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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/09/2025, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario
Giorgia Imperiale
All'udienza del giorno 17 settembre 2025 svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.;
Nella causa per opposizione a cartella esattoriale
promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. M. N. Quarta come da mandato Parte_1
in atti
contro in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. A. De Rossi come da mandato in atti nonchè
Controparte_2
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione la sig.ra proponeva Parte_1
opposizione avverso intimazione di pagamento n. 059 2024 90038297 27/000, notificatale da in data Controparte_1
10.08.2024, con riferimento alle cartelle n. 05920120000852741000 e n.05920120003262754000.
Con comparsa di riposta del 14.01.2025 si costituiva in giudizio
[...]
per contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto. Controparte_3
Dichiarata la contumacia di , ente impositore, la causa veniva Controparte_2
rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per le precisazioni delle conclusioni e la discussione orale.
Preliminarmente decidere in ordine alla eccezione di difetto di giurisdizione del
Giudice adito sollevata da . Controparte_1
L'eccezione è destituita di fondamento.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.
34447/19 del 3-24 dicembre 2019 ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento non impugnata e/o impugnata con esiti sfavorevoli dal contribuente segna il consolidamento della pretesa fiscale nel merito, nonché il passaggio alla giurisdizione ordinaria circa l'analisi di ulteriori vizi che esulano dal merito della pretesa. In tale fase, infatti, l'oggetto della controversia non è più l'esistenza dell'obbligazione tributaria e, dunque, la legittimità nel merito della obbligazione avente ad oggetto crediti di natura tributaria: vaglio questo riservato esclusivamente alla giurisdizione tributaria che è competente a conoscere il merito delle obbligazioni tributarie di cui all'elenco degli atti impugnabili ex art. 19 del D.lgs n° 546/1992 e di tutti quegli atti –poi la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire- che portano a conoscenza del contribuente una ben chiara pretesa tributaria che sia idonea ad incidere negativamente nella sfera del contribuente
2 Da quanto precede, ne discende che competente a giudicare dei fatti successivi, estintivi delle pretese tributarie, divenute definitive nel merito, stante la notifica al contribuente della relativa cartella, è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata. Ed a conferma di quanto precede, le Sezioni Unite richiamano la pronuncia della Corte costituzionale n. 114 del 2018 sopra citata ed osservano che “qualora il contribuente intende contestare il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso il D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, proponibile avverso "il ruolo e la cartella di pagamento, e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (...)"Sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario in tutte le controversie che si collocano "a valle della notifica della cartella di pagamento", laddove l'azione esercitata dal contribuente assoggettato alla riscossione riguarda la contestazione circa il diritto dell'ente a procedere a riscossione coattiva": azione questa che deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Nel merito la opposizione è inammissibile in quanto tardiva.
Orbene, la sig.ra eccepisce la intervenuta prescrizione del credito Pt_1
azionato.
In particolare, assume che dalla notifica delle cartelle di pagamento ( cartella di pagamento n. 05920120000852741000 -notificata in data 10.02.2012- cartella di pagamento n.05920120003262754000 -notificata in data 29.02.2012) alla notifica del successivo atto (intimazione di pagamento notificato il 10 agosto 2024), siano trascorsi oltre 10 anni.
Rileva, pertanto, la intervenuta prescrizione dei crediti indicati nelle cartelle
3 opposte e la illegittimità della pretesa di pagamento avanzata dall' Controparte_1
.
[...]
Con la sentenza n. 6436/2025, la Suprema Corte ha stabilito che:
“L'intimazione di pagamento notificata ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.P.R.
602/73 è un atto autonomamente impugnabile”, il che “comporta che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata nei termini di legge, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.”
Secondo i giudici di legittimità, il contribuente ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del
1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se
l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata nei termini di legge(facendo valere la sua sola nullità per
4 mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del
2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
Cio chiarito, dalla documentazione in atti risulta che la intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 10.08.2024, mentre la opposizione è stata notificata in data 16.12.2024, ovvero oltre il termine di 60 giorni determinandosi la cristallizzazione della pretesa tributaria.
La particolarità della questione trattata, induce il Giudicante a disporre la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario, Giorgia Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta la opposizione spiegata dalla sig.ra e, per l'effetto, Parte_1
conferma la intimazione di pagamento n. 059 2024 90038297
27/000 e le sottese cartelle di pagamento
2) Spese di lite interamente compensate fra le parti in causa;
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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