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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 6759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6759 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Gabriella Gagliardi, ha pronunziato all'udienza di discussione del 30.09.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 460/2024 R.G. Lav.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Parte_1 C.F._1
Giugliano presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Arnaldo Lucci, 121, come da procura in atti
-RICORRENTE-
E
(P. IVA ) in persona dell'Avv. Nicola Nero, nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1 institore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Giovanni Ronconi,
Dora Antonia Vuolo, con elezione di domicilio presso lo studio legale del primo, in Napoli, viale Gramsci, 14, e presso gli indirizzi di posta elettronica certificata come in atti, giusta procura allegata
-RESISTENTE-
Oggetto: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 8.1.2024 l'istante in epigrafe indicato, dipendente di dal CP_1
26.03.2018 contrattualmente inquadrato nel livello professionale B, posizione economica B2 con qualifica di “Macchinista” presso AREA S027 NAPOLI Divisione Passeggeri Regionale impianto di Napoli Campi Flegrei, chiedeva – previo accertamento della illegittimità ed invalidità delle clausole contenute nell'art. 15 punto 3 e nell'art. 34 p.
8.4 del CCNL aziendale Gruppo FS 2003 e negli artt. 25 punto 6, 34 e 72 punti 2.1 e 2.4 del CCNL della
Mobilità e delle Attività Ferroviarie 16.04.2003, nell'art. 31.6, 68 punto 1.1 del Contratto
Aziendale FS 2012 e 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie solo alla retribuzione fissa, dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie, dell'art. 30.6 dello stesso CCNL laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati e tanto perché in contrasto con la “nozione europea di retribuzione” - accertare e dichiarare il diritto di esso ricorrente a vedersi corrispondere per ogni giorno di ferie un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la
1 fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del lavoratore, con inclusione degli elementi variabili della retribuzione previsti dall'artt. 77 e seguenti e, per l'effetto, condannare alla ricostruzione del trattamento economico ed al pagamento, in proprio CP_1 favore, dell'importo di 4.509,10 di cui €. 3.777,60, per competenze fisse, €. 330,42 per rivalutazione ed €. 401,08 per interessi al 31.12.2023 e/o alla corresponsione della differente somma ritenuta di giustizia, oltre ulteriori accessori dal 01.01.2024 al saldo, ulteriori importi maturandi ed oneri contributivi e previdenziali;
vinte le spese legali, con attribuzione e con condanna alla ripetizione del C.U.
Si costituiva tempestivamente, con memoria del 4.10.2024, la società resistente, chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto;
in via subordinata, si chiedeva rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, attuativo della Direttiva 2003/88/CE, laddove interpretato nel senso di includere le indennità rivendicate dalla controparte, nella parte in cui impone l'applicazione della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la sentenza del 15 settembre 2011,
AM e altri c. British Airways plc, causa C-155/10, per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e
41 della Costituzione. Ancora in via subordinata, qualora si ipotizzasse la nullità delle clausole contrattuali invocate dalla controparte, dichiarare altresì la nullità e/o l'inefficacia e/o la risoluzione delle clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni impatto di queste sulla retribuzione per ferie, con conseguente rigetto delle domande avversarie;
in via ancor più gradata, in caso di accoglimento della domanda, tenersi conto della prescrizione maturata in epoca anteriore ai 5 anni precedenti la notifica del ricorso, ovvero prima del 21 maggio 2019.
Fallito il tentativo di conciliazione, acquisita la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note contabili aggiornate a cura della parte ricorrente, la causa era decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
*** ***
Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di cui alla presente motivazione, secondo l'orientamento già espresso da altri giudici di questa sezione nei precedenti emessi in analoghe controversie, da intendersi qui richiamati ex art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. in particolare sent. n. 16656/2025 del 01/07/2025 GL dott.ssa R. Manzon in RG 22902/2023).
Il ricorrente lamenta la mancata inclusione dell'indennità di utilizzazione professionale e di assenza dalla residenza nella base di calcolo della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie, ritenendo che ogni tipo di emolumento, tra cui rientrano le indennità in esame, in quanto corrisposte in maniera costante e legate alle mansioni
2 effettivamente svolte dal dipendente, sono da ricondurre nel concetto di retribuzione globale di fatto, e devono essere riconosciute ai fini della retribuzione versata durante il periodo di fruizione feriale.
La nozione di ferie è offerta dall'art. 7 della Direttiva Europea n. 88/2003 (riprodotto nell'art. 10 D. Lgs. 66/2003) il quale stabilisce che “…Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali… precisando che …Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro… riconoscendo le ferie come un diritto pieno di ogni lavoratore, da non limitare e/o scoraggiare in alcun modo”. Da tale previsione può trarsi il principio che è illegittima ogni prassi aziendale finalizzata a limitare e/o scoraggiare il ricorso dei dipendenti alle ferie, mediante l'erogazione di una retribuzione inferiore a quella ordinariamente percepita dal lavoratore.
Difatti, in ordine al trattamento spettante al lavoratore per i giorni di fruizione delle ferie annuali, la Corte di Giustizia (fin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-
257/04, punto 50) ha precisato che l'espressione “ferie annuali retribuite di cui all'art. 7, n. 1, della Direttiva 88/2003” comporta che per tutta la durata delle ferie annuali deve essere mantenuta la retribuzione ordinariamente erogata: in altre parole, il lavoratore deve percepire la stessa retribuzione anche per tale periodo di riposo (Cfr. conf. sentenza CGUE del 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, punto 58). L'obbligo di retribuire le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che,
a livello economico, sia paragonabile ai periodi di lavoro (così, le citate sentenze 16 marzo
2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, punto 58, nonché, 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06 punto 60).
Può quindi convenirsi sul principio che la struttura della retribuzione ordinaria, in definitiva, “...non può incidere sul diritto del lavoratore … di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro… sicché …qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore … deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (Cfr. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, punto 23).
E' di particolare interesse la sentenza della Cassazione civile sez. lav. del 17/05/2019, n.
13425, nonché le successive conformi, tra cui Cassazione civile sez. lav. del 15/10/2020, n.
22401, giacché i Giudici di legittimità hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata
3 dall'art. 7 della direttiva 88/2003” affermando che “per ciò che riguarda, in particolare
"l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto Persona_1
50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE
20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) e che “maggiori e Persona_2 più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) dove si afferma che la Per_3 retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di
Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto Per_3
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali"(v. sentenza AM e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza AM e altri cit., punto
25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
AM e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”.
Ha osservato la Suprema Corte “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione
UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse
4 creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del
2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicché “in modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Come evidenziato nella sentenza n. 602/2022 GL M. Galante: “… tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte, dunque, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore”.
Tanto premesso, deve essere, pertanto, valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011,
e a., C-155/10, cit., punto 26), che intercorre tra i vari elementi che compongono la Per_3 retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
5 Venendo al caso di specie, e dunque alla mancata inclusione dell'indennità di utilizzazione professionale e di quella di assenza dalla residenza nella base di calcolo della retribuzione dovuta all'istante nel periodo di godimento delle ferie, va tenuto conto anche della recentissima pronuncia della Cassazione del 20/05/2024 n.13972 che ha statuito in ordine ad altra fattispecie sostanzialmente analoga ed è stata pronunciata nei confronti della odierna resistente. Riportandosi, anche ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., alle più recenti pronunce n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023, ha ribadito che, nell'applicare il diritto interno, il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria, nonché ha sottolineato la valenza vincolante, diretta e prevalente delle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE sull'ordinamento nazionale, sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla
Corte Europea. Quanto in essa statuito vale a superare le eccezioni sollevate sul punto dalla resistente, e già ut supra disattese nella presente motivazione.
In ordine alle specifiche indennità di cui si contende, può richiamarsi, anche ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., la sentenza n. 6434/2024 del 07/10/2024,
Tribunale Napoli, dr.ssa M.R. Lombardi.
Va premesso che secondo il CCNL il macchinista svolge “attività di condotta di mezzi di trazione con relativo materiale rimorchiato, su treni che circolano sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale o su tratti di linea della stessa specificatamente autorizzati, con le responsabilità sul convoglio definite in base ai regolamenti e alle normative vigenti e le cui competenze alla condotta sulla infrastruttura ferroviaria nazionale vengono certificate dai soggetti competenti previsti dalle discipline legislative in materia”, ed inoltre effettua visite di controllo e di accertamento tecnico sui mezzi di trazione, esegue la prova freno ed interviene sui mezzi medesimi e, nei casi previsti, sul materiale rimorchiato ed il tempo per il quale il macchinista «è responsabile della guida del treno» e cioè l'attività di condotta, continuativa o effettiva, è considerato tempo di lavoro effettivo (art. 28 co 2.1.c CCNL
2012).
In relazione alla prima di tali voci, “Indennità di Utilizzazione Professionale” (IUP), quale specifica componente dell' ”indennità di condotta”, essa è prevista dall'art. 31, par. 4, del
Contratto Aziendale del Gruppo FS, ed il suo ammontare dipende da una serie di fattori.
La indennità in questione è considerata nella base di calcolo della retribuzione, ma la resistente la computa solo per la parte fissa e sostiene che la decurtazione solo parziale, durante la fruizione delle ferie, ne escluderebbe la funzione dissuasoria.
Deve, in primis, rilevarsi che la quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie, ad opera della contrattazione collettiva, non esclude la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
6 La contrattazione collettiva, pur nell'autonomia riservata in determinate materie, è pur sempre subordinata alla normativa comunitaria.
In sostanza, la libertà sindacale, il corretto svolgimento delle relazioni industriali e finanche l'affidamento riposto dalla parte datoriale nelle possibilità di contenere i salari dei lavoratori durante i periodi di ferie non possono certo consentire di eludere le norme comunitarie, che il giudice è sempre tenuto ad applicare nella interpretazione del diritto vivente fornita dalla Corte di Giustizia.
Al riguardo la Suprema Corte (Cass. Lav. 20216/2022) ha affermato in analoga fattispecie che vengono in rilievo tre aspetti: “..omissis… in relazione al primo aspetto, sotto il profilo della lesione del legittimo affidamento, principio fondamentale, insuperabile dal diritto euro-unitario; quanto al secondo, in relazione al profilo che l'ordinamento italiano riconosce che le parti sociali regolino tramite le proprie rappresentanze e mediante la contrattazione collettiva le condizioni essenziali del contratto di lavoro;
con riguardo al terzo aspetto, perché l'interpretazione adottata dal
Tribunale avrebbe leso la libertà di impresa costituzionalmente riconosciuta. 33. Entrambe le questioni sono, a parere del Collegio, manifestamente infondate. 34. Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal PG, le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo. 35.
Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate”
Di contro, l'incidenza dissuasiva sulla fruizione delle ferie comporta l'illegittimità della norma contrattuale per contrasto con fonti di rango prevalente.
Non è rilevante la solo parziale decurtazione dell'emolumento, quanto la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione erogata in concreto nel periodo feriale considerando, peraltro, che detta valutazione va
7 compiuta sulla retribuzione giornaliera e di certo la diminuzione di essa costituisce un effettivo deterrente alla fruizione delle ferie stesse.
Quanto alla ulteriore indennità oggetto di causa, di assenza dalla residenza, essa è prevista nell'art. 77, par. 2, CCNL 2012 (e 2016) ed è attribuita al solo personale mobile per le ore di assenza dalla residenza, di durata non inferiore a 3 ore, dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro.
Anch'essa, come la prima indennità oggetto di domanda, è legata alla mansione svolta, allo status personale del personale viaggiante (macchinisti e capo treno), ed entrambi sono connesse o alle modalità peculiari di svolgimento delle mansioni di macchinista, o a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni stesse che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro (in particolare l'indennità di assenza dalla residenza, spettante per l'assenza oltre le tre ore) e che viene compensato tramite l'importo pecuniario delle indennità medesime, incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta.
In ordine alla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il giudicante che l'incidenza annuale degli importi richiesti a titolo di differenza quali indennità non liquidate, rappresentata nel doc. sub 10 di parte resistente, non può dirsi irrilevante, ammontando ad importi che, in rapporto alla retribuzione imponibile previdenziale, vanno dagli €. 426,87 del 2020 (rispetto ad un imponibile di €. 45.579,05) agli
€. 654,81 del 2023 (su €. 49.501,00)). Trattasi di somme che senz'altro si ritiene possano esercitare una incidenza sulla scelta del lavoratore a fruire o non fruire di un periodo di ferie.
Ne consegue che, le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva che escludono, o non prevedono il computo di tali indennità nella nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, sono in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale.
Pertanto, vanno disapplicate le clausole contrattuali nulle (e cioè l'art. 25, comma 6, l'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del CCNL Controparte_2 del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto Aziendale di
Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del
Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma
6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del
16.12.2016) e va dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computato, nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie,
l'importo dovuto per le indennità sopra elencate.
8 In ultimo va disattesa l'eccezione di estensione della nullità all'intero accordo aziendale.
La previsione di inscindibilità di tutte le clausole contrattuali non può essere lecitamente opposta per la salvezza di una clausola che ponga illegittimamente una deroga ad una norma imperativa.
Non risulta, inoltre, allegato o comunque provato che la previsione contrattuale fosse indispensabile nel contesto contrattuale e che il venir men della stessa avrebbe comportato l'interesse alla caducazione dell'intero contratto.
In punto di diritto, si rammenta che il principio di conservazione, di cui l'art. 1419 c.c. è una delle varie espressioni, in materia contrattuale costituisce regola generale dell'ordinamento.
L'invalidità della singola clausola, tendenzialmente, non pregiudica l'intero contratto, salvo che non si dimostri, appunto, una patente relazione di interdipendenza tra essa e tutte le altre, e, come rilevato, non risultano offerti dalla resistente elementi dirimenti volti a dimostrare l'assunto.
Quanto all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da parte resistente, la stessa va esaminata in adesione alla pronuncia della Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022,
n.26246, che ha enunciato il seguente principio di diritto: «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro>>.
Pertanto, anche tenuto conto della riduzione del quantum operata dall'istante, operata considerando unicamente le differenze maturate per Indennità Utilizzazione Professionale
e Indennità di Assenza dalla residenza, nonché gli importi calcolati a far epoca dal 1.1.2019, parte resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €.
3.325,00 per le causali di cui sopra, in relazione al periodo fino al 30.11.2023 per come richiesto, oltre alla maggiorazione per interessi legali, sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione annuale dei singoli crediti (e sugli importi di cui ai conteggi depositati il
22.09.2025) sino al saldo.
I contrasti giurisprudenziali esistenti e la parziale riduzione del quantum dovuto costituiscono ragioni sufficienti a legittimare la compensazione per un terzo delle spese giudiziali, che nel residuo seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e del carattere seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
9 1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, previa disapplicazione delle clausole contrattuali nulle, dichiara il diritto di a vedersi computati nella Parte_1 nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie l'“indennità di utilizzazione professionale” anche nella sua parte variabile e l'“indennità per assenza dalla residenza”;
2) Condanna in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento in favore CP_1 del ricorrente di € 3.325,00 oltre interessi legali da calcolarsi come in motivazione sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo;
3) Compensa per un terzo le spese del giudizio e condanna la resistente al pagamento del residuo che liquida in Euro 876,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie, con attribuzione.
Napoli, 30.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Gabriella Gagliardi, ha pronunziato all'udienza di discussione del 30.09.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 460/2024 R.G. Lav.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Parte_1 C.F._1
Giugliano presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Arnaldo Lucci, 121, come da procura in atti
-RICORRENTE-
E
(P. IVA ) in persona dell'Avv. Nicola Nero, nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1 institore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Giovanni Ronconi,
Dora Antonia Vuolo, con elezione di domicilio presso lo studio legale del primo, in Napoli, viale Gramsci, 14, e presso gli indirizzi di posta elettronica certificata come in atti, giusta procura allegata
-RESISTENTE-
Oggetto: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 8.1.2024 l'istante in epigrafe indicato, dipendente di dal CP_1
26.03.2018 contrattualmente inquadrato nel livello professionale B, posizione economica B2 con qualifica di “Macchinista” presso AREA S027 NAPOLI Divisione Passeggeri Regionale impianto di Napoli Campi Flegrei, chiedeva – previo accertamento della illegittimità ed invalidità delle clausole contenute nell'art. 15 punto 3 e nell'art. 34 p.
8.4 del CCNL aziendale Gruppo FS 2003 e negli artt. 25 punto 6, 34 e 72 punti 2.1 e 2.4 del CCNL della
Mobilità e delle Attività Ferroviarie 16.04.2003, nell'art. 31.6, 68 punto 1.1 del Contratto
Aziendale FS 2012 e 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie solo alla retribuzione fissa, dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie, dell'art. 30.6 dello stesso CCNL laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati e tanto perché in contrasto con la “nozione europea di retribuzione” - accertare e dichiarare il diritto di esso ricorrente a vedersi corrispondere per ogni giorno di ferie un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la
1 fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del lavoratore, con inclusione degli elementi variabili della retribuzione previsti dall'artt. 77 e seguenti e, per l'effetto, condannare alla ricostruzione del trattamento economico ed al pagamento, in proprio CP_1 favore, dell'importo di 4.509,10 di cui €. 3.777,60, per competenze fisse, €. 330,42 per rivalutazione ed €. 401,08 per interessi al 31.12.2023 e/o alla corresponsione della differente somma ritenuta di giustizia, oltre ulteriori accessori dal 01.01.2024 al saldo, ulteriori importi maturandi ed oneri contributivi e previdenziali;
vinte le spese legali, con attribuzione e con condanna alla ripetizione del C.U.
Si costituiva tempestivamente, con memoria del 4.10.2024, la società resistente, chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto;
in via subordinata, si chiedeva rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, attuativo della Direttiva 2003/88/CE, laddove interpretato nel senso di includere le indennità rivendicate dalla controparte, nella parte in cui impone l'applicazione della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la sentenza del 15 settembre 2011,
AM e altri c. British Airways plc, causa C-155/10, per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e
41 della Costituzione. Ancora in via subordinata, qualora si ipotizzasse la nullità delle clausole contrattuali invocate dalla controparte, dichiarare altresì la nullità e/o l'inefficacia e/o la risoluzione delle clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni impatto di queste sulla retribuzione per ferie, con conseguente rigetto delle domande avversarie;
in via ancor più gradata, in caso di accoglimento della domanda, tenersi conto della prescrizione maturata in epoca anteriore ai 5 anni precedenti la notifica del ricorso, ovvero prima del 21 maggio 2019.
Fallito il tentativo di conciliazione, acquisita la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note contabili aggiornate a cura della parte ricorrente, la causa era decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
*** ***
Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di cui alla presente motivazione, secondo l'orientamento già espresso da altri giudici di questa sezione nei precedenti emessi in analoghe controversie, da intendersi qui richiamati ex art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. in particolare sent. n. 16656/2025 del 01/07/2025 GL dott.ssa R. Manzon in RG 22902/2023).
Il ricorrente lamenta la mancata inclusione dell'indennità di utilizzazione professionale e di assenza dalla residenza nella base di calcolo della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie, ritenendo che ogni tipo di emolumento, tra cui rientrano le indennità in esame, in quanto corrisposte in maniera costante e legate alle mansioni
2 effettivamente svolte dal dipendente, sono da ricondurre nel concetto di retribuzione globale di fatto, e devono essere riconosciute ai fini della retribuzione versata durante il periodo di fruizione feriale.
La nozione di ferie è offerta dall'art. 7 della Direttiva Europea n. 88/2003 (riprodotto nell'art. 10 D. Lgs. 66/2003) il quale stabilisce che “…Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali… precisando che …Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro… riconoscendo le ferie come un diritto pieno di ogni lavoratore, da non limitare e/o scoraggiare in alcun modo”. Da tale previsione può trarsi il principio che è illegittima ogni prassi aziendale finalizzata a limitare e/o scoraggiare il ricorso dei dipendenti alle ferie, mediante l'erogazione di una retribuzione inferiore a quella ordinariamente percepita dal lavoratore.
Difatti, in ordine al trattamento spettante al lavoratore per i giorni di fruizione delle ferie annuali, la Corte di Giustizia (fin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-
257/04, punto 50) ha precisato che l'espressione “ferie annuali retribuite di cui all'art. 7, n. 1, della Direttiva 88/2003” comporta che per tutta la durata delle ferie annuali deve essere mantenuta la retribuzione ordinariamente erogata: in altre parole, il lavoratore deve percepire la stessa retribuzione anche per tale periodo di riposo (Cfr. conf. sentenza CGUE del 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, punto 58). L'obbligo di retribuire le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che,
a livello economico, sia paragonabile ai periodi di lavoro (così, le citate sentenze 16 marzo
2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, punto 58, nonché, 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06 punto 60).
Può quindi convenirsi sul principio che la struttura della retribuzione ordinaria, in definitiva, “...non può incidere sul diritto del lavoratore … di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro… sicché …qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore … deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (Cfr. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, punto 23).
E' di particolare interesse la sentenza della Cassazione civile sez. lav. del 17/05/2019, n.
13425, nonché le successive conformi, tra cui Cassazione civile sez. lav. del 15/10/2020, n.
22401, giacché i Giudici di legittimità hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata
3 dall'art. 7 della direttiva 88/2003” affermando che “per ciò che riguarda, in particolare
"l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto Persona_1
50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE
20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) e che “maggiori e Persona_2 più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) dove si afferma che la Per_3 retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di
Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto Per_3
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali"(v. sentenza AM e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza AM e altri cit., punto
25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
AM e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”.
Ha osservato la Suprema Corte “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione
UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse
4 creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del
2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicché “in modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Come evidenziato nella sentenza n. 602/2022 GL M. Galante: “… tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte, dunque, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore”.
Tanto premesso, deve essere, pertanto, valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011,
e a., C-155/10, cit., punto 26), che intercorre tra i vari elementi che compongono la Per_3 retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
5 Venendo al caso di specie, e dunque alla mancata inclusione dell'indennità di utilizzazione professionale e di quella di assenza dalla residenza nella base di calcolo della retribuzione dovuta all'istante nel periodo di godimento delle ferie, va tenuto conto anche della recentissima pronuncia della Cassazione del 20/05/2024 n.13972 che ha statuito in ordine ad altra fattispecie sostanzialmente analoga ed è stata pronunciata nei confronti della odierna resistente. Riportandosi, anche ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., alle più recenti pronunce n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023, ha ribadito che, nell'applicare il diritto interno, il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria, nonché ha sottolineato la valenza vincolante, diretta e prevalente delle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE sull'ordinamento nazionale, sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla
Corte Europea. Quanto in essa statuito vale a superare le eccezioni sollevate sul punto dalla resistente, e già ut supra disattese nella presente motivazione.
In ordine alle specifiche indennità di cui si contende, può richiamarsi, anche ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., la sentenza n. 6434/2024 del 07/10/2024,
Tribunale Napoli, dr.ssa M.R. Lombardi.
Va premesso che secondo il CCNL il macchinista svolge “attività di condotta di mezzi di trazione con relativo materiale rimorchiato, su treni che circolano sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale o su tratti di linea della stessa specificatamente autorizzati, con le responsabilità sul convoglio definite in base ai regolamenti e alle normative vigenti e le cui competenze alla condotta sulla infrastruttura ferroviaria nazionale vengono certificate dai soggetti competenti previsti dalle discipline legislative in materia”, ed inoltre effettua visite di controllo e di accertamento tecnico sui mezzi di trazione, esegue la prova freno ed interviene sui mezzi medesimi e, nei casi previsti, sul materiale rimorchiato ed il tempo per il quale il macchinista «è responsabile della guida del treno» e cioè l'attività di condotta, continuativa o effettiva, è considerato tempo di lavoro effettivo (art. 28 co 2.1.c CCNL
2012).
In relazione alla prima di tali voci, “Indennità di Utilizzazione Professionale” (IUP), quale specifica componente dell' ”indennità di condotta”, essa è prevista dall'art. 31, par. 4, del
Contratto Aziendale del Gruppo FS, ed il suo ammontare dipende da una serie di fattori.
La indennità in questione è considerata nella base di calcolo della retribuzione, ma la resistente la computa solo per la parte fissa e sostiene che la decurtazione solo parziale, durante la fruizione delle ferie, ne escluderebbe la funzione dissuasoria.
Deve, in primis, rilevarsi che la quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie, ad opera della contrattazione collettiva, non esclude la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
6 La contrattazione collettiva, pur nell'autonomia riservata in determinate materie, è pur sempre subordinata alla normativa comunitaria.
In sostanza, la libertà sindacale, il corretto svolgimento delle relazioni industriali e finanche l'affidamento riposto dalla parte datoriale nelle possibilità di contenere i salari dei lavoratori durante i periodi di ferie non possono certo consentire di eludere le norme comunitarie, che il giudice è sempre tenuto ad applicare nella interpretazione del diritto vivente fornita dalla Corte di Giustizia.
Al riguardo la Suprema Corte (Cass. Lav. 20216/2022) ha affermato in analoga fattispecie che vengono in rilievo tre aspetti: “..omissis… in relazione al primo aspetto, sotto il profilo della lesione del legittimo affidamento, principio fondamentale, insuperabile dal diritto euro-unitario; quanto al secondo, in relazione al profilo che l'ordinamento italiano riconosce che le parti sociali regolino tramite le proprie rappresentanze e mediante la contrattazione collettiva le condizioni essenziali del contratto di lavoro;
con riguardo al terzo aspetto, perché l'interpretazione adottata dal
Tribunale avrebbe leso la libertà di impresa costituzionalmente riconosciuta. 33. Entrambe le questioni sono, a parere del Collegio, manifestamente infondate. 34. Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal PG, le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo. 35.
Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate”
Di contro, l'incidenza dissuasiva sulla fruizione delle ferie comporta l'illegittimità della norma contrattuale per contrasto con fonti di rango prevalente.
Non è rilevante la solo parziale decurtazione dell'emolumento, quanto la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione erogata in concreto nel periodo feriale considerando, peraltro, che detta valutazione va
7 compiuta sulla retribuzione giornaliera e di certo la diminuzione di essa costituisce un effettivo deterrente alla fruizione delle ferie stesse.
Quanto alla ulteriore indennità oggetto di causa, di assenza dalla residenza, essa è prevista nell'art. 77, par. 2, CCNL 2012 (e 2016) ed è attribuita al solo personale mobile per le ore di assenza dalla residenza, di durata non inferiore a 3 ore, dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro.
Anch'essa, come la prima indennità oggetto di domanda, è legata alla mansione svolta, allo status personale del personale viaggiante (macchinisti e capo treno), ed entrambi sono connesse o alle modalità peculiari di svolgimento delle mansioni di macchinista, o a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni stesse che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro (in particolare l'indennità di assenza dalla residenza, spettante per l'assenza oltre le tre ore) e che viene compensato tramite l'importo pecuniario delle indennità medesime, incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta.
In ordine alla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il giudicante che l'incidenza annuale degli importi richiesti a titolo di differenza quali indennità non liquidate, rappresentata nel doc. sub 10 di parte resistente, non può dirsi irrilevante, ammontando ad importi che, in rapporto alla retribuzione imponibile previdenziale, vanno dagli €. 426,87 del 2020 (rispetto ad un imponibile di €. 45.579,05) agli
€. 654,81 del 2023 (su €. 49.501,00)). Trattasi di somme che senz'altro si ritiene possano esercitare una incidenza sulla scelta del lavoratore a fruire o non fruire di un periodo di ferie.
Ne consegue che, le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva che escludono, o non prevedono il computo di tali indennità nella nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, sono in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale.
Pertanto, vanno disapplicate le clausole contrattuali nulle (e cioè l'art. 25, comma 6, l'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del CCNL Controparte_2 del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto Aziendale di
Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del
Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma
6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del
16.12.2016) e va dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computato, nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie,
l'importo dovuto per le indennità sopra elencate.
8 In ultimo va disattesa l'eccezione di estensione della nullità all'intero accordo aziendale.
La previsione di inscindibilità di tutte le clausole contrattuali non può essere lecitamente opposta per la salvezza di una clausola che ponga illegittimamente una deroga ad una norma imperativa.
Non risulta, inoltre, allegato o comunque provato che la previsione contrattuale fosse indispensabile nel contesto contrattuale e che il venir men della stessa avrebbe comportato l'interesse alla caducazione dell'intero contratto.
In punto di diritto, si rammenta che il principio di conservazione, di cui l'art. 1419 c.c. è una delle varie espressioni, in materia contrattuale costituisce regola generale dell'ordinamento.
L'invalidità della singola clausola, tendenzialmente, non pregiudica l'intero contratto, salvo che non si dimostri, appunto, una patente relazione di interdipendenza tra essa e tutte le altre, e, come rilevato, non risultano offerti dalla resistente elementi dirimenti volti a dimostrare l'assunto.
Quanto all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da parte resistente, la stessa va esaminata in adesione alla pronuncia della Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022,
n.26246, che ha enunciato il seguente principio di diritto: «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro>>.
Pertanto, anche tenuto conto della riduzione del quantum operata dall'istante, operata considerando unicamente le differenze maturate per Indennità Utilizzazione Professionale
e Indennità di Assenza dalla residenza, nonché gli importi calcolati a far epoca dal 1.1.2019, parte resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €.
3.325,00 per le causali di cui sopra, in relazione al periodo fino al 30.11.2023 per come richiesto, oltre alla maggiorazione per interessi legali, sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione annuale dei singoli crediti (e sugli importi di cui ai conteggi depositati il
22.09.2025) sino al saldo.
I contrasti giurisprudenziali esistenti e la parziale riduzione del quantum dovuto costituiscono ragioni sufficienti a legittimare la compensazione per un terzo delle spese giudiziali, che nel residuo seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e del carattere seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
9 1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, previa disapplicazione delle clausole contrattuali nulle, dichiara il diritto di a vedersi computati nella Parte_1 nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie l'“indennità di utilizzazione professionale” anche nella sua parte variabile e l'“indennità per assenza dalla residenza”;
2) Condanna in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento in favore CP_1 del ricorrente di € 3.325,00 oltre interessi legali da calcolarsi come in motivazione sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo;
3) Compensa per un terzo le spese del giudizio e condanna la resistente al pagamento del residuo che liquida in Euro 876,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie, con attribuzione.
Napoli, 30.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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