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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/10/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 3921/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 3921/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Con Decreto del 14/10/2025 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data 08/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in data 08/10/2024 hanno presentato ricorso congiunto volto ad ottenere una pronuncia di separazione e quindi di scioglimento del matrimonio ai sensi degli articoli 473-bis.47, 474-bis.49 e 473- bis.51 c.p.c.
Con la sentenza n. 394/25 del Tribunale di Venezia, depositata il 18/04/2025, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in data 07/01/2025 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 28/04/2025, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria dello scioglimento del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt. 473-bis.51 e
279 c.p.c., con udienza fissata per il giorno 14/10/2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data
08/10/2025 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 in Piombino ES (PD) il giorno 25.09.2020.
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piombino ES (PD) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nella parte II, serie C al n. 21 del Registro degli atti di matrimonio, nell'anno in cui verrà emessa e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge,
3) La casa di abitazione familiare e relativa pertinenza sita in Chioggia (VE) Borgo AN Giovanni n. 332 viene assegnata in via esclusiva al signor proprietario dell'immobile e sul quale grava mutuo ipotecario accesso Parte_1 presso Bper Banca Spa, con rate mensili di € 600,00 circa.
4) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente e residenza presso la madre nella casa di abitazione da questa acquistata a Chioggia (VE), Parte_2 calle Doria n. 983, a mezzo mutuo ipotecario acceso con Intesa AN OL Spa e per il quale ella corrisponde all'Istituto di
Credito rate mensili di € 580,00.
5) La responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente dai genitori con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi di convivenza di ciascuno di essi con la figlia, mentre le decisioni di preminente interesse per la minore e comunque quelle di straordinaria amministrazione saranno prese di comune accordo.
6) Quanto al diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore secondo il seguente calendario:
- tutte le settimane, il lunedì dalle ore 7.30 (con onere di prelevamento presso la casa della madre in capo al padre) sino alle ore 20.00 (con onere di prelevamento presso la casa del padre in capo alla madre);
- il giovedì dalle ore 7,30 (con onere di prelevamento presso la casa della madre in capo al padre) e fino alla mattina del venerdì, con onere di accompagnamento della minore a scuola in capo al padre
- a weekend alternati dal sabato alle ore 8.30 (con onere di prelevamento in carico al padre presso la casa della madre) al lunedì successivo alle ore 20.00 (con onere di prelevamento presso la casa del padre in capo alla madre). Nell'ipotesi in cui il fine settimana di pertinenza del sig. coincida con turni lavorativi della sig.ra , la minore verrà Parte_1 Parte_2 prelevata a casa della madre alle ore 7.30;
- la minore trascorrerà con il padre anche il venerdì pomeriggio precedente il fine settimana di pertinenza della madre, con onere in capo al padre di prelevare da scuola la minore e riportarla a casa della madre alle ore 20.00
- durante il periodo estivo, limitatamente all'ipotesi in cui per una qualunque ragione la minore non frequenti i centri estivi, trascorrerà con il padre anche tutta la giornata del venerdì che precede il fine settimana di pertinenza della madre, Per_1 dalle ore 7.30 (con onere di prelevamento presso la casa della madre in capo al padre) alle ore 20 (con onere in capo al padre di riportare la bambina presso l'abitazione della madre).
Durante dette giornate di permanenza infrasettimanali e durante i weekend di sua spettanza, sarà il padre a provvedere a tutti i pasti della figlia, dai pranzi alle cene. In ogni caso il padre potrà vedere e tenere con sé quando lo vorrà, Per_1 previo accordo telefonico con la madre e compatibilmente con gli impegni extrascolastici della bambina.
7) La minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, le seguenti festività:
- Natale, precisando che il giorno successivo di ANto Stefano verrà trascorso con l'altro genitore;
- ultimo giorno dell'anno (AN Silvestro) e Capodanno (con pernotto);
- Pasqua, precisando che il successivo giorno di Pasquetta verrà trascorso con l'altro genitore;
- ultimo giorno di ottobre (Halloween) e festa di SS (con pernotto).
La minore trascorrerà con ciascun genitore, in via alternata (una festività con un genitore, quella successiva con l'altro genitore) le seguenti festività:
• Epifania;
• 25 aprile;
• 1° maggio;
• 2 giugno;
• 11 giugno (ANto Patrono);
• 15 agosto;
• 8 dicembre.
Nelle giornate di Festività suindicate, sarà onere del padre prelevare la bambina presso la casa della madre alle ore 8.30 del mattino. pernotterà con il padre e verrà ricondotta a casa della madre il giorno successivo alle ore 9.00 o Per_1 accompagnata a scuola, sempre con onore in capo al padre, qualora il giorno successivo alle giornate di Festività suindicate risulti essere giorno di frequenza scolastica obbligatoria.
Limitatamente alle Festività di Halloween-SS e AN Silvestro-Capodanno BE verrà prelevata dal padre alle ore 8.30 e ricondotta a casa della madre rispettivamente il giorno 2 novembre e 2 gennaio, prevedendosi in tal caso due pernotti presso il padre.
La minore trascorrerà la Festa della mamma con la mamma e la Festa del papà con il papà.
Quanto alle vacanze estive la minore trascorrerà con il padre una settimana, anche non consecutiva, da concordarsi entro il
1° maggio di ogni anno.
8) Nell'ottica della miglior crescita e collaborazione nella crescita della figlia, ciascun genitore s'impegna a comunicare all'altro, con spirito collaborativo, ogni informazione ricevuta in occasione d'incontri, riunioni e colloqui con medici, maestri, catechisti e insegnanti anche sportivi. Quanto ai viaggi, i genitori si autorizzano sin d'ora ai viaggi nazionali e transfrontalieri restando in ogni caso esclusi tutti quegli stati ove la Farnesina registri fattori di rischio di qualsiasi genere e ne sconsigli pertanto la destinazione. In ogni caso, e fermo quanto sopra, i coniugi si autorizzano sin d'ora al rilascio e al rinnovo dei passaporti e delle carte d'identità valide per l'espatrio, anche della figlia minore. 9) Il signor si obbliga a corrispondere alla signora a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento della figlia minore entro il giorno 23 di ogni mese e con le modalità dalla stessa Persona_1 indicate, la somma mensile di € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale Ordinario di Venezia. Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza.
10) Le parti concordano che l'assegno unico universale sia trattenuto interamente dalla signora che ne Parte_2 godrà in via esclusiva e che l'importo riconosciuto alla figlia a titolo di indennità di frequenza verrà integralmente Per_1 riscosso dalla signora , che, poi, esclusivamente nell'ottica della miglior gestione e collaborazione nella crescita della Parte_2 bambina, consegnerà al signor entro il giorno 15 del mese di riferimento, il 50% del predetto importo. Parte_1
Resta inteso che tutti i predetti importi verranno destinati, nella loro totalità, alle esclusive esigenze della prole.
11) Il signor si obbliga a corrispondere alla signora a titolo di assegno al Parte_1 Parte_2 mantenimento, la somma mensile di € 200,00 da versarsi entro il giorno 23 di ogni mese con le modalità dalla stessa indicate. Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso.
12) Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di avere regolamentato tutte le loro pendenze.
13) Spese compensate”
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/09/2020 tra Parte_1
e , matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] Parte_2 del Comune di Piombino ES (PD), al n. 21, parte II, serie C, dell'anno 2020;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14/10/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 3921/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 3921/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Con Decreto del 14/10/2025 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data 08/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in data 08/10/2024 hanno presentato ricorso congiunto volto ad ottenere una pronuncia di separazione e quindi di scioglimento del matrimonio ai sensi degli articoli 473-bis.47, 474-bis.49 e 473- bis.51 c.p.c.
Con la sentenza n. 394/25 del Tribunale di Venezia, depositata il 18/04/2025, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in data 07/01/2025 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 28/04/2025, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria dello scioglimento del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt. 473-bis.51 e
279 c.p.c., con udienza fissata per il giorno 14/10/2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data
08/10/2025 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 in Piombino ES (PD) il giorno 25.09.2020.
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piombino ES (PD) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nella parte II, serie C al n. 21 del Registro degli atti di matrimonio, nell'anno in cui verrà emessa e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge,
3) La casa di abitazione familiare e relativa pertinenza sita in Chioggia (VE) Borgo AN Giovanni n. 332 viene assegnata in via esclusiva al signor proprietario dell'immobile e sul quale grava mutuo ipotecario accesso Parte_1 presso Bper Banca Spa, con rate mensili di € 600,00 circa.
4) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente e residenza presso la madre nella casa di abitazione da questa acquistata a Chioggia (VE), Parte_2 calle Doria n. 983, a mezzo mutuo ipotecario acceso con Intesa AN OL Spa e per il quale ella corrisponde all'Istituto di
Credito rate mensili di € 580,00.
5) La responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente dai genitori con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi di convivenza di ciascuno di essi con la figlia, mentre le decisioni di preminente interesse per la minore e comunque quelle di straordinaria amministrazione saranno prese di comune accordo.
6) Quanto al diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore secondo il seguente calendario:
- tutte le settimane, il lunedì dalle ore 7.30 (con onere di prelevamento presso la casa della madre in capo al padre) sino alle ore 20.00 (con onere di prelevamento presso la casa del padre in capo alla madre);
- il giovedì dalle ore 7,30 (con onere di prelevamento presso la casa della madre in capo al padre) e fino alla mattina del venerdì, con onere di accompagnamento della minore a scuola in capo al padre
- a weekend alternati dal sabato alle ore 8.30 (con onere di prelevamento in carico al padre presso la casa della madre) al lunedì successivo alle ore 20.00 (con onere di prelevamento presso la casa del padre in capo alla madre). Nell'ipotesi in cui il fine settimana di pertinenza del sig. coincida con turni lavorativi della sig.ra , la minore verrà Parte_1 Parte_2 prelevata a casa della madre alle ore 7.30;
- la minore trascorrerà con il padre anche il venerdì pomeriggio precedente il fine settimana di pertinenza della madre, con onere in capo al padre di prelevare da scuola la minore e riportarla a casa della madre alle ore 20.00
- durante il periodo estivo, limitatamente all'ipotesi in cui per una qualunque ragione la minore non frequenti i centri estivi, trascorrerà con il padre anche tutta la giornata del venerdì che precede il fine settimana di pertinenza della madre, Per_1 dalle ore 7.30 (con onere di prelevamento presso la casa della madre in capo al padre) alle ore 20 (con onere in capo al padre di riportare la bambina presso l'abitazione della madre).
Durante dette giornate di permanenza infrasettimanali e durante i weekend di sua spettanza, sarà il padre a provvedere a tutti i pasti della figlia, dai pranzi alle cene. In ogni caso il padre potrà vedere e tenere con sé quando lo vorrà, Per_1 previo accordo telefonico con la madre e compatibilmente con gli impegni extrascolastici della bambina.
7) La minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, le seguenti festività:
- Natale, precisando che il giorno successivo di ANto Stefano verrà trascorso con l'altro genitore;
- ultimo giorno dell'anno (AN Silvestro) e Capodanno (con pernotto);
- Pasqua, precisando che il successivo giorno di Pasquetta verrà trascorso con l'altro genitore;
- ultimo giorno di ottobre (Halloween) e festa di SS (con pernotto).
La minore trascorrerà con ciascun genitore, in via alternata (una festività con un genitore, quella successiva con l'altro genitore) le seguenti festività:
• Epifania;
• 25 aprile;
• 1° maggio;
• 2 giugno;
• 11 giugno (ANto Patrono);
• 15 agosto;
• 8 dicembre.
Nelle giornate di Festività suindicate, sarà onere del padre prelevare la bambina presso la casa della madre alle ore 8.30 del mattino. pernotterà con il padre e verrà ricondotta a casa della madre il giorno successivo alle ore 9.00 o Per_1 accompagnata a scuola, sempre con onore in capo al padre, qualora il giorno successivo alle giornate di Festività suindicate risulti essere giorno di frequenza scolastica obbligatoria.
Limitatamente alle Festività di Halloween-SS e AN Silvestro-Capodanno BE verrà prelevata dal padre alle ore 8.30 e ricondotta a casa della madre rispettivamente il giorno 2 novembre e 2 gennaio, prevedendosi in tal caso due pernotti presso il padre.
La minore trascorrerà la Festa della mamma con la mamma e la Festa del papà con il papà.
Quanto alle vacanze estive la minore trascorrerà con il padre una settimana, anche non consecutiva, da concordarsi entro il
1° maggio di ogni anno.
8) Nell'ottica della miglior crescita e collaborazione nella crescita della figlia, ciascun genitore s'impegna a comunicare all'altro, con spirito collaborativo, ogni informazione ricevuta in occasione d'incontri, riunioni e colloqui con medici, maestri, catechisti e insegnanti anche sportivi. Quanto ai viaggi, i genitori si autorizzano sin d'ora ai viaggi nazionali e transfrontalieri restando in ogni caso esclusi tutti quegli stati ove la Farnesina registri fattori di rischio di qualsiasi genere e ne sconsigli pertanto la destinazione. In ogni caso, e fermo quanto sopra, i coniugi si autorizzano sin d'ora al rilascio e al rinnovo dei passaporti e delle carte d'identità valide per l'espatrio, anche della figlia minore. 9) Il signor si obbliga a corrispondere alla signora a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento della figlia minore entro il giorno 23 di ogni mese e con le modalità dalla stessa Persona_1 indicate, la somma mensile di € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale Ordinario di Venezia. Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza.
10) Le parti concordano che l'assegno unico universale sia trattenuto interamente dalla signora che ne Parte_2 godrà in via esclusiva e che l'importo riconosciuto alla figlia a titolo di indennità di frequenza verrà integralmente Per_1 riscosso dalla signora , che, poi, esclusivamente nell'ottica della miglior gestione e collaborazione nella crescita della Parte_2 bambina, consegnerà al signor entro il giorno 15 del mese di riferimento, il 50% del predetto importo. Parte_1
Resta inteso che tutti i predetti importi verranno destinati, nella loro totalità, alle esclusive esigenze della prole.
11) Il signor si obbliga a corrispondere alla signora a titolo di assegno al Parte_1 Parte_2 mantenimento, la somma mensile di € 200,00 da versarsi entro il giorno 23 di ogni mese con le modalità dalla stessa indicate. Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso.
12) Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di avere regolamentato tutte le loro pendenze.
13) Spese compensate”
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/09/2020 tra Parte_1
e , matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] Parte_2 del Comune di Piombino ES (PD), al n. 21, parte II, serie C, dell'anno 2020;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14/10/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca