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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 07/11/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Il Tribunale, nella persona del got MA IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1184/2023 promossa da:
Parte_1 C.F._1 con l'avv. ANNAGRAZIA DI NICOLA e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1
ATTORE OPPONENTE
contro
:
, CP_1 C.F._2 con l'avv. MARCO BAGALINI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_2 CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI: con apposito foglio depositato tempestivamente le parti hanno concluso come segue: parte attrice opponente:
- nel merito dichiarare il precetto nullo per mancanza di titolo esecutivo;
- in dichiarare, che il titolo non esiste in quanto la sentenza non individua la decorrenza e neppure una somma per i presunti arretrati;
- in subordine, salvo gravame, accertare che le disposizioni decorrono dalle date di modifica con ricon- teggio delle somme e declaratoria di estinzione dell'obbligazione per intervenuto pagamento parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione, respingere l'opposizione in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata in data 3.8.23 ha proposto opposizione avverso il Parte_1 precetto notificatogli in data 25.7.23 su istanza di per il pagamento di complessivi € CP_1 39.395,88 - di cui € 10.500,00 a titolo di mantenimento di da giugno 2018 dicembre CP_1 2018; € 15.000,00 a titolo di mantenimento di da gennaio 2019 a novembre 2019; € CP_1 13.500,00 a titolo di contributo al mantenimento per le figlie da febbraio 2020 ad aprile 2022 - asseritamente dovuti in esecuzione della sentenza di separazione personale giudiziale n. 469 Tribunale di Fermo del 5.5-27.6.23, notificatagli in forma esecutiva in data 25.7.23.
L'opponente ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria, deducendo:
- che il procedimento per separazione è stato, come spesso accade, caratterizzato da un sus- seguirsi di provvedimenti diversi in punto a contributo al mantenimento di moglie e figlie, ed in particolare:
nel procedimento di separazione giudiziale n. 1401/18 RG, promosso da con ri- CP_1 corso iscritto a ruolo in data 21.6.18, il Presidente del Tribunale di Fermo con provvedimento temporaneo ed urgente 21.1.19 aveva assegnato alla ricorrente la casa coniugale (appartamen- to di oltre 200mq in una villetta bifamiliare in Grottammare), stabilendo di conseguenza a carico dell'odierno opponente solo il contributo al mantenimento delle due figlie della coppia, pari ad € 2.000,00 complessivi, motivando: “rilevando che i coniugi avevano depositato regolarmente le dichiarazioni dei redditi e che allo stato risulta quanto alle reciproche condizioni economiche che il convenuto ha consistenti disponibilità economiche, la ricorrente non ne è del tutto priva…” (v. allegato)
in esito a reclamo depositato dalla sig.ra , tale provvedimento era stato confermato dal- CP_1 la Corte d'Appello di Ancona con decreto 13.3-15.4.19 (v. allegato)
poi la sig.ra aveva deciso di lasciare la casa coniugale e in data 5.6.19 depositato ri- CP_1 corso ex art. 709 cpc per la modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti, definito con provvedimento 31.10.19 Tribunale di Fermo, che disponeva a carico dello un contribu- Parte_1 to al mantenimento di € 1.700,00 in favore della coniuge e di € 1.000,00 complessivi per le fi- glie, motivando: “a seguito dello spostamento in San Benedetto, la ricorrente adibirà ad abita- zione un immobile di proprietà, venendo a significare una diminutio a livello di disponibilità eco- nomica;
Ritenuto pertanto, subordinatamente al suddetto trasferimento in San Benedetto, di modificare l'assegno di mantenimento in favore della moglie da disporsi provvisoriamente nella misura di euro 1.700 in favore della coniuge (“come da prassi consolidata negli ultimi tempi se- condo le deduzioni del resistente in comparsa di costituzione e risposta) ed euro 1.000 per le figlie (euro 500,00 per ciascuna figlia)”; (v. allegato)
il G.I. con ordinanza 21.2.20 aveva disposto: “il collocamento paritario delle minori presso en- trambi i genitori, prevendendo che trascorrano una settimana alternata con ciascuno;
- dispone la modifica della misura del contributo al mantenimento delle minori, posto a carico del padre, da stabilirsi in euro 250,00 per ogni minore e dunque euro 500,00 totali da corrispondere men- silmente alla madre”; (v. allegato)
- di aver, una volta intervenuta la pronuncia parziale sullo status, depositato ricorso per la ces- sazione degli effetti civili del matrimonio presso il Tribunale di Ascoli Piceno, nel quale il Presi- dente in data 15.4.22 aveva disposto il collocamento prevalente delle figlie presso la madre e un assegno di mantenimento per le figlie di € 1.000,00 mensili e di € 1.500,00 per la;
CP_1
- che il Tribunale di Fermo, con la sentenza di separazione n. 469/2023 pubblicata in data 27.6.23, titolo esecutivo su cui si fonda il precetto, aveva disposto in modo del tutto analogo;
- di aver versato alla moglie per il periodo da Gennaio - Aprile 2018, epoca in cui avevano attua- to la separazione di fatto, € 1.700 mensili con la causale “Assegni Familiari” per un totale di € 6.800,00; (v. allegati)
pagina 2 di 7 - di aver versato alla le seguenti somme dal mese di giugno 2018 al mese di dicembre CP_1 2018: maggio 2018 € 1.648,00; luglio 2018 € 1.700,00; agosto 2018 € 1.700,00; set- tembre 2018 € 1.700,00; ottobre 2018 € 1.700,00; novembre 2018 € 1.300,00; dicembre 2018
€ 1.500,00 e così in TOTALE € 11.248,00, e dunque € 748,00 più di ciò che intima l'opposta per il periodo;
(v. allegati)
- di aver versato alla a titolo di mantenimento delle figlie per il periodo gennaio – ottobre CP_1 2019 € 2.000,00 mensili;
(v. allegati)
- di aver poi versato gli importi fissati dal provvedimento 31.10.19 reso all'esito del ricorso ex art. 709 cpc, ovvero:
Novembre 2019 € 1.700,00 per la ed € 1.000,00 per le figlie CP_1
Dicembre 2019 € 1.700,00 per la ed € 1.000,00 per le figlie CP_1
Gennaio 2020 € 1.700,00 per la ed € 1.000,00 per le figlie;
CP_1
- di aver versato per il periodo dal febbraio all'aprile 2022 quanto disposto dal GI in data 21.2.20, ossia € 1.700,00 per la ed € 500,00 per le figlie;
CP_1
- che presupposto dell'atto di precetto, secondo la controparte, è data dal fatto che “La sentenza di separazione, pur in pendenza del procedimento di divorzio e pur valendo, ad oggi i provvedimenti emessi dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, ha effetto retroattivo…”;
- che, come stabilito dalla giurisprudenza, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fis- sato in sede di separazione, decorre dalla data della domanda solo “se in tale momento esiste- vano le condizioni per l'emanazione del relativo provvedimento” (Cass. civ. Sez. I, 20 agosto 1997, n. 7770) e, nel nostro caso, dalla data 21.6.18 del deposito del ricorso per separazione al 5.6.19, data del deposito del ricorso ex art. 709 cpc, la condizione della era differente ri- CP_1 spetto a quella esistente al deposito della sentenza di separazione n. 469/23, così come il prov- vedimento emesso a seguito della richiesta modifica delle condizioni (con il trasferimento volon- tario della dalla casa coniugale alla propria abitazione di San Benedetto del Tronto, vi CP_1 era stata una diminutio a livello di disponibilità economica della stessa, per cui andava valutato il diverso apporto di atteso l'uso esclusivo della casa coniugale (valore locatizio € Parte_1 1500) e si imponeva una diversa rimodulazione del mantenimento, ovvero € 1700,00 per la e € 1000,00 per le figlie in luogo delle precedenti € 2.000,00; CP_1
- che la intende ottenere di integrare le somme per il mantenimento per le figlie per il pe- CP_1 riodo in cui era disposto il collocamento paritario, quando cioè già il padre si accollava spese molto maggiori delle somme che avrebbe dovuto versare e, pertanto, nulla le è dovuto;
- che, alla luce della successione dei provvedimenti di cui sopra, l'obbligo del mantenimento in capo al sig. di € 1.500,00 a favore dell'ex coniuge decorre dalla data del deposito del Parte_1 ricorso ex art. 709 cpc, ovvero dal 5.6.19;
- che il sig. Parte_1
* da giugno 2018 a dicembre 2018 ha versato la somma complessiva di € 11.248,00 non dovu- ta;
* da novembre 2019 (l'ordinanza è del 31.10.19) ad aprile 2022 ha versato € 200,00 mensili in più all'ex coniuge, rispetto a quanto previsto nella sentenza n. 469/2023 per un totale di € 6.000,00;
- che quindi la sig.ra deve vedersi compensata la somma di € € 6.000,00 per il periodo CP_1 [... novembre 2019 / aprile 2022, oltre alle non dovute € 11.248,00 versatele da Giugno 2018 a
2018 per un totale di € 17.248,00; Pt_2
- che, nell'ipotesi malaugurata in cui il mantenimento di cui alla sentenza di separazione venga individuato come decorrente dal deposito della domanda, ovvero giugno 2018, allora va rilevato che non sono dovute per la le somme intimate da giugno 2018 a dicembre 2018 in quan- CP_1
pagina 3 di 7 to versate con una eccedenza di € 748,00 come da distinte di versamenti allegate;
- che le somme gennaio 2019 / novembre 2019 intimate per complessive € 15.000 vanno com- pensate con le eccedenze: ovvero 30 mensilità da Novembre 2019 ad Aprile 2022 in cui lo ha versato € 1.700,00 in luogo delle € 1.500,00 per un totale di € 6.000,00 quindi la Parte_1 compensazione totale (6.000+ 748,00) risulterebbe di € 6.748,00 e dunque l'ammontare che dovrebbe ancora versare lo per la ex coniuge sarebbe di € 8.252,00 (15.000,00- Parte_1 6.748,00);
- che, per quanto riguarda il mantenimento delle figlie, alla luce dei provvedimenti che si sono succeduti, considerato che da gennaio 2019 a ottobre 2019 il sig. ha versato mensil- Parte_1 mente un mantenimento per le figlie di € 2.000,00 in favore della ex coniuge, lo stesso dovrà vedersi riconosciuta la compensazione di € 1.000,00 mensili per il predetto periodo per un am- montare complessivo di € 10.000,00;
- che per il periodo febbraio 2020 / aprile 2022 nulla è dovuto ulteriormente per le figlie, essen- do previsto il loro collocamento paritario;
- che la SC ha stabilito che, nel caso in cui l'obbligo di mantenimento indiretto della prole posto a carico del genitore venga revocato con provvedimento giudiziale, l'onerato ha diritto a ripetere le somme che abbia versato dal momento in cui il titolo è venuto meno e la ritenzione non può ritenersi giustificata in ragione dei principi in tema di irripetibilità, impignorabilità e non compen- sabilità delle prestazioni alimentari, posto che tali principi non operano indiscriminatamente ed in virtù di teorica assimilabilità alle prestazioni alimentari dell'assegno di mantenimento per i fi- gli, ma implicano che in concreto gli importi riscossi per questo titolo abbiano assunto o comun- que abbiano potuto assumere analoga funzione alimentare (Cass. I, 23.5.14, n. 11489) e nel nostro caso la somma di € 2.000,00 è tutt'altro che un assegno alimentare;
- che la sentenza di separazione non menziona alcuna data della decorrenza dell'assegno di mantenimento né viene indicata alcuna somma per le eventuali mensilità pregresse e, salva l'analisi delle diverse vicende in corso di causa, la retroattività della stessa al momento del de- posito del ricorso è una mera interpretazione giurisprudenziale, non prevista da alcuna norma;
- che allora la sentenza di separazione non può essere individuata come titolo esecutivo per l'eventuale recupero di somme pregresse e la sig.ra avrebbe dovuto utilizzare idoneo ti- CP_1 tolo esecutivo per richiedere le somme, di conseguenza non può procedere con precetto ma dovrà depositare ricorso per ingiunzione di pagamento, pertanto, il precetto che si oppone è da ritenersi nullo;
- che in ogni caso, è stato già depositato ricorso in appello avverso la sentenza con istanza di sospensione della esecutività, l'udienza per l'inibitoria è fissata per il 16.8.23.
Si è costituita la sig.ra , per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, dedu- CP_1 cendo:
- di aver iniziato l'azione esecutiva per il pagamento del mantenimento personale da giugno 2018 a novembre 2019 e per quello delle figlie da febbraio 2020 ad aprile 2022, in applicazione della sentenza d separazione, da ritenersi retroattiva e prevalente rispetto ad ogni provvedimen- to emesso dal giudice della separazione in precedenza, sulla base del principio per cui nessun deve esser pregiudicato dal tempo necessario al Tribunale per provvedere;
- che il fatto che lo abbia versato delle somme da gennaio 2018 a maggio 2018, ossia Parte_1 prima del deposito del ricorso per separazione personale giudiziale (21.6.18) non è circostanza contestata, ma non è neanche oggetto di questo giudizio;
- che le somme versate da giugno 2018 a dicembre 2018, dopo il deposito del ricorso da parte della sig.ra , erano autodeterminate dallo e costituivano sempre il mantenimen- CP_1 Parte_1 to per le figlie minori;
- che le somme versate da gennaio 2019, considerando che il 25.1.19 sono stati emanati i provvedimenti provvisori ed urgenti ed è stato stabilito un mantenimento per le figlie pari ad €
pagina 4 di 7 2.000,00 (1.000 ciascuna), sono corrette rispetto a tale provvedimento;
- che per il periodo giugno 2018 - novembre 2019 lo non le ha versato alcun mante- Parte_1 nimento personale, rispetto a quanto statuito in sentenza, e per questo ella agisce in via esecu- tiva;
- che lo le ha versato somme come da apposito prospetto;
Parte_1
- che l'eccedenza versata dallo non è restituibile né compensabile, secondo quanto Parte_1Co statuito dalla , a meno che in sentenza non sia diversamente specificato: quanto versato a titolo di mantenimento (che sia personale o per i figli) in eccedenza rispetto a quanto statuito in sentenza non può essere richiesto al coniuge che ne ha beneficiato, perché per tali soldi, versati per il mantenimento ed il sostentamento della famiglia, vige la presunzione che siano stati effettivamente “consumati”;
- che al contrario, spiega sempre la SC, il diritto alla percezione del mantenimento, sia esso personale o per i figli, statuito in sentenza retroagisce alla domanda poiché non può essere pregiudicato dal tempo necessario a definire la controversia. Di conseguenza quanto non è stato versato deve necessariamente essere corrisposto. Tale principio vale salvo che in sentenza il Collegio non abbia stabilito periodi diversi di decorrenza degli assegni di mantenimento e non è questo il caso;
- che quindi le somme relative al mantenimento personale del coniuge, versate in eccedenza dallo in alcuni periodi - ossia le 200 euro di differenza fra quanto versato da novembre Parte_1 2019 ad aprile 2022 (1700 al mese) e quanto statuito in sentenza (1500), per un totale di 6.000 euro, e le somme relative al mantenimento delle figlie versate in eccedenza in alcuni periodi € 2000 invece che 1000 o € 1700 invece che 1000 - non possono esserle richieste né compensa- te con i crediti alimentari vantati;
– che, Al contrario, lo deve integrare i periodi in cui ha versato alla signora , per il man- Parte_1 CP_1 tenimento delle figlie, soltanto 500,00 euro.
- che La decorrenza differita dei mantenimenti doveva essere stabilita in sentenza ed è insindacabile in questa sede;
È evidente nel titolo esecutivo che il Collegio del Tribunale di Fermo non ha ritenuto di do- ver attribuire al mantenimento diversa decorrenza;
la Corte di appello ha rigettato l'istanza di inibitoria e si pronuncerà nel merito;
il Giudice dell'opposizione a precetto non può essere investito di tale potere dovendo conformarsi al principio della retroattività alla domanda degli effetti della sentenza.
Con la prima memoria ex art. 171 bis cpc parte opposta ha prodotto la sentenza n. 1587/2023 pubbl. il 2/11/2023, emessa dalla Corte di Appello in esito all'appello proposto dello Parte_1 avverso la sentenza n.469 emessa dal Tribunale di Fermo nella camera di consiglio del 25.5.23, proprio per ottenere dalla Corte la precisazione delle decorrenze degli assegni di mantenimento e la riduzione dell'importo fissato per il mantenimento della moglie.
La Corte ha rigettato l'appello, precisando di non rilevare motivi che consentano di derogare alla retroattività delle statuizioni in ordine al mantenimento al momento del deposito della relativa domanda e che la questione relativa alle decorrenze va decisa in sede esecutiva (fine dell'esame del primo motivo di appello, pag. 5: “Né possono trovare spazio in questa sede que- stioni che potrebbero eventualmente rilevare solo in sede esecutiva.”)
All'udienza di prima comparizione delle parti 11.1.24 l'opponente ha tenuto a precisare di aver regolarmente versato l'importo di € 1.000,00 per il mantenimento delle figlie come da contabile depositata in allegato al momento dell'iscrizione a ruolo, contrariamente a quanto riportato dal prospetto dell'opposta; punto su cui l'opposta si è rimessa alla documentazione depositata;
il giudice designato con ordinanza riservata 12.1.24 ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di separazione e rinviato all'udienza 30/10/2025 per la rimessione in decisione, fissando i termini di cui all'art. 189 cpc.
Con provvedimento 28.9.25 il giudice ha poi delegato questo got alla decisione.
*
pagina 5 di 7 Posto che la stessa Corte di Appello ha affermato che le questioni in ordine alla decorrenza dei vari diversi provvedimenti che si sono succeduti rilevano in sede esecutiva, non vi può esser dubbio sulla competenza di questo giudicante.
E' vero certamente che la parte non può esser pregiudicata dai tempi del Tribunale della sepa- razione, ma anche che l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di sepa- razione, decorre dalla data della domanda solo “se in tale momento esistevano le condizioni per l'emanazione del relativo provvedimento” (Cass. I, n. 7770/97) e, nel nostro caso, dalla data del deposito del ricorso per separazione (21.6.18) alla data del deposito del primo ricorso ex art. 709 cpc (5.6.19), la condizione della era diversa rispetto a quella esistente al deposito
CP_1 della sentenza di separazione n. 469/23, così come il provvedimento emesso a seguito della richiesta modifica delle condizioni (con il trasferimento volontario della dalla casa coniu-
CP_1 gale alla propria abitazione di San Benedetto del Tronto il Tribunale ha considerato vi fosse sta- ta una diminuzione della disponibilità economica della , per cui andava valutato il diverso
CP_1 apporto di atteso l'uso esclusivo della casa coniugale (valore locatizio € 1500) e si Parte_1 imponeva una diversa rimodulazione del mantenimento, ovvero € 1700,00 per la e €
CP_1 1000,00 per le figlie in luogo delle precedenti € 2.000,00.
Vero pure che la SC ha stabilito che, nel caso in cui l'obbligo di mantenimento indiretto della prole posto a carico del genitore venga revocato con provvedimento giudiziale, l'onerato ha dirit- to a ripetere le somme che abbia versato dal momento in cui il titolo è venuto meno e la riten- zione non può ritenersi giustificata in ragione dei principi in tema di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità delle prestazioni alimentari, posto che tali principi non operano indiscrimina- tamente ed in virtù di teorica assimilabilità alle prestazioni alimentari dell'assegno di manteni- mento per i figli, ma implicano che in concreto gli importi riscossi per questo titolo abbiano as- sunto, o comunque abbiano potuto assumere, analoga funzione alimentare (Cass. I, 23.5.14, n. 11489) e nel nostro caso la somma di € 2.000,00 è tutt'altro che un assegno alimentare, così come osserva la difesa del ricorrente.
Considerato inoltre che la collocazione paritaria delle minori e la consequenziale riduzione del contributo al mantenimento delle minori a carico del padre, disposta con il provvedimento 21.2.20 dr.ssa Pulicati, non risulta esser stato disposto su apposito ricorso (o almeno non da ricorso documentato in atti), ma frutto dell'accertamento peritale disposto sulle capacità genito- riali, questo provvedimento deva considerarsi vigente dalla data del relativo deposito e che la collocazione paritaria risulta esser cessata con l'emanazione del provvedimento presidenziale in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio 15.4.22, che ne dà atto, occorrerà conside- rare che il contributo del padre al mantenimento delle figlie determinato in € 500,00 sia cessato nell'aprile 2022, al momento del collocamento prevalente delle figlie presso la madre.
Ne consegue che la sentenza di separazione personale giudiziale n. 469 Tribunale di Fermo emessa in data 5.5-27.6.23, notificata all'opponente in forma esecutiva in data 25.7.23, non può legittimamente ritenersi titolo esecutivo quanto al contributo dell'opponente al mantenimento di e delle figlie minori nel periodo di cui al precetto, regolato da provvedimenti diversi CP_1 emessi sulla base di condizioni di fatto diverse.
L'opposizione va dunque accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 e succ. mod., con riferimento alla media tariffaria e per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o as- sorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione a precetto proposta da accertato e di- Parte_1 chiarato che la sentenza di separazione personale giudiziale n. 469 Tribunale di Fermo emessa in data 5.5-27.6.23, notificata all'opponente in forma esecutiva in data 25.7.23, non costituisce titolo esecutivo quanto al contributo di al mantenimento dell'ex coniuge e Parte_1 delle figlie per il periodo di cui al precetto, dichiara la nullità del precetto notificatogli in data pagina 6 di 7 25.7.23 su istanza di per mancata previa o contestuale notifica di titolo esecutivo;
CP_1
2) condanna a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in CP_1 Parte_1
€ 7.616,00 per compensi, oltre 15 % spese generali ed oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Fermo, 7 novembre 2025
Il got
MA IO
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