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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2024, n. 5952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5952 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 6120/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6120/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, (CF. ), rapp.ta e difesa come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Laura Landi, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(CF. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12.12.2024
1 Proc. R.G. n. 6120/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.8.2024 [nata ad [...] Parte_1 in data 19.12.1985 (CF. )], premesso di aver contratto C.F._1 matrimonio in data 23.9.2012 in BA (SA) con [nato a Controparte_1
BA (SA) in data 28.5.1982 (CF. )] e che dalla loro C.F._3 unione erano nati i figli minori (5.12.2007) ed (30.7.2014), Per_1 Per_2 chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge.
La ricorrente chiedeva altresì: 1) l'affidamento congiunto dei minori con collocamento presso di sé e disciplina del diritto di visita del padre;
2) la previsione a carico del padre di un assegno di mantenimento di euro 250,00 per figlio oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
restava contumace nonostante la regolare notifica del ricorso. Controparte_1
All'udienza del 12.12.2024 il G.D., sentita la ricorrente, invitava il difensore alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. ed assegnava la causa al Collegio per la decisione.
A) A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla ricorrente e dal disinteresse mostrato dal resistente, il quale non ha ritenuto di partecipare al giudizio;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti
2 Proc. R.G. n. 6120/2024
del presente giudizio.
Il Tribunale prende, inoltre, atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito.
B) Dal matrimonio sono nati i figli minori (5.12.2007) ed Per_1 Per_2
(30.7.2014), rispettivamente di 17 e 10 anni.
Va evidenziato che nel corso del giudizio, non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale
è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti la cura, l'educazione, l'istruzione e la crescita dei minori.
Pertanto, i due minori vanno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai minori.
Il Tribunale ritiene che, attesa l'età raggiunta dal primogenito (di anni 17), Per_1 devono liberalizzarsi gli incontri con il padre che provvederà a concordarli direttamente con il figlio.
Per quanto invece attiene ad (di anni 10) va previsto che, salvo Per_2 diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con se la minore nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00 compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche della minore;
la minore trascorrerà con il padre a settimane alterne il fine settimana dal sabato all'orario di uscita di scuola (o dalle ore 10:00 in periodo non scolastico) fino alla domenica alle ore 21:00; durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio
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dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto - la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
Tenuto conto di quanto emerso in ordine alla condizione patrimoniale delle parti, appare congruo quantificare in euro 200,00 l'assegno di mantenimento per ciascun figlio a carico del padre non convivente.
Le spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli andranno divise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, CP_2 analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture
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e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in
De Jure).
C) Quanto alle spese di lite, si ritiene vadano compensate atteso che, in assenza di pronuncia di addebito, la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- Dichiara la separazione personale di [nata ad [...] Parte_1 in data 19.12.1985 (CF. )] e [nato a C.F._1 Controparte_1
BA (SA) in data 28.5.1982 (CF. )]; C.F._3
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile ove è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- affida i minori (5.12.2007) ed (30.7.2014) Persona_3 Persona_4 congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
- i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute
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verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai minori;
- il padre potrà vedere liberamente il figlio (di anni 17), concordando Per_1 direttamente con il medesimo i tempi e le modalità dei loro incontri nel rispetto degli impegni e degli interessi del minore;
- salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con sé la figlia nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle Per_2
21:00 compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche della minore;
la minore trascorrerà con il padre a settimane alterne il fine settimana dal sabato all'orario di uscita di scuola (o dalle ore 10:00 in periodo non scolastico) fino alla domenica alle ore 21:00; durante il periodo delle festività
Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in
Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto - la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
- determina in complessivi euro 400,00 (250,00 per figlio) oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT l'assegno di mantenimento che il sig. CP_1
dovrà versare per il mantenimento dei due figli minori alla sig.ra
[...] Pt_1 entro il 5 di ogni mese;
[...]
- dispone che il sig. provveda al pagamento delle spese Controparte_1 straordinarie contratte nell'interesse dei due figli minori nella misura del 50%,
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ove previamente concordate e/o documentate ed urgenti;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 16.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6120/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, (CF. ), rapp.ta e difesa come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Laura Landi, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(CF. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12.12.2024
1 Proc. R.G. n. 6120/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.8.2024 [nata ad [...] Parte_1 in data 19.12.1985 (CF. )], premesso di aver contratto C.F._1 matrimonio in data 23.9.2012 in BA (SA) con [nato a Controparte_1
BA (SA) in data 28.5.1982 (CF. )] e che dalla loro C.F._3 unione erano nati i figli minori (5.12.2007) ed (30.7.2014), Per_1 Per_2 chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge.
La ricorrente chiedeva altresì: 1) l'affidamento congiunto dei minori con collocamento presso di sé e disciplina del diritto di visita del padre;
2) la previsione a carico del padre di un assegno di mantenimento di euro 250,00 per figlio oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
restava contumace nonostante la regolare notifica del ricorso. Controparte_1
All'udienza del 12.12.2024 il G.D., sentita la ricorrente, invitava il difensore alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. ed assegnava la causa al Collegio per la decisione.
A) A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla ricorrente e dal disinteresse mostrato dal resistente, il quale non ha ritenuto di partecipare al giudizio;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti
2 Proc. R.G. n. 6120/2024
del presente giudizio.
Il Tribunale prende, inoltre, atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito.
B) Dal matrimonio sono nati i figli minori (5.12.2007) ed Per_1 Per_2
(30.7.2014), rispettivamente di 17 e 10 anni.
Va evidenziato che nel corso del giudizio, non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale
è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti la cura, l'educazione, l'istruzione e la crescita dei minori.
Pertanto, i due minori vanno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai minori.
Il Tribunale ritiene che, attesa l'età raggiunta dal primogenito (di anni 17), Per_1 devono liberalizzarsi gli incontri con il padre che provvederà a concordarli direttamente con il figlio.
Per quanto invece attiene ad (di anni 10) va previsto che, salvo Per_2 diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con se la minore nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00 compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche della minore;
la minore trascorrerà con il padre a settimane alterne il fine settimana dal sabato all'orario di uscita di scuola (o dalle ore 10:00 in periodo non scolastico) fino alla domenica alle ore 21:00; durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio
3 Proc. R.G. n. 6120/2024
dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto - la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
Tenuto conto di quanto emerso in ordine alla condizione patrimoniale delle parti, appare congruo quantificare in euro 200,00 l'assegno di mantenimento per ciascun figlio a carico del padre non convivente.
Le spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli andranno divise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, CP_2 analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture
4 Proc. R.G. n. 6120/2024
e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in
De Jure).
C) Quanto alle spese di lite, si ritiene vadano compensate atteso che, in assenza di pronuncia di addebito, la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- Dichiara la separazione personale di [nata ad [...] Parte_1 in data 19.12.1985 (CF. )] e [nato a C.F._1 Controparte_1
BA (SA) in data 28.5.1982 (CF. )]; C.F._3
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile ove è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- affida i minori (5.12.2007) ed (30.7.2014) Persona_3 Persona_4 congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
- i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute
5 Proc. R.G. n. 6120/2024
verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai minori;
- il padre potrà vedere liberamente il figlio (di anni 17), concordando Per_1 direttamente con il medesimo i tempi e le modalità dei loro incontri nel rispetto degli impegni e degli interessi del minore;
- salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con sé la figlia nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle Per_2
21:00 compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche della minore;
la minore trascorrerà con il padre a settimane alterne il fine settimana dal sabato all'orario di uscita di scuola (o dalle ore 10:00 in periodo non scolastico) fino alla domenica alle ore 21:00; durante il periodo delle festività
Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in
Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto - la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
- determina in complessivi euro 400,00 (250,00 per figlio) oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT l'assegno di mantenimento che il sig. CP_1
dovrà versare per il mantenimento dei due figli minori alla sig.ra
[...] Pt_1 entro il 5 di ogni mese;
[...]
- dispone che il sig. provveda al pagamento delle spese Controparte_1 straordinarie contratte nell'interesse dei due figli minori nella misura del 50%,
6 Proc. R.G. n. 6120/2024
ove previamente concordate e/o documentate ed urgenti;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 16.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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