Articolo 4 della Legge 19 novembre 1984, n. 948
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 febbraio 1985
Art. 4.
Gli enti che possono stipulare gli accordi e le intese previsti dalla convenzione sono, conformemente alle dichiarazioni rese dal Governo all'atto della firma della convenzione medesima, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, i consorzi comunali e provinciali di servizi e d'opere.
La profondita' della fascia, entro la quale devono essere situati gli enti territoriali italiani abilitati a stipulare i suddetti accordi ed intese e che non siano direttamente confinanti con gli Stati esteri, e' di 25 chilometri dalla frontiera.
Qualora il confine tra l'Italia e lo Stato estero con il quale vengono stipulati gli accordi bilaterali passi attraverso un mare territoriale, la suddetta fascia e' calcolata a partire dalla linea mediana dello stesso mare territoriale.
Entrata in vigore il 6 febbraio 1985