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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12778 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n.16345/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dott.ssa Paola Giovene di Girasole nella causa
T R A
(nata a [...] il [...]) elettivamente domiciliata in Parte_1
Maddaloni, via E. Eustachio n. 11, presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria
Rendina, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore resistente contumace all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza
FATTO E DIRITTO
è attualmente dipendente a tempo determinato del Parte_1
(oggi ), in Controparte_1 Controparte_1
servizio quale docente supplente presso un istituto scolastico di (doc. CP_1 prod. ricorr. depositato il 30.10.25).
In precedenza, la ha lavorato, quale docente supplente, presso altri Parte_1 istituti di nell'anno scolastico 2020/2021, con una serie di contratti a CP_1 termine, per periodi limitati, e negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2024/2025, con supplenze fino al termine dell'anno scolastico (docc. prod. ricorr.).
La ha richiesto in via giudiziale di poter usufruire del beneficio Parte_1 previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), riservato dalla legge ai soli docenti di ruolo.
Il non si è costituito benchè ritualmente citato, sicchè ne è stata CP_1 dichiarata la contumacia.
Acquisita documentazione, all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025, la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
La domanda della è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto Parte_1 di ragione.
Va premesso che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che
“al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Ebbene, il DPCM del 23 settembre 2015 ha, a propria volta, disposto, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
E il successivo DPCM del 28 novembre 2016 ha quindi ribadito che “la Carta
è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'odierna parte ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal
2 personale di ruolo ed essendo stato sottoposto agli stessi obblighi formativi non ha goduto del beneficio della carta elettronica.
Tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato risulta effettivamente priva di oggettiva e plausibile spiegazione, rispetto alla finalità dell'istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del
Ccnl di comparto del 29.11/.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Potendosi, quindi, prospettare un possibile contrasto con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, per il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in esame, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con l'ordinanza del
18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di 3 connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia, nella motivazione di detta ordinanza, ha ribadito “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 29); ha affermato che l'indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) “è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1
competenze professionali” (punto 36); ha ribadito che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva” (punto 47).
E' noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte,
Cass. 8.2.2016, n. 2468).
Deve poi comunque aggiungersi che i medesimi principi erano stati in precedenza affermati e sostenuti anche dalla giurisprudenza amministrativa, intervenuta ad annullare il citato DPCM del 25 settembre 2015, che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali (cfr.
Consiglio di Stato, sentenza n. 1842 del 18.3.2022).
4 Peraltro, proprio in attuazione della citata decisione della Corte di
Lussemburgo, il recente decreto legge n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 2023, all'art. 15, ha stabilito che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno
2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Si tratta di un riconoscimento normativo che, previsto per il solo anno 2023, non può eliminare le conseguenze favorevoli per i docenti precari relative agli anni passati.
Peraltro, di recente è intervenuta in materia anche la nostra giurisprudenza di legittimità, chiamata a decidere a seguito di rinvio pregiudiziale.
Con sentenza 27.10.2023, n. 29961 la Corte di cassazione ha stabilito che la carta docente spetta ai docenti precari con incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi fino al termine delle attività didattiche, e cioè fino al 30 giugno, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
che a detti docenti, ai quali il beneficio della carta non sia CP_1
stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche
(perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto;
che, invece, ai docenti ai quali il beneficio della carta non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche (per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della carta, salvo allegazione e 5 prova specifica di un maggior pregiudizio;
che infine l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale, che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
che invece la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In applicazione dei principi di cui sopra, la ricorrente, che al momento della presente pronuncia è interna al sistema scolastico, essendo supplente a tempo determinato, ha il diritto di ottenere la carta docente per gli anni scolastici
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, per l'importo nominale di € 500,00.
Nei predetti anni scolastici, infatti, il contratto a termine è stato stipulato fino al termine dell'anno scolastico.
Detto ciò, quanto la ricorrente può ottenere non è il corrispondente valore economico della Carta per i predetti anni scolastici (nella specie, € 1.500,00), bensì l'ottenimento della Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario.
Alla dichiarazione del diritto deve pertanto seguire la condanna del CP_1
convenuto alla attribuzione in favore della parte ricorrente della carta docente per i predetti anni scolastici, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (per complessivi € 1.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Non la stessa cosa può dirsi per quanto riguarda l'anno scolastico 2020/2021.
In tale anno scolastico la ha lavorato dopo aver stipulato più Parte_1
contratti a termine, per sostituire colleghi assenti, nei periodi analiticamente emergenti dai contratti in atti.
L'attività è stata resa, quindi, per sopperire alla temporanea assenza di altri dipendenti, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999. 6 Secondo la ricostruzione sistematica dell'istituto in esame compiuta dalla
Cassazione nella citata sentenza n. 29961/2023, la norma di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 ha funzione di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata”. Ad avviso della Corte,
“Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”, e sarebbe “errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”.
Nei limiti delle questioni da esaminare, il Giudice di legittimità, con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 l. n. 124/1999 (rispettivamente: supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) ha affermato che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Da ciò, quindi, si desume che la funzione di sostegno alla didattica affidato allo strumento della “carta docente”, nella discrezionale scelta del legislatore, si realizza laddove possa dirsi, già al momento della stipula del contratto, che l'impegno previsto si estende durante l'intero anno scolastico.
Invece, laddove venga stipulato un contratto temporaneo ex art. 4, comma 3, legge n. 124/1999, l'impegno richiesto ha un orizzonte temporale limitato, per cui non potrebbe attivarsi la “carta” (l'attivazione avviene infatti all'inizio dell'anno scolastico: v. art. 5 DPCM 28.11.2016) in difetto della certezza di una prestazione funzionalmente connessa ad attività didattica di durata almeno annuale.
La circostanza che, di fatto, le supplenze temporanee si siano poi in alcuni casi protratte fino al termine delle attività didattiche costituisce evento che non potrebbe giustificare ex post l'attribuzione del beneficio poiché, come detto, questo è strutturalmente concepito come sostegno che accompagna una attività
7 che deve svolgersi continuativamente affinché la programmazione didattica possa raggiungere le sue finalità.
Pertanto, per il predetto anno scolastico il beneficio della carta docente non è dovuto.
Le spese seguono la soccombenza in misura dei tre quarti, tenuto conto del complessivo esito della lite, e si compensano per il residuo. Esse si liquidano come da dispositivo.
Nella liquidazione delle spese si è tenuto conto della tabella n. 3 (cause di lavoro) allegata al DM. n. 147/2022, del valore della controversia (da € 1.101,00 fino ad € 5.200,00, e si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale).
PQM
dichiara che ha diritto di ottenere il beneficio previsto Parte_1
dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, per l'importo nominale di € 500,00; condanna il e del merito alla attribuzione della carta Controparte_1
docente in favore del ricorrente, per i predetti anni scolastici, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
rigetta per il resto la domanda;
condanna il convenuto a rimborsare in favore del procuratore CP_1 antistatari della parte ricorrente i tre quarti dei compensi legali che si liquidano, per l'intero, in € 1.030,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, da distrarsi a favore del procuratore anticipatario;
compensa tra le parti il restante quarto.
Roma, 11 dicembre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
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