Ordinanza cautelare 4 dicembre 2025
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00092/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00434/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 434 del 2025, proposto da
New Food Soc. Coop. A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 99341808AB, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Caliendo, Donato Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venosa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Mennuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determina n. 411 R.G del 22 ottobre 2025, comunicata il 24.10.2025 e recante la esclusione della Società dalla procedura di gara;
- dei verbali di gara redatti dalla S.A., riguardati la procedura per l'Affidamento in appalto del servizio di ristorazione scolastica per tre anni (A.S. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026) - Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV) - Importo a base di gara: € 730.000,00 - CIG: 99341808AB - Verifica di congruità dei costi della manodopera;
- del bando e disciplinare di gara e se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ai sensi degli artt. 121 e ss. D.lgs. 104/10, ove medio tempore stipulato tra l'Amministrazione Appaltante e l'eventuale ulteriore aggiudicataria in via definitiva alla gara e con espressa richiesta di conseguire l'aggiudicazione della gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venosa;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. LO MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con atto depositato il 10/2/2026, la parte ricorrente ha chiesto venga dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento al ricorso in esame, tenuto conto che il provvedimento impugnato è stato rimosso in autotutela dal Comune resistente con provvedimento del 27/1/2026; trattasi, nello specifico, di determinazione assunta all’esito della fase cautelare del presente giudizio ed in accoglimento di una richiesta, all’uopo formulata dalla parte ricorrente, con nota del 10/12/2025 (versata in atti dal Comune in data 21/1/2026), nella quale quest’ultima ha manifestato espressamente l’intenzione (per l’ipotesi di attivazione dell’autotutela, nel senso atteso) di rinunciare alle spese di lite;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, cod. proc. amm.;
Ritenuto che sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della ravvisabilità al riguardo di un sostanziale accordo tra le parti, come dianzi evidenziato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA LE, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
LO MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO MA | FA LE |
IL SEGRETARIO