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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2024, n. 4933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4933 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 8405/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 8405/2024, promossa da:
Avv. MASTRACCI MARCO, Avv. CICCONI VALENTINA Parte_1 ricorrente
CONTRO
- Avv. MARAZZA MARCO, Avv. DE FEO DOMENICO Controparte_1 convenuto
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara che il superminimo goduto dal ricorrente deve essere qualificato come non assorbibile e che l'ERS 2017/2018 – Elemento Retributivo Separato – non incide sulla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto e non è comparabile con il superminimo;
per l'effetto, condanna la Società convenuta a pagare al ricorrente le somme detratte dal mese di febbraio 2018 sino al mese di marzo 2024, per il complessivo importo lordo di euro 5.748,65, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 06/11/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 8405/2024, promossa da:
Avv. MASTRACCI MARCO, Avv. CICCONI VALENTINA Parte_1 ricorrente
CONTRO
- Avv. MARAZZA MARCO, Avv. DE FEO DOMENICO Controparte_1 convenuto
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara che il superminimo goduto dal ricorrente deve essere qualificato come non assorbibile e che l'ERS 2017/2018 – Elemento Retributivo Separato – non incide sulla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto e non è comparabile con il superminimo;
per l'effetto, condanna la Società convenuta a pagare al ricorrente le somme detratte dal mese di febbraio 2018 sino al mese di marzo 2024, per il complessivo importo lordo di euro 5.748,65, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 06/11/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison