Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 03/06/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 2616/2024
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Giudice Sara Pozzetti
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 2616/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (cessazione degli effetti civili)
congiuntamente proposta da:
Parte 1 nato il [...] ad [...] rappresentata e difesa dall'avv. PANETTA NADIA
e ato il 21/06/1960 a TORINO (TO) Parte 2
rappresentato e difeso dall'avv. PENNO SILVIO DOMENICO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con ricorso depositato telematicamente in data 29/07/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare la cessazione degli effetti civili;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
456/2024 pubblicata il 25/10/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
"1. La dimora familiare, sita in Ferrere (AT), Strada Villafranca n. 7, immobile di proprietà esclusiva della sig.ra Pt 1 rimarrà nell'esclusivo godimento della stessa, con tutti gli arredi che la compongono, eccezion fatta per quelli che verranno prelevati dal marito e di cui meglio si darà conto infra (punto n. 3);
2. Entrambi i figli, PE e Per 2 continueranno a risiedere presso tale immobile unitamente alla madre;
Part 3. Il sig. ascerà tale immobile entro e non oltre la data del 15.09.2024, portando con sé una serie di beni mobili, meglio individuati nell'elenco allegato al presente ricorso (doc.
8 - elenco beni). Le spese per il trasloco e il trasferimento di tali beni, che dovranno tutti essere prelevati dalla dimora Part famigliare entro e non oltre la data del 15.10.2024, rimarranno ad esclusivo carico del sig. Tutti Part i beni mobili e gli effetti personali del sig. dovranno essere dallo stesso organizzati e preparati entro il giorno 15.09.2024 per il successivo prelievo, in modo che successivamente - appunto entro il 15.10.2024- egli debba accedere in casa solo per prelevarli e portarli via con sé, attività che dovrà svolgersi mediante un unico accesso previamente concordato con la sig.ra Pt1
4. Il sig. continuerà a corrispondere le rate del mutuo ipotecario n. 0E5310572746 del 6.10.2020 Part
finché permarrà nell'immobile sopra citato, dopo di che vi provvederà la sig.ra Pt_1 la quale corrisponderà in via esclusiva le rate residue fino all'estinzione del mutuo ipotecario (doc. 4);
5. A tal fine la ricorrente provvederà a trasferire l'addebitato del sopra citato mutuo sul c/c n. 24127
c/o Cassa di Risparmio di Asti e provvederà a curare l'accollo del mutuo medesimo esclusivamente in capo a sé, estromettendo il sig. Parte 2 , adempimento quest'ultimo a cui provvederà dopo l'uscita da casa di quest'ultimo e dopo il prelievo da parte dello stesso dei propri beni;
6. La sig.ra Pt 1 si impegna a corrispondere al marito, all'atto della sua uscita da casa, la somma di euro 2.500,00 per sostenerlo nelle spese di trasferimento presso la sua nuova abitazione, mediante bonifico bancario;
Part 7. Il sig. a far data dall'uscita dalla casa coniugale, a titolo di concorso nel mantenimento indiretto del figlio per 2 maggiorenne non economicamente indipendente, verserà entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente allo stesso intestato (IBAN [...] Cassa di
Risparmio di Asti), l'importo di euro 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, e gli consegnerà i buoni pasto lui corrisposti dal datore di lavoro (ovvero euro 5,80 per ogni giorno lavorativo).
Part 8. Nel caso in cui il sig. non percepisse, anche solo temporaneamente, tali ticket verserà mensilmente la differenza direttamente sul conto corrente sopra indicato del figlio ER_2 in aggiunta all'importo di euro 200,00 fino alla concorrenza di € 325,00;
9. La somma di cui ai punti 7 e 8, da ritenersi onnicomprensiva anche delle spese straordinarie per il figlio, sarà dal padre corrisposta fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di Per_2 Part
10. Il versamento del contributo al mantenimento inizierà da settembre se in tale mese il sig. uscirà di casa. Qualora l'uscita avvenisse prima, tale obbligo sorgerà in tal momento, così come, al contempo, la sig.ra Pt 1 anticiperà l'accollo a suo esclusivo carico del pagamento del mutuo.
11. Le detrazioni per il figlio a carico resteranno in capo alla sig.ra Pt 1 nella misura del 100%;
12. Nulla viene disposto in merito ad eventuali contributi al mantenimento da parte di un coniuge in favore dell'altro, dandosi atto che entrambe le parti dichiarano con la sottoscrizione del presente atto di essere economicamente indipendenti con la correlata insussistenza di alcun diritto al mantenimento, ciò da intendersi anche con riferimento alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
13. Le parti con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di non aver valori mobiliari (ovvero conti correnti o altri depositi e/o titoli) in comune proprietà.
14. Le parti dichiarano e danno atto di non avere più nulla a pretendere, reciprocamente, essendo ogni rapporto economico tra i medesimi regolato e definito nella presente sede alla luce dei sopra riportati accordi.
15. I ricorrenti dichiarano che le spese della presente procedura sono da intendersi integralmente compensate tra le parti";
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
,nata ad [...] il [...] e da Parte_2 nato a Parte_1
TORINO (TO) il 21/06/1960, celebrato in CHIERI in data 22/08/1999, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 3, Parte II, Serie B, Anno 1999, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 21/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
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