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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°1572 /2022
ORDINANZA EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da (+altri) Parte_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 15 aprile 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte depositate dagli appellanti, nelle quali questi hanno esposto le proprie conclusioni;
RILEVATO che il procedimento è stato differito all'odierna udienza (sostituita col deposito di note scritte) per discussione orale e decisione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 17/04/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta al n. 1572 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
e in proprio e in qualità di Parte_1 Controparte_2 soggetti esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv.to Salvatore Giordano, con elezione di
[...] domicilio in Partinico, Via Siracusa n. 45, appellanti contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv.to Laura S. M. Piscitello, con elezione di domicilio presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, siti in , Piazza Marina n. 39, CP_1 appellato
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio del 15 aprile
2025, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
IN FATTO
1. Con la sentenza n. 2043/2021, pubblicata il 19 luglio 2021, il Giudice di Pace di
Palermo ha dichiarato improcedibile la domanda proposta da e Parte_1 nei confronti del . Parte_3 Controparte_1 Gli attori avevano agito per il risarcimento del danno, da quantificare in € 5.000,00, subito dal figlio in conseguenza della caduta occorsa il 30 luglio 2019 alle ore 21.00, presso la via Principe di Belmonte (Palermo). Secondo quanto dedotto, il minore, mentre passeggiava in compagnia dei genitori e di alcuni conoscenti, era inciampato in un avvallamento del manto stradale, né segnalato né visibile, cadendo a terra e riportando – come attestato dal referto n. 069334 del 30/31 luglio 2019, rilasciato dal
Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello” – una frattura della tibia destra, con prognosi di 30 giorni salvo complicazioni.
Nel dichiarare l'improcedibilità della domanda, il Giudice di Pace ha ritenuto che l'invito non fosse conforme a quanto previsto dalla disciplina di cui al D.L. n.
132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014, a causa della mancata sottoscrizione personale, da parte degli attori, dell'invito alla negoziazione, risultando questo sottoscritto esclusivamente dall'Avv.to Salvatore Giordano. Quanto alle spese di lite, le stesse sono state compensate.
2. Avverso la sentenza gli attori hanno proposto appello, chiedendo, in via preliminare, di ritenere e dichiarare valido l'esperimento del tentativo di negoziazione assistita o, in subordine, che venisse assegnato il termine per il suo rinnovo;
in via istruttoria, hanno insistito nella prova testimoniale non ammessa in primo grado (di e e nella CTU medico legale. Nel merito, hanno Controparte_3 CP_4 rinnovato la richiesta di risarcimento del danno, da quantificarsi in «euro 5.000,00, in applicazione della tabella in uso presso il Tribunale di Milano, ivi inclusi il danno biologico;
l'itt;
l'itp; il danno morale;
il danno patrimoniale e non, anche sulla scorta della documentazione versata in atti e dell'espletanda CTU medico-legale; le spese mediche;
la rivalutazione monetaria e gli interessi, di qualsivoglia natura, maturati e maturandi, dall'occorso al soddisfo, da calcolare in virtù del principio sancito dalla C.S.U. con la sentenza n. 1712/1995; ovvero, a quella somma che l'Autorità adita riterrà giusta e secondo diritto e comunque entro gli euro 5.000,00». Col favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Il si è costituito, resistendo all'appello ex adverso proposto; in Controparte_1 via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita;
nel merito, ha ribadito la natura fortuita e imprevedibile dell'evento lesivo e chiesto di accertare il concorso di colpa, totale o quantomeno parziale, degli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c., con riduzione dell'eventuale risarcimento. Con condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio. 4. Con provvedimento dell'11 maggio 2022, il giudice ha ammesso la prova testimoniale, assunta poi all'udienza del 29 novembre 2023; con successivo provvedimento del 28 maggio 2025, ha disposto CTU medico-legale, affidata alla perizia della dott.ssa La causa è stata decisa come appresso, ex art. Persona_1
281-sexies c.p.c., alla scadenza del termine perentorio del 15 aprile 2025.
MERITO DELLA LITE
1. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda.
La normativa in materia di negoziazione assistita, disciplinata dal D.L. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014, prevede che il procedimento di composizione bonaria della controversia prenda avvio dall'invito alla negoziazione assistita sottoscritto dalla parte e che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del suddetto D.L., la certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avvenga ad opera dell'avvocato che formula l'invito.
Per le ipotesi in cui è previsto l'obbligatorio esperimento del tentativo di negoziazione assistita, la normativa ricollega la sanzione dell'improcedibilità della domanda esclusivamente alla mancata attivazione del tentativo medesimo. L'art. 3 del
D.L. n. 132/2014 statuisce che, in caso di mancato esperimento, il giudice assegni alle parti un termine di quindici giorni per procedere alla comunicazione dell'invito alla negoziazione. Nel caso di esito positivo della procedura, l'art. 2 prevede che, a pena di nullità, la convenzione sia redatta in forma scritta e che gli avvocati delle parti certifichino l'autografia delle sottoscrizioni apposte, assumendosene la responsabilità professionale. Nessuna sanzione è, invece, prevista per eventuali irregolarità formali dell'invito, quali la mancata sottoscrizione personale della parte assistita, sì che la sanzione dell'improcedibilità risulta testualmente riferita al solo mancato esperimento del tentativo, da intendersi in senso assoluto. Ne consegue che, non essendo espressamente prevista una sanzione (nullità o improcedibilità) per il caso dell'invito sottoscritto dal solo difensore, la mancata sottoscrizione della parte non può essere considerata elemento essenziale della procedura, tale da far ritenere non validamente esperito il tentativo di negoziazione assistita.
Sul tema, va altresì richiamato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, sancito dall'art. 156 c.p.c., che prevede che l'atto processuale che abbia comunque raggiunto lo scopo cui è destinato non può essere dichiarato nullo. In tale prospettiva, merita evidenza l'idea, già espressa dalla giurisprudenza di merito, secondo cui, anche ove si ritenga che la mancata sottoscrizione personale della parte sull'invito alla negoziazione assistita costituisca un vizio di nullità dell'atto, tale nullità deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., qualora l'atto abbia comunque assolto alla propria funzione, ossia quella di informare la controparte e invitarla al procedimento di negoziazione assistita avente ad oggetto la medesima controversia pendente tra le parti, in assenza di specifiche allegazioni da parte del convenuto idonee a dimostrare un pregiudizio effettivo derivante dalla sottoscrizione dell'invito da parte del solo difensore, in luogo della parte personalmente (Trib. Torino n. 1423/2022).
Nel caso di specie, l'invito alla negoziazione assistita, trasmesso alla parte convenuta in data 20 dicembre 2020 e sottoscritto dall'Avv.to Salvatore Giordano, deve ritenersi, dunque, idoneo a integrare la condizione di procedibilità prevista dalla normativa.
Esso, infatti, non risulta privo di un requisito essenziale e, avendo raggiunto la controparte, ha adempiuto allo scopo cui era destinato, vale a dire manifestare la volontà dell'istante di addivenire a una composizione stragiudiziale della controversia, vieppiù che la parte convenuta non ha allegato né dimostrato alcun concreto pregiudizio derivante dalla mancata sottoscrizione personale dell'invito, né ha dedotto come tale circostanza abbia effettivamente compromesso la possibilità di giungere a un accordo extragiudiziale.
2. Nel merito, l'appello è fondato e merita di essere accolto nei termini che seguono.
2.1. La vicenda di lite va agevolmente ricondotta all'ambito della responsabilità per danno da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., dominato dalla regola di riparto dell'onere di prova che impone al danneggiato l'onere di provare la sussistenza dell'evento dannoso e la sua riconducibilità, sotto il profilo causale, alla cosa in custodia, fondandosi, la responsabilità del custode, sulla presunzione di colpa derivante dal potere di controllo che il custode esercita sulla cosa stessa, superabile soltanto mediante la dimostrazione del caso fortuito, inteso come evento inevitabile e al di fuori della sfera di controllo del custode, dotato di impulso causale autonomo, che può consistere anche nel comportamento colposo del danneggiato (v., da ultimo, Cass. n.
7789.2024).
In relazione al caso in oggetto, la dinamica dell'incidente descritta dalla parte attrice non risulta controversa ed è stata avvalorata dalle dichiarazioni rese dai testimoni e , della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare Controparte_3 CP_4
(viste la loro indifferenza rispetto alla vicenda e la loro estrema vicinanza fisica al fatto storico). Le deposizioni dei testi confermano che il dissesto del marciapiede nell'isola pedonale, rappresentato da una buca 'più o meno di diametro di venti centimetri e profonda all'incirca dieci-quindici centimetri' (così a chiarimenti il ), che ha causato la caduta CP_3 del minore, non era facilmente visibile a causa della scarsa illuminazione e dell'ora tarda, e più in generale dello stato complessivo dei luoghi. Tale dissesto non era stato notato nemmeno dai due testimoni, se non nel momento stesso dell'incidente, configurando così una vera e propria insidia (così il : 'L'incidente accadde quando CP_3 eravamo a distanza di circa tra i cinque e gli otto metri. Io stesso non mi ero accorto della buca prima che il bambino ci cadesse'; dello stesso tenore la testimonianza del 'Mentre che CP_4 camminavamo incontro ai non mi sono accorto della buca, che ho visto solo dopo la caduta Parte_1 del bambino').
Allo stesso modo, utili elementi per affermare che le lesioni riportate dal minore siano state cagionate dalla predetta buca si ricavano dalle risultanze peritali, dal momento che il CTU designato, effettuato esame anamnestico e obiettivo e valutati i documenti in atti, ha appurato che il minore è 'in atto affetto da Parte_2 lievi esiti algici di pregressa frattura della diafisi tibiale destra, ormai ben consolidata e senza anomalie della crescita ossea' (v. pag. 5 della relazione), che causano dolenzia nei movimenti di flesso-estensione del piede e nella deambulazione sulle punte e sui talloni, nonché difficoltà nella pratica del calcetto e sensazione di dolore in corrispondenza della frattura specialmente in seguito al carico prolungato e ai cambiamenti metereologici; ha, quindi, concluso che 'i postumi e le lesioni che li hanno cagionati, appaiono verosimilmente in relazione di causalità con l'infortunio in questione avvenuto secondo le modalità riferite dai genitori, essendo soddisfatti i criteri cronologico, modale e di idoneità lesiva'.
Si deve, quindi, ritenere che gli appellanti abbiano assolto all'onere della prova che su di essi incombeva, e che, di contro, il custode – nel caso specifico l'ente proprietario della strada, ossia il , tenuto all'onere manutentivo – abbia Controparte_1 trascurato di fornire prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, imprevisto e imprevedibile, idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento, come pure, ai sensi dell'art. 1227 c.c., dell'esistenza di circostanze espressive di una colpa esclusiva o concorrente del danneggiato. Difatti, per quanto non ricordassero se il bambino era tenuto per mano dal padre, entrambi i testi hanno riferito che il piccolo era 'vicinissimo' al genitore. Inoltre, le deduzioni fornite dalla polizia municipale, che descrivono l'assenza di anomalie significative, avvallamenti o recenti ripristini, nonché l'illuminazione adeguata del luogo del sinistro, non possono avere valore decisivo, dal momento che si riferiscono allo stato dei luoghi come rilevato durante un sopralluogo del 7 luglio 2020, effettuato quindi a distanza di quasi un anno dall'incidente, verificatosi il 30 luglio 2019. Né vale ad escludere la responsabilità custodiale la considerazione che l'estensione della rete viaria e l'uso generalizzato da parte della collettività non consenta alla P.A.
l'esercizio di un continuo ed efficace controllo volto ad impedire l'insorgere, su detti beni, di situazioni pericolose. La giurisprudenza, invero, è ormai pacifica nell'affermare che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi del ripetuto art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione: 'Tale responsabilità, è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza'
(Cass. n. 13583.2019; Cass. n.6703.2018).
Ad esonerare il dalla responsabilità da custodia non giova neppure CP_1
l'eventuale affidamento a soggetti terzi dei compiti di manutenzione, posto che in tale ipotesi il contratto di servizio costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente Codice della Strada. Deve ritenersi, dunque, che l'esistenza di un tale contratto non valga, nei rapporti con gli utenti, ad escludere la qualità di custode ex art. 2051 c.c. in capo al quale ente proprietario delle strade pubbliche (tranne CP_1 che l'area, eventualmente interessata da lavori di rifacimento, non risulti completamente enucleata e sottratta al traffico veicolare e pedonale: cfr. per tutte,
Cass. n. 15882.2013).
In conclusione, sussistono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria sancita dall'art. 2051 c.c., giacché l'evento è direttamente riconducibile alla condizione di insicurezza e pericolosità del tratto percorso dagli appellanti, determinata dall'esistenza di una buca non segnalata né recintata, tale, perciò, da creare insidia, considerate soprattutto le condizioni di scarsa visibilità in prossimità del punto di caduta e l'assenza di prova circa la provenienza del danno dalla repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Come ricordato dalla Suprema Corte, in tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (cfr. Cass. n.
1725.2019). In quest'ottica, si è affermato che 'in tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità, occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi' (Cass. n. 11096.2020).
2.2. In merito alla quantificazione del danno, il CTU, tenuto conto della 'Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità', istituita con decreto del Ministero della Salute del 3.07.2003 e pubblicata in G.U. n. 211 dell'11.09.2003, secondo cui gli “esiti dolorosi di frattura diafisaria isolata di tibia o femore ben consolidata in assenza o con sfumata ripercussione funzionale” arrecano un danno biologico non superiore al 4%, ha riconosciuto un danno biologico permanente pari al 4%, un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 30, un periodo di inabilità temporanea parziale al
75% di giorni 20 e un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30.
Per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno come sopra riconosciuto – risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. (secondo l'interpretazione offertane da Cass. S.U. 26972/08), quale pregiudizio derivante dalla lesione del fondamentale diritto alla salute, di rango costituzionale – giova adottare le
Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, notoriamente indicate dalla giurisprudenza di legittimità quale valido criterio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, riconoscendone una vocazione nazionale. Pur trattandosi di pregiudizio di carattere micropermanente, deve escludersi ch'esso possa essere liquidato mercé l'applicazione delle tabelle previste dall'art. 139 del D.Lgs. n. 209 del
2005, fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di 'danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti', in accordo con il principio per cui i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139, per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale (poi estesa dall'art. 3 co. 3 del D.L. n. 158 del 2012 convertito in L. n. 189 del 2012 e dall'art. 7 co. 4 L. n. 24 del 2017 al danno conseguente all'attività del medico o della struttura sanitaria), come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (cfr., ex multis, Cass. n. 5474.2023; Cass. n.
15733.2022; Trib. Palermo 30.9.2024 n. 4667).
È, inoltre, noto che, pur nel contesto di una nozione unitaria ed omnicomprensiva di danno non patrimoniale, come riferito a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, il danno biologico (che può anche ricomprendere la 'sofferenza psicofisica' o sofferenza biologica,
o sofferenza menomazione-correlata, apprezzabile dal punto di vista medico-legale e/o nosologico) è autonomo rispetto al danno c.d. morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore o patema d'animo patita dal soggetto in conseguenza della lesione di un suo diritto soggettivo (Cass. n. 27482.2018) ma anche come dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione (Cass. n. 23469.2018). Esso, ove dedotto, deve essere provato specificamente e formare oggetto di specifica valutazione e liquidazione
(Cass. n. 4878.2019), dovendo il danneggiato dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio (Cass. n. 6443.2023; Cass. n. 23586.2022).
Di tale specifico danno non v'è prova in atti, sicché l'accoglimento della domanda attorea va limitato solo al danno biologico in senso stretto.
Ora, facendo applicazione delle tabelle vigenti al momento della liquidazione (ediz.
2024: v. Cass. n. 33770.2019), il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito dal minore dovrebbe essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di € 6.486,00 pari all'importo previsto dalle dette tabelle per un'invalidità permanente del 4% in soggetto di quasi 5 anni all'epoca del sinistro. Per il danno biologico temporaneo, applicato l'importo base di cui alla Tabella (€ 115,00), si avrebbe: ITT €
3.450,00; ITP al 75% € 1.725,00; ITP al 50% € 1.725,00, e così per un totale di €
6.900,00; oltre alla spesa sanitaria ritenuta congrua, complessivamente pari a € 456,00.
Tuttavia, gli appellanti hanno espressamente limitato la domanda alla somma di €
5.000,00 (insistendo, invero, per il risarcimento 'di tutti i danni menzionati nella superiore parte narrativa, che si quantificano in 5.000,00 Euro, in applicazione della tabella in uso presso il
Tribunale di Milano, ivi inclusi il danno biologico;
l'I.T.T.; l'I.T.P.; il danno morale;
il danno patrimoniale e non, sulla scorta del compendio probatorio fornito da questa parte appellante;
oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi, di qualsivoglia natura, maturati e maturandi, dall'occorso al soddisfo, da calcolare in virtù del principio sancito dalla C.S.U. con la sentenza n. 1712/1995; ovvero, a quella somma che l'Autorità adita riterrà giusta e secondo diritto e comunque entro e non oltre i 5.000,00 Euro la condanna'), sì che il totale a loro riconoscibile va necessariamente ridotto, per il principio della domanda, alla suddetta misura di € 5.000,00. Su tale importo, che costituisce credito di valore, spettano gli interessi compensativi al tasso legale calcolati sulla somma devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712/95. Su questa somma, che costituisce l'ammontare complessivo dovuto agli appellanti, a titolo di risarcimento del danno, sono dovuti gli interessi legali dal dì della presente pronuncia al soddisfo.
3. Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio vanno poste secondo soccombenza a carico del e si liquidano come in dispositivo (tenendo conto CP_1 delle tabelle accluse al D.M. 55/2014, parametri medi per tutte le fasi processuali), oltre ad € 750,00 per l'assistenza nella fase stragiudiziale;
le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Palermo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello in oggetto e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza gravata, condanna il a pagare agli appellanti la Controparte_1 complessiva somma di € 5.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, come in parte motiva;
- condanna il a pagare le spese di lite in favore degli appellanti, Controparte_1 che liquida, per il primo grado, in € 125,00 per esborsi ed in € 2.010,00 per compensi
(di cui € 750,00 per assistenza nella fase stragiudiziale) e, per il secondo grado, in €
174,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A.
e I.V.A., da liquidare in favore del Difensore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico del . Controparte_1
Così deciso, il 17 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°1572 /2022
ORDINANZA EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da (+altri) Parte_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 15 aprile 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte depositate dagli appellanti, nelle quali questi hanno esposto le proprie conclusioni;
RILEVATO che il procedimento è stato differito all'odierna udienza (sostituita col deposito di note scritte) per discussione orale e decisione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 17/04/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta al n. 1572 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
e in proprio e in qualità di Parte_1 Controparte_2 soggetti esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv.to Salvatore Giordano, con elezione di
[...] domicilio in Partinico, Via Siracusa n. 45, appellanti contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv.to Laura S. M. Piscitello, con elezione di domicilio presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, siti in , Piazza Marina n. 39, CP_1 appellato
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio del 15 aprile
2025, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
IN FATTO
1. Con la sentenza n. 2043/2021, pubblicata il 19 luglio 2021, il Giudice di Pace di
Palermo ha dichiarato improcedibile la domanda proposta da e Parte_1 nei confronti del . Parte_3 Controparte_1 Gli attori avevano agito per il risarcimento del danno, da quantificare in € 5.000,00, subito dal figlio in conseguenza della caduta occorsa il 30 luglio 2019 alle ore 21.00, presso la via Principe di Belmonte (Palermo). Secondo quanto dedotto, il minore, mentre passeggiava in compagnia dei genitori e di alcuni conoscenti, era inciampato in un avvallamento del manto stradale, né segnalato né visibile, cadendo a terra e riportando – come attestato dal referto n. 069334 del 30/31 luglio 2019, rilasciato dal
Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello” – una frattura della tibia destra, con prognosi di 30 giorni salvo complicazioni.
Nel dichiarare l'improcedibilità della domanda, il Giudice di Pace ha ritenuto che l'invito non fosse conforme a quanto previsto dalla disciplina di cui al D.L. n.
132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014, a causa della mancata sottoscrizione personale, da parte degli attori, dell'invito alla negoziazione, risultando questo sottoscritto esclusivamente dall'Avv.to Salvatore Giordano. Quanto alle spese di lite, le stesse sono state compensate.
2. Avverso la sentenza gli attori hanno proposto appello, chiedendo, in via preliminare, di ritenere e dichiarare valido l'esperimento del tentativo di negoziazione assistita o, in subordine, che venisse assegnato il termine per il suo rinnovo;
in via istruttoria, hanno insistito nella prova testimoniale non ammessa in primo grado (di e e nella CTU medico legale. Nel merito, hanno Controparte_3 CP_4 rinnovato la richiesta di risarcimento del danno, da quantificarsi in «euro 5.000,00, in applicazione della tabella in uso presso il Tribunale di Milano, ivi inclusi il danno biologico;
l'itt;
l'itp; il danno morale;
il danno patrimoniale e non, anche sulla scorta della documentazione versata in atti e dell'espletanda CTU medico-legale; le spese mediche;
la rivalutazione monetaria e gli interessi, di qualsivoglia natura, maturati e maturandi, dall'occorso al soddisfo, da calcolare in virtù del principio sancito dalla C.S.U. con la sentenza n. 1712/1995; ovvero, a quella somma che l'Autorità adita riterrà giusta e secondo diritto e comunque entro gli euro 5.000,00». Col favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Il si è costituito, resistendo all'appello ex adverso proposto; in Controparte_1 via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita;
nel merito, ha ribadito la natura fortuita e imprevedibile dell'evento lesivo e chiesto di accertare il concorso di colpa, totale o quantomeno parziale, degli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c., con riduzione dell'eventuale risarcimento. Con condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio. 4. Con provvedimento dell'11 maggio 2022, il giudice ha ammesso la prova testimoniale, assunta poi all'udienza del 29 novembre 2023; con successivo provvedimento del 28 maggio 2025, ha disposto CTU medico-legale, affidata alla perizia della dott.ssa La causa è stata decisa come appresso, ex art. Persona_1
281-sexies c.p.c., alla scadenza del termine perentorio del 15 aprile 2025.
MERITO DELLA LITE
1. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda.
La normativa in materia di negoziazione assistita, disciplinata dal D.L. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014, prevede che il procedimento di composizione bonaria della controversia prenda avvio dall'invito alla negoziazione assistita sottoscritto dalla parte e che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del suddetto D.L., la certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avvenga ad opera dell'avvocato che formula l'invito.
Per le ipotesi in cui è previsto l'obbligatorio esperimento del tentativo di negoziazione assistita, la normativa ricollega la sanzione dell'improcedibilità della domanda esclusivamente alla mancata attivazione del tentativo medesimo. L'art. 3 del
D.L. n. 132/2014 statuisce che, in caso di mancato esperimento, il giudice assegni alle parti un termine di quindici giorni per procedere alla comunicazione dell'invito alla negoziazione. Nel caso di esito positivo della procedura, l'art. 2 prevede che, a pena di nullità, la convenzione sia redatta in forma scritta e che gli avvocati delle parti certifichino l'autografia delle sottoscrizioni apposte, assumendosene la responsabilità professionale. Nessuna sanzione è, invece, prevista per eventuali irregolarità formali dell'invito, quali la mancata sottoscrizione personale della parte assistita, sì che la sanzione dell'improcedibilità risulta testualmente riferita al solo mancato esperimento del tentativo, da intendersi in senso assoluto. Ne consegue che, non essendo espressamente prevista una sanzione (nullità o improcedibilità) per il caso dell'invito sottoscritto dal solo difensore, la mancata sottoscrizione della parte non può essere considerata elemento essenziale della procedura, tale da far ritenere non validamente esperito il tentativo di negoziazione assistita.
Sul tema, va altresì richiamato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, sancito dall'art. 156 c.p.c., che prevede che l'atto processuale che abbia comunque raggiunto lo scopo cui è destinato non può essere dichiarato nullo. In tale prospettiva, merita evidenza l'idea, già espressa dalla giurisprudenza di merito, secondo cui, anche ove si ritenga che la mancata sottoscrizione personale della parte sull'invito alla negoziazione assistita costituisca un vizio di nullità dell'atto, tale nullità deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., qualora l'atto abbia comunque assolto alla propria funzione, ossia quella di informare la controparte e invitarla al procedimento di negoziazione assistita avente ad oggetto la medesima controversia pendente tra le parti, in assenza di specifiche allegazioni da parte del convenuto idonee a dimostrare un pregiudizio effettivo derivante dalla sottoscrizione dell'invito da parte del solo difensore, in luogo della parte personalmente (Trib. Torino n. 1423/2022).
Nel caso di specie, l'invito alla negoziazione assistita, trasmesso alla parte convenuta in data 20 dicembre 2020 e sottoscritto dall'Avv.to Salvatore Giordano, deve ritenersi, dunque, idoneo a integrare la condizione di procedibilità prevista dalla normativa.
Esso, infatti, non risulta privo di un requisito essenziale e, avendo raggiunto la controparte, ha adempiuto allo scopo cui era destinato, vale a dire manifestare la volontà dell'istante di addivenire a una composizione stragiudiziale della controversia, vieppiù che la parte convenuta non ha allegato né dimostrato alcun concreto pregiudizio derivante dalla mancata sottoscrizione personale dell'invito, né ha dedotto come tale circostanza abbia effettivamente compromesso la possibilità di giungere a un accordo extragiudiziale.
2. Nel merito, l'appello è fondato e merita di essere accolto nei termini che seguono.
2.1. La vicenda di lite va agevolmente ricondotta all'ambito della responsabilità per danno da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., dominato dalla regola di riparto dell'onere di prova che impone al danneggiato l'onere di provare la sussistenza dell'evento dannoso e la sua riconducibilità, sotto il profilo causale, alla cosa in custodia, fondandosi, la responsabilità del custode, sulla presunzione di colpa derivante dal potere di controllo che il custode esercita sulla cosa stessa, superabile soltanto mediante la dimostrazione del caso fortuito, inteso come evento inevitabile e al di fuori della sfera di controllo del custode, dotato di impulso causale autonomo, che può consistere anche nel comportamento colposo del danneggiato (v., da ultimo, Cass. n.
7789.2024).
In relazione al caso in oggetto, la dinamica dell'incidente descritta dalla parte attrice non risulta controversa ed è stata avvalorata dalle dichiarazioni rese dai testimoni e , della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare Controparte_3 CP_4
(viste la loro indifferenza rispetto alla vicenda e la loro estrema vicinanza fisica al fatto storico). Le deposizioni dei testi confermano che il dissesto del marciapiede nell'isola pedonale, rappresentato da una buca 'più o meno di diametro di venti centimetri e profonda all'incirca dieci-quindici centimetri' (così a chiarimenti il ), che ha causato la caduta CP_3 del minore, non era facilmente visibile a causa della scarsa illuminazione e dell'ora tarda, e più in generale dello stato complessivo dei luoghi. Tale dissesto non era stato notato nemmeno dai due testimoni, se non nel momento stesso dell'incidente, configurando così una vera e propria insidia (così il : 'L'incidente accadde quando CP_3 eravamo a distanza di circa tra i cinque e gli otto metri. Io stesso non mi ero accorto della buca prima che il bambino ci cadesse'; dello stesso tenore la testimonianza del 'Mentre che CP_4 camminavamo incontro ai non mi sono accorto della buca, che ho visto solo dopo la caduta Parte_1 del bambino').
Allo stesso modo, utili elementi per affermare che le lesioni riportate dal minore siano state cagionate dalla predetta buca si ricavano dalle risultanze peritali, dal momento che il CTU designato, effettuato esame anamnestico e obiettivo e valutati i documenti in atti, ha appurato che il minore è 'in atto affetto da Parte_2 lievi esiti algici di pregressa frattura della diafisi tibiale destra, ormai ben consolidata e senza anomalie della crescita ossea' (v. pag. 5 della relazione), che causano dolenzia nei movimenti di flesso-estensione del piede e nella deambulazione sulle punte e sui talloni, nonché difficoltà nella pratica del calcetto e sensazione di dolore in corrispondenza della frattura specialmente in seguito al carico prolungato e ai cambiamenti metereologici; ha, quindi, concluso che 'i postumi e le lesioni che li hanno cagionati, appaiono verosimilmente in relazione di causalità con l'infortunio in questione avvenuto secondo le modalità riferite dai genitori, essendo soddisfatti i criteri cronologico, modale e di idoneità lesiva'.
Si deve, quindi, ritenere che gli appellanti abbiano assolto all'onere della prova che su di essi incombeva, e che, di contro, il custode – nel caso specifico l'ente proprietario della strada, ossia il , tenuto all'onere manutentivo – abbia Controparte_1 trascurato di fornire prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, imprevisto e imprevedibile, idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento, come pure, ai sensi dell'art. 1227 c.c., dell'esistenza di circostanze espressive di una colpa esclusiva o concorrente del danneggiato. Difatti, per quanto non ricordassero se il bambino era tenuto per mano dal padre, entrambi i testi hanno riferito che il piccolo era 'vicinissimo' al genitore. Inoltre, le deduzioni fornite dalla polizia municipale, che descrivono l'assenza di anomalie significative, avvallamenti o recenti ripristini, nonché l'illuminazione adeguata del luogo del sinistro, non possono avere valore decisivo, dal momento che si riferiscono allo stato dei luoghi come rilevato durante un sopralluogo del 7 luglio 2020, effettuato quindi a distanza di quasi un anno dall'incidente, verificatosi il 30 luglio 2019. Né vale ad escludere la responsabilità custodiale la considerazione che l'estensione della rete viaria e l'uso generalizzato da parte della collettività non consenta alla P.A.
l'esercizio di un continuo ed efficace controllo volto ad impedire l'insorgere, su detti beni, di situazioni pericolose. La giurisprudenza, invero, è ormai pacifica nell'affermare che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi del ripetuto art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione: 'Tale responsabilità, è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza'
(Cass. n. 13583.2019; Cass. n.6703.2018).
Ad esonerare il dalla responsabilità da custodia non giova neppure CP_1
l'eventuale affidamento a soggetti terzi dei compiti di manutenzione, posto che in tale ipotesi il contratto di servizio costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente Codice della Strada. Deve ritenersi, dunque, che l'esistenza di un tale contratto non valga, nei rapporti con gli utenti, ad escludere la qualità di custode ex art. 2051 c.c. in capo al quale ente proprietario delle strade pubbliche (tranne CP_1 che l'area, eventualmente interessata da lavori di rifacimento, non risulti completamente enucleata e sottratta al traffico veicolare e pedonale: cfr. per tutte,
Cass. n. 15882.2013).
In conclusione, sussistono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria sancita dall'art. 2051 c.c., giacché l'evento è direttamente riconducibile alla condizione di insicurezza e pericolosità del tratto percorso dagli appellanti, determinata dall'esistenza di una buca non segnalata né recintata, tale, perciò, da creare insidia, considerate soprattutto le condizioni di scarsa visibilità in prossimità del punto di caduta e l'assenza di prova circa la provenienza del danno dalla repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Come ricordato dalla Suprema Corte, in tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (cfr. Cass. n.
1725.2019). In quest'ottica, si è affermato che 'in tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità, occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi' (Cass. n. 11096.2020).
2.2. In merito alla quantificazione del danno, il CTU, tenuto conto della 'Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità', istituita con decreto del Ministero della Salute del 3.07.2003 e pubblicata in G.U. n. 211 dell'11.09.2003, secondo cui gli “esiti dolorosi di frattura diafisaria isolata di tibia o femore ben consolidata in assenza o con sfumata ripercussione funzionale” arrecano un danno biologico non superiore al 4%, ha riconosciuto un danno biologico permanente pari al 4%, un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 30, un periodo di inabilità temporanea parziale al
75% di giorni 20 e un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30.
Per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno come sopra riconosciuto – risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. (secondo l'interpretazione offertane da Cass. S.U. 26972/08), quale pregiudizio derivante dalla lesione del fondamentale diritto alla salute, di rango costituzionale – giova adottare le
Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, notoriamente indicate dalla giurisprudenza di legittimità quale valido criterio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, riconoscendone una vocazione nazionale. Pur trattandosi di pregiudizio di carattere micropermanente, deve escludersi ch'esso possa essere liquidato mercé l'applicazione delle tabelle previste dall'art. 139 del D.Lgs. n. 209 del
2005, fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di 'danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti', in accordo con il principio per cui i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139, per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale (poi estesa dall'art. 3 co. 3 del D.L. n. 158 del 2012 convertito in L. n. 189 del 2012 e dall'art. 7 co. 4 L. n. 24 del 2017 al danno conseguente all'attività del medico o della struttura sanitaria), come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (cfr., ex multis, Cass. n. 5474.2023; Cass. n.
15733.2022; Trib. Palermo 30.9.2024 n. 4667).
È, inoltre, noto che, pur nel contesto di una nozione unitaria ed omnicomprensiva di danno non patrimoniale, come riferito a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, il danno biologico (che può anche ricomprendere la 'sofferenza psicofisica' o sofferenza biologica,
o sofferenza menomazione-correlata, apprezzabile dal punto di vista medico-legale e/o nosologico) è autonomo rispetto al danno c.d. morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore o patema d'animo patita dal soggetto in conseguenza della lesione di un suo diritto soggettivo (Cass. n. 27482.2018) ma anche come dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione (Cass. n. 23469.2018). Esso, ove dedotto, deve essere provato specificamente e formare oggetto di specifica valutazione e liquidazione
(Cass. n. 4878.2019), dovendo il danneggiato dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio (Cass. n. 6443.2023; Cass. n. 23586.2022).
Di tale specifico danno non v'è prova in atti, sicché l'accoglimento della domanda attorea va limitato solo al danno biologico in senso stretto.
Ora, facendo applicazione delle tabelle vigenti al momento della liquidazione (ediz.
2024: v. Cass. n. 33770.2019), il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito dal minore dovrebbe essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di € 6.486,00 pari all'importo previsto dalle dette tabelle per un'invalidità permanente del 4% in soggetto di quasi 5 anni all'epoca del sinistro. Per il danno biologico temporaneo, applicato l'importo base di cui alla Tabella (€ 115,00), si avrebbe: ITT €
3.450,00; ITP al 75% € 1.725,00; ITP al 50% € 1.725,00, e così per un totale di €
6.900,00; oltre alla spesa sanitaria ritenuta congrua, complessivamente pari a € 456,00.
Tuttavia, gli appellanti hanno espressamente limitato la domanda alla somma di €
5.000,00 (insistendo, invero, per il risarcimento 'di tutti i danni menzionati nella superiore parte narrativa, che si quantificano in 5.000,00 Euro, in applicazione della tabella in uso presso il
Tribunale di Milano, ivi inclusi il danno biologico;
l'I.T.T.; l'I.T.P.; il danno morale;
il danno patrimoniale e non, sulla scorta del compendio probatorio fornito da questa parte appellante;
oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi, di qualsivoglia natura, maturati e maturandi, dall'occorso al soddisfo, da calcolare in virtù del principio sancito dalla C.S.U. con la sentenza n. 1712/1995; ovvero, a quella somma che l'Autorità adita riterrà giusta e secondo diritto e comunque entro e non oltre i 5.000,00 Euro la condanna'), sì che il totale a loro riconoscibile va necessariamente ridotto, per il principio della domanda, alla suddetta misura di € 5.000,00. Su tale importo, che costituisce credito di valore, spettano gli interessi compensativi al tasso legale calcolati sulla somma devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712/95. Su questa somma, che costituisce l'ammontare complessivo dovuto agli appellanti, a titolo di risarcimento del danno, sono dovuti gli interessi legali dal dì della presente pronuncia al soddisfo.
3. Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio vanno poste secondo soccombenza a carico del e si liquidano come in dispositivo (tenendo conto CP_1 delle tabelle accluse al D.M. 55/2014, parametri medi per tutte le fasi processuali), oltre ad € 750,00 per l'assistenza nella fase stragiudiziale;
le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Palermo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello in oggetto e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza gravata, condanna il a pagare agli appellanti la Controparte_1 complessiva somma di € 5.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, come in parte motiva;
- condanna il a pagare le spese di lite in favore degli appellanti, Controparte_1 che liquida, per il primo grado, in € 125,00 per esborsi ed in € 2.010,00 per compensi
(di cui € 750,00 per assistenza nella fase stragiudiziale) e, per il secondo grado, in €
174,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A.
e I.V.A., da liquidare in favore del Difensore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico del . Controparte_1
Così deciso, il 17 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi