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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 01/12/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 603/2015
C O R T E D'A P P E L L O
DI EG RI
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott. Mirenna Mauro consigliere dott.ssa Rende Federica consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 603/2015 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
P.IVA , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Ragusa alla via Stesicoro n. 50/A, in persona del legale rappresentante pro tempore , c.f. , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1 dall'avv. Salvatore Tavella, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, sito in Reggio Calabria, alla via D. Muratori 2/b
nei confronti di
(già , P. IVA , con Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
sede in Bologna alla via Stalingrado 45, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente fra loro dall'avv.
Di EO AO e dall'avv. Maria Stefania Cantù, elettivamente domiciliata
1 Corte d'Appello
presso lo studio di quest'ultima, sito in Reggio Calabria alla via Aldo Moro,
Traversa d, n. 5D
(già , con sede in Castrovillari (CS) alla CP_3 Controparte_4
via ss. Medici 71, in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
c.f. CP_5 C.F._2
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Estinzione del procedimento
La società ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 546/2015, pubblicata in data 27/4/2015, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria, I Sezione Civile, nell'ambito del procedimento n.
1372/2013.
Fissata l'udienza per la comparizione al 28 aprile 2016, ai sensi dell'art. 348
c.p.c., l'udienza è stata rinviata al 22 settembre 2016, per l'assenza dei procuratori delle parti.
In data 16 settembre 2016 la causa è stata rinviata d'ufficio all'udienza del 23 febbraio 2017.
All'udienza del 23 febbraio 2017, attesa l'assenza dei procuratori delle parti,
è stata ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Con provvedimento del 31 ottobre 2025, preso atto che il procedimento è stato cancellato senza dichiarare l'estinzione prevista dall'art. 181 c.p.c. come modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 133, è stata fissata l'udienza del 24 novembre 2025 per le determinazioni conseguenti.
2 Corte d'Appello
Regolarmente comunicato alle parti il predetto provvedimento, nessuna parte ha depositato note scritte per la trattazione scritta fissata in tale data.
Ai sensi dell'art. 181 c.p.c. se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice dichiara l'estinzione del processo.
Comunque, il processo va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 307 primo comma c.p.c., a norma del quale il processo cancellato deve essere riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla cancellazione, altrimenti si estingue.
Il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre dalla data dell'udienza in presenza in cui è stata disposta la cancellazione (23 febbraio
2017).
L'odierno giudizio non è stato riassunto.
Conseguentemente, essendo decorso il termine di tre mesi dalla cancellazione, il giudizio d'appello va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Il processo non risulta riassunto.
Pertanto, il processo va dichiarato estinto.
2.- Spese processuali
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
3.- Doppio contributo unificato
Essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass.
n. 25485/2018).
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
nei confronti di (già ,
[...] Controparte_1 Controparte_2
nonché nei confronti di (già , avverso la CP_3 Controparte_4
sentenza n. 546/2015, pubblicata in data 27/4/2015, emessa dal Tribunale di
3 Corte d'Appello
Reggio Calabria, I Sezione Civile, a definizione del procedimento n.
1372/2013, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo;
- pone le spese processuali del secondo grado di giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 28.11.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
4
n. 603/2015
C O R T E D'A P P E L L O
DI EG RI
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott. Mirenna Mauro consigliere dott.ssa Rende Federica consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 603/2015 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
P.IVA , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Ragusa alla via Stesicoro n. 50/A, in persona del legale rappresentante pro tempore , c.f. , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1 dall'avv. Salvatore Tavella, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, sito in Reggio Calabria, alla via D. Muratori 2/b
nei confronti di
(già , P. IVA , con Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
sede in Bologna alla via Stalingrado 45, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente fra loro dall'avv.
Di EO AO e dall'avv. Maria Stefania Cantù, elettivamente domiciliata
1 Corte d'Appello
presso lo studio di quest'ultima, sito in Reggio Calabria alla via Aldo Moro,
Traversa d, n. 5D
(già , con sede in Castrovillari (CS) alla CP_3 Controparte_4
via ss. Medici 71, in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
c.f. CP_5 C.F._2
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Estinzione del procedimento
La società ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 546/2015, pubblicata in data 27/4/2015, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria, I Sezione Civile, nell'ambito del procedimento n.
1372/2013.
Fissata l'udienza per la comparizione al 28 aprile 2016, ai sensi dell'art. 348
c.p.c., l'udienza è stata rinviata al 22 settembre 2016, per l'assenza dei procuratori delle parti.
In data 16 settembre 2016 la causa è stata rinviata d'ufficio all'udienza del 23 febbraio 2017.
All'udienza del 23 febbraio 2017, attesa l'assenza dei procuratori delle parti,
è stata ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Con provvedimento del 31 ottobre 2025, preso atto che il procedimento è stato cancellato senza dichiarare l'estinzione prevista dall'art. 181 c.p.c. come modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 133, è stata fissata l'udienza del 24 novembre 2025 per le determinazioni conseguenti.
2 Corte d'Appello
Regolarmente comunicato alle parti il predetto provvedimento, nessuna parte ha depositato note scritte per la trattazione scritta fissata in tale data.
Ai sensi dell'art. 181 c.p.c. se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice dichiara l'estinzione del processo.
Comunque, il processo va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 307 primo comma c.p.c., a norma del quale il processo cancellato deve essere riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla cancellazione, altrimenti si estingue.
Il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre dalla data dell'udienza in presenza in cui è stata disposta la cancellazione (23 febbraio
2017).
L'odierno giudizio non è stato riassunto.
Conseguentemente, essendo decorso il termine di tre mesi dalla cancellazione, il giudizio d'appello va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Il processo non risulta riassunto.
Pertanto, il processo va dichiarato estinto.
2.- Spese processuali
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
3.- Doppio contributo unificato
Essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass.
n. 25485/2018).
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
nei confronti di (già ,
[...] Controparte_1 Controparte_2
nonché nei confronti di (già , avverso la CP_3 Controparte_4
sentenza n. 546/2015, pubblicata in data 27/4/2015, emessa dal Tribunale di
3 Corte d'Appello
Reggio Calabria, I Sezione Civile, a definizione del procedimento n.
1372/2013, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo;
- pone le spese processuali del secondo grado di giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 28.11.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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