TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/06/2025, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 10136/2017R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 2692/2017 emesso dal Tribunale di Salerno in data 14.09.2017 e notificato in data 6.10.2017
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1
Rotondo domiciliato come in atti
OPPONENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Polverino e Controparte_1 dall'avv. Luigi Coluccino domiciliata come in atti
OPPOSTO
All'udienza del 17.05 2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e da note conclusionali depositate
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo n. 2692/2017, depositato in Cancelleria in data 14 settembre 2017, il Tribunale di Salerno ha ingiunto al su indicato debitore di pagare ad in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto, la somma di € 10.766,95, oltre interessi, spese legali liquidate e successive occorrende come per legge.-
Il decreto ingiuntivo, unitamente al relativo ricorso, è stato notificato al debitore, in copia conforme all'originale in data 4 ottobre 2017; Con atto di citazione notificato il 13 novembre 2017 il sig. Parte_2
proponeva opposizione avverso il suddetto provvedimento, convenendo in giudizio innanzi al su intestato Tribunale per sentire Controparte_1
accogliere le conclusioni ivi rassegnate .- In sintesi l'opponente eccepiva : il mancato recapito delle fatture ingiunte;
la contestazione delle fatture ingiunte, del credito e degli importi richiesti in pagamento da Controparte_2
carenza di prova del credito ingiunto.- Si costituiva in giudizio la CP_1 che chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritti
[...]
e chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione.-
Veniva accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione .
Esaurita la fase istruttoria la causa veniva rinviata per la discussione e trattenuta in decisione senza i termini del 190 cpc all'udienza del 17.05.2024
-------------
Nel merito va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità
o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opponente sulla quale incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, ha effettuato una serie di generiche contestazione, che sono rimaste mere affermazioni, senza alcun supporto documentale. Il credito è fondato e legittimo. L'opposta nel corso del giudizio ha dato prova completa del credito azionato, sin dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Infatti, la pretesa creditoria è stata fondata – fin dal procedimento monitorio – sulla base dell'estratto conto firmato dal Notaio (cfr. fascicolo monitorio), il quale, unitamente agli altri elementi forniti in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, hanno circoscritto ed evidenziato il perimetro relativo alla pretesa azionata.
Il documento su cui è stata fondata la richiesta monitoria, è l'estratto conto delle scritture contabili autenticato dal notaio, in conformità a quanto prescritto dall'art. 634 c.p.c. ai fini della prova scritta.
Alla luce di quanto detto, e della circostanza che l'opponente non fornisce alcun elemento di prova in ordine alle eccezioni sollevate, appare evidente che la presente opposizione risulta essere totalmente pretestuosa .- Da quanto sopra evidenziato, ne discende che l'opposta ha compiutamente provato la pretesa creditoria, producendo l'estratto conto e la fattura insoluta, alle quali non può che correlarsi uno specifico valore probatorio in relazione agli elementi in esse riportati ed ampiamente specificati.
In relazione all'onere probatorio di parte opponente, si rappresenta che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – benché si verifichi una inversione processuale delle parti – l'opponente che affermi fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto che l'opposto-convenuto voglia far valere, ha l'obbligo di fornire a supporto delle proprie ragioni idonea documentazione o comunque provare le ragioni a fondamento delle contestazioni esposte.
Sul punto si evidenzia quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito” (cfr. ex pluris Cass. n. 6421/2003).-
L'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice onorario avv. Barbara Iorio, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2692/2017 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 14.09.2017 e notificato in data 6.10.2017 ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
2692/2017 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 14.09.2017 già esecutivo;
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta in persona del legale rappresentante della somma di € 10.766,95 oltre interessi e spese della procedura monitoria;
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge .-
Così deciso in Salerno, 10.06.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 10136/2017R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 2692/2017 emesso dal Tribunale di Salerno in data 14.09.2017 e notificato in data 6.10.2017
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1
Rotondo domiciliato come in atti
OPPONENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Polverino e Controparte_1 dall'avv. Luigi Coluccino domiciliata come in atti
OPPOSTO
All'udienza del 17.05 2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e da note conclusionali depositate
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo n. 2692/2017, depositato in Cancelleria in data 14 settembre 2017, il Tribunale di Salerno ha ingiunto al su indicato debitore di pagare ad in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto, la somma di € 10.766,95, oltre interessi, spese legali liquidate e successive occorrende come per legge.-
Il decreto ingiuntivo, unitamente al relativo ricorso, è stato notificato al debitore, in copia conforme all'originale in data 4 ottobre 2017; Con atto di citazione notificato il 13 novembre 2017 il sig. Parte_2
proponeva opposizione avverso il suddetto provvedimento, convenendo in giudizio innanzi al su intestato Tribunale per sentire Controparte_1
accogliere le conclusioni ivi rassegnate .- In sintesi l'opponente eccepiva : il mancato recapito delle fatture ingiunte;
la contestazione delle fatture ingiunte, del credito e degli importi richiesti in pagamento da Controparte_2
carenza di prova del credito ingiunto.- Si costituiva in giudizio la CP_1 che chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritti
[...]
e chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione.-
Veniva accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione .
Esaurita la fase istruttoria la causa veniva rinviata per la discussione e trattenuta in decisione senza i termini del 190 cpc all'udienza del 17.05.2024
-------------
Nel merito va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità
o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opponente sulla quale incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, ha effettuato una serie di generiche contestazione, che sono rimaste mere affermazioni, senza alcun supporto documentale. Il credito è fondato e legittimo. L'opposta nel corso del giudizio ha dato prova completa del credito azionato, sin dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Infatti, la pretesa creditoria è stata fondata – fin dal procedimento monitorio – sulla base dell'estratto conto firmato dal Notaio (cfr. fascicolo monitorio), il quale, unitamente agli altri elementi forniti in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, hanno circoscritto ed evidenziato il perimetro relativo alla pretesa azionata.
Il documento su cui è stata fondata la richiesta monitoria, è l'estratto conto delle scritture contabili autenticato dal notaio, in conformità a quanto prescritto dall'art. 634 c.p.c. ai fini della prova scritta.
Alla luce di quanto detto, e della circostanza che l'opponente non fornisce alcun elemento di prova in ordine alle eccezioni sollevate, appare evidente che la presente opposizione risulta essere totalmente pretestuosa .- Da quanto sopra evidenziato, ne discende che l'opposta ha compiutamente provato la pretesa creditoria, producendo l'estratto conto e la fattura insoluta, alle quali non può che correlarsi uno specifico valore probatorio in relazione agli elementi in esse riportati ed ampiamente specificati.
In relazione all'onere probatorio di parte opponente, si rappresenta che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – benché si verifichi una inversione processuale delle parti – l'opponente che affermi fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto che l'opposto-convenuto voglia far valere, ha l'obbligo di fornire a supporto delle proprie ragioni idonea documentazione o comunque provare le ragioni a fondamento delle contestazioni esposte.
Sul punto si evidenzia quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito” (cfr. ex pluris Cass. n. 6421/2003).-
L'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice onorario avv. Barbara Iorio, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2692/2017 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 14.09.2017 e notificato in data 6.10.2017 ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
2692/2017 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 14.09.2017 già esecutivo;
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta in persona del legale rappresentante della somma di € 10.766,95 oltre interessi e spese della procedura monitoria;
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge .-
Così deciso in Salerno, 10.06.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio