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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/04/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1029/2023 R.G.,
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Tita;
APPELLANTI
Contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 CodiceFiscale_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sabrina Cataudella;
APPELLATA
***** La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 17 dicembre 2024.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 398, pubblicata il 23 gennaio 2024, il giudice unico del Tribunale di
Catania rigettava la domanda proposta da e volta ad Parte_1 Parte_2 ottenere la condanna di l risarcimento dei danni per complessivi € 3.557,84, CP_1 oltre alle spese ed ai compensi relativi all'instaurato procedimento di A.T.P., in conseguenza dell'illegittimo taglio della siepe di proprietà degli attori, da essa convenuta eseguito, e regolava le spese secondo il principio della soccombenza.
A sostegno di tale pronuncia, rilevava il primo giudice che “I ricorrenti hanno chiesto il pagamento della somma necessaria per il ripristino della bouganvillea di loro proprietà sul presupposto che questa fosse parzialmente deceduta, ma tale presupposto non sembra essersi avverato, visto che lo stesso ricorrente in udienza ha affermato che la siepe era perfettamente viva e godeva di ottima salute. Pertanto uno dei presupposti su cui si basava la valutazione del danno da parte del CTU dell'accertamento tecnico preventivo non sembra essersi verificata. Nel merito, peraltro, l'attività posta in essere dalla non può CP_1 essere considerata illegittima per due ordini di ragioni: intanto lo stesso signor a Pt_1 affermato che risulterebbe uso comune nel complesso, dove le siepi di bouganvillea sono assai diffuse, che ognuno provveda alla pulizia del proprio lato, e ciò comporta un'autorizzazione implicita al taglio dei rami che invadono l'adiacente proprietà; in ogni caso era preciso dovere del signor provvedere alla pulizia della parte delle proprie Pt_1 piante eccedente sull'altrui proprietà e all'onere i ricorrenti si sono sempre sottratti, come chiaramente riferito dal teste. La circostanza che la siepe si sia abbattuta sul lato interno è evidente conseguenza sia del taglio effettuato dalla signora sia del vento CP_1 abbattutosi nella zona in quei giorni ..... Di contro, quanto affermato dalla resistente risponde al vero: la siepe è piantata a distanza non regolamentare ovvero a meno di 50 cm dal muro di confine, come previsto dall'articolo 892 comma uno numero tre del codice civile e l'articolo
896 c.c., applicabile anche alle siepi, consente, al proprietario del fondo su cui si protendono
i rami degli alberi del vicino, a costringerlo a tagliarli. ..... Sembra poco attendibile, invece,
l'affermazione del CTU in ordine al fatto che il taglio sia avvenuto dal lato dei ricorrenti .... il fatto che i rami tagliati siano seccati e ne sia stata necessaria la rimozione è conseguenza naturale della potatura che i ricorrenti avrebbero dovuto subire anche se avessero provveduto direttamente al taglio, come era loro preciso obbligo”. Avverso tale decisione e hanno interposto Parte_1 Parte_2 appello con atto di citazione notificato in data 12 aprile 2024, sulla base di due ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 17 dicembre 2024.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'impugnazione, gli appellanti deducono che la sentenza è viziata da motivazione apparente.
Sostengono che il ragionamento che ha condotto il giudice di primo grado ad escludere la responsabilità della convenuta non risulta percepibile, non comprendendosi se sia stata ritenuta la legittimità della sua azione o, piuttosto, la sussistenza di una causa di esclusione di responsabilità o ancora se, sulla base di un giudizio comparativo, il giudice di primo grado abbia ritenuto che il fatto lesivo lamentato in giudizio sia dipeso dal concorso di un evento naturale.
Col secondo motivo, deducono le appellanti la violazione degli artt. 895, 896, 2043,
2045 e 2697 c.c. in considerazione dell'assenza di esimenti e del concorso di causa, rilevanti ai fini della esclusione della risarcibilità del danno.
Sostengono che ai fini della decisione della causa quel che rileva non è tanto la legittimità dell'azione di recisione della siepe in astratto quanto piuttosto se, nel caso concreto, la stessa sia stata posta in essere con modalità tali da arrecare o meno un pregiudizio alla siepe degli odierni attori e, quindi, un danno ingiusto a questi ultimi, dovendo per conseguenza essere considerata illecita;
che l'attività di recisione della siepe da parte della convenuta è stata posta in essere quanto meno con imperizia e, quindi, con il grado della colpa rilevante ai fini dell'art. 2043 c.c., visto che se la convenuta avesse correttamente provveduto ad una ordinaria pulizia della parte di siepe interessata dai fatti per cui è controversia, a prescindere se ricadente o meno all'interno della propria area di giardino, non si sarebbe verificato l'abbattimento della stessa;
che il C.T.U. ha, infatti, rilevato che il danno che ha subito la siepe deriva da taglio e non da eventi metereologici come il vento;
che l'accertamento della responsabilità della convenuta prescinde anche dalla verifica di un eventuale posizionamento della siepe in violazione delle distanze legale;
che la statuizione
è stata resa in assoluta carenza di prova dell'esistenza della condizione di pericolo di danno grave alla persona, non avendo la convenuta prodotto alcunché al riguardo;
che, in assenza dell'atto illecito della convenuta, gli odierni appellanti non avrebbero dovuto fare eseguire le potature straordinarie e, quindi, sobbarcarsi il costo del conseguente smaltimento dei rami tagliati.
I motivi che si trattano congiuntamente, siccome connessi, sono infondati.
E', invero, condivisibile l'apprezzamento di infondatezza della domanda risarcitoria, espresso dal primo giudice sulla scorta delle evidenze probatorie acquisite al processo.
Osserva anzitutto la Corte che il taglio della siepe, pacificamente posto in essere dalla non può considerarsi condotta illegittima, atteso che lo stesso in CP_1 Pt_1 sede di interrogatorio libero, ha affermato che “... è uso che ciascuno provveda al taglio dei rami che pendono nelle rispettive proprietà di tutte le villette”, sicchè deve ritenersi che la fosse implicitamente autorizzata al taglio dei rami della siepe che invadevano la CP_1 sua proprietà, tanto più che a detta del teste , giardiniere dei coniugi Testimone_1
: “ricordo che spesso la signora i chiedeva di tagliare la siepe Parte_3 CP_1 dal suo lato e io non lo facevo perché lavoravo dal lato del sulla parte superiore Pt_1 di questo”.
Ciò detto, sostiene l'appellante che “..... ciò che rileva ai fini della decisione della causa non è tanto la legittimità dell'azione di recisione in astratto quanto piuttosto se, nel caso concreto, la stessa sia stata posta in essere con modalità tali da arrecare o meno un pregiudizio alla siepe degli odierni attori e quindi un danno ingiusto a questi ultimi, dovendo per conseguenza essere considerata illecita”, rilevando che “Nel caso specifico non può esservi dubbio .... che l'attività di recisione della siepe da parte della convenuta è stata posta in essere quanto meno con imperizia ...... visto che se la convenuta avesse correttamente provveduto ad una ordinaria pulizia della parte di siepe interessata dai fatti per cui è controversia .......... non si sarebbe verificato l'abbattimento della stessa”, sicchè
“Dall'accertamento della responsabilità della convenuta consegue l'obbligo della stessa di risarcire il danno ingiusto procurato, da quantificarsi nella misura indicata nella consulenza tecnica predisposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo svoltosi tra le parti
....”.
Le argomentazioni svolte dall'appellante non colgono nel segno e vanno disattese, siccome prive di fondamento.
Non è, invero, ravvisabile nella condotta posta in essere dalla ad avviso CP_1 della Corte, il pregiudizio lamentato dai coniugi . Parte_3
Giova, al riguardo, rilevare che, sebbene l'intervento di potatura abbia fatto sì che una parte della siepe si sia inclinata, appoggiandosi al limitrofo albero di limone presente nel guardino, non vi è prova in atti che tale evento abbia causato danni alla pianta, tant'è che lo stesso in sede di interrogatorio libero ha dichiarato che “Allo stato la Pt_1 bouganvillea è ricresciuta e, grazie alle cure del giardiniere, gode di ottima salute”.
D'altro canto, il CTU evidenzia che “.... la parte di pianta tagliata ha già emesso della nuova vegetazione a dimostrazione che non è morta, per come si evince dalle foto, quindi non dovrebbero esserci problemi per il ripristino della siepe originaria, ovviamente, intendendo con le dovute operazioni del caso nel tempo ....”.
Non risulta, tuttavia, che siano stati eseguiti gli interventi di potatura straordinaria indicati dal CTU, il cui costo è stato quantificato in complessivi € 1840,00, “per il ripristino della situazione precedente”, alcunchè, al riguardo, emergendo probatoriamente, sia in relazione ad eventuali esborsi, non documentati, che all'esito della escussione del teste
, giardiniere incaricato dal che nulla ha riferito circa lo Testimone_1 Pt_1 svolgimento di interventi per ripristinare la siepe danneggiata.
Quanto al danno all'albero di limone, su sui si è appoggiata, inclinandosi, parte della siepe potata dalla che il CTU ha quantificato in € 300,00 per “interventi di potatura, CP_1 trasporto in discarica, concimazione e irrigazione straordinaria”, non v'è prova in atti della esecuzione dei rimedi indicati dal CTU, né di eventuali esborsi volti a rimediare al pregiudizio subito dalla pianta di limoni.
L'appello va, pertanto, rigettato, discendendone la conferma della gravata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al
DM 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia di valore da euro 1.100,01 a euro 5.200,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare i compensi della fase istruttoria e di trattazione in prossimità dei minimi di tariffa, avuto riguardo alla modesta entità dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 398, pubblicata il 23 gennaio 2024,
[...] Parte_2 del giudice unico del Tribunale di Catania, rigetta l'appello e condanna in solido Pt_1
a rifondere, in favore di le spese del giudizio,
[...] Parte_2 CP_1 che liquida in complessivi € 2423,00 (ivi compresi €. 536,00 per la fase di studio, €. 536,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 851,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 28 marzo 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1029/2023 R.G.,
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Tita;
APPELLANTI
Contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 CodiceFiscale_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sabrina Cataudella;
APPELLATA
***** La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 17 dicembre 2024.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 398, pubblicata il 23 gennaio 2024, il giudice unico del Tribunale di
Catania rigettava la domanda proposta da e volta ad Parte_1 Parte_2 ottenere la condanna di l risarcimento dei danni per complessivi € 3.557,84, CP_1 oltre alle spese ed ai compensi relativi all'instaurato procedimento di A.T.P., in conseguenza dell'illegittimo taglio della siepe di proprietà degli attori, da essa convenuta eseguito, e regolava le spese secondo il principio della soccombenza.
A sostegno di tale pronuncia, rilevava il primo giudice che “I ricorrenti hanno chiesto il pagamento della somma necessaria per il ripristino della bouganvillea di loro proprietà sul presupposto che questa fosse parzialmente deceduta, ma tale presupposto non sembra essersi avverato, visto che lo stesso ricorrente in udienza ha affermato che la siepe era perfettamente viva e godeva di ottima salute. Pertanto uno dei presupposti su cui si basava la valutazione del danno da parte del CTU dell'accertamento tecnico preventivo non sembra essersi verificata. Nel merito, peraltro, l'attività posta in essere dalla non può CP_1 essere considerata illegittima per due ordini di ragioni: intanto lo stesso signor a Pt_1 affermato che risulterebbe uso comune nel complesso, dove le siepi di bouganvillea sono assai diffuse, che ognuno provveda alla pulizia del proprio lato, e ciò comporta un'autorizzazione implicita al taglio dei rami che invadono l'adiacente proprietà; in ogni caso era preciso dovere del signor provvedere alla pulizia della parte delle proprie Pt_1 piante eccedente sull'altrui proprietà e all'onere i ricorrenti si sono sempre sottratti, come chiaramente riferito dal teste. La circostanza che la siepe si sia abbattuta sul lato interno è evidente conseguenza sia del taglio effettuato dalla signora sia del vento CP_1 abbattutosi nella zona in quei giorni ..... Di contro, quanto affermato dalla resistente risponde al vero: la siepe è piantata a distanza non regolamentare ovvero a meno di 50 cm dal muro di confine, come previsto dall'articolo 892 comma uno numero tre del codice civile e l'articolo
896 c.c., applicabile anche alle siepi, consente, al proprietario del fondo su cui si protendono
i rami degli alberi del vicino, a costringerlo a tagliarli. ..... Sembra poco attendibile, invece,
l'affermazione del CTU in ordine al fatto che il taglio sia avvenuto dal lato dei ricorrenti .... il fatto che i rami tagliati siano seccati e ne sia stata necessaria la rimozione è conseguenza naturale della potatura che i ricorrenti avrebbero dovuto subire anche se avessero provveduto direttamente al taglio, come era loro preciso obbligo”. Avverso tale decisione e hanno interposto Parte_1 Parte_2 appello con atto di citazione notificato in data 12 aprile 2024, sulla base di due ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 17 dicembre 2024.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'impugnazione, gli appellanti deducono che la sentenza è viziata da motivazione apparente.
Sostengono che il ragionamento che ha condotto il giudice di primo grado ad escludere la responsabilità della convenuta non risulta percepibile, non comprendendosi se sia stata ritenuta la legittimità della sua azione o, piuttosto, la sussistenza di una causa di esclusione di responsabilità o ancora se, sulla base di un giudizio comparativo, il giudice di primo grado abbia ritenuto che il fatto lesivo lamentato in giudizio sia dipeso dal concorso di un evento naturale.
Col secondo motivo, deducono le appellanti la violazione degli artt. 895, 896, 2043,
2045 e 2697 c.c. in considerazione dell'assenza di esimenti e del concorso di causa, rilevanti ai fini della esclusione della risarcibilità del danno.
Sostengono che ai fini della decisione della causa quel che rileva non è tanto la legittimità dell'azione di recisione della siepe in astratto quanto piuttosto se, nel caso concreto, la stessa sia stata posta in essere con modalità tali da arrecare o meno un pregiudizio alla siepe degli odierni attori e, quindi, un danno ingiusto a questi ultimi, dovendo per conseguenza essere considerata illecita;
che l'attività di recisione della siepe da parte della convenuta è stata posta in essere quanto meno con imperizia e, quindi, con il grado della colpa rilevante ai fini dell'art. 2043 c.c., visto che se la convenuta avesse correttamente provveduto ad una ordinaria pulizia della parte di siepe interessata dai fatti per cui è controversia, a prescindere se ricadente o meno all'interno della propria area di giardino, non si sarebbe verificato l'abbattimento della stessa;
che il C.T.U. ha, infatti, rilevato che il danno che ha subito la siepe deriva da taglio e non da eventi metereologici come il vento;
che l'accertamento della responsabilità della convenuta prescinde anche dalla verifica di un eventuale posizionamento della siepe in violazione delle distanze legale;
che la statuizione
è stata resa in assoluta carenza di prova dell'esistenza della condizione di pericolo di danno grave alla persona, non avendo la convenuta prodotto alcunché al riguardo;
che, in assenza dell'atto illecito della convenuta, gli odierni appellanti non avrebbero dovuto fare eseguire le potature straordinarie e, quindi, sobbarcarsi il costo del conseguente smaltimento dei rami tagliati.
I motivi che si trattano congiuntamente, siccome connessi, sono infondati.
E', invero, condivisibile l'apprezzamento di infondatezza della domanda risarcitoria, espresso dal primo giudice sulla scorta delle evidenze probatorie acquisite al processo.
Osserva anzitutto la Corte che il taglio della siepe, pacificamente posto in essere dalla non può considerarsi condotta illegittima, atteso che lo stesso in CP_1 Pt_1 sede di interrogatorio libero, ha affermato che “... è uso che ciascuno provveda al taglio dei rami che pendono nelle rispettive proprietà di tutte le villette”, sicchè deve ritenersi che la fosse implicitamente autorizzata al taglio dei rami della siepe che invadevano la CP_1 sua proprietà, tanto più che a detta del teste , giardiniere dei coniugi Testimone_1
: “ricordo che spesso la signora i chiedeva di tagliare la siepe Parte_3 CP_1 dal suo lato e io non lo facevo perché lavoravo dal lato del sulla parte superiore Pt_1 di questo”.
Ciò detto, sostiene l'appellante che “..... ciò che rileva ai fini della decisione della causa non è tanto la legittimità dell'azione di recisione in astratto quanto piuttosto se, nel caso concreto, la stessa sia stata posta in essere con modalità tali da arrecare o meno un pregiudizio alla siepe degli odierni attori e quindi un danno ingiusto a questi ultimi, dovendo per conseguenza essere considerata illecita”, rilevando che “Nel caso specifico non può esservi dubbio .... che l'attività di recisione della siepe da parte della convenuta è stata posta in essere quanto meno con imperizia ...... visto che se la convenuta avesse correttamente provveduto ad una ordinaria pulizia della parte di siepe interessata dai fatti per cui è controversia .......... non si sarebbe verificato l'abbattimento della stessa”, sicchè
“Dall'accertamento della responsabilità della convenuta consegue l'obbligo della stessa di risarcire il danno ingiusto procurato, da quantificarsi nella misura indicata nella consulenza tecnica predisposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo svoltosi tra le parti
....”.
Le argomentazioni svolte dall'appellante non colgono nel segno e vanno disattese, siccome prive di fondamento.
Non è, invero, ravvisabile nella condotta posta in essere dalla ad avviso CP_1 della Corte, il pregiudizio lamentato dai coniugi . Parte_3
Giova, al riguardo, rilevare che, sebbene l'intervento di potatura abbia fatto sì che una parte della siepe si sia inclinata, appoggiandosi al limitrofo albero di limone presente nel guardino, non vi è prova in atti che tale evento abbia causato danni alla pianta, tant'è che lo stesso in sede di interrogatorio libero ha dichiarato che “Allo stato la Pt_1 bouganvillea è ricresciuta e, grazie alle cure del giardiniere, gode di ottima salute”.
D'altro canto, il CTU evidenzia che “.... la parte di pianta tagliata ha già emesso della nuova vegetazione a dimostrazione che non è morta, per come si evince dalle foto, quindi non dovrebbero esserci problemi per il ripristino della siepe originaria, ovviamente, intendendo con le dovute operazioni del caso nel tempo ....”.
Non risulta, tuttavia, che siano stati eseguiti gli interventi di potatura straordinaria indicati dal CTU, il cui costo è stato quantificato in complessivi € 1840,00, “per il ripristino della situazione precedente”, alcunchè, al riguardo, emergendo probatoriamente, sia in relazione ad eventuali esborsi, non documentati, che all'esito della escussione del teste
, giardiniere incaricato dal che nulla ha riferito circa lo Testimone_1 Pt_1 svolgimento di interventi per ripristinare la siepe danneggiata.
Quanto al danno all'albero di limone, su sui si è appoggiata, inclinandosi, parte della siepe potata dalla che il CTU ha quantificato in € 300,00 per “interventi di potatura, CP_1 trasporto in discarica, concimazione e irrigazione straordinaria”, non v'è prova in atti della esecuzione dei rimedi indicati dal CTU, né di eventuali esborsi volti a rimediare al pregiudizio subito dalla pianta di limoni.
L'appello va, pertanto, rigettato, discendendone la conferma della gravata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al
DM 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia di valore da euro 1.100,01 a euro 5.200,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare i compensi della fase istruttoria e di trattazione in prossimità dei minimi di tariffa, avuto riguardo alla modesta entità dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 398, pubblicata il 23 gennaio 2024,
[...] Parte_2 del giudice unico del Tribunale di Catania, rigetta l'appello e condanna in solido Pt_1
a rifondere, in favore di le spese del giudizio,
[...] Parte_2 CP_1 che liquida in complessivi € 2423,00 (ivi compresi €. 536,00 per la fase di studio, €. 536,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 851,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 28 marzo 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena