inammissibile in rito.
Non è controverso che la presentazione del ricorso per cui è causa soggiace a termini ben precisi, stabiliti a pena di decadenza. Ora, nel caso di specie le date rilevanti, sulla base delle allegazioni della ricorrente e degli atti scrutinabili dal Giudice, sono le seguenti:
◼ domanda amministrativa presentata il giorno 18 ottobre 2022;
◼ rigetto dell' datato 10 novembre 2022 e comunicato il CP_1
16 dicembre 2022;
◼ ricorso al Comitato P.le del 10 gennaio 2023, molto verosimilmente protocollato il 16 gennaio 2023;
2 ◼ domanda giudiziale depositata il 5 novembre 2024.
Alla luce di un tale scenario storico-rappresentativo le decisioni da assumersi sono necessitate. Pare, infatti, del tutto evidente che il responso negativo del 16 dicembre 2022 chiude la prima fase della procedura amministrativa e perimetra lo spazio temporale della successiva. Di guisa che entro i successivi novanta giorni l'interessata avrebbe dovuto formalizzare il ricorso amministrativo. Ricorso che risulta presentato il 16 gennaio 2023. Quindi tempestivamente. Dalla presentazione del “ricorso” amministrativo, rimasto inesitato, al deposito della domanda giudiziale intercorrono circa ventidue mesi. Il silenzio-rigetto maturava alla scadenza dei novanta giorni decorrenti dal 16 gennaio 2023. Quindi al 16 aprile 2023. L'iniziativa giudiziale risulta, pertanto, formalizzata ben oltre il termine annuale di Legge previsto a pena di decadenza, da conteggiare, appunto, a decorrere dal 16 aprile 2023. (3)
A margine va segnalato che il responso finale non muta anche laddove si volesse valorizzare l'incidentale della ricorrente secondo la quale risulta dal c.d. “cassetto previdenziale” la decisione dell' di archiviare la pratica pendente a seguito del CP_1 ricorso del 16 gennaio 2023 per “decorrenza termini”. Ed invero, due sono le osservazioni dirimenti.
In primo luogo, tale provvedimento di archiviazione, non consultabile, non è stato mai esternato, per allegazione attorea. Esso, quindi, a stretto rigore tamquam non esset. Da questa prospettiva la situazione rimane la stessa.
In secondo luogo, e da una prospettiva “alternativa”, detta archiviazione segnerebbe in ogni caso la chiusura della procedura amministrativa. Essa, pertanto, sarebbe chiaramente tardiva, essendo intervenuta ben oltre il termine di Legge fisiologico.
3 Ciò implica l'impossibilità di spostare in avanti la decorrenza del termine di novanta giorni e, di conseguenza, quello annuale. Insomma, anche da tale prospettiva la situazione rimane immutata. E ciò, evidentemente, a prescindere dal momento in cui l'interessata avrebbe preso consapevolezza del contenuto del c.d.
“cassetto previdenziale”, variabile -questa- che men che mai interferisce con la consecutio e con la tempistica delle fasi amministrative. Ragione per la quale solo incidenter tantum si segnala che dall'esemplare del “cassetto” prodotto sembrerebbe desumersi una visibilità”, o se si preferisce un accesso alla consultazione, risalente al 16 novembre 2023. Data non esattamente coincidente con quella allegata in ricorso;
ma decisamente congrua rispetto all'archiviazione del 26 ottobre 2023. (4)
Consegue che non residuano dubbi sul fatto che la parte istante si è determinata a formalizzare il ricorso al Giudice del Lavoro ben oltre i termini di Legge previsti a pena di decadenza per la instaurazione delle controversie giudiziali in materia di prestazioni previste dalla Legge n.88/89.
Alla luce di detto scenario la parte ricorrente deve ritenersi decaduta dal potere di agire in giudizio per ottenere il trattamento in oggetto.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili a norma di Legge sulla base delle precise allegazioni attoree.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara inammissibile la domanda attorea;
b) dichiara le spese di lite irripetibili a norma di Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 28/03/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
4