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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 13/09/2024, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 447 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 13/09/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv SALCICCIA LUCA il quale chiede la decisione con vittoria di spese riportandosi ai propri atti e per l'avv. PIERLUIGI D'AMORE in sostituzione CP_1
dell'avv. DE MARZO MANUELA impugna e contesta la CTU;
in subordine chiede la compensazione anche parziale delle spese stante il divario tra quanto accertato e quanto richiesto. L'avv. SALCICCIA si oppone alla richiesta dell' CP_1
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 447 2023 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._1
in Indirizzo Telematico con l'avv. SALCICCIA LUCA ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in VIA LEONARDO DA VINCI, CP_1 P.IVA_1
6 C/O con l'avv. DE MARZO Controparte_2
MANUELA ( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.5.2023, parte ricorrente assumeva di aver inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionali consistente CP_1
in” severa ipoacusia neurosensoriale bilaterale” e lamentava che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi venivano respinti per assenza dell'esposizione a rischio lavorativo.
- 2 - Tanto premesso, la parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, nella funzione di
Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita o di un indennizzo con un danno biologico derivante dalle malattie professionali addotte nella misura del 23% o nell'altra accerta in corso di causa.
In particolare, la parte ricorrente affermava che le suddette patologie fossero riconducibili all'esercizio dell'attività lavorativa svolta per circa 15 anni come titolare di segheria, e successivamente per circa 10 anni quale operaio edile.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dall'estratto contributivo risulta che il ricorrente è stato titolare di una ditta individuale artigianale e successivamente ha lavorato per varie società nel campo edile.
Il teste ha confermato che il ricorrente ha lavorato quale titolare di una Testimone_1
ditta di segheria dal 2000 al 2010 e che l'orario di lavoro era dalle 8,00 alle 17,30. Il ricorrente si occupava della lavorazione dei legnami utilizzando strumenti vari quali motosega, sega circolare, sega a nastro e piallatrici, senza l'ausilio di qualunque strumento di protezione dai rumori.
Il teste ha anche confermato che dal 2012 al 2015 il ricorrente, quale Tes_2
titolare della ditta Multiservice, ha lavorato presso vari cantieri e condomini, effettuando lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria ed utilizzando strumenti vari (demolitore, martello pneumatico, trapano frullino) in assenza di qualsivoglia strumento di protezione dal rumore senza avere alcuno strumento di protezione dai rumori.
Il teste ha anche precisato che gli strumenti facevano molto rumore.
Il teste ha confermato che dal 2020 al 2023 il ricorrente lavorato alle Testimone_3
dipendenze della presso vari cantieri utilizzando strumenti quali il CP_3
demolitore, il martello pneumatico ed il frullino, senza alcuno strumento di protezione dal rumore.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha concluso il giudizio ritenendo Persona_1
che il sig. è affetto da: - ipoacusia bilaterale di tipo Parte_1
- 3 - neurosensoriale di origine professionale. - In considerazione di quanto riportato nelle considerazioni medico-legali è da ritenere che si configura una menomazione dell'integrità psico-fisica complessivamente stimabile nella misura del 7,5% (sette virgola cinque per cento) dalla domanda del 18/10/21 e del 20,8% (venti virgola otto per cento) dal novembre 2022”.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico-legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa CP_1
trarsi un diverso convincimento.
Aderendo al parere del C.T.U., deve, pertanto, essere riconosciuto al ricorrente il diritto a percepire un capitale con un danno biologico nella misura del 7.5 % con decorrenza dalla data del 18.10.2021, ed una rendita con un danno biologico nella misura del 20,8 %, dal mese di novembre 2022 oltre gli interessi legali come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.
Anche le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalla malattia professionale denunciata con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del
7,5% dal 18.10.2021 e del 20,8% dal mese di novembre 2022
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente un CP_1
capitale commisurato alla percentuale di inabilità pari al 7,5%, con decorrenza dal
18.10.2021 e una rendita , commisurata alla percentuale di inabilità pari al 20,8 % con decorrenza dal mese di novembre 2022', in entrambi i casi con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- 4 - - condanna, inoltre, l' al pagamento in favore dell'avvocato antistatario CP_1
della parte ricorrente le spese di lite liquidate in € 2.600,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 13 settembre 2024
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza
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