Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 870/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE - FAMIGLIA
Riunito in camera di conSIlio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - ConSIliere
Dott. Laura Casale - ConSIliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa con oggetto Separazione giudiziale proposta da:
IG. nato a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Savona, Via Gramsci n. 6/6, presso lo studio dell'Avv. Loredana Scalamana, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti allegata all'atto di appello;
- Appellante -
-
contro
-
IG. , nata a [...] il [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato in Genova, Via Redipuglia n. 16/6, presso lo studio dell'Avv. Silvio Bertieri, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-Appellata –
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
avverso la sentenza n. 2079/2024 del Tribunale di Genova, emessa in data 05.07.2024 e pubblicata in data
15.7.2024 nel procedimento RG 334/2023
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita,
- previa ogni più opportuna pronuncia di rito e di merito
In parziale riforma dell'impugnata Sentenza n. 2079/2024 del Tribunale di Genova, emessa in data
5/7/2024, pubblicata in data 15/7/2024, notificata in data 2/9/2024, previa ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte nella memoria ex art. 473 bis I comma c.p.c. del 23/06/2023 e nella memoria ex art.
473 bis 17 III comma c.p.c. del 7/7/2023 e non ammesse:
- In via preliminare: sospendere la provvisoria esecutività della Sentenza impugnata
- In via principale: accertare e dichiarare infondata la domanda di addebito della separazione in capo al SI. e pertanto revocare la pronuncia di addebito. Parte_1
- In ogni caso: con vittoria delle spese di lite o in subordine con la compensazione tra le parti delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Con conseguente condanna della SI.ra alla restituzione in favore del SI. Controparte_1 Pt_1
delle somme da quest'ultimo eventualmente corrisposte in esecuzione dell'impugnata Sentenza.
[...]
- In ogni caso: con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio oltre spese generali ed oneri previdenziali e fiscali in misura di legge”
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, ed effettuata ogni valutazione del caso ritenuta,
- in via istruttoria: se ritenuto, disporre l'acquisizione agli atti del fascicolo completo conclusosi nanti il la Procura della Repubblica di Savona con sentenza n. 441 del 10.4.2024 (nel procedimento n.
491/22/21 notizia di reato e n. 102/2024, R.G. TRIB);
- in via principale:
- rigettare l'impugnazione svolta ex adverso in quanto infondata in fatto e diritto;
- accerti e dichiari che il SI. ha agito in questo giudizio in violazione dell'art. 96, I e III Parte_1
comma c.p.c. e condanni l'appellante al risarcimento dei danni in favore della SI.ra , Controparte_1
ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi professionali del grado di impugnazione, comprensivo della fase cautelare, ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.i. e D.M. 147/2022 e s.m.i.”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. I SInori e contraevano matrimonio in Savona in data 27/10/2019, con Parte_1 Controparte_1
iscrizione nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Savona, all'anno 2019, atto n. 91, parte
I, e dalla loro unione non nascevano figli.
1.1. Il SInor , in data 28/3/2023, agiva davanti al Tribunale di Genova per ottenere la pronuncia Pt_1
di separazione giudiziale dalla moglie.
1.2. Il ricorrente adiva al Tribunale dopo che, nonostante un tentativo di ricostruire il rapporto con la moglie successivamente all'abbandono della casa coniugale da parte di quest'ultima in data 7/11/2021 per decisione univoca, veniva a scoprire gravi iniziative giudiziarie intraprese contro di lui dalla SInora
CP_1
Rilevava, a sostegno della propria domanda, che, come accennato sopra, era venuto a conoscenza di una denuncia-querela presentata nei suoi confronti dalla moglie e che il contenuto di tale denuncia-querela era menzognero diffamante, offensivo e ingiustificato perché non assolutamente corrispondente dalla realtà dei fatti.
2. Si costituiva la SInora la quale contestava la ricostruzione dei fatti operata dal marito. CP_1
Premetteva che dopo aver contratto matrimonio i coniugi avevano vissuto momenti di alti e bassi nella loro relazione coniugale e che dal momento dell'unione matrimoniale sino al novembre 2021 si erano già verificati precedenti litigi dovuti alla gelosia del SInor nei confronti dell'ex marito della Pt_1
SInora il SInor CP_1 Persona_1
2.1. Riportava quindi un grave episodio di aggressione avvenuto in data 7/11/2021 supportato da documentazione medica e da registrazione audio dello stesso.
Affermava che durante un'animata discussione il marito le scagliava una borsa piena di frutta colpendola violentemente alla testa e provocandole lesioni, dopodiché brandiva un coltello con fare minaccioso inveendo nei confronti della moglie con toni lesivi e di minaccia.
La stessa riportava di essere riuscita ad allontanarsi dall'abitazione e a rifugiarsi in un bar dal quale chiamare i familiari, facendosi poi prelevare dal padre. Dopo il suddetto episodio affermava di aver trovato ospitalità da parenti e amici per paura di ciò che potesse fare il SInor . Pt_1
La convenuta quindi sottolineava come fosse temeraria l'affermazione del ricorrente di non sapere per quale motivo la moglie si fosse allontanata da casa. Tale allontanamento invece secondo la SInora era giustificato in quanto il comportamento lesivo del SI. non aveva solo gravemente CP_1 Pt_1
violato gli obblighi derivanti dal matrimonio, in primo luogo quello di assistenza morale e materiale, ma aveva anche leso il diritto all'integrità fisica costituzionalmente garantito della SI.ra CP_1
2.2. In data 5/7/2024 veniva pronunciata la sentenza che pronunciava la separazione personale tra i coniugi con addebito al SInor e autorizzava gli stessi a vivere separati. Pt_1
3. Con l'atto di appello il SInor impugnava la sentenza nella parte in cui è stato pronunciato Pt_1
l'addebito in capo allo stesso.
3.1. In particolare, deduceva i seguenti motivi: - con il primo motivo rilevava l'erronea ricostruzione dei fatti, l'omesso esame dei documenti e delle difese di parte appellante, il travisamento dei documenti e la conseguente errata applicazione dei principi di diritto, nonché la violazione dell'art. 115 c.p.c.
Infatti, l'addebito in capo a lui sarebbe stato pronunciato in base a fatti non provati.
Secondo parte appellante nel caso di specie mancava il presupposto fondamentale consistente nella violenza fisica o morale perpetrata a danno del coniuge, ritenendo che non potesse giudicarsi solo in base ad una registrazione riguardante un episodio senza esaminare tutte le altre circostanze e problematiche, comprese le aggressioni, istigazioni e provocazioni della moglie.
Per pronunciare l'addebito, a dire dell'appellante, era inoltre necessario che il coniuge fornisse la prova del nesso di causalità tra il comportamento colpevole, volontariamente e consapevolmente, posto in essere ed il sorgere dei presupposti della separazione, ma nel caso di specie, a parere dell'appellante, si trattava di matrimonio già in crisi;
3.2. - con il secondo motivo affermava che nell'episodio riportato dalla SInora non ci sarebbe CP_1
stato nessun atto di violenza fisica da parte del SInor : parte appellata, sulla quale gravava il Pt_1
relativo onere, non aveva provato, a suo dire, che il SI. avesse voluto colpirla e non aveva Pt_1
provato di essere stata colpita.
L'appellante censurava la parte della sentenza nella quale era stato affermato che lo stesso avrebbe lanciato dei mandarini colpendo la SInora alla testa e cagionandole un trauma cranico, perché CP_1
diversamente da quanto detto dal Giudice di prime cure, l'episodio non poteva dirsi suffragato da nessun elemento certo, con conseguente violazione dell'articolo 115 c.p.c.
Inoltre il Tribunale avrebbe commesso un ulteriore errore affermando che l'odierno appellante non avrebbe mai svolto specifica contestazione dell'episodio di cui sopra, quando in realtà il SInor Pt_1
aveva sempre contestato la ricostruzione riportata negli atti difensivi dalla SI.ra CP_1
Quanto alla registrazione audio, affermava in sostanza che detto file riguardava solo una parte, configurava un taglio che non riproduceva l'intera vicenda, dovendosi altresì tenere conto che le registrazioni erano state fatte all'insaputa del SInor , e che quindi chi le aveva effettuate era Pt_1
indotto a calibrare toni e parole.
Inoltre, nelle settimane successive all'episodio la SInora non avrebbe avuto problemi ad CP_1
incontrarsi con il SInor e a pranzare con lui, come dimostrava lo scambio di messaggi ad inizio Pt_1
dicembre;
3.3. - con il terzo motivo sostiene che non sussisteva nesso di causalità tra l'episodio avvenuto in data
7/11/2021 e la fine del matrimonio;
3.4. - con il quarto motivo rilevava che esistesse una crisi pregressa dovuta anche ai comportamenti della persona la quale sarebbe stata incline ad interrompere con facilità le relazioni, tesa a vivere in CP_1 un contesto di "non verità" anche quando tale comportamento incida sulla vita delle altre persone, ciò anche in ragione del riferito di lei carattere aggressivo e vendicativo;
- con il quinto motivo impugnava la statuizione in punto di spese di lite.
4. L'appellante aveva formulato altresì istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 283 c.p.c. la quale in data 15/11/2024 è stata rigettata da questa Corte.
5. Si costituiva la SInora sostenendo la manifesta infondatezza dei motivi di appello di cui CP_1 chiedeva l'integrale rigetto.
5.1. L'appellata affermava infatti che la difesa del SInor aveva ridimensionato notevolmente la Pt_1
lite avvenuta in data 7/11/2021, negando che fosse stata utilizzata violenza in quanto sarebbe mancata l'intenzionalità del gesto e, tra l'altro, negando di non aver contestato il suddetto episodio.
5.2. Più in particolare, l'appellata rilevava quanto segue:
- che non c'era traccia, negli atti di primo grado del SInor , della contestazione, ex art. 115 c.p.c., Pt_1
dell'episodio di violenza, ma anzi era stata la stessa difesa di parte appellante ad aver ammesso di aver contestato l'episodio nella III memoria ex articolo 473bis.17, c. 3, c.p.c. e quindi tardivamente.
- che dova essere dato peso all'esito del procedimento penale a carico del SInor . Pt_1
Tale procedimento, conclusosi con sentenza n. 441 del 10.4.2024 la quale ha dichiarato estinto il reato in conseguenza di condotte riparatorie, implicitamente ha confermato la sussistenza del reato di lesioni personali attribuendolo allo stesso SInor;
Pt_1
- che erano da contestare le affermazioni di controparte secondo cui nelle settimane successive all'aggressione la SInora non avrebbe avuto problemi ad incontrarsi con il SInor e a CP_1 Pt_1
pranzare con lui, in quanto tali incontri sono avvenuti solo al fine di recuperare gli arredi di proprietà dell'appellata, con esito peraltro negativo;
- che era altresì non corrispondente al vero la ricostruzione secondo la quale la SInora avrebbe CP_1
avuto atteggiamenti aggressivi o istigativi nei confronti del marito nonché, poiché irrilevante e non provata, l'affermazione secondo cui la stessa si sarebbe accompagnata con un amico al quale aveva chiesto ospitalità.
5.2. Infine, parte appellante riteneva che il SInor avesse agito nel presente giudizio con mala Pt_1
fede e/o colpa grave poiché egli era, al momento dell'incardinazione del giudizio, perfettamente a conoscenza della pubblicazione della sentenza penale del Tribunale di Savona n. 441 del 10.4.2024 che aveva accertato il reato di lesione personale a suo carico e dunque con la piena consapevolezza dell'infondatezza dei motivi di impugnazione.
5.3. Fissata l'udienza di discussione al 15.1.2025, poi rinviata su istanza della difesa di parte appellante al 19.2.2025, udienza sempre svolta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. ***
6. L'appello è infondato e pertanto va rigettato.
6.1. I motivi primo, secondo, terzo e quarto, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione in quanto tutti involgenti la questione dell'addebito della separazione, sono infondati.
Occorre innanzitutto ricordare che, la Corte di Cassazione, con Ordinanza 22294/2024 ha ribadito un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, prevedendo espressamente che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole — quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse—, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”.
Ancora, l'Ordinanza della Suprema Corte n. 11208/2024 citata dal Giudice di primo grado dispone che
“I comportamenti fisicamente e moralmente lesivi, inflitti da un coniuge all'altro, rappresentano, infatti, una delle violazioni più gravi dei doveri nascenti dal matrimonio, tali da fondare l'addebito della separazione all'autore degli stessi, ed è sufficiente un singolo episodio di percosse o comunque di violenza fisica a danno del coniuge, per devastare in maniera definitiva l'equilibrio della coppia e giustificare la richiesta da addebito della separazione, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”.
E' quindi pacifico il principio che, in relazione all'addebito della separazione, non sussiste la necessità di dover provare il nesso di causalità tra la condotta violenta e la crisi del matrimonio, essendo sufficiente una sola condotta violenta per giustificare tale statuizione.
6.2. Nel caso di specie sono presenti plurimi elementi oggettivi che dimostrano la violenza fisica perpetrata dal SInor nei confronti della SInora quantomeno nell'episodio del Pt_1 CP_1
7/11/2021.
Innanzi tutto vi è in atti il referto, in pari data, del Pronto Soccorso – ove parte appellata si era recata riferendo un'aggressione del marito avvenuta tramite lancio di oggetti contro la stessa – il quale riporta la diagnosi di trauma cranico nonché la visita oculistica del giorno seguente, dalla quale è risultato un distacco posteriore del vitreo.
6.3. Va inoltre ricordato che all'udienza del 13.7.2023 svolta innanzi al G.D. del Tribunale di Genova, in sede di libero interrogatorio l'appellante stesso ha dichiarato:“ (…) Per quanto concerne l'episodio di novembre 2021 io mi sono arrabbiato per il modo in cui la IG.ra mi ha detto che quel CP_1
giorno ci sarebbe stato il suo ex marito. Lei mi ha aggredito. Dovevamo noi andare a prendere , Per_2
e senza che io sapessi della presenza del suo ex marito e dando per scontata la mia opposizione alla di lui presenza, la IG.ra mi ha aggredito. Avrebbe dovuto dirmelo diversamente, dirmi in altro CP_1
modo che quel giorno veniva anche il suo ex marito. La mia reazione è stata sbagliata, eccessiva e mi sono più volte scusato con lei. Io non metto in discussione i comportamenti ma metto in discussione la percezione che la IG.ra ha avuto di tali comportamenti. Noi non ci siamo lasciati per la lite CP_1
di novembre 2021, ci siamo lasciati perché la IG.ra non trovava più ragioni per stare in CP_1 un'unione felice e appagante ma faticosa (…)”.
6.4. Sono stati prodotti inoltre in giudizio dei file audio nei quali l'appellante non nega quanto verificatosi, non contesta i fatti e anzi si dimostra consapevole di aver recato danno alla moglie espressamente pronunciando frasi come “io so di averti fatto male”, “è orrendo ciò che ti ho fatto”.
La SInora sempre nei suddetti file audio, parla con il SInor anche di un episodio nel CP_1 Pt_1 quale lei riferisce di essere stata strozzata e quest'ultimo risponde dicendo “io mi ricordo di aver usato una mano sola e di averti preso per il collo”, “io non lo rifarò mai più, questa cosa mi ha cambiato”,
“non avevo intenzione di strozzarti”, quindi confermando quanto sostenuto dalla moglie circa le condotte violente del marito.
Ai fini dell'addebito, quel che qui rileva è l'avvenuta commissione di un atto di violenza nei confronti da parte del nei confronti della in un contesto certamente conflittuale, esacerbato dalle Pt_1 CP_1
reciproche accuse mosse da entrambi i coniugi, in cui tuttavia la reazione del marito è stata eccessiva ed accompagnata da un gesto violento sorretto, quantomeno, da un atteggiamento di “dolo eventuale”.
6.5. Va del resto ricordato che il Gip del Tribunale di Savona in data 3/4/2023, pur avendo disposto l'archiviazione per il denunciato reato di maltrattamenti, ha disposto l'imputazione coatta nei confronti del SInor in relazione al delitto di cui agli articoli 582 – 585 – 577 c.1 n. 1 c.p. “commesso in Pt_1
Savona il 7/11/2021”, affermando nel corpo dell'ordinanza che “gli episodi integrano, tuttavia, le ipotesi di lesioni”.
A ciò aveva fatto seguito l'instaurazione del processo penale conclusosi con la sentenza n. 441/2024 (la cui produzione è ammissibile in questa sede perché di formazione successiva alla scadenza dei termini istruttori in primo grado) che ha disposto che “gli intenti risarcitori dell'imputato non possono che comportare l'estinzione del procedimento per ndp. Non si deve tacere che si tratta senz'altro di delitto non procedibile d'ufficio e che il ristoro patrimoniale, avvenuto prima del dibattimento, pare onnicomprensivo del danno provocato ed anzi detto risarcimento risulta superiore nella stretta quantificazione monetaria dei 3 giorni di lesioni contestati, essendo evidentemente computati nella somma versata anche i danni morali ed il petitum doloris per una vicenda giudiziaria che presenta certamente tratti parcellizzati della conflittualità in atto” e che “Si deve pertanto dichiarare di ndp nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per intervenuta condotta riparatoria”. Parte_1 Quanto sopra riconosce pertanto l'effettiva avvenuta a commissione del reato di lesioni per cui era causa, anche se estinto per successiva intervenuta condotta riparatoria.
6.6. In questa situazione, sussistano tutti gli elementi per confermare la sentenza appellata in punto addebito della separazione a carico del SInor . Pt_1
7. Il quinto motivo di appello, relativo alle spese, è infondato e quindi va rigettato.
L'appellante, infatti, sostiene che nello statuire in punto spese il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto che del fatto che controparte ha proposto anche una domanda di risarcimento del danno, abbandonata solo nella fase finale del procedimento dopo le difese svolte da parte appellante: ciò avrebbe dovuto a suo dire comportare soccombenza virtuale di parte appellata con conseguente condanna alle spese.
7.1. Anche a voler prescindere dall'esito del presente grado di giudizio, appare evidente che il Pt_1
sia stato del tutto soccombente rispetto alla domanda di addebito rispetto alla quale la domanda di risarcimento del danno era solo un corollario: il fatto che sia stata abbandonata deve essere valutata, semmai, come indice della volontà della moglie di non aggravare ulteriormente il contenzioso tra le parti, senza che tuttavia ella abbia rinunciato alla domanda principale in punto addebito, sulla quale ella ha avuto ragione dal Tribunale che, quindi, del tutto correttamente, ha applicato il principio di soccombenza in punto ripartizione delle spese di lite.
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM.
147/2022, con riferimento ai parametri medi per tutte e quattro le fasi e con riguardo allo scaglione di valore indeterminabile con complessità bassa, debbono a loro volta seguire la soccombenza.
8.1..Relativamente alla richiesta di parte appellata di accertare che il SInor ha agito in giudizio Pt_1 in violazione dell'articolo 96 c. 1 e 3 c.p.c. e di condannarlo quindi al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 96 c.3 c.p.c., questa Corte ritiene non sia meritevole di accoglimento tenuto conto della situazione di conflitto tra le parti e per non acuire ulteriormente il medesimo.
9. Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
- Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
- Conferma integralmente la sentenza appellata, n. 2079/2024 del Tribunale di Genova, emessa in data
05.07.2024 e pubblicata in data 15.7.2024, - Condanna il SInor al pagamento in favore della SInora delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 9.900,00 per compensi, oltre
15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, il 20.02.2024
Il ConSIliere Estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni