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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3989/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI OR -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3989 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: “divorzio congiunto” e vertente
TRA
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ON IC presso il cui studio elettivamente domicilia in Frignano alla Via G. Cesare, 16 giusta procura in atti
E
C.F. rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_2 C.F._2 disgiuntamente, dall'avv. Teresa Valentino e dall' avv. Stefania Noto;
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv Noto in Capua alla via LI, 17 giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di LI OR
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473 bis - 51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 V.G. n. 3989/2025
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 20-10-2025, i ricorrenti in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Villa di Briano,
l'1-6-1991, dal quale non sono nati figli, alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 4 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione la volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge n. 55/2015, essendo decorsi oltre
“sei mesi” dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di
LI OR (avvenuta il 16 aprile 2024) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n.
2406/2024 del Tribunale di LI OR, pubblicata il 15-5-2024, passata in giudicato che ha recepito l'accordo tra le parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_2
in Villa di Briano in data 01.06.1991 (Atto n.19, Parte II, Serie A, Reg. Atti Parte_1 di Matrimonio dell'anno 1991);
- autorizzare la sig.ra al prelievo dall'abitazione coniugale di quanto Parte_1 indicato nel ricorso di separazione e precisamente: camera da letto e camera da pranzo insieme a tutti i soprammobili oltre ai corredi di piatti e bicchieri (tutti beni mobili donati dai suoi genitori);
- ordinare la trasmissione della emananda sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970.
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate non essendo in contrasto con norme imperative.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
- pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Villa di Briano l'1-6-1991
(con atto n. 19, Parte II, Serie A, anno 1991) tra (nata l' 1.7.1962 Parte_1
a Villa di Briano) e (nato l' 11.4.1960 a Villa di Briano), alle condizioni indicate Parte_2 in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
2 V.G. n. 3989/2025
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VILLA DI BRIANO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI OR -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3989 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: “divorzio congiunto” e vertente
TRA
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ON IC presso il cui studio elettivamente domicilia in Frignano alla Via G. Cesare, 16 giusta procura in atti
E
C.F. rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_2 C.F._2 disgiuntamente, dall'avv. Teresa Valentino e dall' avv. Stefania Noto;
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv Noto in Capua alla via LI, 17 giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di LI OR
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473 bis - 51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 V.G. n. 3989/2025
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 20-10-2025, i ricorrenti in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Villa di Briano,
l'1-6-1991, dal quale non sono nati figli, alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 4 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione la volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge n. 55/2015, essendo decorsi oltre
“sei mesi” dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di
LI OR (avvenuta il 16 aprile 2024) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n.
2406/2024 del Tribunale di LI OR, pubblicata il 15-5-2024, passata in giudicato che ha recepito l'accordo tra le parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_2
in Villa di Briano in data 01.06.1991 (Atto n.19, Parte II, Serie A, Reg. Atti Parte_1 di Matrimonio dell'anno 1991);
- autorizzare la sig.ra al prelievo dall'abitazione coniugale di quanto Parte_1 indicato nel ricorso di separazione e precisamente: camera da letto e camera da pranzo insieme a tutti i soprammobili oltre ai corredi di piatti e bicchieri (tutti beni mobili donati dai suoi genitori);
- ordinare la trasmissione della emananda sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970.
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate non essendo in contrasto con norme imperative.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
- pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Villa di Briano l'1-6-1991
(con atto n. 19, Parte II, Serie A, anno 1991) tra (nata l' 1.7.1962 Parte_1
a Villa di Briano) e (nato l' 11.4.1960 a Villa di Briano), alle condizioni indicate Parte_2 in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
2 V.G. n. 3989/2025
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VILLA DI BRIANO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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