Ordinanza cautelare 20 novembre 2024
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 12736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12736 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 12736/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11528/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11528 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi tutti dall’avv. Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio legale in Roma, via Arno, n. 6;
contro
Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Callipo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del d.p.r. reso il 29 luglio 2024 di scioglimento del consiglio comunale di -OMISSIS- e di nomina della commissione straordinaria per la gestione del comune di -OMISSIS- per la durata di 18 mesi, ai sensi dell’art. 143 Tuel, pubblicato sulla G.U. n. 212 del 10 settembre 2024;
- della relazione resa dal Ministro dell’interno il 25 luglio 2024;
- della deliberazione assunta nella riunione del Consiglio dei ministri del 26 luglio 2024 di scioglimento del consiglio comunale e della nota, non conosciuta, con cui la deliberazione veniva comunicata dal Ministero dell’interno al Prefetto di Vibo Valentia prot. n. 20224 del 26 luglio 2024;
- del decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS- del 29 luglio 2024 di nomina della commissione per la provvisoria amministrazione del comune di -OMISSIS-, nelle more del perfezionamento della procedura di scioglimento trasmessa con nota prot. n. -OMISSIS- (prot. in entrata del comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 29 luglio 2024)
- se del caso, della relazione resa dal Prefetto di Vibo Valentia, il 29.04.2024, inerente allo scioglimento del consiglio comunale di -OMISSIS-;
- del decreto prefettizio n. -OMISSIS- di nomina della commissione di accesso del 18 settembre 2023 e del decreto di proroga di ulteriori tre mesi, non conosciuto, adottati dalla Prefettura di Vibo Valentia;
- della nota del 24 agosto 2023 contenente richiesta di delega all’accesso presso il comune di -OMISSIS- e del conseguente decreto ministeriale di delega in data 13 settembre 2023;
- di ogni atto connesso, propedeutico e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, ed in particolare della relazione della commissione d’accesso, le cui attività si sono concluse il 15 marzo 2024, non conosciuta, e di tutti i verbali e le relazioni della commissione d’accesso, nonché le informative e i rapporti di servizio eventualmente resi alla Prefettura anche dalle locali forze dell’ordine, del pari non conosciuti; nonché del parere reso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e dei verbali della seduta dell’8 aprile 2024 e della seduta del 4 luglio 2023, del pari non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’interno, nonché del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, già amministratori del comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-, sindaco; -OMISSIS-, vice-sindaco; -OMISSIS-, assessori;-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e-OMISSIS- consiglieri comunali), impugnavano il decreto presidenziale di scioglimento degli organi elettivi locali e la nomina della commissione straordinaria per la gestione dell’ente di cui all’art. 143 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), nonché gli atti presupposti.
2. Si costituivano in resistenza le amministrazioni intimate.
3. Del pari si costituiva in giudizio il comune di -OMISSIS-.
4. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare degli atti gravati che veniva chiamata alla camera di consiglio del 20 novembre 2024: il Collegio accoglieva, ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a., la domanda interinale, ordinando al contempo la produzione dell’ulteriore documentazione prodromica all’adozione del decreto presidenziale impugnato.
5. Curato l’adempimento istruttorio e depositate ulteriori memorie, all’esito della pubblica udienza del 16 aprile 2024 il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
6. Terminata l’illustrazione dello sviluppo del processo, è possibile affrontare le due articolate doglianze (al limite dell’inammissibilità per genericità) spiegate dalla parte ricorrente.
7. Con la prima ragione di gravame viene rappresentato come lo scioglimento sia stato disposto illegittimamente, ossia in ragione unicamente della collocazione geografica del comune in un territorio ad alta densità mafiosa ( rectius , di ‘ndrangheta), senza indicare come le consorterie criminali avrebbe influito sull’amministrazione locale. Peraltro, le contestazioni mosse al sindaco -OMISSIS- sarebbero relative a fatti occorsi durante il suo mandato di presidente della provincia di Vibo Valentia: in aggiunta, le accuse (voto di scambio e turbativa d’asta) si sarebbero dimostrate infondate come emergerebbe dalle sentenze del giudice penale. Similmente, il rapporto di frequentazione del -OMISSIS- con certi imprenditori reputati contigui ad alcune cosche malavitose sarebbe, oltre che indimostrato, avvenuto durante l’espletamento del mandato provinciale, circostanza che priverebbe di giustificazione la dissoluzione dell’ente comunale.
8. Tramite il secondo motivo, a sua volta suddiviso in sette sottocensure, vengono partitamente contestati i fatti posti a fondamento dello scioglimento. In particolare, sarebbe indimostrata la presenza di cosche ‘ndrangheta, atteso che negli ultimi anni la direzione distrettuale antimafia (d.d.a.) non avrebbe eseguito misure a -OMISSIS- (a differenza degli altri comuni della provincia). Viepiú, la pronuncia del giudice penale dimostrerebbe l’assenza di condizionamenti illeciti sul sindaco da parte dei menzionati soggetti controindicati. Neppure sarebbero sussistenti i varî precedenti penali a carico del sindaco, atteso che di tutte le comunicazioni all’autorità giudiziaria solo una si sarebbe tradotta in un decreto penale, ritualmente opposto (le restanti segnalazioni sarebbero state tutte archiviate). Similmente, il dato inerente alle frequentazioni sarebbe irrilevante atteso che si tratterebbe di circostanza neutra, per altro quasi inevitabile in una piccola realtà come quella di -OMISSIS-. Non sarebbe neppure spropositato il numero di affidamenti diretti, considerati gli importi dei contratti: peraltro, l’amministrazione disciolta avrebbe sempre rispettato rigorosamente il principio di rotazione ed effettuato le verifiche antimafia. Anche i lavori affidati a soggetti in qualche modo controindicati sarebbero sempre stati disposti allorquando non era ancora stata respinta l’iscrizione nella c.d. white list (per altro, in alcuni casi, l’azienda conseguiva l’iscrizione in seguito); inoltre, nelle ipotesi di sopraggiunta comunicazione da parte della Prefettura, i responsabili comunali avrebbero sempre risolto i rapporti contrattuali in essere. Viepiú, i ricorrenti avrebbero efficientato la gestione degli uffici comunali, portando notevoli incrementi nella riscossione dei tributi locali ed aumentando la percentuale di raccolta differenziata; inoltre, gli organi statali avrebbero totalmente ignorato l’impegno profuso dalla disciolta giunta per la legalità, evidenziata in piú atti ed iniziative pubbliche.
9. I due motivi, strettamente connessi tra loro e in parte sovrapponibili, possono essere scrutinati congiuntamente: essi, inoltre, non possono essere accolti.
10. Prima di affrontare il merito del gravame, appare opportuno precisare come il decreto presidenziale di cui all’art. 143 Tuel sia l’esito di un articolato iter procedimentale che si avvia con l’azione della Prefettura territorialmente competente la quale nomina un’apposita commissione d’accesso presso gli uffici dell’ente locale, finalizzata ad acquisire tutti gli elementi concernenti eventuali collegamenti (ovvero influenze) tra gli amministratori locali e la criminalità organizzata. L’esito degli accertamenti viene vagliato dalla Prefettura la quale trasmette un’apposita relazione al Ministro dell’interno che, a sua volta, propone al Consiglio dei Ministri lo scioglimento dell’ente locale e la nomina di una commissione straordinaria per la gestione dello stesso. Una volta deliberato dal Consiglio dei Ministri lo scioglimento, esso è disposto con decreto del Presidente della Repubblica (cfr. Cons. Stato, sez. III, 17 giugno 2019, n. 4026).
11. Come può notarsi, l’attività degli organi statali periferici è di natura istruttoria, mentre il momento decisorio è rimesso al Governo (nella sua composizione collegiale) in base alla proposta del Ministro dell’interno la quale, ovviamente, può recepire in tutto o in parte quanto evidenziato nella relazione prefettizia. Tale precisazione è dirimente per affrontare parte delle censure spiegate dagli interessati, atteso che spesso la difesa della parte ricorrente mira a contestare elementi di fatto riportati nella relazione del Prefetto che però non venivano posti a fondamento della proposta di commissariamento dal Ministro dell’interno: tali doglianze, pertanto, vanno considerate inammissibili in quanto l’eventuale loro accoglimento non porterebbe alcuna utilità alla parte ricorrente (in termini Cons. Stato, sez. III, 17 settembre 2019, n. 6207).
12. Inoltre, sempre in termini generali, va rammentato che il provvedimento di scioglimento è una misura straordinaria, di carattere non sanzionatorio bensí preventivo , per affrontare una situazione emergenziale (cfr. Corte Cost., 19 marzo 1993 n. 103) e finalizzata alla salvaguardia dell’amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all’influenza della criminalità organizzata (v. Cons. Stato, sez. III, 27 ottobre 2022, n. 9149). L’interesse curato dall’amministrazione statale è di rango talmente elevato che il potere nell’apprezzamento degli elementi fattuali posti a base della decisione di scioglimento di un ente locale democraticamente eletto è particolarmente ampio, andando anche oltre le responsabilità personali dei singoli amministratori (v. Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2021, n. 2793): ciò si traduce, indi, in una valutazione complessiva dello stato dell’apparato burocratico mediante un giudizio globale e sintetico che deve però evidenziare degli elementi « concreti, univoci e rilevanti » di collegamento con la criminalità organizzata di tipo mafioso, non potendosi ricorrere al commissariamento nei casi di gestione meramente inefficiente o inefficace (recentemente, Cons. Stato, sez. III, 30 giugno 2022, n. 5460).
13. Precisando quanto appena esposto, va rilevato come la decisione di commissariare un ente ai sensi dell’art. 143 Tuel è (quasi) sempre basata su una molteplicità di percorsi argomentativi che si fondono tra loro, pur mantenendo una loro unitarietà potendo (spesso) anche autonomamente costituire ragione sufficiente a giustificare lo scioglimento: pertanto, gli interessati debbono dimostrare l’erroneità della totalità (o quanto meno della gran parte) degli iter logico-motivazionali impiegati dall’amministrazione quale spiegazione della propria decisione.
14. Infine, quanto al sindacato del giudice amministrativo va rilevato che esso, stante l’ampiezza della discrezionalità amministrativa, è limitato ai casi macroscopici di eccesso di potere, quali il travisamento di fatto, il difetto dei presupposti ovvero la patente illogicità (cfr. Tar Lazio, sez. I, 5 gennaio 2022, n. 66).
15. Fatte queste premesse d’ordine generale sulla natura del provvedimento e sulla profondità dell’esame giurisdizionale, va in primo luogo chiarito come la posizione espressa dal componente prefettizio della commissione d’accesso (v. pagg. 103 ss. relazione della commissione d’accesso) non costituisce circostanza che rende contraddittorio l’operato degli organi statali. Difatti, la commissione d’accesso, come già indicato, svolge solamente un compito istruttorio, non essendo ad essa richiesto di manifestare il proprio parere ovvero di proporre l’adozione di una certa misura: tale circostanza è, di per sé, sufficiente per superare le doglianze di parte ricorrente. In ogni caso, va rilevato come i componenti della commissione provenienti dall’Arma dei carabinieri e dalla polizia di Stato hanno esposto il loro punto di vista circa i fatti accertati dalla commissione: in tal modo il Prefetto (e poi il Ministro e il Consiglio dei ministri) hanno avuto a disposizione sin dal principio una duplice lettura dei medesimi avvenimenti, circostanza che – a ben vedere – garantisce un’ancor maggiore legittimità della decisione, essendo essa intervenuta a seguito di un approfondito esame della vicenda (quasi «in contraddittorio», formula questa che è universalmente considerata la piú efficace per accertare fatti).
16. Per di piú, proprio la presenza di una voce «dissonante» ha imposto un dibattito franco e senza preconcetti, il cui sviluppo può leggersi nel verbale della riunione dell’8 aprile 2024 del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: esso si è concluso con una votazione all’unanimità in favore dello scioglimento, anche alla luce delle osservazioni dei rappresentanti della magistratura inquirente che hanno sottolineato le criticità dell’amministrazione comunale di -OMISSIS- « già sul nascere, interessata da un procedimento penale pesante nei confronti del sindaco che ne ha poi finito per pregiudicare l’operato » ribadendo « una subalternità funzionale del sindaco -OMISSIS- rispetto ai -OMISSIS- » che si evince « anche dal continuo ricorso agli affidamenti diretti ».
17. Ciò chiarito, va precisato che alcun pregiudizio territoriale affligge il provvedimento dissolutorio: invero, i primi paragrafi della proposta ministeriale costituiscono unicamente l’inquadramento della complessiva vicenda nel concreto contesto storico-geografico del comune di -OMISSIS-. In altre parole, il pregresso scioglimento, la presenza di cosche di ‘ndrangheta, le minacce rivolte agli amministratori comunali nel periodo 1994-2002 etc… non sono le ragioni della gravata decisione di commissariamento, bensí unicamente una piana esposizione di alcuni fatti pacificamente accaduti nel territorio comunale.
18. Neppure può essere condivisa l’osservazione da parte del difensore dei ricorrenti secondo cui non vi sarebbero cosche malavitose a -OMISSIS-: tale conclusione, argomentata sulla base dell’assenza di recenti interventi della d.d.a., poggia infatti su un’inversione logica. Invero, l’esistenza di organizzazioni criminali prescinde dall’accertamento della magistratura penale, essendo quest’ultimo una conseguenza, non un presupposto della prima. In ogni caso, nella relazione della commissione d’accesso (pagg. 16 ss.) sono ampiamente descritti i gruppi criminali operanti nella provincia di Vibo Valentia, riportando anche uno stralcio di una conversazione intercettata tra un soggetto poi condannato a vent’anni di reclusione per associazione mafiosa che menzionava tra i territori controllati proprio quello di -OMISSIS-.
19. In aggiunta, il richiamo all’operazione di polizia giudiziaria -OMISSIS- (anche nota come -OMISSIS- ) costituisce elemento sufficiente per sostenere la presenza attuale di consorterie criminali: difatti, tra i varî soggetti tratti in arresto in esecuzione del fermo di indiziato di delitto e poi sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere figurano anche due imprenditori (-OMISSIS- -OMISSIS-) cugini dell’ ex sindaco odierno ricorrente. In particolare, il -OMISSIS- -OMISSIS- è stato poi condannato a trent’anni per associazione mafiosa, mentre il -OMISSIS- è stato condannato per corruzione elettorale, senza che venisse riconosciuta l’aggravante di cui all’art. 416- bis .1 c.p. Orbene, al di là del rilievo di tale condanna sullo scioglimento (su cui ci si soffermerà infra ) è manifesto che vi sia la presenza di consorterie ‘ndranghetiste a -OMISSIS-.
20. In aggiunta, proprio la vicenda appena descritta evidenzia come vi sia – indipendentemente dal rilievo penale della condotta – un collegamento tra il -OMISSIS- e l’imprenditore mafioso menzionato nella proposta ministeriale: tale circostanza, quindi, costituisce prova del presupposto legislativo (ossia quei « collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori ») indicato dall’art. 143 Tuel come fondamento dello scioglimento. Inconferente, poi è l’osservazione seconda la quale tale collegamento sarebbe escluso essendo il -OMISSIS- detenuto al momento delle elezioni del 2022 (che hanno visto la conferma del -OMISSIS- per un secondo mandato alla guida del comune di -OMISSIS-).
21. Poco convincente, poi, è la tesi difensiva secondo cui i rapporti intrattenuti dal -OMISSIS- con i -OMISSIS- (e oggetto dell’indagine penale -OMISSIS- ) afferirebbero al periodo nel quale il primo era presidente della provincia di Vibo Valentia e quindi non potrebbero rilevare ai fini dello scioglimento del comune. Anche a tal proposito va ribadito come il rapporto tra responsabilità penale e scioglimento ex art. 143 Tuel non sia biunivoco, essendo i due accertamenti svolti su differenti latitudini e per distinte finalità (repressivo il primo, preventivo il secondo): in tal senso, dall’indagine penale l’autorità di pubblica sicurezza può assumere elementi per motivare la propria scelta, ma non deve limitarsi a recepire passivamente gli esiti della prima. Cosí, appurato un rapporto tra il presidente della provincia ed imprenditori collusi con la ‘ndrangheta, è facilmente desumibile che tale collegamento permanga (considerati inoltre i vincoli familiari) anche allorquando il primo agisca quale sindaco di un comune di quella provincia (tenuto conto che le due cariche erano rivestite in contemporanea).
22. Quanto appena esposto permette altresí di superare quanto rappresentato nell’ultima memoria dalla parte ricorrente: invero, i varî argomenti introdotti anche dall’Avvocatura dello Stato concernenti i motivi dell’appello proposti dalla Procura avverso la decisione del Tribunale di Vibo Valentia risultano irrilevanti ai fini della decisione dell’odierna controversia, trattandosi, da un lato, della tesi di una parte (accusatoria), dall’altro, di evenienze sopravvenute che non appaiono in grado di incidere sulla decisione dell’autorità amministrativa.
23. Similmente, l’aver esposto nella proposta ministeriale la sussistenza di ulteriori deferimenti all’autorità giudiziaria i quali venivano poi definiti con decreti di archiviazione, non costituisce motivo di invalidità dello scioglimento: difatti, la descrizione operata dal Ministro proponente è necessaria unicamente per fornire un quadro globale del profilo del sindaco; peraltro, almeno in un caso la segnalazione si traduceva in una condanna ( rectius , in un decreto penale di condanna – opposto – per un delitto inerente ad una violazione ambientale). Come si può notare, quindi, la proposta non travisa i fatti, bensí li descrive nei limiti in cui erano noti all’amministrazione al momento della decisione: invero, va rilevato che solo successivamente allo scioglimento – segnatamente l’8 ottobre 2024 – il sindaco otteneva dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia le informazioni relative all’archiviazione dei procedimenti a proprio carico.
24. Passando alle frequentazioni del sindaco, va evidenziato in primo luogo come egli abbia ampiamente pubblicato su Facebook gli esiti dei procedimenti penali a proprio carico ricevendo ampio sostegno e messaggi d’incoraggiamento da molte persone direttamente affiliate alle locali cosche di ‘ndrangheta, ovvero stretti congiunti di queste ultime: si tratta di un segno ulteriore dell’esistenza di collegamenti (quantomeno indiretti) tra l’amministratore locale e gli esponenti della criminalità organizzata (per un caso simile, v. Cons. Stato, sez. III, 31 luglio 2018, n. 4727). Viepiú, la relazione della commissione d’accesso espone in un lungo elenco (pagg. 26 ss.) tutte le frequentazioni e i controlli che hanno interessato i componenti degli organi elettivi del disciolto comune: come è noto, il dato non assume rilievo in sé, ma, allorquando esso è letto in maniera complessiva unitamente a tutti gli altri elementi raccolti durante l’istruttoria, anche tali situazioni rendono plausibile l’ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata, tenuto soprattutto conto della molteplicità di tali situazioni controindicate riscontrate nel caso in esame (cfr. Tar Lazio, sez. I, 29 novembre 2021, n. 12285).
25. Passando agli affidamenti diretti, la relazione pone molta enfasi sul numero degli stessi (82 su 107 in un anno e tre mesi, in un comune con circa 2.000 abitanti), precisando come quasi il 25% (19 per l’esattezza) siano stati disposti in favore di « ditte con criticità di vario tipo ». Sul punto, parte ricorrente si limita ad osservare come il disciolto comune avrebbe rispettato un « ferreo » ed « integerrimo » principio di rotazione: tuttavia, l’allegazione appare totalmente apodittica e comunque non è in grado di superare i puntuali rilievi mossi dagli organi statali.
26. Nel dettaglio, va rilevato come la proposta ministeriale abbia censurato in generale le modalità con le quali ha operato la disciolta amministrazione comunale: difatti, se corrisponde al vero che i responsabili comunali hanno sempre proceduto alle verifiche antimafia, è stato rilevato come in molti casi i lavori sono stati affidati a ditte non ancora iscritte in white list , bensí la cui pratica era in istruttoria ovvero in aggiornamento . Orbene, se non può dirsi radicalmente illegittima una simile azione amministrativa, un tale incedere è comunque indicativo di una qualche irregolarità, considerato anche che in plurimi casi le istanze delle imprese non sono state accolte, oppure le stesse sono state attinte da interdittive antimafia. Peraltro, la risoluzione del rapporto contrattuale in ipotesi di sopraggiunta comunicazione antimafia non appare qualificabile come circostanza meritoria che possa escludere un collegamento con la criminalità organizzata, atteso il descritto effetto sul negozio giuridico si verifica ex lege .
27. In ogni caso, quanto all’affidamento di lavori urgenti per il ripristino di condotte fognarie e per la manutenzione straordinaria di un edificio, i ricorrenti si limitano ad osservare come fosse in corso, al momento della verifica antimafia, l’aggiornamento dell’iscrizione e che una volta comunicata l’adozione dell’informativa antimafia, il contratto venisse risolto, aggiungendo come – allo stato – l’impresa risulti iscritta in white list : orbene, quest’ultimo dato è totalmente irrilevante, atteso che l’iscrizione è intervenuta dopo il passaggio dell’azienda sotto il controllo giudiziale, ai sensi dell’art. 34- bis d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (cod. antimafia); per il resto, si ribadisce che la decisione, pur formalmente legittima, di disporre l’affidamento in favore di impresa con iscrizione «in aggiornamento», se osservata globalmente (e non atomisticamente come suggerito dalla parte ricorrente) evidenza il condizionamento mafioso sull’operato dell’amministrazione locale.
28. Identiche considerazioni valgono anche per l’affidamento diretto del servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti: qui l’ iter per l’iscrizione in white list si concludeva (dopo la stipula del contratto) con un provvedimento di diniego. Analogamente, l’affidamento (diretto) della sostituzione degli infissi di un edificio scolastico – aggiudicata all’unica ditta invitata alla gara – è stato disposto ad impresa che è stata iscritta in white list solo in seguito alla pronuncia giudiziale che ha applicato il controllo giudiziale sull’azienda ai sensi dell’art. 34- bis cod. antimafia: non appare superfluo rammentare che tale misura di prevenzione patrimoniale è adottata allorquando « sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l’attività ».
29. Allo stesso modo, la proposta ministeriale cita l’affidamento dei lavori di ripristino del manto stradale evidenziando come l’impresa, oltre ad essere stata già in passato colpita da interdittiva antimafia, è risultata – al momento della verifica – avere una richiesta di iscrizione in white list in istruttoria. Per di piú, nell’impresa de qua era inserito un soggetto controindicato titolare di una società destinataria prima di interdittiva antimafia e poi sottoposta a controllo giudiziario.
30. Orbene, a fronte di tali chiarissimi e pacifici elementi, parte ricorrente si limita a sottolineare la formale legittimità degli atti amministrativi (tesi sostanzialmente rappresentata anche dal componente prefettizio della commissione d’accesso): nondimeno, questo giudizio non verte sulla legittimità delle regole delle procedure di affidamento, bensí sulla verifica della permeabilità della struttura amministrativa di un comune alle influenze delle organizzazioni malavitose; ed è noto che spesso anche procedure non illegittime possano favorire gli interessi delle locali consorterie mafiose. Date tali premesse, è quasi palese come il comune di -OMISSIS- abbia tentato di muoversi in equilibrio tra due opposte esigenze: da un lato, rispettare le regole sulle procedure ad evidenza pubblica; dall’altro, cercare di favorire gli interessi di soggetti controindicati.
31. Neppure fruttuoso è il tentativo di «scaricare» la responsabilità degli affidamenti in favore di imprese non iscritte sulla Prefettura e sulle sue lungaggini burocratiche: invero, come osservato correttamente nella relazione della commissione d’accesso « l’agere pubblico deve necessariamente essere connotato da una diligenza superiore rispetto a quella richiesta in altri contesti, al fine di evitare ogni tipo di sinallagma con le organizzazioni locali ». Difatti, una corretta applicazione del principio di uguaglianza, inteso in termini sostanziali, impone, proprio in contesti già ampiamente pregiudicati dalla pacifica presenza di organizzazioni criminali, di prestare maggiore attenzione nelle ipotesi di affidamento diretto, individuando solamente ditte iscritte in white list : sebbene non si tratti di regola cogente, quantomeno « motivi di opportunità, prudenza e diligenza, consiglierebbero » di evitare quella «zona grigia» all’interno delle quale notoriamente operano le imprese contigue alle cosche di ‘ndrangheta.
32. D’altro canto, nel ribadire il carattere preventivo dell’intervento degli organi statali, va osservato come la decisione di scioglimento prescinda da una colpevolezza da parte delle strutture amministrative locali: in tal senso, una volta acclarata la compromissione del buon andamento dell’ente comunale (circostanza pacifica nel momento in cui si risolvono rapporti contrattuali per via della presenza di motivi ostativi derivanti dall’attività antimafia), è necessario procedere al suo commissariamento ove esso si dimostri incapace di affrontare direttamente le forze criminali che ne minacciano l’operato. Circostanza, quest’ultima, da escludere nel caso in esame anche per via della posizione fortemente compromessa (ed ampiamente illustrata) dell’ ex sindaco.
33. Quanto alla mala gestio e allo stato di precarietà degli uffici comunali, va rilevato come tali aspetti siano diffusamente esposti nella relazione della commissione d’accesso. Esemplificativamente, il responsabile dell’ufficio tecnico ha, durante un’audizione, ammesso (quasi involontariamente) di aver affidato un lavoro ad una ditta indicata dall’ ex sindaco, segno tangibile di una pressione del vertice politico su quello amministrativo. In aggiunta, anche la gestione dei tributi, sebbene abbia visto un incremento di riscossione rispetto ai periodi precedenti, è stata valutata poco efficiente, considerato che gli avvisi per la riscossione coattiva dell’imposta municipale unica e della tassa sui rifiuti relativi all’anno 2015 sono stati avviati solo a seguito dell’accesso della commissione nominata dal Prefetto.
34. Infine, quanto all’impegno per la legalità della giunta disciolta, va evidenziato come non siano sufficienti episodiche azioni per dimostrare di non avere alcun collegamento con (o non subire alcuna influenza da) la criminalità organizzata. In tale ottica, le meritorie iniziative non «compensano» le gravi mancanze dell’amministrazione locale: invero, secondo giurisprudenza costante non è sufficiente l’adozione di qualche « operazione di facciata per lenire il rischio di dissoluzione » (cfr. Tar Lazio, 1° giugno 2020, n. 5843).
35. Alla luce di quanto esposto, dunque, il ricorso è respinto.
36. Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’amministrazione resistente e possono essere compensate per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che liquida in complessivi € 3.000,00 e le compensa nei confronti del Comune controninteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le altre persone menzionate in sentenza.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.