Sentenza 30 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/10/2003, n. 16379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16379 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno BAT EL6. Presidente Consigliere 3 MERCURIODott. Ettore .N. 19021/01 33346 Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud.04/06/03 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere - Dott. Ulpiano MORCAVALLO ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: NP ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, LUIGI UMBERTO PICCIOTTO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
DI TA VI, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,2003 3461 rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO -1- CARPAGNANO, BIAGIO CAPACCHIONE, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 289/01 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 26/04/01- R.G.N. 1405/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/03 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito l'Avvocato CARPAGNANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. ... -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda proposta dall'odierna parte resistente, iscritta nelle liste di mobilità con fruizione della relativa indennità, intesa ad ottenere la condanna dell'NP a pagare per l'intero periodo di iscrizione alle predette liste la differenza fra quanto spettante a titolo di indennità di mobilità per il mese di febbraio (e cioè il massimale mensile del trattamento straordinario di integrazione salariale) e quanto invece corrisposto dall'NP (mediante ragguaglio del detto massimale ai ventotto o ventinove giorni compresi nel mese). Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Bari che, con la sentenza in epigrafe specificata, respingeva il gravame interposto dall'Istituto. I giudici di appello osservavano che: in base al dato testuale dell'art. 7 della legge n. 223 del 1991, era illegittima la pretesa dell'NP di calcolare l'indennità di mobilità pro die, alla stregua del trattamento ordinario di disoccupazione, anziché con riferimento alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, spettanti e corrisposte a mese, sebbene in proporzione alle ore di effettiva riduzione dell'attività lavorativa;
non era consentita, quindi, la scissione operata dall'Istituto fra periodo di spettanza della prestazione e misura percentuale della stessa rispetto alla cassa integrazione, atteso che entrambi tali aspetti erano fissati per legge con ragguaglio al mese indipendentemente dal numero di giorni compresi fra il primo e l'ultimo giorno dello stesso, con la conseguenza che, una volta individuato il massimale della c.i.g., quest'ultimo doveva diventare il massimale anche del trattamento di mobilità; il rinvio operato dal legislatore, con la norma di chiusura di cui al comma 12 dell'art. 7 cit., alla disciplina della disoccupazione "in quanto applicabile” non poteva riferirsi alle modalità di calcolo, esplicitamente disciplinate dai primi due commi dello stesso articolo con il riferimento alla c.i.g., in ragione della evidente assimilabilità fra integrazione salariale e M 3 indennità di mobilità quanto alla concreta efficacia del sussidio per i lavoratori licenziati. Per la cassazione di questa sentenza l'NP ricorre con un unico motivo di impugnazione. La parte intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione 1.- Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 7, commi 1 e 12, della legge 23 luglio 1991 n. 223, l'NP deduce di avere correttamente determinato l'indennità di mobilità spettante per il mese di febbraio, procedendo alla quantificazione nella misura massima mensile stabilita dalla legge e quindi rapportando tale importo al numero variabile di giorni compresi nel mese di febbraio, secondo quanto prescritto dall'art. 32 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, applicabile all'indennità di mobilità in virtù del richiamo alla disciplina generale della disoccupazione involontaria operato dal comma 12 dell'art. 7 cit.; contesta, in ogni caso, che il trattamento straordinario di integrazione salariale - ritenuto dalla Corte di appello applicabile all'indennità di mobilità assuma il mese di calendario quale unità di - misura temporale delle prestazioni, essendo invece detto trattamento calcolato tenendo conto delle ore non lavorate nella settimana e autorizzate alla cassa integrazione, ai sensi dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980 n. 427; rileva, infine, che l'interpretazione adottata dai giudici di merito comporterebbe una disparità di trattamento fra i lavoratori licenziati da imprese industriali, che fruiscono dell'indennità di mobilità, e quelli licenziati da imprese edili, che fruiscono del trattamento speciale di disoccupazione computato pro die ai sensi degli art. 10 ss. della legge 6 agosto 1975 n. 427. + 2.- Deve premettersi che le censure dell'Istituto ricorrente investono la sentenza impugnata nelle sue principali rationes decidendi, ivi compresi il significato attribuito al 4 comma 12 dell'art. 7 cit. e le conseguenti modalità di applicazione dell'indennità in questione, come risulta, del resto, dalla stessa intestazione dell'unico motivo di ricorso (pur comprendendo argomentazioni ulteriori, quali la determinazione dell'unità di misura temporale delle prestazioni di integrazione salariale, la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori dell'edilizia). Va quindi esclusa la formazione del giudicato interno, dedotto in controricorso, in relazione alle suddette questioni. 3.- Il motivo di ricorso è fondato. Nell'ambito della tutela contro la disoccupazione, l'indennità di mobilità, prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223, risponde all'esigenza di provvedere ai bisogni dei lavoratori dipendenti da imprese rientranti nel campo di applicazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale, i quali siano divenuti definitivamente esuberanti e non possano perciò mantenere il posto di lavoro;
si tratta di una prestazione, avente la predetta funzione previdenziale, che non è interna alla disciplina della integrazione salariale, essendo riconosciuta non solo all'esito di un periodo di cassa integrazione, ma anche, in via autonoma, in caso di licenziamento per riduzione di personale (art. 24 della stessa legge), e presupponendo, comunque, la definitiva cessazione del rapporto di lavoro (rapporto che, invece, nella cassa integrazione è ancora esistente, se pure sospeso o ridotto), sicché essa si configura, nel sistema delle assicurazioni sociali, come un particolare trattamento di disoccupazione che ha la sua fonte nella predetta legge n. 223 del 1991 ed è riservato a lavoratori, in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, licenziati collettivamente da imprese di determinati settori produttivi e di determinate dimensioni. Sul piano della disciplina della prestazione, tale configurazione spiega il fatto che l'indennità sostituisca ogni altra prestazione di disoccupazione (nonché le indennità di malattia e di maternità, anch'esse connesse a periodi di inattività lavorativa involontaria), ai sensi del comma 8 del citato art. 7, e che essa sia regolata dalla M 5 normativa che disciplina l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, “in quanto applicabile”, così come dispone il comma 12 dello stesso articolo. Quest'ultima disposizione, in particolare, per la sua stessa formulazione, assume il significato di un richiamo integrale, e quindi non meramente residuale, della normativa sulla disoccupazione ordinaria, nel senso che quest'ultima è inserita a tutti gli effetti formali e sostanziali nella disciplina dell'indennità di mobilità, salva la specifica regolamentazione di determinati aspetti della prestazione (cfr. Cass. Sez. Unite 6 dicembre 2002 n. 17389). Ciò comporta, con riferimento alla questione oggetto della presente controversia, e cioè se la prestazione sia riferita al giorno oppure al mese, che occorre individuare i meccanismi di concreta applicazione dell'indennità di mobilità, verificando la eventuale sussistenza di una regolamentazione specifica di tale aspetto, che renda inapplicabile (perché incompatibile con esso) il sistema di calcolo previsto per il trattamento di disoccupazione involontaria, ragguagliato alle giornate di effettiva disoccupazione. L'esame della disciplina dettata dall'art. 7 cit. esclude però una tale eventualità. In primo luogo, la previsione di una durata massima di dodici mesi, elevata in ragione del raggiungimento di una determinata età dell'appartenenza a determinate aree territoriali, e la suddivisione del periodo di massima durata ai fini della determinazione della misura decrescente del trattamento in due ulteriori periodi - indicati in mesi (v. commi 1 e 2) non assumono alcun rilievo ai fini in questione, il riferimento ai mesi valendo, appunto, a determinare soltanto la durata massima di erogazione del trattamento di mobilità e ad indicare i periodi di spettanza della misura massima e della misura minima della prestazione;
e si tratta, peraltro, di un riferimento del tutto variabile, che non trova applicazione, per esempio, nei casi della c.d. mobilità lunga, nei quali la durata è prolungata sino alla data di maturazione dei requisiti per il er pensionamento (v. commi 6 e 7) o, per i lavoratori delle società non operative di reimpiego nel settore dell'industria, sino a dieci anni (v. comma 7, ultima parte). In secondo luogo, la spettanza dell'indennità in misura percentuale del trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito o che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro (comma 1) comporta la determinazione della misura della prestazione sulla base dell'integrazione salariale precedentemente percepita o comunque spettante (e quindi, eventualmente, sulla base dell'importo massimo di tale integrazione, determinato per ogni mese ai sensi dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980 n. 427, come modificato dal decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994 n. 451), ma non vale a determinare una mensilizzazione della stessa prestazione, nel senso che questa debba essere non solo corrisposta, ma anche calcolata, a mese;
e, d'altra parte, una tale conseguenza non potrebbe scaturire neanche dalla assimilazione, ritenuta dalla Corte territoriale, fra trattamento di mobilità e integrazione salariale con riguardo non solo alla misura delle prestazioni ma altresì al sistema di calcolo, considerato che neanche le somme spettanti per integrazione salariale sono rapportate al mese, essendo invece commisurate alla retribuzione oraria, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 maggio 1975 n. 164, mentre lo stesso massimale mensile è proporzionato alle ore non lavorate ed autorizzate alla cassa integrazione, secondo il disposto del citato articolo unico della legge n. 427 del 1980. Mette conto considerare, inoltre, che il riferimento ai mesi e alle mensilità, che si rinviene in altre disposizioni della stessa legge n. 223 del 1991 (v. art. 7, comma 5, che, per il caso di erogazione in conto capitale per i lavoratori che intraprendono un'attività in cooperativa, prevede la detrazione delle mensilità già godute;
art. 9, autonomo comma 5, che, per il caso di nuova occupazione con retribuzione inferiore a quella di provenienza, prevede la corresponsione di un assegno integrativo mensile pari alla er 7 differenza), rivela semplicemente la cadenza mensile della corresponsione (il che può anche valere ai fini della individuazione del termine di prescrizione: cfr., con riferimento al credito mensile derivante dall'integrazione salariale, Cass. 11 dicembre 2002 n. 17675) e non comporta invece la determinazione della misura del trattamento di mobilità con riferimento al mese. In conclusione, le peculiarità della disciplina dell'indennità di mobilità, nei profili esaminati, risiedono nella diversa durata e nel diverso importo del trattamento, nonché nella possibilità di sospensione nel caso di svolgimento di attività lavorativa e di cumulo con i redditi di lavoro, rimanendo quindi applicabile per il resto (ex art. 7, comma 12, cit.) la disciplina della disoccupazione (la cui applicazione rileva, oltre che per il calcolo a giorno, anche per altri aspetti significativi, ad esempio per la decorrenza e per la necessità di presentazione della domanda a pena di decadenza: cfr. la già citata Cass. S.U. n. 17389 del 2002). Ai fini interpretativi in questione, poi, assume rilievo anche quanto prescritto dall'art. 8, comma 7, della stessa legge n. 223 del 1991, per cui, in caso di occupazione del lavoratore in attività a tempo parziale o a tempo determinato, il trattamento è sospeso limitatamente alle giornate di attività lavorativa e tali giornate non si computano ai fini della durata massima del trattamento, se la loro somma è inferiore al numero dei giorni complessivi di spettanza dello stesso trattamento;
il che conferma il fatto che l'indennità di mobilità è giornaliera, nel senso che deve essere corrisposta (mensilmente) in relazione a ciascun giorno di effettiva disoccupazione. Consegue da ciò che, una volta determinato l'importo mensile della prestazione ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 7, e cioè in misura percentuale dell'integrazione salariale percepita o spettante nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro (secondo le disposizioni sopra indicate valevoli per il calcolo dell'integrazione), tale importo deve essere rapportato ai giorni compresi nel M 8 -per tutta la durata mese di riferimento, spettando, appunto, l'indennità di mobilità stabilita dall'art. 7, comma 2, della legge n. 223 del 1991 per ogni giorno di - disoccupazione, al pari dell'indennità ordinaria di disoccupazione involontaria (la quale spetta, per un massimo di trenta giornate mensili -ex art. 32 d.P.R. 26 aprile 1957 n. e per un numero massimo di giorni all'anno variabile a seconda delle diverse 818 - categorie di lavoratori, nella misura percentuale, determinata via via dalla legge, della retribuzione media degli ultimi tre mesi calcolata in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate: v. art. 7 del decreto legge 21 marzo 1988 n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988 n. 160; ed è soggetta agli stessi limiti di massimale mensile previsti per l'integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legge n. 299 del 1994, a riprova del fatto che la previsione di un massimale mensile non significa che sia mensilizzata la prestazione). 4.- Corollario dell'anzidetta disciplina è che la determinazione della misura dell'indennità di mobilità, per essere riferita a ciascun giorno del mese nei limiti sopra precisati, richiede la determinazione dell'importo giornaliero della prestazione, alla stregua della disciplina dell'indennità di disoccupazione. Ed a tali fini va osservato che la normativa sulla misura di tale ultima indennità (art. 7 d.l. n. 86 del 1988 cit.), richiamata anche da parte resistente, si limita a determinare la retribuzione media su cui calcolare la percentuale via via stabilita dalla legge, pari alla retribuzione degli ultimi tre mesi precedenti la disoccupazione calcolata in base al numero delle giornate di lavoro prestate nel trimestre, ma non determina l'importo della prestazione giornaliera (il riferimento alle giornate valendo solo a calcolare la retribuzione media mensile); ne consegue che tale retribuzione va rapportata ai singoli giorni di disoccupazione in ciascun mese, e quindi divisa per trenta (quante sono le giornate in un mese indennizzabili con il trattamento di disoccupazione: v. art. 32 d.P.R. n. 818 del 1957 cit.), secondo un meccanismo che, peraltro, trova un preciso riscontro normativo in quanto previsto per la determinazione dei c.d. trattamenti speciali di disoccupazione (poi sostituiti dal trattamento di mobilità, ma con conservazione dell'importo già in godimento, secondo la norma transitoria dettata dall'art. 22, comma 7, della legge n. 223 del 1991), per cui "l'importo giornaliero del trattamento speciale è determinato dividendo rispettivamente per trenta o per ventotto i due terzi della retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario, percepito nell'ultimo mese di lavoro, in caso di paga mensile, o nelle ultime quattro settimane, in caso di paga settimanale" (art. 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968 n. 1115). Per la determinazione dell'importo giornaliero dell'indennità di mobilità, dunque, occorre procedere alla divisione per trenta dell'importo mensile dell'indennità quantificato secondo le disposizioni sopra esaminate (e cioè in misura percentuale della integrazione salariale mensile corrispondente all'integrazione oraria percepita o spettante nel periodo precedente il licenziamento), potendo tale importo coincidere con quello massimo consentito dalla legge, ove ad esso superiore (così come nel caso di specie); e la successiva moltiplicazione del risultato per il numero dei giorni compresi nel mese di riferimento consente di determinare l'indennità spettante per quel mese. Tale è il procedimento applicativo che, secondo il relativo accertamento dei giudici di merito, risulta adottato, nella specie, dall'NP, con riguardo al mese di febbraio (divisione del massimale per trenta e moltiplicazione del risultato per ventotto o ventinove), e che si appalesa del tutto corretto, alla stregua delle considerazioni che precedono. Né tale procedimento suscita i dubbi di illegittimità costituzionale ipotizzati in controricorso, in relazione alla diversità del trattamento di mobilità spettante nel mese di febbraio a seconda che tale mese sia composto da ventotto o da ventinove giorni, considerato che l'indennità, proprio perché giornaliera ed intesa ad assicurare il sostentamento del lavoratore per ogni giorno di disoccupazione, non può che spettare M 10 per i giorni effettivi, e quindi per il ventinovesimo giorno del mese di febbraio solo allorché tale giorno sia effettivamente ricompreso nel mese, cosicché non troverebbe alcuna giustificazione, ex art. 38, secondo comma, Cost., la corresponsione della prestazione previdenziale per un giorno inesistente, così come, d'altra parte, la corresponsione di un massimale mensile indipendente dal numero di giorni compresi nel mese non spiegherebbe l'identità di trattamento fra chi è disoccupato per ventotto giorni e chi lo è per ventinove. E neanche può assumere rilievo, sotto tale profilo, che per il mese di febbraio il lavoratore finisca per ricevere un trattamento mensilmente inferiore a quello che avrebbe ricevuto se fosse stato (o rimasto) in cassa integrazione, proprio perché ciò che la legge garantisce non è il trattamento che egli avrebbe ricevuto in quel mese se fosse stato in cassa integrazione, bensì l'indennizzo di ogni giorno di disoccupazione calcolato con riferimento all'importo mensile massimo dell'integrazione salariale spettante nel periodo precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, e ciò in coerenza con la funzione propriamente previdenziale della prestazione e con il sistema generale delle assicurazioni sociali, che ancorché riferite, come nel caso della - mobilità, a particolari categorie di lavoratori non corrispondono mai all'effettiva diminuzione della capacità retributiva subita dal singolo, non potendosi, neanche indirettamente, considerare più vantaggioso per l'individuo il godimento delle prestazioni assicurative rispetto allo svolgimento di un'attività lavorativa, sia pure ridotta o sospesa.
5. Ne deriva che la sentenza impugnata, avendo invece ritenuto inapplicabile la disciplina dell'indennità ordinaria di disoccupazione ed avendo riferito l'indennità di mobilità al mese e non al giorno, è incorsa nella denunciata violazione di legge;
sicché essa, in accoglimento del ricorso dell'Istituto, deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e decidendosi la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., va respinta la domanda dell'odierna M 11 I parte resistente intesa ad ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento di differenze, ai titoli sopra esaminati, sull'indennità di mobilità corrisposta per il mese di febbraio di Non occorre provvedere sulle spese dell'intero processo, in applicazione dell'art. 152 ciascun anno. disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2003. чеб Il Presidente, Il Consigliere estensore Grine eu View Mocarelle 10 SUCUTTICONVO E CLIR ancelleria N C CA in IL 0071.2003 ato E R LI ost ep C D N CA IL 12