Ordinanza collegiale 14 giugno 2024
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 16/01/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00721/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14877/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14877 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgia Galli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell’interno del 23 aprile 2018, prot.-OMISSIS-, notificato alla ricorrente il 12.10.2019, recante il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato, anche se non cognito, comunque lesivo per la ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2024 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 8 settembre 2015.
Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione con DM del 23 aprile 2019, ha respinto la domanda, previa comunicazione ex art. 10- bis della legge n.241/1990, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello della richiedente alla concessione della cittadinanza, essendo emersa dall’istruttoria a carico del coniuge, -OMISSIS- in Bangladesh, con le generalità di -OMISSIS- in Bangladesh, una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma in data 10/01/2001, irrevocabile il 27/03/2001, per gli artt. 110, 628 comma 1 e 582 del c.p.
L’Amministrazione ha altresì rilevato, nella motivazione del diniego, che a fronte della rituale comunicazione all’istante del preavviso di rigetto ex art. 10- bis in data 18 ottobre 2018 , “ la richiedente non ha fatto pervenire osservazioni in merito nei termini previsti dalla legge ”.
La ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento dell’efficacia, affidando il gravame ad un unico complesso motivo di censura:
Violazione di legge in relazione all’art. 10 bis L. 241/90. Eccesso di potere: difetto, carenza, insufficienza di istruttoria; difetto, carenza, insufficienza di motivazione; travisamento dei fatti; erroneità dei presupposti; irragionevolezza manifesta; palese illogicità.
La ricorrente lamenta innanzi tutto la violazione delle proprie prerogative partecipative e il difetto di istruttoria, visto che dal provvedimento non emerge la valutazione delle osservazioni e della documentazione prodotta dall’istante in sede di risposta all’art. 10 bis L. 241/90. Inoltre il provvedimento impugnato sarebbe da ritenersi viziato sempre in punto di difetto di istruttoria e anche di motivazione avuto riguardo della carenza di valutazione della personalità dell’odierna ricorrente e di tutte quelle circostanze che rilevano come elementi di segno positivo del suo percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano suo e del proprio nucleo familiare.
Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio in resistenza, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
In ottemperanza all’ordinanza collegiale n. 12138/2024, con cui sono stati disposti incombenti istruttori a carico della p.a., quest’ultima ha depositato l’avviso di diniego con ricevuta di ritorno di raccomandata A/R del 18 ottobre 2018 e le osservazioni trasmesse dall’interessata mediante legale nominato, in data 29 gennaio 2019.
All’udienza pubblica del 27 novembre 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di favorevole apprezzamento.
Il Collegio reputa utile in funzione dello scrutinio delle osservazioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 1590/2022, n. 2944/2022; n. 2945/2022; 3018/2022, 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
Tuttavia, l'Amministrazione, pur godendo di ampia discrezionalità del procedimento di concessione della cittadinanza - che si risolve nella immissione piena ed irreversibile nella comunità nazionale ed è pertanto un atto altamente rilevante e delicato - deve comunque fornire un'adeguata motivazione delle sue scelte, sindacabile sotto il profilo dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, nn. 3226/2021 e 5875/2021, Sez. II-quater, n. 5665/2012); il potere discrezionale non può trasmodare in arbitrio.
Con riferimento al provvedimento impugnato, il Collegio ritiene fondata e assorbente la censura con cui la ricorrente lamenta la lesione delle sue garanzie partecipative per violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, in quanto l’Amministrazione avrebbe omesso di valutare le osservazioni ritualmente trasmesse sull’erroneo presupposto, esplicitato nella motivazione del diniego, che a fronte della comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10- bis “ la ricorrente non ha fatto pervenire osservazioni in merito nei termini previsti dalla legge ”.
Invero, è comprovato documentalmente in atti che la ricorrente abbia ritualmente trasmesso le proprie osservazioni in riscontro al preavviso di rigetto e, del resto, tale circostanza risulta anche riconosciuta dalla stessa Amministrazione resistente che deposita le stesse osservazioni in sede di ottemperanza all’ordinanza collegiale istruttoria n. 12138/2024, unitamente al preavviso di rigetto e ad una relazione difensiva, in cui afferma che le osservazioni trasmesse dall’interessata in data 29 gennaio 2019, a fronte dell’avviso di diniego del 18 ottobre 2018 , sono state “ chiaramente inoltrate fuori dal termine previsto di 10 giorni dalla ricezione dell’avviso di diniego ”.
Orbene, in relazione alla considerazione della p.a. testé testualmente richiamata, si evidenzia che per prevalente e condivisa giurisprudenza, il termine di dieci giorni dell'art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, che persegue una finalità tipicamente collaborativa e deflattiva, ai fini della presentazione delle osservazioni relative alla comunicazione dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza, non è perentorio, stante la mancanza di espressa qualificazione in tal senso contenuta nella legge. Ne consegue che le osservazioni degli interessati ancorché tardive rispetto al suddetto termine, devono essere valutate dall'amministrazione procedente.
In definitiva, se l'amministrazione deve necessariamente attendere il decorso del termine di dieci giorni, è, però, comunque tenuta a valutare le osservazioni pervenute tardivamente qualora adotti il provvedimento in un momento successivo, dato che tale interpretazione deriva dalla stessa ratio della disciplina volta a favorire l'acquisizione di ulteriori elementi al procedimento prima dell'adozione dell'atto conclusivo.
Tale è anche la situazione che ricorre nel caso di specie: il preavviso di diniego è stato adottato il 18 ottobre 2018 mentre il provvedimento reiettivo, qui impugnato, è stato emesso in data 23 aprile 2019. Tra lo spirare del termine ex art. 10- bis e l'adozione del provvedimento conclusivo sono, dunque, trascorsi sei mesi, durante i quali l’autorità procedente avrebbe potuto, assicurando l’esercizio del contraddittorio procedimentale, tenere conto delle osservazioni trasmesse dalla richiedente tramite il legale nominato che, anche se tardive, sono del 29 gennaio 2019, quindi sono pervenute quasi tre mesi prima dell’adozione della determinazione finale.
Accertata, dunque, la violazione dell’art. 10- bis , sub specie non già di omesso avviso dei motivi ostativi bensì di omessa considerazione delle controdeduzioni presentate dal privato (cfr., sul punto, ex pluris T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 29.01.2014, n. 1154), l’Amministrazione, per converso, ha soltanto invocato l’applicabilità del meccanismo di “salvataggio” previsto dall’art. 21- octies , comma 2, della legge n. 241/1990, sul presupposto che, tenuto conto dell’elemento di controindicazione emerso nel corso dell’istruttoria, la partecipazione dell’istante non avrebbe potuto incidere sul contenuto del provvedimento, che non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Tale rilievo va disatteso, considerato che, anche qualora si volesse ritenere applicabile nel caso di specie la formulazione previgente dell’art. 21- octies , comma 2, secondo periodo, legge n. 241/1990 – dunque ante d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 – ritiene il Collegio che le controdeduzioni inviate dalla richiedente in sede procedimentale, con le quali si evidenziava il carattere episodico dell’unica macchia imputabile al marito nel corso della sua permanenza in Italia e molto risalente, riguardante un fatto di quasi vent’anni prima della domanda, essendo stato posto in essere nel 1997, quando la richiedente non era neanche ancora in Italia, dove è arrivata nel 2001, né aveva conosciuto il futuro marito.
Le considerazioni che precedono incidono sulla legittimità stessa del provvedimento finale, che deve essere annullato.
Al riguardo, si rende opportuno rammentare che “ l'accoglimento della censura infraprocedimentale comporta la regressione del procedimento” , pertanto “a fronte di un diniego, ove questo sia annullato il Giudice non può soffermarsi sulla spettanza del bene della vita, ma deve restituire all'amministrazione il potere di provvedere, affinché questa si ridetermini, seppure con il vincolo conformativo del giudicato formatosi ”, da ciò discendendo che l’Amministrazione “ dovrà nuovamente soffermarsi sull'istanza evidenziando, ove sussistano e con il necessario atto di preavviso, tutti gli eventuali profili ostativi ” (Consiglio di Stato, n. 2330/2018 cit.).
In conclusione, assorbiti gli ulteriori profili di censura, il ricorso va accolto nei limiti sopra precisati e, per l’effetto, l’impugnato provvedimento deve essere annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente e del coniuge della stessa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.