Articolo 22 della Legge 17 ottobre 1961, n. 1038
Articolo 21Articolo 23
Versione
19 ottobre 1961
Art. 22.
Sono soppressi i settori costituiti nella Cassa unica per gli assegni familiari dalle norme anteriori alla presente legge e le loro attivita' e passivita' sono devolute alla gestione unica istituita con la presente legge.
Sono abrogati i limiti massimi della retribuzione previsti dalle norme anteriori alla presente legge ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari.
Restano in vigore i limiti minimi previsti agli stessi fini dalle norme vigenti. Per le categorie di cui alla tabella B annessa alla presente legge detto limite minimo e' stabilito in lire 600 giornaliere.
Il salario convenzionale previsto nel primo comma dell'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250 , e' elevato a lire 500 giornaliere.
Entrata in vigore il 19 ottobre 1961