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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3304/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
16.5.2024, assunto in decisione in data 27.1.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Daniela Villa ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, via Italia n. 28;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Filago (BG) il 1° luglio 1998 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Monza al n. 174 Parte 2 Serie B
Anno 1998 tra , nata a [...], il [...] e , Parte_2 Parte_1 nato a [...], il [...], mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Monza;
2. confermare l'assegnazione della dimora coniugale ubicata nel Comune di Monza, via Caccini n. 12 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.ra nell'interesse dei figli Parte_2 Per_1
Per_ e ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3. confermare a totale carico del sig. tutte le spese condominiali, sia di ordinaria che di Parte_1 straordinaria amministrazione, relative alla casa coniugale;
4. confermare l'assegno di concorso nel mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 2.000,00 mensili e così € 1.000,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio. Per
5. confermare che le spese mediche e di cura non coperte dal S.S.N. di e e, per quanto riguarda Per_1
Per_ anche le spese universitarie, saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno, mentre le eventuali spese veterinarie saranno interamente a carico del padre;
6. confermare, per quanto concerne le autovetture, che il sig. terrà a proprio carico i Parte_1
Per_ costi relativi a quella in uso alla figlia mentre la sig.ra terrà a proprio carico i costi Parte_2 relativi all'autovettura intestata al figlio ad eccezione dei costi extra per eventuali guasti, riparazioni, Per_1 rotture, danni che verranno divisi al 50% con il marito.
7. confermare, per quanto concerne la casa sita a Pontedilegno (BS), di proprietà del sig. , che lo Pt_1
Per_ stesso acconsente che la sig.ra possa recarvisi insieme a e ed usufruirne liberamente insieme Pt_2 Per_1
a loro nei periodi di vacanza in cui lui non ci sarà;
8. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere già definito, con reciproca soddisfazione, ogni questione connessa alla divisione del patrimonio comune, dei conti cointestati e alla regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali ed economici connessi al rapporto di coniugio, alla convivenza, alla separazione e a reciproche eventuali partite di debito-credito, e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causa ad eccezione di un assegno divorzile in funzione perequativa-compensativa per le rinunce professionali e reddituali della moglie durante il matrimonio concordemente stabilito in Euro 300,00 mensili che il sig. corrisponderà alla sig.ra Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli Indici Pt_2
ISTAT. pagina 2 di 4 9. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza non definitiva pubblicata in data 14.6.2024 dal Tribunale di Monza e passata in giudicato.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (10.6.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi Per_ morali e materiali dei figli , 8.6.2000 e 2.6.2003, maggiorenni ma non economicamente Per_1 autosufficienti) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 16.5.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Filago in data 1.7.1998 (Atto n. 35, Parte II, Serie A, del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Filago), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Filago, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30.1.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
16.5.2024, assunto in decisione in data 27.1.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Daniela Villa ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, via Italia n. 28;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Filago (BG) il 1° luglio 1998 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Monza al n. 174 Parte 2 Serie B
Anno 1998 tra , nata a [...], il [...] e , Parte_2 Parte_1 nato a [...], il [...], mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Monza;
2. confermare l'assegnazione della dimora coniugale ubicata nel Comune di Monza, via Caccini n. 12 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.ra nell'interesse dei figli Parte_2 Per_1
Per_ e ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3. confermare a totale carico del sig. tutte le spese condominiali, sia di ordinaria che di Parte_1 straordinaria amministrazione, relative alla casa coniugale;
4. confermare l'assegno di concorso nel mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 2.000,00 mensili e così € 1.000,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio. Per
5. confermare che le spese mediche e di cura non coperte dal S.S.N. di e e, per quanto riguarda Per_1
Per_ anche le spese universitarie, saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno, mentre le eventuali spese veterinarie saranno interamente a carico del padre;
6. confermare, per quanto concerne le autovetture, che il sig. terrà a proprio carico i Parte_1
Per_ costi relativi a quella in uso alla figlia mentre la sig.ra terrà a proprio carico i costi Parte_2 relativi all'autovettura intestata al figlio ad eccezione dei costi extra per eventuali guasti, riparazioni, Per_1 rotture, danni che verranno divisi al 50% con il marito.
7. confermare, per quanto concerne la casa sita a Pontedilegno (BS), di proprietà del sig. , che lo Pt_1
Per_ stesso acconsente che la sig.ra possa recarvisi insieme a e ed usufruirne liberamente insieme Pt_2 Per_1
a loro nei periodi di vacanza in cui lui non ci sarà;
8. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere già definito, con reciproca soddisfazione, ogni questione connessa alla divisione del patrimonio comune, dei conti cointestati e alla regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali ed economici connessi al rapporto di coniugio, alla convivenza, alla separazione e a reciproche eventuali partite di debito-credito, e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causa ad eccezione di un assegno divorzile in funzione perequativa-compensativa per le rinunce professionali e reddituali della moglie durante il matrimonio concordemente stabilito in Euro 300,00 mensili che il sig. corrisponderà alla sig.ra Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli Indici Pt_2
ISTAT. pagina 2 di 4 9. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza non definitiva pubblicata in data 14.6.2024 dal Tribunale di Monza e passata in giudicato.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (10.6.2024), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi Per_ morali e materiali dei figli , 8.6.2000 e 2.6.2003, maggiorenni ma non economicamente Per_1 autosufficienti) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 16.5.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Filago in data 1.7.1998 (Atto n. 35, Parte II, Serie A, del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Filago), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Filago, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30.1.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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