Articolo 209 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 208Articolo 210
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
Art. 209. Ufficiali medici 1. Gli ufficiali medici uniscono alle peculiari doti professionali tutte le piu' spiccate virtu' militari e devono avere perfetta conoscenza delle norme relative al reclutamento e ordinamento delle Forze armate e al servizio sanitario in tempo di pace, di guerra e di grave crisi internazionale. 2. Gli ufficiali medici, oltre a quanto previsto dal libro IV, titolo III, capo IV, sezione III del presente codice, si aggiornano sui progressi delle discipline medico-chirurgiche. Al fine di perfezionare la loro cultura o indirizzarla a branche speciali, possono, in seguito a concorso, essere nominati con le qualifiche di sanitari militari, corrispondenti a quelle previste per i sanitari civili, presso cliniche o istituti universitari. Possono pure essere chiamati a frequentare corsi speciali di perfezionamento o di preparazione agli esami d'avanzamento presso la scuola di sanita' militare o presso ospedali militari. 3. Al fine di consentire un costante aggiornamento degli ufficiali medici, ((lo Stato maggiore della difesa)) indica, con propria direttiva, le modalita' e la frequenza di speciali conferenze da tenersi presso strutture sanitarie militari in cui trattare argomenti essenzialmente pratici di scienza e di servizio sanitario militare, oltre a conversazioni scientifiche sulle piu' attuali tematiche del movimento scientifico sanitario. 4. E' vietato agli ufficiali medici di eseguire visite e redigere certificati nella loro qualita' di medici militari, quando le visite:
a) non sono previste da disposizioni di legge; b) non sono autorizzate dal Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 200; c) non sono ordinate o autorizzate dai superiori diretti. 5. Gli ufficiali medici, ai sensi dell' articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , svolgono l'attivita' di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero della difesa, mediante la sorveglianza e la vigilanza sanitaria del personale e dei luoghi di lavoro.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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