TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 5202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5202 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10392/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 1° settembre 2025 da elettivamente domiciliato in Parte_1
Milano, Viale Certosa, 218, presso lo studio dell'Avv. Maddalena Russo, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Patrick Bartoli, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro di Milano, in persona del suo Controparte_1 amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via San Senatore, 5, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Catapano, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: licenziamento individuale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
A) in via principale 1) accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità e/o inefficacia, nonché la natura ritorsiva del licenziamento intimato in data 02.01.2025, ai sensi degli artt. 1345 e 1324 c.c., per i motivi dedotti in ricorso;
per l'effetto:
2) condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, con ricostituzione integrale dell'anzianità e di ogni altro effetto giuridico ed economico;
3) condannare il a corrispondere: CP_1
1 a) la retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, senza alcun limite massimo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) i contributi previdenziali ed assistenziali relativi al medesimo periodo. B) In via subordinata:
1) accertare e dichiarare l'annullabilità, inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato in data 02.01.2025, per insussistenza del giustificato motivo oggettivo e per le ragioni dedotte in ricorso;
per l'effetto:
2) condannare il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 8 L. 604/1966, a riassumere il ricorrente entro il termine di tre giorni, ovvero, in mancanza, a risarcire il danno liquidando un'indennità compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché i contributi previdenziali maturati dal recesso sino alla riassunzione o, in alternativa, sino al saldo dell'indennità In ogni caso:
3) munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, come per legge;
4) condannare il convenuto alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, comprensive del rimborso del contributo unificato con la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore costituito antistatario del ricorrente;
PER IL CONVENUTO Controparte_1
1) respingere le domande tutte formulate nei confronti del Controparte_1
di Milano dal ricorrente perché infondate in fatto e diritto e per
[...] difetto di allegazione. 2) con vittoria di spese e competenze di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 1° settembre 2025, ricorreva al Tribunale di Milano, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del Controparte_1
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto dal Controparte_1 in data 5 gennaio 2004, in qualità di portiere con alloggio di
[...] categoria A4 del CCNL “Proprietari di fabbricati e mansioni di portiere”, con orario di lavoro a tempo pieno. Fin dall'inizio del rapporto di lavoro, alcuni condomini, sostenuti dall'Amministratrice dell'epoca, Rag. avevano asseritamente assunto CP_2 un atteggiamento ostile nei confronti del ricorrente, che non avrebbe svolto le proprie mansioni in maniera adeguata.
2 Lo stile persecutorio nei confronti di Parte_1
era stato mantenuto anche dal nuovo studio di amministrazione, Studio
[...]
: in data 21 marzo 2016 il ricorrente aveva ricevuto una lettera in cui si Per_1 contestavano asserite mancanze. Il ricorrente nondimeno aveva continuato a svolgere meticolosamente le proprie incombenze e i propri compiti. Negli anni successivi, i comportamenti denigratori e vessatori erano andati aumentando, come i commenti oltraggiosi nelle chat condominiali. Dalle chat condominiali emergevano frasi denigratorie, offensive e discriminatorie, nei confronti di Parte_1
Alcuni condomini avevano criticato la costante condizione di salute precaria del ricorrente avanzando la proposta di sostituire il custode con un'impresa esterna. Le osservazioni riflettevano un atteggiamento di insofferenza personale verso il ricorrente, maturato nel corso del tempo, più che una valutazione obiettiva sulla qualità o quantità della prestazione. Alcuni condomini avevano iniziato a fotografare il ricorrente mentre effettuava la sua prestazione e a condividere le fotografie sulla chat condominiale. Era emersa chiaramente la volontà di alcuni condomini di allontanare il ricorrente. Il 31 maggio 2023, esasperato da tali comportamenti, il ricorrente si era rivolto all'amministratore, esprimendo preoccupazione riguardo al suo lavoro. Nonostante la richiesta di intervento, il ricorrente non aveva ricevuto alcun riscontro, né aveva rilevato alcun miglioramento negli atteggiamenti ostili perpetrati nei suoi confronti. Il 5 giugno 2023 era stata convocata un'assemblea condominiale. Dal verbale dell'assemblea emergeva la volontà di licenziare Parte_1
(doc. 11 fasc. ric.).
[...]
L'ipotesi del licenziamento era stata messa nuovamente all'ordine del giorno dell'assemblea del 4 ottobre 2023. Anche durante l'assemblea del 21 maggio 2024 era emersa la volontà di licenziare il signor ricorrente (doc. 14 fasc. ric.). Il 26 settembre 2024, al ricorrente era stata consegnata una lettera avente ad oggetto “Richiamo Ufficiale per mancata pulizia delle cantine e delle intercapedini”. In data 18 ottobre 2024, al ricorrente era stata consegnata una lettera avente ad oggetto un “Richiamo Ufficiale”, nella quale si contestava al ricorrente la sua assenza dal lavoro. Il 14 novembre 2024, al ricorrente era stata recapitata nuovamente una lettera di
“richiamo” disciplinare avente ad oggetto lo smaltimento delle foglie. In data 21 novembre 2024, aveva Parte_1 ricevuto una terza lettera di richiamo dall'amministratore, nella quale gli si contestava il mancato adempimento ad alcune mansioni previste nel mansionario, nello specifico lo smistamento della corrispondenza. Il 28 novembre 2024, al ricorrente era stata recapitata la quarta lettera, avente ad oggetto lo smaltimento delle foglie.
3 Durante l'assemblea condominiale del 4 dicembre 2024, era stata nuovamente messa in discussione ed approvata la soppressione del servizio di portierato (docc. nn. 29, 30 e 31 fasc. ric.). Il 2 gennaio 2025 il ricorrente aveva ricevuto la prima lettera di licenziamento datata 20 dicembre 2025. Ne aveva ricevuta un'altra in data 8 gennaio 2025, con la quale gli si comunicava la risoluzione del rapporto di lavoro (doc. n. 32 fasc. ric.)
“al fine di pervenire ad una riduzione dei costi di gestione dello stabile, ha deliberato di procedere alla soppressione del servizio di portierato con dipendete e conseguentemente di risolvere il rapporto di lavoro con Lei in essere”. Il ricorrente aveva impugnato il licenziamento, ritenendolo ritorsivo. Si costituiva il convenuto Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 25 novembre 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è infondato e Parte_1 va rigettato. Come riferito sopra, il ricorrente è assunto dal Controparte_1 in data 5 gennaio 2004, in qualità di portiere con alloggio di
[...] categoria A4 del CCNL “Proprietari di fabbricati e mansioni di portiere”, con orario di lavoro a tempo pieno. viene licenziato con comunicazione Parte_1 del 20 dicembre 2024 con il preavviso di un anno, previsto dall'art. 119 CCNL. Vi si legge che “l'Assemblea di Condominio tenutasi in data 3.12.2024 al fine di pervenire ad una riduzione dei costi di gestione dello stabile, ha deliberato di procedere alla soppressione del servizio di portierato con dipendete e conseguentemente di risolvere il rapporto di lavoro con Lei in essere. Per quanto sopra, non essendo possibile individuare ex art. 2103 Codice Civile ulteriori posizioni lavorative cui adibirla nell'ambito del Condominio, Le comunichiamo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel rispetto del termine di preavviso (…)”. A seguito di varie discussioni tra i Condomini (Assemblee del 5 giugno 2023, del 4 ottobre 2023 e del 21 maggio 2024: docc. 10, 11, 12, 13 e 14 fasc. conv.), l'Assemblea Condominiale del 4 dicembre 2024 (doc. 6 fasc. conv.) adotta la delibera riguardante “la soppressione dell'attuale servizio di portierato con dipendente e l'affidamento ad una impresa esterna, con conseguente cessazione del rapporto lavorativo con il custode”. La delibera è assunta con la maggioranza assoluta di 533,9650 millesimi (p. 15 del verbale).
4 2. Ritiene che il recesso sia Parte_1 stato determinato esclusivamente da motivi illeciti e debba venire qualificato come ritorsivo o financo discriminatorio (ricorso, p. 13). Il licenziamento ritorsivo, come quello discriminatorio, in quanto licenziamento per motivo illecito ex art. 1345 c.c., presuppone l'accertamento della sussistenza del motivo di ritorsione, che deve essere determinante ed esclusivo, nel senso che non deve concorrere con altre ragioni lecite poste alla base del recesso (di recente sul punto Cass., Sez. lav., 9 giugno 2017, n. 14456; Cass., Sez. lav., 17 gennaio 2019, n. 1195; 23 settembre 2019, n. 23583). Nel caso del licenziamento per motivo illecito, invero, si attribuisce rilevanza alla sfera interna del soggetto, che diventa elemento essenziale della prova in sede di accertamento giudiziale. Calato nella fattispecie, questo principio di diritto implica la circostanza che la soppressione del servizio di portierato di fatto non sia ricorsa, sia cioè inesistente e rimanga solo il motivo ritorsivo, che il ricorrente ritiene dimostrato dalle sei missive di critica alla sua attività lavorativa, rimaste peraltro senza alcuna conseguenza di carattere sanzionatorio Ma è palese che detta circostanza non possa darsi in concreto, avendo l'Assemblea condominiale votato con le maggioranze prescritte la soppressione dell'attuale servizio di portierato con dipendente. Detta delibera è stata presa dopo lunghi dibattiti (di cui fanno prova i precedenti verbali assembleari) e comporta una decisione gestionale (la soppressione del servizio di portierato) sulla cui opportunità (o proficuità) il Tribunale non può certo intervenire (ostandovi l'art. 41 Cost.). Non è stata data alcuna prova della fittizietà di tale determinazione, per quel che si dirà al successivo §.
3. si duole del fatto (per Parte_1 quanto non tenuto in primo piano durante la discussione orale) che, a dispetto di quanto asserito nella lettera di licenziamento, il servizio di portierato sia rimesto inalterato. La situazione rappresentata dal nella lettera di licenziamento, CP_1 avrebbe potuto, a parere di Parte_1 giustificare al più una riduzione dell'orario di lavoro del ricorrente, ma in nessun caso il suo licenziamento. L'argomento pretende di provare troppo. Il servizio di portierato è ancora in atto (con Parte_1
) poiché è in corso il periodo di preavviso, che ha la durata di un anno, ex
[...] art. 119 CCNL. In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al Tribunale (che, come anticipato al precedente §, non può sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.) il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro,
5 in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'effettività delle ragioni che giustificano l'operazione di riassetto (Cass. civ., sez. lav., 14 maggio 2012, n. 7474; 4 dicembre 2018, n. 31318). La decisione dell'Assemblea di sopprimere il servizio, così come svolto in precedenza, tiene conto delle nuove modalità proprie della gestione in appalto compiendo in tal modo una precisa scelta di carattere organizzativo e gestionale, oltre che di evidente risparmio economico (risparmio che si può persino ritenere fatto notorio), comunque insindacabile secondo la giurisprudenza e la normativa sopra ricordata. Il ricorso va quindi conclusivamente rigettato.
4. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni, legate alla situazione personale del ricorrente) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 25 novembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 1° settembre 2025 da elettivamente domiciliato in Parte_1
Milano, Viale Certosa, 218, presso lo studio dell'Avv. Maddalena Russo, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Patrick Bartoli, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro di Milano, in persona del suo Controparte_1 amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via San Senatore, 5, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Catapano, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: licenziamento individuale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
A) in via principale 1) accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità e/o inefficacia, nonché la natura ritorsiva del licenziamento intimato in data 02.01.2025, ai sensi degli artt. 1345 e 1324 c.c., per i motivi dedotti in ricorso;
per l'effetto:
2) condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, con ricostituzione integrale dell'anzianità e di ogni altro effetto giuridico ed economico;
3) condannare il a corrispondere: CP_1
1 a) la retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, senza alcun limite massimo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) i contributi previdenziali ed assistenziali relativi al medesimo periodo. B) In via subordinata:
1) accertare e dichiarare l'annullabilità, inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato in data 02.01.2025, per insussistenza del giustificato motivo oggettivo e per le ragioni dedotte in ricorso;
per l'effetto:
2) condannare il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 8 L. 604/1966, a riassumere il ricorrente entro il termine di tre giorni, ovvero, in mancanza, a risarcire il danno liquidando un'indennità compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché i contributi previdenziali maturati dal recesso sino alla riassunzione o, in alternativa, sino al saldo dell'indennità In ogni caso:
3) munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, come per legge;
4) condannare il convenuto alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, comprensive del rimborso del contributo unificato con la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore costituito antistatario del ricorrente;
PER IL CONVENUTO Controparte_1
1) respingere le domande tutte formulate nei confronti del Controparte_1
di Milano dal ricorrente perché infondate in fatto e diritto e per
[...] difetto di allegazione. 2) con vittoria di spese e competenze di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 1° settembre 2025, ricorreva al Tribunale di Milano, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del Controparte_1
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto dal Controparte_1 in data 5 gennaio 2004, in qualità di portiere con alloggio di
[...] categoria A4 del CCNL “Proprietari di fabbricati e mansioni di portiere”, con orario di lavoro a tempo pieno. Fin dall'inizio del rapporto di lavoro, alcuni condomini, sostenuti dall'Amministratrice dell'epoca, Rag. avevano asseritamente assunto CP_2 un atteggiamento ostile nei confronti del ricorrente, che non avrebbe svolto le proprie mansioni in maniera adeguata.
2 Lo stile persecutorio nei confronti di Parte_1
era stato mantenuto anche dal nuovo studio di amministrazione, Studio
[...]
: in data 21 marzo 2016 il ricorrente aveva ricevuto una lettera in cui si Per_1 contestavano asserite mancanze. Il ricorrente nondimeno aveva continuato a svolgere meticolosamente le proprie incombenze e i propri compiti. Negli anni successivi, i comportamenti denigratori e vessatori erano andati aumentando, come i commenti oltraggiosi nelle chat condominiali. Dalle chat condominiali emergevano frasi denigratorie, offensive e discriminatorie, nei confronti di Parte_1
Alcuni condomini avevano criticato la costante condizione di salute precaria del ricorrente avanzando la proposta di sostituire il custode con un'impresa esterna. Le osservazioni riflettevano un atteggiamento di insofferenza personale verso il ricorrente, maturato nel corso del tempo, più che una valutazione obiettiva sulla qualità o quantità della prestazione. Alcuni condomini avevano iniziato a fotografare il ricorrente mentre effettuava la sua prestazione e a condividere le fotografie sulla chat condominiale. Era emersa chiaramente la volontà di alcuni condomini di allontanare il ricorrente. Il 31 maggio 2023, esasperato da tali comportamenti, il ricorrente si era rivolto all'amministratore, esprimendo preoccupazione riguardo al suo lavoro. Nonostante la richiesta di intervento, il ricorrente non aveva ricevuto alcun riscontro, né aveva rilevato alcun miglioramento negli atteggiamenti ostili perpetrati nei suoi confronti. Il 5 giugno 2023 era stata convocata un'assemblea condominiale. Dal verbale dell'assemblea emergeva la volontà di licenziare Parte_1
(doc. 11 fasc. ric.).
[...]
L'ipotesi del licenziamento era stata messa nuovamente all'ordine del giorno dell'assemblea del 4 ottobre 2023. Anche durante l'assemblea del 21 maggio 2024 era emersa la volontà di licenziare il signor ricorrente (doc. 14 fasc. ric.). Il 26 settembre 2024, al ricorrente era stata consegnata una lettera avente ad oggetto “Richiamo Ufficiale per mancata pulizia delle cantine e delle intercapedini”. In data 18 ottobre 2024, al ricorrente era stata consegnata una lettera avente ad oggetto un “Richiamo Ufficiale”, nella quale si contestava al ricorrente la sua assenza dal lavoro. Il 14 novembre 2024, al ricorrente era stata recapitata nuovamente una lettera di
“richiamo” disciplinare avente ad oggetto lo smaltimento delle foglie. In data 21 novembre 2024, aveva Parte_1 ricevuto una terza lettera di richiamo dall'amministratore, nella quale gli si contestava il mancato adempimento ad alcune mansioni previste nel mansionario, nello specifico lo smistamento della corrispondenza. Il 28 novembre 2024, al ricorrente era stata recapitata la quarta lettera, avente ad oggetto lo smaltimento delle foglie.
3 Durante l'assemblea condominiale del 4 dicembre 2024, era stata nuovamente messa in discussione ed approvata la soppressione del servizio di portierato (docc. nn. 29, 30 e 31 fasc. ric.). Il 2 gennaio 2025 il ricorrente aveva ricevuto la prima lettera di licenziamento datata 20 dicembre 2025. Ne aveva ricevuta un'altra in data 8 gennaio 2025, con la quale gli si comunicava la risoluzione del rapporto di lavoro (doc. n. 32 fasc. ric.)
“al fine di pervenire ad una riduzione dei costi di gestione dello stabile, ha deliberato di procedere alla soppressione del servizio di portierato con dipendete e conseguentemente di risolvere il rapporto di lavoro con Lei in essere”. Il ricorrente aveva impugnato il licenziamento, ritenendolo ritorsivo. Si costituiva il convenuto Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 25 novembre 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è infondato e Parte_1 va rigettato. Come riferito sopra, il ricorrente è assunto dal Controparte_1 in data 5 gennaio 2004, in qualità di portiere con alloggio di
[...] categoria A4 del CCNL “Proprietari di fabbricati e mansioni di portiere”, con orario di lavoro a tempo pieno. viene licenziato con comunicazione Parte_1 del 20 dicembre 2024 con il preavviso di un anno, previsto dall'art. 119 CCNL. Vi si legge che “l'Assemblea di Condominio tenutasi in data 3.12.2024 al fine di pervenire ad una riduzione dei costi di gestione dello stabile, ha deliberato di procedere alla soppressione del servizio di portierato con dipendete e conseguentemente di risolvere il rapporto di lavoro con Lei in essere. Per quanto sopra, non essendo possibile individuare ex art. 2103 Codice Civile ulteriori posizioni lavorative cui adibirla nell'ambito del Condominio, Le comunichiamo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel rispetto del termine di preavviso (…)”. A seguito di varie discussioni tra i Condomini (Assemblee del 5 giugno 2023, del 4 ottobre 2023 e del 21 maggio 2024: docc. 10, 11, 12, 13 e 14 fasc. conv.), l'Assemblea Condominiale del 4 dicembre 2024 (doc. 6 fasc. conv.) adotta la delibera riguardante “la soppressione dell'attuale servizio di portierato con dipendente e l'affidamento ad una impresa esterna, con conseguente cessazione del rapporto lavorativo con il custode”. La delibera è assunta con la maggioranza assoluta di 533,9650 millesimi (p. 15 del verbale).
4 2. Ritiene che il recesso sia Parte_1 stato determinato esclusivamente da motivi illeciti e debba venire qualificato come ritorsivo o financo discriminatorio (ricorso, p. 13). Il licenziamento ritorsivo, come quello discriminatorio, in quanto licenziamento per motivo illecito ex art. 1345 c.c., presuppone l'accertamento della sussistenza del motivo di ritorsione, che deve essere determinante ed esclusivo, nel senso che non deve concorrere con altre ragioni lecite poste alla base del recesso (di recente sul punto Cass., Sez. lav., 9 giugno 2017, n. 14456; Cass., Sez. lav., 17 gennaio 2019, n. 1195; 23 settembre 2019, n. 23583). Nel caso del licenziamento per motivo illecito, invero, si attribuisce rilevanza alla sfera interna del soggetto, che diventa elemento essenziale della prova in sede di accertamento giudiziale. Calato nella fattispecie, questo principio di diritto implica la circostanza che la soppressione del servizio di portierato di fatto non sia ricorsa, sia cioè inesistente e rimanga solo il motivo ritorsivo, che il ricorrente ritiene dimostrato dalle sei missive di critica alla sua attività lavorativa, rimaste peraltro senza alcuna conseguenza di carattere sanzionatorio Ma è palese che detta circostanza non possa darsi in concreto, avendo l'Assemblea condominiale votato con le maggioranze prescritte la soppressione dell'attuale servizio di portierato con dipendente. Detta delibera è stata presa dopo lunghi dibattiti (di cui fanno prova i precedenti verbali assembleari) e comporta una decisione gestionale (la soppressione del servizio di portierato) sulla cui opportunità (o proficuità) il Tribunale non può certo intervenire (ostandovi l'art. 41 Cost.). Non è stata data alcuna prova della fittizietà di tale determinazione, per quel che si dirà al successivo §.
3. si duole del fatto (per Parte_1 quanto non tenuto in primo piano durante la discussione orale) che, a dispetto di quanto asserito nella lettera di licenziamento, il servizio di portierato sia rimesto inalterato. La situazione rappresentata dal nella lettera di licenziamento, CP_1 avrebbe potuto, a parere di Parte_1 giustificare al più una riduzione dell'orario di lavoro del ricorrente, ma in nessun caso il suo licenziamento. L'argomento pretende di provare troppo. Il servizio di portierato è ancora in atto (con Parte_1
) poiché è in corso il periodo di preavviso, che ha la durata di un anno, ex
[...] art. 119 CCNL. In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al Tribunale (che, come anticipato al precedente §, non può sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.) il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro,
5 in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'effettività delle ragioni che giustificano l'operazione di riassetto (Cass. civ., sez. lav., 14 maggio 2012, n. 7474; 4 dicembre 2018, n. 31318). La decisione dell'Assemblea di sopprimere il servizio, così come svolto in precedenza, tiene conto delle nuove modalità proprie della gestione in appalto compiendo in tal modo una precisa scelta di carattere organizzativo e gestionale, oltre che di evidente risparmio economico (risparmio che si può persino ritenere fatto notorio), comunque insindacabile secondo la giurisprudenza e la normativa sopra ricordata. Il ricorso va quindi conclusivamente rigettato.
4. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni, legate alla situazione personale del ricorrente) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 25 novembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
6